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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1420/2022 R.G. (cui sono riuniti i procedimenti nn. R.G.
1519/2022 e 531/2024)
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Andrea Parisi Parte_1
ricorrente e in proprio e quale Controparte_1 mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
e
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Lieto
resistente e
- in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Maria Grazia
Maida e Cristina Folino
resistente
FATTO E DIRITTO
1 In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
22.01.2025.
Con ricorso depositato il 21.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020229000830383000, notificata il 19.04.2022, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme portate dalle cartelle di pagamento n.
03020140012868377000, n. 03020150004775138000, n. 03020150014688130000, n.
03020160009306342000, n. 03020170009368690000 relative a crediti previdenziali di titolarità dell' , nonché dagli avvisi di addebito n. 33020120001199738000, n. CP_4
33020120001786547000, n. 33020130000253949000, n. 33020140001237207000, n.
33020160000354473000, n. 33020160001779502000, n. 33020170000545615000, n.
33020180000480692000, n. 33020190000482190000, n. 33020190001846866000, n.
33020190002479468000, relativi a crediti previdenziali di titolarità dell' CP_1
Eccepiva vizi attinenti all'intimazione di pagamento, l'omessa notifica degli atti prodromici alla predetta intimazione e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Con successivo ricorso depositato il 30.07.2022, il ricorrente promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020229003237063000, notificata il 20.07.2022, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020180000480692000, n. 33020190000482190000, n. 33020190001846866000, n.
33020190002479468000 (già oggetto della prima opposizione), nonché alle cartelle di pagamento n. 03020140012868377000, n. 03020150004775138000, n.
03020150014688130000, n. 03020160009306342000, n. 03020170009368690000 (già oggetto della prima opposizione) e n. 03020170014116142000. Formulava le medesime censure già oggetto del primo ricorso.
Con un ulteriore ricorso depositato l'01.03.2024 il ricorrente promuoveva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400002894000, notificata il 12.02.2024, avente ad oggetto, tra le altre, le cartelle di pagamento n. 03020160009306342000 e n. 03020170009368690000 (già sottese alla prima intimazione opposta) n. 03020170014116142000 (già sottesa alla seconda intimazione opposta), n. 03020220000676135000, n.
2 03020220008901476000, n. 03020220012315990000 e n. 03020230006727582000, nonché gli avvisi di addebito n. 33020140001237207000 n. 33020170000545615000,
n. 33020180000480692000, n. 33020190000482190000, n. 33020190001846866000,
n. 33020190002479468000 (già sottesi alla prima intimazione opposta), n.
33020210000369041000, n. 33020220000335864000, n. 33020220001254948000 e n.
33020230000284903000.
Eccepiva vizi attinenti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo,
l'omessa notifica degli atti prodromici alla predetta comunicazione e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano nei rispettivi giudizi le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con provvedimenti del 14.12.2023 e del 22.01.2025 i ricorsi venivano riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della attesa l'epoca di riferimento della contribuzione oggetto di causa. Controparte_2
Nel merito, si osserva che a fronte dell'intimazione di pagamento n.
03020229000830383000 notificata in data 19.04.2022, il ricorso in opposizione è stato depositato il giorno 21.07.2022.
Pertanto, inammissibile è il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente ha contestato l'inesistenza della notifica della predetta intimazione perché proveniente da un indirizzo Pec non risultante da pubblici elenchi.
Parimenti inammissibile è il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente ha contestato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 03020140012868377000, n.
03020150004775138000, n. 03020150014688130000, n. 03020160009306342000, n.
03020170009368690000 e degli avvisi di addebito n. 33020120001199738000, n.
33020120001786547000, n. 33020130000253949000, n. 33020140001237207000, n.
33020160000354473000, n. 33020160001779502000, n. 33020170000545615000, n.
33020180000480692000, n. 33020190000482190000, n. 33020190001846866000, n.
