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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22643 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO MERCOGLIANO, in sostituzione degli Avvocati MARCELLO TA e ADDOLORATA FLORES, per le parti civili, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 aprile 2022 dalla Corte di appello di Lecce, che ha riformato parzialmente — circa il quantum della provvisionale e delle spese liquidate dal Giudice di prime cure a favore della parte civile — la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato LV TT responsabile, anche a fini civili, di plurimi fatti di truffa — aggravata dal rapporto di prestazione d'opera professionale — e falso materiale Penale Sent. Sez. 5 Num. 22643 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 21/04/2023 in atto pubblico commesso dal privato [capi da a) a www), tranne capo b) dichiarato estinto per remissione di querela]. Secondo quanto si ricava dalle sentenze di primo e secondo grado, l'imputato, quale legale rappresentante della "Pixel point di PE CE e C. s.a.s.", era stato titolare di un contratto per resternalizzazione per attività di incasso fondi" con la Pay Tipper s.p.a., società iscritta all'Albo degli istituti di pagamento istituito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114-septies d.lgs 385 del 1993. TT è stato riconosciuto responsabile di numerosi episodi di truffa perché, nonostante tale contratto fosse stato risolto a decorrere dal 13 dicembre 2013, aveva simulando la persistenza dell'abilitazione ad effettuare prestazioni di servizi postali (lasciando in vetrina il cartello recante l'indicazione "pagamento dei bollettini di conto corrente" e tacendo la revoca dell'affiliazione) ed aveva, così, ottenuto che numerosi clienti gli affidassero denaro per l'effettuazione di pagamenti vari (a favore di società erogatrici di servizi, di Equitalia, di enti vari etc.), denaro di cui si era appropriato senza procedere ad alcun versamento. Quale prova dei pagamenti, l'imputato aveva fornito ai clienti false ricevute bancoposta, di versamento in conto corrente ovvero falsi modelli F 24 per il pagamento delle imposte, casi, questi ultimi, nei quali è stato ritenuto, accanto alla truffa, anche il reato di cui agli artt. 476, 482 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore, formulando sette motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della falsificazione dei modelli F24. La decisione avversata si incentra sulla qualifica, erroneamente attribuita al ricorrente, di soggetto preposto alla riscossione dei tributi. Così non era, sicché i fatti andavano sussunti nella fattispecie di cui all'art. 485 cod. pen., oggi depenalizzata, in quanto l'imputato operava quale mero intermediario privato che assumeva il compito di pagare all'ente preposto;
donde alla ricevuta di versamento non poteva attribuirsi la natura di atto pubblico. Il rilascio della quietanza di versamento altro non era che la continuazione del comportamento truffaldino e lo strumento per realizzarlo, il che ne avrebbe imposto l'assorbimento nel reato di truffa. Ciò che conta ai fini della qualificazione dell'atto — si legge nel ricorso — è la qualifica del soggetto-agente che, nel caso di specie, fungeva da intermediario e da agente riscossore delegato all'uopo. Il ricorrente cita, poi, una massima di questa Corte sul falso in fotocopia, tema su cui ritornerà nel secondo motivo di ricorso. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello non avrebbe spiegato perché la copia del 2 modello F24 potesse assumere la parvenza di un atto originale, secondo quanto preteso da Sezioni Unite n. 35814 del 2019 per la sussistenza del reato. Sottolinea, a questo proposito, il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe trascurato il motivo di appello in cui si assumeva che le copie rilasciate ai clienti non riportavano il numero di protocollo ed avevano una veste grafica completamente diversa rispetto a quella dei modelli originali. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato di truffa. Secondo il ricorrente, i fatti andrebbero sussunti nel delitto di cui all'art. 646 cod. pen., dal momento che mancherebbero gli artifizi e raggiri tipici del reato di truffa nella fase precedente alla dazione della somma. Le persone offese — si legge nel ricorso — non elargivano le somme di denaro in virtù del cartello esposto in vetrina, sicché la dazione della somma non derivava dalla prospettata permanenza dell'autorizzazione, in capo all'agenzia dell'imputato, a ricevere i pagamenti dei bollettini, ma dalla convinzione che il ricorrente, in virtù della fiducia riscossa grazie ai servizi precedentemente svolti, avrebbe successivamente effettuato i pagamenti che gli erano stati commissionati e per i quali il denaro gli era stato affidato. Al contrario egli, una volta ricevuto il denaro per pagare i tributi, invece di destinarlo a tale scopo, l'aveva trattenuto per se uti dominus ed aveva prodotto le false ricevute. Collocandosi gli artifici e raggiri nella fase esecutiva, dunque, sussisterebbe il reato di appropriazione indebita e non quello di truffa. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11), cod. pen. la cui giustificazione era affidata ad una mera motivazione di stile. Per ritenere sussistenti i presupposti necessari, deve esistere un rapporto fiduciario tra le parti, non meramente occasionale o estemporaneo. La motivazione sarebbe contraddittoria laddove aveva ritenuto rilevante, a fini decettivi, il cartello apposto alla vetrina dell'esercizio, giacché delle due l'una, o i clienti avevano fidato su quel cartello o sul rapporto di fiducia che intrattenevano con l'imputato. 2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 476, 482 e 640 cod. pen. e vizio di motivazione ed è suddiviso in ragione dei capi a cui si riferisce ciascuna censura. 2.5.1. Capo G). Come rimarcato dalla difesa, la persona offesa aveva denunziato l'imputato per le somme trattenute in relazione al pagamento della Tari, mentre TT era stato condannato quanto al pagamento dell'IMU. A tale scopo sarebbe insufficiente, a livello probatorio, avere accertato che la 3 persona offesa non aveva versato l'IMU, perché tanto sarebbe potuto derivare anche da una sua scelta. 2.5.2. Capi LL), XX), QQQ). In assenza dei bollettini di pagamento falsi, la condanna fonderebbe solo sulle dichiarazioni delle rispettive persone offese, ma queste ultime non erano mai state valutate attendibili nella sentenza di primo grado. 