Articolo 12 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 novembre 1986
Art. 12. 1. L' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 46 - (Inquadramento). - Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attivita' tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1, puo' accedere, rispettivamente, a domanda, e previo superamento di una prova pratica se svolge la suddetta attivita' da meno di due anni, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 75 per cento della dotazione organica complessiva e secondo le modalita' previste nei successivi articoli.
Nel caso in cui il numero del personale avente diritto all'inquadramento ai sensi del comma precedente sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento in detti posti avverra' secondo l'anzianita' di servizio complessiva ed in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del precedente comma".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986