3 33020190002479468000, perché tardivamente proposto oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica degli avvisi contemplati nell'intimazione che ha preceduto l'esecuzione nei confronti del ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali avvisi soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli avvisi ad essa sottesi (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass.
n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibile è l'eccepito vizio di notifica della cartella di pagamento n.
03020220000676135000 e degli avvisi di addebito n. 33020210000369041000, n.
33020220000335864000, n. 33020220001254948000, atteso che tali atti risultano oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03020239001420718000 che
[...]
ha dimostrato di aver notificato al ricorrente in data 31.05.2023, Controparte_3 sicché lo stesso avrebbe dovuto proporre la relativa opposizione, in funzione recuperatoria, nel termine di venti giorni dal ricevimento della predetta intimazione.
Quanto alla cartella di pagamento n. 03020170014116142000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 03020229003237063000 tempestivamente impugnata nel termine di venti giorni, il motivo riguardante l'omessa o irrituale notifica dell'atto è infondato, avendo provato di aver notificato la predetta Controparte_3 cartella a mezzo Pec in data 16.01.2018.
Parimenti infondato è l'asserito vizio di notifica delle cartelle di pagamento n.
03020220012315990000 e n. 03020230006727582000 nonché dell'avviso di addebito n. 33020230000284903000 (atti presupposti portati a conoscenza del ricorrente con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400002894000) in quanto ritualmente notificati, rispettivamente, l'01.02.2023, il 14.09.2023 (cfr. doc.
” prodotto da nel fascicolo R.G. n. Parte_2 Controparte_3
531/2024) e il 31.05.2023 (cfr. all.
2.29 di fascicolo R.G. n. 531/2024). CP_1
4 Fondata, invece, è l'eccepita omessa notifica della cartella di pagamento n.
03020220008901476000, in quanto il file prodotto da Controparte_3
attesta una “mancata consegna” del titolo cfr. doc.
[...]
“notifiche_pec_cartelle.zip” cit.). Di conseguenza, limitatamente al credito portato dalla predetta cartella, illegittima deve ritenersi la comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Quanto all'eccepita inesistenza dell'intimazione di pagamento n.
03020229003237063000 perché notificata da un indirizzo Pec
( t.) non iscritto nei pubblici elenchi, Email_1 il motivo è infondato.
Invero, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, così introdotto dall'art. 38, comma 4, lett. b), del D.L. n. 78/2010, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Pertanto, secondo la suddetta disposizione, è possibile affermare che solo l'indirizzo di posta elettronica del destinatario debba risultare dai pubblici registri (INI-PEC) oppure deve essere indicato dal destinatario stesso, qualora si tratti di soggetto non obbligato per legge a munirsi di un indirizzo PEC.
Al contrario, non vi è alcuna norma che dia indicazioni in merito all'indirizzo di posta elettronica del mittente, circostanza da cui deve desumersi che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 consentono quindi al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
5 La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 D.P.R.
n. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n.78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di
PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali e degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio (Trib. Roma, Sez. lav., n. 3342/2020).
A conferma delle ragioni che precedono, la Suprema Corte a Sezioni Unite, in tema di notificazione effettuata dalle PPAA a mezzo pec, ha statuito il seguente principio di diritto: la notifica effettuata “utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 15979/2022).
Atteso, pertanto, che l'intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento non ha precluso al ricorrente, in forza della provenienza “non certificata” dell'indirizzo di posta elettronica del mittente, di svolgere compiutamente le proprie difese, esclusa la possibilità di contestare per ciò solo la nullità o l'inesistenza della notifica dell'atto in questione, l'eccezione formulata sul punto deve essere respinta.
Riguardo ai vari della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400002894000 evidenziati dal ricorrente, si rileva quanto segue.