2.5.3. Capo LL). Il diritto di querela, in questo caso, spettava a MA AN e EO VI, mentre era stato esercitato da AR AN, non titolare delle utenze cui si riferiva il pagamento. 2.6. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che non sarebbe adeguatamente giustificato. 2.7. Il settimo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli aumenti di pena determinati per i reati satellite, che non erano né individuati, né giustificati, sia in primo che in secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — in cui il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della falsificazione dei modelli F24 ai sensi degli artt. 476 e 482 cod. pen. e predica l'assorbimento dei falsi nelle connesse ipotesi di truffa — è manifestamente infondato e aspecifico. 1.1. Osserva innanzitutto il Collegio che il ricorso è aspecifico poiché il ricorrente non sembra cogliere i passaggi del ragionamento della Corte di appello sulla qualificazione giuridica dei falsi che gli vengono addebitati. In primo luogo — quanto alla natura del modello F 24 quale atto pubblico ancorché rilasciato da soggetto privato abilitato a ricevere il pagamento — il ricorso elude il confronto con la motivazione della decisione avversata che, richiamando la giurisprudenza penale di questa Corte, quella civile e la normativa che regola i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e le banche abilitate alla riscossione, ha delineato un quadro nell'ambito del quale il titolare di un servizio deputato a tale attività agisce per conto del destinatario del pagamento (amministrazione finanziaria centrale o ente territoriale), con i medesimi poteri attestativi dell'effettività del pagamento. Tale ragionamento può essere agevolmente esteso a chiunque, sia pur nell'ambito dei limiti delineati dalla normativa vigente, sia abilitato a ricevere quei pagamenti. E' evidente, dunque, 4 che le ricevute che quest'ultimo rilasci hanno una funzione probatoria circa l'avvenuto pagamento del tributo analoga a quella che avrebbe la ricevuta del pagamento effettuato direttamente presso l'organismo — ente territoriale o amministrazione centrale — cui il pagamento è diretto, con conseguente classificazione come atto pubblico. In secondo luogo, il ricorrente insiste sulla sua veste di mero intermediario privato, privo della qualifica di soggetto abilitato alla riscossione, come se tale circostanza fosse incompatibile con il riconoscimento della sua responsabilità quale autore delle reiterate falsità in atto pubblico che gli sono state ascritte per la contraffazione dei modelli F 24. La parte non si avvede, così, che la sua veste di soggetto privato, privo della necessaria abilitazione a ricevere i pagamenti per conto dell'amministrazione, è proprio il presupposto degli addebiti che gli vengono ascritti, ossia i falsi in atto pubblico del privato e non già del soggetto che, per conto degli enti e preposti o dello Stato, è abilitato a ricevere il denaro a questi ultimi destinato ed a rilasciare la relativa quietanza. In altri termini, il ricorso non coglie il dato che al ricorrente non è stata attribuita la qualifica di soggetto preposto alla riscossione dei tributi, ma, proprio perché egli non era titolare di alcuna autorizzazione alla riscossione del tributo ed al rilascio della relativa ricevuta di versamento, gli è stato addebitato il reato di cui agli artt. 476 in combinato disposto con l'art. 482 cod. pen. che punisce, appunto, la falsità materiale commessa dal privato che simuli, come in questo caso, l'esistenza dell'atto pubblico. D'altra parte la correttezza della qualificazione giuridica del fatto nei termini anzidetti è confermata dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la contraffazione, effettuata dal quivis de populo, dei modelli F24, rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., trattandosi di atti che attestano il pagamento, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, ed il conseguente adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria (Sez. 5, n. 50569 del 10/10/2013, Merola, Rv. 258036; Sez. 6, n. 15571 dell'01/03/2011, Malisan, Rv. 250035; Sez. 5, n. 2569 del 24/11/2003, dep. 2004, Canese, Rv. 227779; Sez. 5, n. 5584 del 10/11/1999, dep. 2000, Cerretti, Rv. 216110). 1.2. Venendo ad un altro aspetto della doglianza, il Collegio ritiene che l'argomento di censura che postula l'assorbimento del falso nel delitto di truffa sia manifestamente infondato. Alla riflessione che segue deve premettersi che la censura è inedita, in quanto non confluita nei motivi di appello;
ciò nonostante, il Collegio deve comunque pronunciarsi sul punto, in quanto la decisione circa l'assorbimento tra 5 i reati addebitati al ricorrente involge il tema della qualificazione giuridica del fatto, su cui la Corte di cassazione è sempre chiamata ad esprimersi, a prescindere dalla preclusione di cui all'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. Tanto precisato, il Collegio esclude che, tra le condotte di falsificazione dei modelli F 24 consegnati agli ignari clienti dell'esercizio dell'imputato e le truffe ai danni di questi ultimi — benché le prime siano state strumentali alla commissione delle seconde — si ponga alcun problema di assorbimento. A questa conclusione questa Corte regolatrice è già giunta in varie occasioni, con argomentazioni che il Collegio condivide e ritiene di far proprie. Si è, infatti, sostenuto che è configurabile il concorso materiale — e non l'assorbimento — tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa, quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa;
in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso ex art. 84 cod. pen., per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (tra le più recenti, Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, dep. 2019, Manzo, Rv. 274589; Sez. 5, n. 45965 del 10/10/2013, Muratore, Rv. 257946; Sez. 5, n. 21409 del 05/02/2008, FR e altro, Rv. 240081). In particolare, secondo la sentenza FR, non basta — affinché sussista un reato complesso — che più fatti, i quali isolatamente costituirebbero altrettanti reati, vedano degli occasionali momenti di sovrapposizione nelle loro concrete modalità attuative, giacché la figura di cui all'art. 84 cod. pen. richiede che vi sia l'unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti. Il principio alla base del ragionamento svolto nei precedenti sopra riportati non è stato smentito dalla più recente Sezioni Unite Magistri (Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Rv. 281973), che, nell'occuparsi dei rapporti tra il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, n.
