CASS
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN EL, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/06/2024 del Tribunale della libertà di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LO Costanzo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito l'Avvocato Gigliola Turrini, del Foro di latina, che, in difesa di IN, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha confermato, decidendo sull'appello di EL IN, l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2248 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 05/12/2024 ottobre 1990 n. 309 per il quale è stato condannato con sentenza confermata dalla Corte di appello. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di IN si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, perché il Tribunale non ha adeguatamente motivato circa la concretezza e le attualità delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione perché il Tribunale non ha motivato circa la idoneità a salvaguardare le esigenze cautelari di una misura meno afflittiva, come l'obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria, che consentirebbe a IN di svolgere una attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare a controllare che l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata circa eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare -apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292). Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto sussistere il rischio di recidiva considerando il precedente penale per furto e lo stato di disoccupazione di IN, dal quale si desumerebbe che egli trae dai proventi di attività delittuose i suoi mezzi di sostentamento, e ha valutato che, per questa ragione, soltanto gli arresti domiciliari possono, limitando i suoi movimenti, impedire la reiterazione del reato. Per altro verso, ha ritenuto di non potere esaminare la richiesta di essere autorizzato a allontanarsi dalla propria abitazione perché non precedentemente sottoposta alla Corte di appello. 2. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 SEZIONE VI PENALE 2 0 GEN 2025
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi decisa il 05/12/2024 Il Consigli re estensore Il Pr sidente LO stanzo Pierlui FA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LO Costanzo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito l'Avvocato Gigliola Turrini, del Foro di latina, che, in difesa di IN, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha confermato, decidendo sull'appello di EL IN, l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2248 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 05/12/2024 ottobre 1990 n. 309 per il quale è stato condannato con sentenza confermata dalla Corte di appello. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di IN si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, perché il Tribunale non ha adeguatamente motivato circa la concretezza e le attualità delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione perché il Tribunale non ha motivato circa la idoneità a salvaguardare le esigenze cautelari di una misura meno afflittiva, come l'obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria, che consentirebbe a IN di svolgere una attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare a controllare che l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata circa eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare -apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292). Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto sussistere il rischio di recidiva considerando il precedente penale per furto e lo stato di disoccupazione di IN, dal quale si desumerebbe che egli trae dai proventi di attività delittuose i suoi mezzi di sostentamento, e ha valutato che, per questa ragione, soltanto gli arresti domiciliari possono, limitando i suoi movimenti, impedire la reiterazione del reato. Per altro verso, ha ritenuto di non potere esaminare la richiesta di essere autorizzato a allontanarsi dalla propria abitazione perché non precedentemente sottoposta alla Corte di appello. 2. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 SEZIONE VI PENALE 2 0 GEN 2025
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi decisa il 05/12/2024 Il Consigli re estensore Il Pr sidente LO stanzo Pierlui FA