6 Quanto all'omessa indicazione, nella predetta comunicazione, dell'autorità e dei termini per proporre impugnazione, la doglianza è infondata, atteso che a pagina 2 dell'atto è espressamente riportato che “…Contro questa comunicazione preventiva di fermo amministrativo può proporre ricorso, entro 60 giorni dalla sua notifica e con le modalità previste dalla legge4, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro per i soli crediti tributari;
con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente
Autorità Giudiziaria Ordinaria.…”; da ciò consegue, che la suddetta comunicazione non può dirsi del tutto sprovvista degli elementi richiesti dall'art. 7 co. 2 lett. c) della legge n. 212/2000.
Parimenti infondato è l'eccepito difetto di motivazione della comunicazione preventiva: l'atto impugnato contiene, difatti, una precisa descrizione dei singoli crediti, degli anni di riferimento dei singoli debiti, del carico affidato, del debito residuo, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione;
precisano altresì il responsabile del procedimento, le modalità di pagamento nonché, come detto, i mezzi ed i termini di impugnazione.
Destituite di fondamento sono le doglianze relative all'illegittimità delle maggiorazioni applicate e al conseguente erroneo calcolo del c.d. aggio che, nel caso di specie, appare essere calcolato secondo la disciplina di riferimento (art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999).
E' opportuno invero ricordare che l' non si limita alla sola Controparte_5 notifica della cartella e della intimazione di pagamento, ma svolge attività più complesse, a partire dalla presa in consegna del ruolo da parte dell'ente impositore
(art. 24, d.P.R. n. 602/1973), a seguito della quale non solo redige la cartella di pagamento, ma deve inserire i relativi dati nei propri sistemi, controllare e rispettare i termini per la notifica della cartella stessa e per la riscossione delle entrate, accertare i dati relativi ai contribuenti, anche mediante accesso a pubblici uffici e sistemi informativi in via telematica, e successivamente verificare la sussistenza di eventuali sgravi, rendere conto all'ente impositore dell'attività svolta, valutare eventuali procedimenti a garanzia del credito azionato, assolvere alle centinaia di migliaia di richieste di rateizzazione dei debiti, procedere ad azioni cautelari ed esecutive, difendere in giudizio i crediti degli Enti pubblici, etc.
Si deve, dunque, necessariamente tenere conto dell'insieme di tali attività, e non soltanto dell'atto finale (o intermedio rispetto alla successiva espropriazione)
7 rappresentato dalla notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento. Peraltro, le peculiarità del sistema della riscossione delle entrate pubbliche e dei correlati sistemi di finanziamento sono state riconosciute anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che “come osservato da autorevole dottrina, benché la situazione del contribuente sia per certi aspetti affine a quella di qualsiasi debitore di una somma di danaro, il pagamento dei tributi non è affatto improntato alla informalità di solito esistente nei rapporti tra privati. L'amministrazione finanziaria è organizzata burocraticamente, deve gestire milioni di operazioni ed in questo contesto anche vicende molto semplici se considerate individualmente, quali incassare un assegno o emettere una ricevuta, pongono grandi problemi organizzativi se effettuate su larga scala. L'organizzazione della riscossione richiede pertanto dei costi da sopportare ed il problema di stabilire da chi debbano essere sopportati. Donde la necessità di una disciplina relativa alla riscossione” (cfr. Cass. n. 4861/2010).
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.
335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
8 Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Orbene, limitatamente alle cartelle e avvisi rispetto ai quali parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione, dalla documentazione in atti, si evince che le cartelle di pagamento n. 03020140012868377000, n. 03020150004775138000, n.
03020150014688130000, n. 03020160009306342000, n. 03020170009368690000,
03020170014116142000, sono state notificate, rispettivamente, il 28.07.2014, il
16.07.2015, il 12.01.2016, il 29.08.2016, il 22.08.2017, il 16.01.2018 (cfr. doc. allegata da , mentre gli avvisi di addebito n. Controparte_3
33020120001199738000, n. 33020120001786547000, n. 33020130000253949000, n.