5.1 e quello di cui all'art. 612-bis cod. pen. — è ritornata sul tema della convergenza di più norme punitive sulla medesima condotta. Il massimo Consesso ha precisato che ricorre la figura del reato cd. "eventualmente complesso" quando la condotta oggetto della fattispecie di cui si pretende l'assorbimento sia una componente meramente accidentale del reato che si pretende assorbente, legata cioè, alla conformazione concreta del comportamento;
altrimenti detto, si è nel campo del reato eventualmente complesso quando, per commettere un reato, si adottino modalità esecutive che integrano una diversa fattispecie di reato, allorché queste modalità esecutive siano meramente accidentali, ma non costituiscano delle 6 componenti strutturali del reato assorbente (le Sezioni Unite hanno richiamato, a titolo esemplificativo di tale inquadramento, anche Sez. 5, Manzo, cit.). Tale figura hanno ribadito le Sezioni Unite — è estranea all'ambito applicativo dell'art. 84 cod. pen. 2. Il secondo motivo di ricorso — che agita il tema del falso in fotocopia — è manifestamente infondato. 2.1. Ancorché la Corte territoriale abbia risposto al motivo di appello sul tema del falso in fotocopia con un'ampia quanto superflua evocazione di Sezioni Unite AR (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285), il Collegio ritiene che il motivo di ricorso sia inammissibile per carenza di interesse a dolersi di vizi che, anche in caso di annullamento, non condurrebbero ai risultati sperati perché il motivo di appello su cui si innesta la motivazione censurata era manifestamente infondato (sulla mancanza di interesse in caso di omessa motivazione su motivo di appello manifestamente infondato, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Ciò per due ragioni. La prima è che oggetto dei reati di falso non è il modello F24 in sé, ma l'attestazione dell'avvenuto versamento della somma in esso portata, che, nel caso di specie, era apposta sull'esemplare consegnato al cliente truffato;
è evidente che, per l'attestazione anzidetta, non si pone alcun problema di distinguo tra originale e copia, in quanto essa è apposta in originale sull'esemplare del modello che viene conservato dal contribuente proprio per dimostrare l'avvenuta ricezione della somma da parte del delegato a riceverla e l'adempimento dell'obbligo da parte del privato. La seconda è che, quand'anche il falso dovesse essere riguardato rispetto al modello cartaceo F24 in sé consegnato al cliente, quest'ultimo non può ritenersi una copia di un atto originale perché l'esemplare del modello anzidetto che rimane al contribuente, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, non è una copia ma è, appunto, l'esemplare ab origine estratto dal sistema e destinato a restare, con l'attestazione di pagamento, nelle mani del soggetto pagatore. Secondo l'art. 19 del d.lgs 241 del 1997, infatti, «/. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5. 2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il 7 versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione». Un utile chiarimento circa l'individuazione dell'oggetto del falso proviene dalle motivazioni della già citata Sez. 5, Merola, laddove — di fronte alla pretesa del ricorrente di qualificare il falso nella copia del contribuente del modello F 24 ex art. 478 e non ex artt. 476, 482 cod. pen. — questa Corte ha obiettato che «la copia riservata all'ufficio tributario e quella rilasciata al contribuente costituiscono due parti sostanzialmente identiche del modello, e che il documento destinato al contribuente ha di per sè funzione di quietanza del pagamento con efficacia liberatoria» sicché «non vi è alcuna ragione per differenziare la qualificazione giuridica dei due atti, laddove entrambi documentano, con pari efficacia nei confronti dei terzi, il compimento di un'attività svolta in presenza del funzionario che vi appone le attestazioni, ossia l'avvenuto pagamento dell'imposta». Sempre allo scopo di sostenere la qualificazione giuridica di falso in atto pubblico del privato, la sentenza Malisan, pure già citata, ha altresì chiarito che «La normativa di settore prevede in particolare che il modello di versamento "F24" è predisposto in tre esemplari;
i primi due sono trattenuti dalla banca concessionaria ed il terzo è rilasciato al contribuente. La banca delegata, all'atto del versamento, rilascia al contribuente il terzo esemplare del modello riportante "l'attestazione di avvenuto pagamento" o, in caso di saldo finale uguale a zero, l'attestazione di avvenuta presentazione del modello (cfr. D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 2 e 19; D.M. Finanze del 30 marzo 1998)». Quei che è chiaro, dunque, è che la copia riservata al contribuente del Modello F 24 non è una copia fotostatica — come sembrerebbe pretendere il ricorrente — ma è l'esemplare destinato al predetto, che il sistema di pagamento produce automaticamente e su cui c'è l'attestazione, da parte del soggetto delegato dal contribuente a pagare al Fisco o all'ente beneficiario, dell'avvenuta ricezione delle somme a questi ultimi destinate. 2.2. Un'ulteriore osservazione si impone, per far fronte ad una diversa lettura della censura che potrebbe profilarsi nel ricorso, pur nell'ambiguità argomentativa che, in parte qua, lo caratterizza. Il Collegio precisa che, se quello che il ricorrente intende con la sua censura non è contestare, in via generale, l'inquadramento giuridico dei fatti, ma dubitare che, nel concreto, gli F24 rilasciati dall'imputato recassero l'attestazione dell'avvenuta presentazione e dei pagamento e che essi, per presunte anomalie che li caratterizzavano, fossero conformi al modello in uso, allora sia il motivo di appello che il motivo di ricorso 8 « sul punto sono generici, in quanto non evidenziano a quale, tra i numerosi falsi addebitati all'imputato, si riferisca la censura e quali fossero, nel dettaglio, le anomalie che lo caratterizzavano. 3. Il terzo motivo di ricorso che pretende la riqualificazione delle truffe in altrettante appropriazioni indebite — è inammissibile siccome portatore di una diversa lettura dei dati probatori;
di contro, la motivazione della sentenza impugnata non è manifestamente illogica né fondata su presupposti teorici fallaci laddove ha attribuito rilevanza decettiva, nella fase preliminare alla dazione, alla mancata rimozione del cartello già esposto in precedenza che reclamizzava l'effettuazione di pagamenti di bollettini di conto corrente, in uno al silenzio maliziosamente serbato dal ricorrente circa il venir meno dell'abilitazione a ricevere i pagamenti. Tali condotte sono state ritenute idonee ad incidere sul processo volitivo delle persone offese, che, in ragione anche della apparente continuità del servizio rispetto a quello legittimamente e precedentemente svolto e dell'ignoranza circa la revoca dell'affiliazione con la Pay Tipper s.p.a., ebbero ad affidare le somme all'imputato, confidando sul fatto che questi avrebbe effettuato i pagamenti. A completare il piano truffaldino vi era poi la consegna delle false ricevute che attestavano pagamenti mai effettuati. E che il silenzio fosse preordinato a tradire la fiducia riposta dai clienti e ad ottenere la consegna delle somme è evidente sulla scorta del fatto che tale condotta è stata seriale e si colloca perfettamente nel piano complessivo, costituendone un ingranaggio essenziale, senza il quale i delitti non sarebbero stati commessi perché le persone offese non avrebbero affidato al prevenuto le somme. Si tratta, con tutta evidenza, di una condotta decettiva che ha preceduto e ha determinato la scelta degli ignari clienti di affidare il denaro all'imputato, il che sancisce l'estraneità dello schema comportamentale rispetto al reato di appropriazione indebita, che — come pure riconosce, in linea teorica, il ricorrente — presuppone che l'autore del fatto abbia ottenuto legittimamente il possesso dei beni e, solo in un momento successivo, si sia determinato ad appropriarsene. D'altra parte, che il silenzio tenuto dall'imputato sulla cessazione dell'autorizzazione possa costituire una condotta rilevante ex art 640 cod. pen. lo si desume dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di truffa contrattuale secondo la quale anche il silenzio, maliziosamente serbato, su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463 ; Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 9 264400; Sez. 2, n. 32859 del 19/06/2012, D'Alessandro, Rv. 253660; Sez. 2, n. 28703 del 19/03/2013, Rossi, Rv. 256348). 4. Il quarto motivo di ricorso — che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11) cod. pen. — è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della Corte distrettuale non è manifestamente illogica laddove ha ritenuto che l'imputato avesse tradito la fiducia in lui riposta dai clienti che si affidavano ai suoi servizi. Di contro, il ricorso affida le proprie ragioni ad argomentazioni che non incidono sulla tenuta di questo ragionamento, in una fattispecie, peraltro, in cui l'abuso di un rapporto di prestazione d'opera da parte del prevenuto è autoevidente rispetto all'erogazione di un servizio a pagamento che implicava necessariamente la regolare effettuazione di esso con l'effettivo versamento ai destinatari finali delle somme che invece l'imputato, dopo aver taciuto di non essere più abilitato, aveva trattenuto per sé. Che la sentenza impugnata abbia fondato il proprio ragionamento circa la sussistenza del reato di truffa anche sull'apposizione del cartello alla vetrina dell'esercizio non è — contrariamente a quanto opina il ricorrente — rilevante ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della aggravante in discorso, giacché si tratta di un tassello della condotta tesa a accreditarsi come colui che poteva erogare la prestazione nell'ambito delle quale si sarebbe realizzata la condotta truffaldina. Corretta appare, in conclusione, la scelta della Corte territoriale di confermare la sentenza di primo grado anche quanto alla aggravante in parola, tenuto conto del fatto che essa è pacificamente riconosciuta in ogni ipotesi in cui l'autore del fatto abbia approfittato di un rapporto giuridico comportante un obbligo di facere e che, comunque, instauri tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (ex multis, Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255792; Sez. 2, n. 6947 del 21/01/2010, Donati, Rv. 246484). 5. Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile. 5.1. Il ricorso è aspecifico e reiterativo in ordine al reato di cui al capo G) perché la Corte di appello — con motivazione immune da vizi logici e non specificamente contestata dal ricorrente — ha chiarito che l'indicazione, in querela, della TARI e non dell'IMU, era dovuta ad un mero lapsus del querelante, che non metteva in dubbio che si trattasse dell'IMU, come provato dalla documentazione acquisita e dalle informazioni fornite dal Comune. 5.2. In ordine ai reati di cui ai capi LL), XX), QQQ), la risposta della Corte di appello — che ha reputato sufficiente il racconto delle persone offese a 1 0 prescindere dalla mancata acquisizione dei bollettini — non è manifestamente illogica e si sottrae alle critiche del ricorrente, dal momento che ha attribuito rilievo — come era consentito, cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214 — al dato narrativo senza che, sull'affidabilità di quest'ultimo, il ricorrente abbia mosso specifiche critiche. Il ricorso può dirsi, in parte qua, manifestamente infondato e generico. 5.3. La risposta della Corte di appello circa il reato di cui al capo LL) — laddove ha reputato anche il AN titolare del diritto di querela poiché era colui che aveva sborsato la somma destinata al pagamento delle utenze intestate alle congiunte — non è manifestamente illogica, giacché si tratta del soggetto ingannato e che ha subito la deminutio patrimoniale conseguente al reato. 6. Il sesto motivo di ricorso — che concerne il trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria (l'innegabile pervicacia manifestata dall'imputato, a cui sono addebitate ben settanta condotte, nonché la mancanza di indici di resipiscenza). D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 7. Il settimo motivo di ricorso — che è rivolto a censurare l'assenza di motivazione circa il quantum di aumento per i reati satellite e la determinazione stessa degli incrementi sanzionatori — è inammissibile per le ragioni che seguono. 7.1. Circa l'entità dell'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen., il ricorso è generico perché non precisa quale sarebbe stata la quantificazione ideale e quale vizio caratterizza quella effettuata. In ogni caso, il Collegio deve altresì porre in rilievo che, sull'individuazione della pena per ciascun reato satellite, non vi era motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile 11 dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge;
si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). 7.2. Avuto riguardo, infine, alla motivazione sulle ragioni della quantificazione degli aumenti di pena ex art. 81 comma 2 cod. pen., l'argomentazione giustificativa del trattamento sanzionatorio complessivo che si legge nella sentenza impugnata si riferisce esplicitamente anche ai reati satellite e, comunque, l'appello si limitava, sull'assenza di motivazione, ad una doglianza generica ed era, quindi, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria del gravame d merito. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). 