33020140001237207000, n. 33020160000354473000, n. 33020160001779502000, n.
33020170000545615000, n. 33020180000480692000, n. 33020190000482190000, n.
33020190001846866000, n. 33020190002479468000, sono stati notificati, rispettivamente, il 17.10.2012, il 06.12.2012, il 02.04.2013, il 14.10.2014, il 12.05.2016, il 05.11.2016, il 22.09.2017, il 16.06.2018, 04.07.2019, il 26.11.2019, il 16.01.2020 (doc. allegata all' . CP_1
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Ed invero:
- quanto alla cartella di pagamento n. 03020140012868377000 e all'AVA n.
33020140001237207000, il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica
9 dapprima dell'intimazione di pagamento n. 03020189005688291000 in data
10.12.2018 e successivamente dell'intimazione di pagamento 03020229000830383000 opposta (19.04.2022);
- quanto agli AVA n. 33020120001199738000 e n. 33020120001786547000, il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica, dapprima, dell'intimazione di pagamento n. 03020179001837005000 notificata in data 24.07.2017 e successivamente dell'intimazione di pagamento 03020229000830383000 opposta
(19.04.2022);
- quanto all'AVA n. 33020130000253949000 il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica dapprima dell'intimazione di pagamento n.
03020179004316966000 in data 05.09.2017 e successivamente dell'intimazione di pagamento 03020229000830383000 opposta (19.04.2022);
- quanto alle cartelle di pagamento n. 03020150004775138000, n.
03020150014688130000, n. 03020160009306342000, n. 03020170009368690000, n.
03020170014116142000 nonché all'AVA n. 33020180000480692000 il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica dapprima dell'intimazione di pagamento n. 03020199005090044000 in data 25.09.2019 e successivamente dell'intimazione di pagamento 03020229000830383000 opposta (19.04.2022);
- quanto agli AVA n. 33020170000545615000, n. 33020190000482190000, n.
33020190001846866000 e n. 33020190002479468000 notificati, rispettivamente, il
22.09.2017, 04.07.2019, il 26.11.2019 e il 16.01.2020, il credito non è prescritto in quanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020229000830383000, il termine quinquennale non era decorso;
- quanto all'AVA n. 33020160001779502000, preso atto della sua notifica in data
05.11.2016, si rileva che la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020229000830383000 opposta, avvenuta il 19.04.2022, interveniva prima della scadenza del quinquennio, dunque, con efficacia interruttiva della prescrizione, considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-
19. In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
10 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”. Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…”. Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 05.11.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica dell'avviso di addebito in data 05.11.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 12.09.2022, con la conseguenza che, al momento della notifica della prima intimazione di pagamento opposta (19.04.2022), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
- quanto all'AVA n. 33020160000354473000, tenuto conto che il predetto avviso risulta notificato in data 12.05.2016, occorre rilevare che in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e 12, c. 1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n.
232/2024). Orbene, considerato che, nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 12.05.2021, lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) sino al 04.11.2022, sicché al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (19.04.2022), il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Consegue a quanto sopra che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, l'accertata omessa notifica della cartella di pagamento n.
03020220008901476000, con conseguente illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400002894000 limitatamente al credito portato dalla predetta cartella, induce a compensare di 1/4 le spese di lite tra il ricorrente, e , ponendo i restanti 3/4 a Controparte_3 CP_4 carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
11 Nel rapporto tra il ricorrente e l' invece, le spese di lite sono integralmente poste CP_1
a carico del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- dichiara illegittima la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400002894000, limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n. 03020220008901476000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per un quarto le spese di lite e condanna al Parte_1
pagamento, in favore di e , CP_4 Controparte_3 dei restanti tre quarti, che si liquidano in € 2.468,25 ciascuno oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore dell' liquidate in € 3.291,00, oltre rimborso forfettario spese generali, CP_1
IVA e CPA.
Catanzaro, li 23.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1420/2022 R.G. (cui sono riuniti i procedimenti nn. R.G.