8. Quanto all'istanza del difensore dell'imputato, Avv. Bernardo Brancaccio, che ha chiesto di rinviare l'odierna udienza per l'adesione all'astensione di categoria, il Collegio ha ritenuto non vi fossero gli estremi per il suo accoglimento, considerato il disposto di cui all'art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati «(Prestazioni indispensabili in materia penale)». La disposizione suddetta recita: «L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento [ ] ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni». Il presente processo, infatti, vedeva ancora sub iudice settantaquattro reati e, alla data odierna — qualora il ricorso non fosse stato inammissibile — sarebbe maturata la prescrizione per tutti quelli commessi in data anteriore al 19 settembre 2014, tenuto conto del termine massimo ex artt. 157 e 161 cod. pen. di anni sette e mesi sei e delle sospensioni per complessivi giorni 399, legate ai rinvii delle udienze dal 18 luglio 2017 al 16 gennaio 2018 (per astensione), dal 20 novembre 2018 al 21 febbraio 2019 (per astensione), dal 21 febbraio 2019 al 1 2 7 maggio 2019 (per legittimo impedimento) e dal 26 marzo 2020 al 29 settembre 2020 (per la disciplina emergenziale da Covid 19). Inoltre — riguardando solo la data finale del commesso reato annotata in calce alle singole imputazioni e in mancanza di una specificazione diversa nella sentenza impugnata — la prescrizione sarebbe maturata nei prossimi novanta giorni per diversi, ulteriori reati. Basti qui richiamare, a titolo esemplificativo, quelli di cui ai capi i), m), q), t), u), w), y), z), ff), in cui sono annotate date comprese nei novanta giorni successivi al 19 settembre 2014, trascurando che ciascuna data è preceduta dalla locuzione «sino al», dal che consegue che anche altri addebiti, ancorché riportanti date successive al periodo suddetto, potrebbero riguardare condotte per cui sarebbe maturata la prescrizione nei novanta giorni da oggi. 9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). L'esito del giudizio odierno impone altresì di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. Marcello TT, che liquida in complessivi euro 6,000,00 oltre accessori di legge;
dalle parti civili difese dall'avv. Addolorata Flores che liquida in complessivi euro 2.800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. Marcello TT che liquida in complessivi euro 6,000,00 oltre accessori di legge;
dalle parti civili difese dall'avv. Addolorata Flores che liquida in complessivi euro 2.800,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 21/4/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO MERCOGLIANO, in sostituzione degli Avvocati MARCELLO TA e ADDOLORATA FLORES, per le parti civili, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 aprile 2022 dalla Corte di appello di Lecce, che ha riformato parzialmente — circa il quantum della provvisionale e delle spese liquidate dal Giudice di prime cure a favore della parte civile — la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato LV TT responsabile, anche a fini civili, di plurimi fatti di truffa — aggravata dal rapporto di prestazione d'opera professionale — e falso materiale Penale Sent. Sez. 5 Num. 22643 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 21/04/2023 in atto pubblico commesso dal privato [capi da a) a www), tranne capo b) dichiarato estinto per remissione di querela]. Secondo quanto si ricava dalle sentenze di primo e secondo grado, l'imputato, quale legale rappresentante della "Pixel point di PE CE e C. s.a.s.", era stato titolare di un contratto per resternalizzazione per attività di incasso fondi" con la Pay Tipper s.p.a., società iscritta all'Albo degli istituti di pagamento istituito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114-septies d.lgs 385 del 1993. TT è stato riconosciuto responsabile di numerosi episodi di truffa perché, nonostante tale contratto fosse stato risolto a decorrere dal 13 dicembre 2013, aveva simulando la persistenza dell'abilitazione ad effettuare prestazioni di servizi postali (lasciando in vetrina il cartello recante l'indicazione "pagamento dei bollettini di conto corrente" e tacendo la revoca dell'affiliazione) ed aveva, così, ottenuto che numerosi clienti gli affidassero denaro per l'effettuazione di pagamenti vari (a favore di società erogatrici di servizi, di Equitalia, di enti vari etc.), denaro di cui si era appropriato senza procedere ad alcun versamento. Quale prova dei pagamenti, l'imputato aveva fornito ai clienti false ricevute bancoposta, di versamento in conto corrente ovvero falsi modelli F 24 per il pagamento delle imposte, casi, questi ultimi, nei quali è stato ritenuto, accanto alla truffa, anche il reato di cui agli artt. 476, 482 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore, formulando sette motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della falsificazione dei modelli F24. La decisione avversata si incentra sulla qualifica, erroneamente attribuita al ricorrente, di soggetto preposto alla riscossione dei tributi. Così non era, sicché i fatti andavano sussunti nella fattispecie di cui all'art. 485 cod. pen., oggi depenalizzata, in quanto l'imputato operava quale mero intermediario privato che assumeva il compito di pagare all'ente preposto;
donde alla ricevuta di versamento non poteva attribuirsi la natura di atto pubblico. Il rilascio della quietanza di versamento altro non era che la continuazione del comportamento truffaldino e lo strumento per realizzarlo, il che ne avrebbe imposto l'assorbimento nel reato di truffa. Ciò che conta ai fini della qualificazione dell'atto — si legge nel ricorso — è la qualifica del soggetto-agente che, nel caso di specie, fungeva da intermediario e da agente riscossore delegato all'uopo. Il ricorrente cita, poi, una massima di questa Corte sul falso in fotocopia, tema su cui ritornerà nel secondo motivo di ricorso. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello non avrebbe spiegato perché la copia del 2 modello F24 potesse assumere la parvenza di un atto originale, secondo quanto preteso da Sezioni Unite n. 35814 del 2019 per la sussistenza del reato. Sottolinea, a questo proposito, il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe trascurato il motivo di appello in cui si assumeva che le copie rilasciate ai clienti non riportavano il numero di protocollo ed avevano una veste grafica completamente diversa rispetto a quella dei modelli originali. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato di truffa. Secondo il ricorrente, i fatti andrebbero sussunti nel delitto di cui all'art. 646 cod. pen., dal momento che mancherebbero gli artifizi e raggiri tipici del reato di truffa nella fase precedente alla dazione della somma. Le persone offese — si legge nel ricorso — non elargivano le somme di denaro in virtù del cartello esposto in vetrina, sicché la dazione della somma non derivava dalla prospettata permanenza dell'autorizzazione, in capo all'agenzia dell'imputato, a ricevere i pagamenti dei bollettini, ma dalla convinzione che il ricorrente, in virtù della fiducia riscossa grazie ai servizi precedentemente svolti, avrebbe successivamente effettuato i pagamenti che gli erano stati commissionati e per i quali il denaro gli era stato affidato. Al contrario egli, una volta ricevuto il denaro per pagare i tributi, invece di destinarlo a tale scopo, l'aveva trattenuto per se uti dominus ed aveva prodotto le false ricevute. Collocandosi gli artifici e raggiri nella fase esecutiva, dunque, sussisterebbe il reato di appropriazione indebita e non quello di truffa. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11), cod. pen. la cui giustificazione era affidata ad una mera motivazione di stile. Per ritenere sussistenti i presupposti necessari, deve esistere un rapporto fiduciario tra le parti, non meramente occasionale o estemporaneo. La motivazione sarebbe contraddittoria laddove aveva ritenuto rilevante, a fini decettivi, il cartello apposto alla vetrina dell'esercizio, giacché delle due l'una, o i clienti avevano fidato su quel cartello o sul rapporto di fiducia che intrattenevano con l'imputato. 2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 476, 482 e 640 cod. pen. e vizio di motivazione ed è suddiviso in ragione dei capi a cui si riferisce ciascuna censura. 