1519/2022 e 531/2024)
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Andrea Parisi Parte_1
ricorrente e in proprio e quale Controparte_1 mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
e
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Lieto
resistente e
- in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Maria Grazia
Maida e Cristina Folino
resistente
FATTO E DIRITTO
1 In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
22.01.2025.
Con ricorso depositato il 21.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020229000830383000, notificata il 19.04.2022, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme portate dalle cartelle di pagamento n.
03020140012868377000, n. 03020150004775138000, n. 03020150014688130000, n.
03020160009306342000, n. 03020170009368690000 relative a crediti previdenziali di titolarità dell' , nonché dagli avvisi di addebito n. 33020120001199738000, n. CP_4
33020120001786547000, n. 33020130000253949000, n. 33020140001237207000, n.
33020160000354473000, n. 33020160001779502000, n. 33020170000545615000, n.
33020180000480692000, n. 33020190000482190000, n. 33020190001846866000, n.
33020190002479468000, relativi a crediti previdenziali di titolarità dell' CP_1
Eccepiva vizi attinenti all'intimazione di pagamento, l'omessa notifica degli atti prodromici alla predetta intimazione e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Con successivo ricorso depositato il 30.07.2022, il ricorrente promuoveva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020229003237063000, notificata il 20.07.2022, relativamente agli avvisi di addebito n.
33020180000480692000, n. 33020190000482190000, n. 33020190001846866000, n.
33020190002479468000 (già oggetto della prima opposizione), nonché alle cartelle di pagamento n. 03020140012868377000, n. 03020150004775138000, n.
03020150014688130000, n. 03020160009306342000, n. 03020170009368690000 (già oggetto della prima opposizione) e n. 03020170014116142000. Formulava le medesime censure già oggetto del primo ricorso.
Con un ulteriore ricorso depositato l'01.03.2024 il ricorrente promuoveva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400002894000, notificata il 12.02.2024, avente ad oggetto, tra le altre, le cartelle di pagamento n. 03020160009306342000 e n. 03020170009368690000 (già sottese alla prima intimazione opposta) n. 03020170014116142000 (già sottesa alla seconda intimazione opposta), n. 03020220000676135000, n.
2 03020220008901476000, n. 03020220012315990000 e n. 03020230006727582000, nonché gli avvisi di addebito n. 33020140001237207000 n. 33020170000545615000,
n. 33020180000480692000, n. 33020190000482190000, n. 33020190001846866000,
n. 33020190002479468000 (già sottesi alla prima intimazione opposta), n.
33020210000369041000, n. 33020220000335864000, n. 33020220001254948000 e n.
33020230000284903000.
Eccepiva vizi attinenti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo,
l'omessa notifica degli atti prodromici alla predetta comunicazione e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano nei rispettivi giudizi le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con provvedimenti del 14.12.2023 e del 22.01.2025 i ricorsi venivano riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della attesa l'epoca di riferimento della contribuzione oggetto di causa. Controparte_2
Nel merito, si osserva che a fronte dell'intimazione di pagamento n.
03020229000830383000 notificata in data 19.04.2022, il ricorso in opposizione è stato depositato il giorno 21.07.2022.
Pertanto, inammissibile è il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente ha contestato l'inesistenza della notifica della predetta intimazione perché proveniente da un indirizzo Pec non risultante da pubblici elenchi.
Parimenti inammissibile è il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente ha contestato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 03020140012868377000, n.
03020150004775138000, n. 03020150014688130000, n. 03020160009306342000, n.
03020170009368690000 e degli avvisi di addebito n. 33020120001199738000, n.
33020120001786547000, n. 33020130000253949000, n. 33020140001237207000, n.
33020160000354473000, n. 33020160001779502000, n. 33020170000545615000, n.
33020180000480692000, n. 33020190000482190000, n. 33020190001846866000, n.
3 33020190002479468000, perché tardivamente proposto oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica degli avvisi contemplati nell'intimazione che ha preceduto l'esecuzione nei confronti del ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tali avvisi soggiacciono.
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli avvisi ad essa sottesi (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass.
n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibile è l'eccepito vizio di notifica della cartella di pagamento n.
03020220000676135000 e degli avvisi di addebito n. 33020210000369041000, n.
33020220000335864000, n. 33020220001254948000, atteso che tali atti risultano oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03020239001420718000 che
[...]
ha dimostrato di aver notificato al ricorrente in data 31.05.2023, Controparte_3 sicché lo stesso avrebbe dovuto proporre la relativa opposizione, in funzione recuperatoria, nel termine di venti giorni dal ricevimento della predetta intimazione.
Quanto alla cartella di pagamento n. 03020170014116142000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 03020229003237063000 tempestivamente impugnata nel termine di venti giorni, il motivo riguardante l'omessa o irrituale notifica dell'atto è infondato, avendo provato di aver notificato la predetta Controparte_3 cartella a mezzo Pec in data 16.01.2018.
Parimenti infondato è l'asserito vizio di notifica delle cartelle di pagamento n.
03020220012315990000 e n. 03020230006727582000 nonché dell'avviso di addebito n. 33020230000284903000 (atti presupposti portati a conoscenza del ricorrente con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400002894000) in quanto ritualmente notificati, rispettivamente, l'01.02.2023, il 14.09.2023 (cfr. doc.
” prodotto da nel fascicolo R.G. n. Parte_2 Controparte_3
531/2024) e il 31.05.2023 (cfr. all.
2.29 di fascicolo R.G. n. 531/2024). CP_1
4 Fondata, invece, è l'eccepita omessa notifica della cartella di pagamento n.
03020220008901476000, in quanto il file prodotto da Controparte_3
attesta una “mancata consegna” del titolo cfr. doc.
[...]
“notifiche_pec_cartelle.zip” cit.). Di conseguenza, limitatamente al credito portato dalla predetta cartella, illegittima deve ritenersi la comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Quanto all'eccepita inesistenza dell'intimazione di pagamento n.
03020229003237063000 perché notificata da un indirizzo Pec
( t.) non iscritto nei pubblici elenchi, Email_1 il motivo è infondato.
Invero, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, così introdotto dall'art. 38, comma 4, lett. b), del D.L. n. 78/2010, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Pertanto, secondo la suddetta disposizione, è possibile affermare che solo l'indirizzo di posta elettronica del destinatario debba risultare dai pubblici registri (INI-PEC) oppure deve essere indicato dal destinatario stesso, qualora si tratti di soggetto non obbligato per legge a munirsi di un indirizzo PEC.
Al contrario, non vi è alcuna norma che dia indicazioni in merito all'indirizzo di posta elettronica del mittente, circostanza da cui deve desumersi che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 consentono quindi al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
5 La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 D.P.R.
n. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n.78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di
PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali e degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio (Trib. Roma, Sez. lav., n. 3342/2020).
A conferma delle ragioni che precedono, la Suprema Corte a Sezioni Unite, in tema di notificazione effettuata dalle PPAA a mezzo pec, ha statuito il seguente principio di diritto: la notifica effettuata “utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 15979/2022).
Atteso, pertanto, che l'intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento non ha precluso al ricorrente, in forza della provenienza “non certificata” dell'indirizzo di posta elettronica del mittente, di svolgere compiutamente le proprie difese, esclusa la possibilità di contestare per ciò solo la nullità o l'inesistenza della notifica dell'atto in questione, l'eccezione formulata sul punto deve essere respinta.
Riguardo ai vari della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400002894000 evidenziati dal ricorrente, si rileva quanto segue.