2.5.1. Capo G). Come rimarcato dalla difesa, la persona offesa aveva denunziato l'imputato per le somme trattenute in relazione al pagamento della Tari, mentre TT era stato condannato quanto al pagamento dell'IMU. A tale scopo sarebbe insufficiente, a livello probatorio, avere accertato che la 3 persona offesa non aveva versato l'IMU, perché tanto sarebbe potuto derivare anche da una sua scelta. 2.5.2. Capi LL), XX), QQQ). In assenza dei bollettini di pagamento falsi, la condanna fonderebbe solo sulle dichiarazioni delle rispettive persone offese, ma queste ultime non erano mai state valutate attendibili nella sentenza di primo grado. 2.5.3. Capo LL). Il diritto di querela, in questo caso, spettava a MA AN e EO VI, mentre era stato esercitato da AR AN, non titolare delle utenze cui si riferiva il pagamento. 2.6. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che non sarebbe adeguatamente giustificato. 2.7. Il settimo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli aumenti di pena determinati per i reati satellite, che non erano né individuati, né giustificati, sia in primo che in secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — in cui il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della falsificazione dei modelli F24 ai sensi degli artt. 476 e 482 cod. pen. e predica l'assorbimento dei falsi nelle connesse ipotesi di truffa — è manifestamente infondato e aspecifico. 1.1. Osserva innanzitutto il Collegio che il ricorso è aspecifico poiché il ricorrente non sembra cogliere i passaggi del ragionamento della Corte di appello sulla qualificazione giuridica dei falsi che gli vengono addebitati. In primo luogo — quanto alla natura del modello F 24 quale atto pubblico ancorché rilasciato da soggetto privato abilitato a ricevere il pagamento — il ricorso elude il confronto con la motivazione della decisione avversata che, richiamando la giurisprudenza penale di questa Corte, quella civile e la normativa che regola i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e le banche abilitate alla riscossione, ha delineato un quadro nell'ambito del quale il titolare di un servizio deputato a tale attività agisce per conto del destinatario del pagamento (amministrazione finanziaria centrale o ente territoriale), con i medesimi poteri attestativi dell'effettività del pagamento. Tale ragionamento può essere agevolmente esteso a chiunque, sia pur nell'ambito dei limiti delineati dalla normativa vigente, sia abilitato a ricevere quei pagamenti. E' evidente, dunque, 4 che le ricevute che quest'ultimo rilasci hanno una funzione probatoria circa l'avvenuto pagamento del tributo analoga a quella che avrebbe la ricevuta del pagamento effettuato direttamente presso l'organismo — ente territoriale o amministrazione centrale — cui il pagamento è diretto, con conseguente classificazione come atto pubblico. In secondo luogo, il ricorrente insiste sulla sua veste di mero intermediario privato, privo della qualifica di soggetto abilitato alla riscossione, come se tale circostanza fosse incompatibile con il riconoscimento della sua responsabilità quale autore delle reiterate falsità in atto pubblico che gli sono state ascritte per la contraffazione dei modelli F 24. La parte non si avvede, così, che la sua veste di soggetto privato, privo della necessaria abilitazione a ricevere i pagamenti per conto dell'amministrazione, è proprio il presupposto degli addebiti che gli vengono ascritti, ossia i falsi in atto pubblico del privato e non già del soggetto che, per conto degli enti e preposti o dello Stato, è abilitato a ricevere il denaro a questi ultimi destinato ed a rilasciare la relativa quietanza. In altri termini, il ricorso non coglie il dato che al ricorrente non è stata attribuita la qualifica di soggetto preposto alla riscossione dei tributi, ma, proprio perché egli non era titolare di alcuna autorizzazione alla riscossione del tributo ed al rilascio della relativa ricevuta di versamento, gli è stato addebitato il reato di cui agli artt. 476 in combinato disposto con l'art. 482 cod. pen. che punisce, appunto, la falsità materiale commessa dal privato che simuli, come in questo caso, l'esistenza dell'atto pubblico. D'altra parte la correttezza della qualificazione giuridica del fatto nei termini anzidetti è confermata dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la contraffazione, effettuata dal quivis de populo, dei modelli F24, rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., trattandosi di atti che attestano il pagamento, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, ed il conseguente adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria (Sez. 5, n. 50569 del 10/10/2013, Merola, Rv. 258036; Sez. 6, n. 15571 dell'01/03/2011, Malisan, Rv. 250035; Sez. 5, n. 2569 del 24/11/2003, dep. 2004, Canese, Rv. 227779; Sez. 5, n. 5584 del 10/11/1999, dep. 2000, Cerretti, Rv. 216110). 1.2. Venendo ad un altro aspetto della doglianza, il Collegio ritiene che l'argomento di censura che postula l'assorbimento del falso nel delitto di truffa sia manifestamente infondato. Alla riflessione che segue deve premettersi che la censura è inedita, in quanto non confluita nei motivi di appello;
ciò nonostante, il Collegio deve comunque pronunciarsi sul punto, in quanto la decisione circa l'assorbimento tra 5 i reati addebitati al ricorrente involge il tema della qualificazione giuridica del fatto, su cui la Corte di cassazione è sempre chiamata ad esprimersi, a prescindere dalla preclusione di cui all'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. Tanto precisato, il Collegio esclude che, tra le condotte di falsificazione dei modelli F 24 consegnati agli ignari clienti dell'esercizio dell'imputato e le truffe ai danni di questi ultimi — benché le prime siano state strumentali alla commissione delle seconde — si ponga alcun problema di assorbimento. A questa conclusione questa Corte regolatrice è già giunta in varie occasioni, con argomentazioni che il Collegio condivide e ritiene di far proprie. Si è, infatti, sostenuto che è configurabile il concorso materiale — e non l'assorbimento — tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa, quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa;
in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso ex art. 84 cod. pen., per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (tra le più recenti, Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, dep. 2019, Manzo, Rv. 274589; Sez. 5, n. 45965 del 10/10/2013, Muratore, Rv. 257946; Sez. 5, n. 21409 del 05/02/2008, FR e altro, Rv. 240081). In particolare, secondo la sentenza FR, non basta — affinché sussista un reato complesso — che più fatti, i quali isolatamente costituirebbero altrettanti reati, vedano degli occasionali momenti di sovrapposizione nelle loro concrete modalità attuative, giacché la figura di cui all'art. 84 cod. pen. richiede che vi sia l'unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti. Il principio alla base del ragionamento svolto nei precedenti sopra riportati non è stato smentito dalla più recente Sezioni Unite Magistri (Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Rv. 281973), che, nell'occuparsi dei rapporti tra il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, n.
5.1 e quello di cui all'art. 612-bis cod. pen. — è ritornata sul tema della convergenza di più norme punitive sulla medesima condotta. Il massimo Consesso ha precisato che ricorre la figura del reato cd. "eventualmente complesso" quando la condotta oggetto della fattispecie di cui si pretende l'assorbimento sia una componente meramente accidentale del reato che si pretende assorbente, legata cioè, alla conformazione concreta del comportamento;
altrimenti detto, si è nel campo del reato eventualmente complesso quando, per commettere un reato, si adottino modalità esecutive che integrano una diversa fattispecie di reato, allorché queste modalità esecutive siano meramente accidentali, ma non costituiscano delle 6 componenti strutturali del reato assorbente (le Sezioni Unite hanno richiamato, a titolo esemplificativo di tale inquadramento, anche Sez. 5, Manzo, cit.). Tale figura hanno ribadito le Sezioni Unite — è estranea all'ambito applicativo dell'art. 84 cod. pen. 2. Il secondo motivo di ricorso — che agita il tema del falso in fotocopia — è manifestamente infondato. 2.1. Ancorché la Corte territoriale abbia risposto al motivo di appello sul tema del falso in fotocopia con un'ampia quanto superflua evocazione di Sezioni Unite AR (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285), il Collegio ritiene che il motivo di ricorso sia inammissibile per carenza di interesse a dolersi di vizi che, anche in caso di annullamento, non condurrebbero ai risultati sperati perché il motivo di appello su cui si innesta la motivazione censurata era manifestamente infondato (sulla mancanza di interesse in caso di omessa motivazione su motivo di appello manifestamente infondato, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Ciò per due ragioni. La prima è che oggetto dei reati di falso non è il modello F24 in sé, ma l'attestazione dell'avvenuto versamento della somma in esso portata, che, nel caso di specie, era apposta sull'esemplare consegnato al cliente truffato;
è evidente che, per l'attestazione anzidetta, non si pone alcun problema di distinguo tra originale e copia, in quanto essa è apposta in originale sull'esemplare del modello che viene conservato dal contribuente proprio per dimostrare l'avvenuta ricezione della somma da parte del delegato a riceverla e l'adempimento dell'obbligo da parte del privato. La seconda è che, quand'anche il falso dovesse essere riguardato rispetto al modello cartaceo F24 in sé consegnato al cliente, quest'ultimo non può ritenersi una copia di un atto originale perché l'esemplare del modello anzidetto che rimane al contribuente, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, non è una copia ma è, appunto, l'esemplare ab origine estratto dal sistema e destinato a restare, con l'attestazione di pagamento, nelle mani del soggetto pagatore. Secondo l'art. 19 del d.lgs 241 del 1997, infatti, «/. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5. 2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il 7 versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione». Un utile chiarimento circa l'individuazione dell'oggetto del falso proviene dalle motivazioni della già citata Sez. 5, Merola, laddove — di fronte alla pretesa del ricorrente di qualificare il falso nella copia del contribuente del modello F 24 ex art. 478 e non ex artt. 476, 482 cod. pen. — questa Corte ha obiettato che «la copia riservata all'ufficio tributario e quella rilasciata al contribuente costituiscono due parti sostanzialmente identiche del modello, e che il documento destinato al contribuente ha di per sè funzione di quietanza del pagamento con efficacia liberatoria» sicché «non vi è alcuna ragione per differenziare la qualificazione giuridica dei due atti, laddove entrambi documentano, con pari efficacia nei confronti dei terzi, il compimento di un'attività svolta in presenza del funzionario che vi appone le attestazioni, ossia l'avvenuto pagamento dell'imposta». Sempre allo scopo di sostenere la qualificazione giuridica di falso in atto pubblico del privato, la sentenza Malisan, pure già citata, ha altresì chiarito che «La normativa di settore prevede in particolare che il modello di versamento "F24" è predisposto in tre esemplari;
i primi due sono trattenuti dalla banca concessionaria ed il terzo è rilasciato al contribuente. La banca delegata, all'atto del versamento, rilascia al contribuente il terzo esemplare del modello riportante "l'attestazione di avvenuto pagamento" o, in caso di saldo finale uguale a zero, l'attestazione di avvenuta presentazione del modello (cfr. D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 2 e 19; D.M. Finanze del 30 marzo 1998)». Quei che è chiaro, dunque, è che la copia riservata al contribuente del Modello F 24 non è una copia fotostatica — come sembrerebbe pretendere il ricorrente — ma è l'esemplare destinato al predetto, che il sistema di pagamento produce automaticamente e su cui c'è l'attestazione, da parte del soggetto delegato dal contribuente a pagare al Fisco o all'ente beneficiario, dell'avvenuta ricezione delle somme a questi ultimi destinate. 2.2. Un'ulteriore osservazione si impone, per far fronte ad una diversa lettura della censura che potrebbe profilarsi nel ricorso, pur nell'ambiguità argomentativa che, in parte qua, lo caratterizza. Il Collegio precisa che, se quello che il ricorrente intende con la sua censura non è contestare, in via generale, l'inquadramento giuridico dei fatti, ma dubitare che, nel concreto, gli F24 rilasciati dall'imputato recassero l'attestazione dell'avvenuta presentazione e dei pagamento e che essi, per presunte anomalie che li caratterizzavano, fossero conformi al modello in uso, allora sia il motivo di appello che il motivo di ricorso 8 « sul punto sono generici, in quanto non evidenziano a quale, tra i numerosi falsi addebitati all'imputato, si riferisca la censura e quali fossero, nel dettaglio, le anomalie che lo caratterizzavano. 3. Il terzo motivo di ricorso che pretende la riqualificazione delle truffe in altrettante appropriazioni indebite — è inammissibile siccome portatore di una diversa lettura dei dati probatori;
di contro, la motivazione della sentenza impugnata non è manifestamente illogica né fondata su presupposti teorici fallaci laddove ha attribuito rilevanza decettiva, nella fase preliminare alla dazione, alla mancata rimozione del cartello già esposto in precedenza che reclamizzava l'effettuazione di pagamenti di bollettini di conto corrente, in uno al silenzio maliziosamente serbato dal ricorrente circa il venir meno dell'abilitazione a ricevere i pagamenti. Tali condotte sono state ritenute idonee ad incidere sul processo volitivo delle persone offese, che, in ragione anche della apparente continuità del servizio rispetto a quello legittimamente e precedentemente svolto e dell'ignoranza circa la revoca dell'affiliazione con la Pay Tipper s.p.a., ebbero ad affidare le somme all'imputato, confidando sul fatto che questi avrebbe effettuato i pagamenti. A completare il piano truffaldino vi era poi la consegna delle false ricevute che attestavano pagamenti mai effettuati. E che il silenzio fosse preordinato a tradire la fiducia riposta dai clienti e ad ottenere la consegna delle somme è evidente sulla scorta del fatto che tale condotta è stata seriale e si colloca perfettamente nel piano complessivo, costituendone un ingranaggio essenziale, senza il quale i delitti non sarebbero stati commessi perché le persone offese non avrebbero affidato al prevenuto le somme. Si tratta, con tutta evidenza, di una condotta decettiva che ha preceduto e ha determinato la scelta degli ignari clienti di affidare il denaro all'imputato, il che sancisce l'estraneità dello schema comportamentale rispetto al reato di appropriazione indebita, che — come pure riconosce, in linea teorica, il ricorrente — presuppone che l'autore del fatto abbia ottenuto legittimamente il possesso dei beni e, solo in un momento successivo, si sia determinato ad appropriarsene. D'altra parte, che il silenzio tenuto dall'imputato sulla cessazione dell'autorizzazione possa costituire una condotta rilevante ex art 640 cod. pen. lo si desume dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di truffa contrattuale secondo la quale anche il silenzio, maliziosamente serbato, su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463 ; Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 9 264400; Sez. 2, n. 32859 del 19/06/2012, D'Alessandro, Rv. 253660; Sez. 2, n. 28703 del 19/03/2013, Rossi, Rv. 256348). 