6 Quanto all'omessa indicazione, nella predetta comunicazione, dell'autorità e dei termini per proporre impugnazione, la doglianza è infondata, atteso che a pagina 2 dell'atto è espressamente riportato che “…Contro questa comunicazione preventiva di fermo amministrativo può proporre ricorso, entro 60 giorni dalla sua notifica e con le modalità previste dalla legge4, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro per i soli crediti tributari;
con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente
Autorità Giudiziaria Ordinaria.…”; da ciò consegue, che la suddetta comunicazione non può dirsi del tutto sprovvista degli elementi richiesti dall'art. 7 co. 2 lett. c) della legge n. 212/2000.
Parimenti infondato è l'eccepito difetto di motivazione della comunicazione preventiva: l'atto impugnato contiene, difatti, una precisa descrizione dei singoli crediti, degli anni di riferimento dei singoli debiti, del carico affidato, del debito residuo, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione;
precisano altresì il responsabile del procedimento, le modalità di pagamento nonché, come detto, i mezzi ed i termini di impugnazione.
Destituite di fondamento sono le doglianze relative all'illegittimità delle maggiorazioni applicate e al conseguente erroneo calcolo del c.d. aggio che, nel caso di specie, appare essere calcolato secondo la disciplina di riferimento (art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999).
E' opportuno invero ricordare che l' non si limita alla sola Controparte_5 notifica della cartella e della intimazione di pagamento, ma svolge attività più complesse, a partire dalla presa in consegna del ruolo da parte dell'ente impositore
(art. 24, d.P.R. n. 602/1973), a seguito della quale non solo redige la cartella di pagamento, ma deve inserire i relativi dati nei propri sistemi, controllare e rispettare i termini per la notifica della cartella stessa e per la riscossione delle entrate, accertare i dati relativi ai contribuenti, anche mediante accesso a pubblici uffici e sistemi informativi in via telematica, e successivamente verificare la sussistenza di eventuali sgravi, rendere conto all'ente impositore dell'attività svolta, valutare eventuali procedimenti a garanzia del credito azionato, assolvere alle centinaia di migliaia di richieste di rateizzazione dei debiti, procedere ad azioni cautelari ed esecutive, difendere in giudizio i crediti degli Enti pubblici, etc.
Si deve, dunque, necessariamente tenere conto dell'insieme di tali attività, e non soltanto dell'atto finale (o intermedio rispetto alla successiva espropriazione)
7 rappresentato dalla notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento. Peraltro, le peculiarità del sistema della riscossione delle entrate pubbliche e dei correlati sistemi di finanziamento sono state riconosciute anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che “come osservato da autorevole dottrina, benché la situazione del contribuente sia per certi aspetti affine a quella di qualsiasi debitore di una somma di danaro, il pagamento dei tributi non è affatto improntato alla informalità di solito esistente nei rapporti tra privati. L'amministrazione finanziaria è organizzata burocraticamente, deve gestire milioni di operazioni ed in questo contesto anche vicende molto semplici se considerate individualmente, quali incassare un assegno o emettere una ricevuta, pongono grandi problemi organizzativi se effettuate su larga scala. L'organizzazione della riscossione richiede pertanto dei costi da sopportare ed il problema di stabilire da chi debbano essere sopportati. Donde la necessità di una disciplina relativa alla riscossione” (cfr. Cass. n. 4861/2010).
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.
335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
8 Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Orbene, limitatamente alle cartelle e avvisi rispetto ai quali parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione, dalla documentazione in atti, si evince che le cartelle di pagamento n. 03020140012868377000, n. 03020150004775138000, n.
03020150014688130000, n. 03020160009306342000, n. 03020170009368690000,
03020170014116142000, sono state notificate, rispettivamente, il 28.07.2014, il
16.07.2015, il 12.01.2016, il 29.08.2016, il 22.08.2017, il 16.01.2018 (cfr. doc. allegata da , mentre gli avvisi di addebito n. Controparte_3
33020120001199738000, n. 33020120001786547000, n. 33020130000253949000, n.