4. Il quarto motivo di ricorso — che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11) cod. pen. — è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della Corte distrettuale non è manifestamente illogica laddove ha ritenuto che l'imputato avesse tradito la fiducia in lui riposta dai clienti che si affidavano ai suoi servizi. Di contro, il ricorso affida le proprie ragioni ad argomentazioni che non incidono sulla tenuta di questo ragionamento, in una fattispecie, peraltro, in cui l'abuso di un rapporto di prestazione d'opera da parte del prevenuto è autoevidente rispetto all'erogazione di un servizio a pagamento che implicava necessariamente la regolare effettuazione di esso con l'effettivo versamento ai destinatari finali delle somme che invece l'imputato, dopo aver taciuto di non essere più abilitato, aveva trattenuto per sé. Che la sentenza impugnata abbia fondato il proprio ragionamento circa la sussistenza del reato di truffa anche sull'apposizione del cartello alla vetrina dell'esercizio non è — contrariamente a quanto opina il ricorrente — rilevante ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della aggravante in discorso, giacché si tratta di un tassello della condotta tesa a accreditarsi come colui che poteva erogare la prestazione nell'ambito delle quale si sarebbe realizzata la condotta truffaldina. Corretta appare, in conclusione, la scelta della Corte territoriale di confermare la sentenza di primo grado anche quanto alla aggravante in parola, tenuto conto del fatto che essa è pacificamente riconosciuta in ogni ipotesi in cui l'autore del fatto abbia approfittato di un rapporto giuridico comportante un obbligo di facere e che, comunque, instauri tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (ex multis, Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255792; Sez. 2, n. 6947 del 21/01/2010, Donati, Rv. 246484). 5. Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile. 5.1. Il ricorso è aspecifico e reiterativo in ordine al reato di cui al capo G) perché la Corte di appello — con motivazione immune da vizi logici e non specificamente contestata dal ricorrente — ha chiarito che l'indicazione, in querela, della TARI e non dell'IMU, era dovuta ad un mero lapsus del querelante, che non metteva in dubbio che si trattasse dell'IMU, come provato dalla documentazione acquisita e dalle informazioni fornite dal Comune. 5.2. In ordine ai reati di cui ai capi LL), XX), QQQ), la risposta della Corte di appello — che ha reputato sufficiente il racconto delle persone offese a 1 0 prescindere dalla mancata acquisizione dei bollettini — non è manifestamente illogica e si sottrae alle critiche del ricorrente, dal momento che ha attribuito rilievo — come era consentito, cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214 — al dato narrativo senza che, sull'affidabilità di quest'ultimo, il ricorrente abbia mosso specifiche critiche. Il ricorso può dirsi, in parte qua, manifestamente infondato e generico. 5.3. La risposta della Corte di appello circa il reato di cui al capo LL) — laddove ha reputato anche il AN titolare del diritto di querela poiché era colui che aveva sborsato la somma destinata al pagamento delle utenze intestate alle congiunte — non è manifestamente illogica, giacché si tratta del soggetto ingannato e che ha subito la deminutio patrimoniale conseguente al reato. 6. Il sesto motivo di ricorso — che concerne il trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria (l'innegabile pervicacia manifestata dall'imputato, a cui sono addebitate ben settanta condotte, nonché la mancanza di indici di resipiscenza). D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 7. Il settimo motivo di ricorso — che è rivolto a censurare l'assenza di motivazione circa il quantum di aumento per i reati satellite e la determinazione stessa degli incrementi sanzionatori — è inammissibile per le ragioni che seguono. 7.1. Circa l'entità dell'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen., il ricorso è generico perché non precisa quale sarebbe stata la quantificazione ideale e quale vizio caratterizza quella effettuata. In ogni caso, il Collegio deve altresì porre in rilievo che, sull'individuazione della pena per ciascun reato satellite, non vi era motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile 11 dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge;
si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). 7.2. Avuto riguardo, infine, alla motivazione sulle ragioni della quantificazione degli aumenti di pena ex art. 81 comma 2 cod. pen., l'argomentazione giustificativa del trattamento sanzionatorio complessivo che si legge nella sentenza impugnata si riferisce esplicitamente anche ai reati satellite e, comunque, l'appello si limitava, sull'assenza di motivazione, ad una doglianza generica ed era, quindi, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria del gravame d merito. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). 8. Quanto all'istanza del difensore dell'imputato, Avv. Bernardo Brancaccio, che ha chiesto di rinviare l'odierna udienza per l'adesione all'astensione di categoria, il Collegio ha ritenuto non vi fossero gli estremi per il suo accoglimento, considerato il disposto di cui all'art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati «(Prestazioni indispensabili in materia penale)». La disposizione suddetta recita: «L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento [ ] ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni». Il presente processo, infatti, vedeva ancora sub iudice settantaquattro reati e, alla data odierna — qualora il ricorso non fosse stato inammissibile — sarebbe maturata la prescrizione per tutti quelli commessi in data anteriore al 19 settembre 2014, tenuto conto del termine massimo ex artt. 157 e 161 cod. pen. di anni sette e mesi sei e delle sospensioni per complessivi giorni 399, legate ai rinvii delle udienze dal 18 luglio 2017 al 16 gennaio 2018 (per astensione), dal 20 novembre 2018 al 21 febbraio 2019 (per astensione), dal 21 febbraio 2019 al 1 2 7 maggio 2019 (per legittimo impedimento) e dal 26 marzo 2020 al 29 settembre 2020 (per la disciplina emergenziale da Covid 19). Inoltre — riguardando solo la data finale del commesso reato annotata in calce alle singole imputazioni e in mancanza di una specificazione diversa nella sentenza impugnata — la prescrizione sarebbe maturata nei prossimi novanta giorni per diversi, ulteriori reati. Basti qui richiamare, a titolo esemplificativo, quelli di cui ai capi i), m), q), t), u), w), y), z), ff), in cui sono annotate date comprese nei novanta giorni successivi al 19 settembre 2014, trascurando che ciascuna data è preceduta dalla locuzione «sino al», dal che consegue che anche altri addebiti, ancorché riportanti date successive al periodo suddetto, potrebbero riguardare condotte per cui sarebbe maturata la prescrizione nei novanta giorni da oggi. 9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). L'esito del giudizio odierno impone altresì di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. Marcello TT, che liquida in complessivi euro 6,000,00 oltre accessori di legge;
dalle parti civili difese dall'avv. Addolorata Flores che liquida in complessivi euro 2.800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. Marcello TT che liquida in complessivi euro 6,000,00 oltre accessori di legge;
dalle parti civili difese dall'avv. Addolorata Flores che liquida in complessivi euro 2.800,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 21/4/2023.