33020140001237207000, n. 33020160000354473000, n. 33020160001779502000, n.
33020170000545615000, n. 33020180000480692000, n. 33020190000482190000, n.
33020190001846866000, n. 33020190002479468000, sono stati notificati, rispettivamente, il 17.10.2012, il 06.12.2012, il 02.04.2013, il 14.10.2014, il 12.05.2016, il 05.11.2016, il 22.09.2017, il 16.06.2018, 04.07.2019, il 26.11.2019, il 16.01.2020 (doc. allegata all' . CP_1
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Ed invero:
- quanto alla cartella di pagamento n. 03020140012868377000 e all'AVA n.
33020140001237207000, il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica
9 dapprima dell'intimazione di pagamento n. 03020189005688291000 in data
10.12.2018 e successivamente dell'intimazione di pagamento 03020229000830383000 opposta (19.04.2022);
- quanto agli AVA n. 33020120001199738000 e n. 33020120001786547000, il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica, dapprima, dell'intimazione di pagamento n. 03020179001837005000 notificata in data 24.07.2017 e successivamente dell'intimazione di pagamento 03020229000830383000 opposta
(19.04.2022);
- quanto all'AVA n. 33020130000253949000 il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica dapprima dell'intimazione di pagamento n.
03020179004316966000 in data 05.09.2017 e successivamente dell'intimazione di pagamento 03020229000830383000 opposta (19.04.2022);
- quanto alle cartelle di pagamento n. 03020150004775138000, n.
03020150014688130000, n. 03020160009306342000, n. 03020170009368690000, n.
03020170014116142000 nonché all'AVA n. 33020180000480692000 il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica dapprima dell'intimazione di pagamento n. 03020199005090044000 in data 25.09.2019 e successivamente dell'intimazione di pagamento 03020229000830383000 opposta (19.04.2022);
- quanto agli AVA n. 33020170000545615000, n. 33020190000482190000, n.
33020190001846866000 e n. 33020190002479468000 notificati, rispettivamente, il
22.09.2017, 04.07.2019, il 26.11.2019 e il 16.01.2020, il credito non è prescritto in quanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020229000830383000, il termine quinquennale non era decorso;
- quanto all'AVA n. 33020160001779502000, preso atto della sua notifica in data
05.11.2016, si rileva che la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020229000830383000 opposta, avvenuta il 19.04.2022, interveniva prima della scadenza del quinquennio, dunque, con efficacia interruttiva della prescrizione, considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-
19. In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
10 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”. Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…”. Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 05.11.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica dell'avviso di addebito in data 05.11.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 12.09.2022, con la conseguenza che, al momento della notifica della prima intimazione di pagamento opposta (19.04.2022), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
- quanto all'AVA n. 33020160000354473000, tenuto conto che il predetto avviso risulta notificato in data 12.05.2016, occorre rilevare che in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e 12, c. 1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n.
232/2024). Orbene, considerato che, nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 12.05.2021, lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) sino al 04.11.2022, sicché al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (19.04.2022), il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Consegue a quanto sopra che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, l'accertata omessa notifica della cartella di pagamento n.
03020220008901476000, con conseguente illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400002894000 limitatamente al credito portato dalla predetta cartella, induce a compensare di 1/4 le spese di lite tra il ricorrente, e , ponendo i restanti 3/4 a Controparte_3 CP_4 carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
11 Nel rapporto tra il ricorrente e l' invece, le spese di lite sono integralmente poste CP_1
a carico del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- dichiara illegittima la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400002894000, limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n. 03020220008901476000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per un quarto le spese di lite e condanna al Parte_1
pagamento, in favore di e , CP_4 Controparte_3 dei restanti tre quarti, che si liquidano in € 2.468,25 ciascuno oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore dell' liquidate in € 3.291,00, oltre rimborso forfettario spese generali, CP_1
IVA e CPA.
Catanzaro, li 23.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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