CASS
Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2023, n. 46685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46685 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NC nato a [...] il [...]; GI RL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/03/2023 della Corte di appello di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di EL NC e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di GI RL;
udite le conclusioni del difensore di EL NC che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 marzo 2023 la corte di appello di Torino, riformando parzialmente la sentenza del 6 maggio 2022 del tribunale di Torino, con riguardo alle posizioni dei due odierni imputati dichiarava non doversi procedere nei confronti di EL NC e GI RL in ordine ai reati rispettivamente ascritti limitatamente all'anno di imposta 2011, perché estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena per EL in mesi 10 di reclusione e per GI in anni 1 e giorni 15 di reclusione, riduceva ad euro 141.524,13 la confisca per equivalente disposta nei confronti di GI, e confermava nel resto la sentenza appellata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 46685 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/09/2023 2. Avverso tale sentenza EL NC, mediante il proprio difensore, ha proposto ricordo deducendo due motivi di impugnazione e GI RL ha sollevato un solo motivo di impugnazione;
3. Con il primo motivo, EL NC rappresenta la nullità assoluta ex art.606 comma I lett.c) c.p.p. della sentenza impugnata per violazione dell'art.178 comma I lett.c) c.p.p., per inosservanza delle norme relative all'assistenza e rappresentanza dell'imputato, a seguito della omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione della causa avanti la Corte d'Appello. 4. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza ex art.606 comma 1 lett.b) ed e) c.p.p. per violazione dell'art. 192 c.1 n.2 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento. Non sarebbero stati valutati gli elementi di segno contrario al giudizio di responsabilità, ritenuti apoditticamente inefficaci a contrastare i dati di rilievo accusatorio e vi sarebbe la carenza di significato indiziante di numerosi elementii, ritenuti invece indiziari, citati in ricorso, e illustrati nella loro irrilevanza accusatoria;
per cui l'affermazione di responsabilità dell'imputato sarebbe fondata su indizi privi dei requisiti di gravità e precisione e segnatamente non concordanti, in quanto contraddetti da elementi di segno e significato opposti. 5. GI RL, con il primo motivo deduce la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità , con riferimento all' art. 521 e 178 lett. b) c.p.p. oltre che agli artt. 127 e 130 c.p.p.; si osserva che La Corte d'Appello ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione fra l'imputazione contestata nel decreto che dispone il giudizio e il reato per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna, liquidando la questione in termini di mero errore materiale, e si aggiunge che in sostanza, pur non essendo la falsità dichiarativa del modello Unico formalmente contestata dal PM nella richiesta di rinvio a giudizio e pur essendo non formalmente indicata nel decreto che dispone il giudizio dal GIP, la decisione è stata nel diverso senso del riconoscimento della avvenuta contestazione "in fatto" di detta fattispecie. Contestandosi tale soluzione, si rappresenta che trattandosi di reato tributario di natura dichiarativa, il "mero refuso" in cui si sostanzierebbe l'errore comunque inciderebbe sulla individuazione dell'atto dichiarativo che si assume fraudolento né le argomentazioni della Corte, con riguardo alla indicazione analitica delle fatture ritenute elementi passivi fittizi, sarebbe risolutiva, posto che la dichiarazione del 2011 venne depositata nel settembre 2012 dopo l'emissione dell'ultima fattura del 2012 che si assume fittizia e, giusto principio di competenza applicato alle s.r.I., ben possono e anzi devono le fatture emesse e pagate nel corso di un esercizio fiscale, incidere sulla formazione delle basi imponibili o sulla determinazione dell'imposta di esercizi precedenti. Analoghe valutazioni dovrebbero essere proposte con riferimento all'altro argomento utilizzato in parte motiva nella sentenza impugnata, ove richiama le date di presentazione delle dichiarazioni fiscali, così come evidenziate nel capo d'accusa, posto che il reato di cui all'art 2 d.lgs. 74/2000 ben può riferirsi a dichiarazioni integrative o semplicemente tardive presentate anche ad anni di distanza dal periodo d'imposta di riferimento. Con la conseguenza finale per cui la corretta individuazione dell'atto dichiarativo che si assume fraudolento non può ritenersi debitamente contestata, in assenza di indicazione dell'atto stesso nell'imputazione, per giunta con la contestuale indicazione di altri atti dichiarativi compiutamente individuati come oggetto di reato, anch'essi astrattamente compatibili sia con le fatture che si assumono falsamente utilizzate sia con le date di presentazione indicate in imputazione. Si sottolinea, in tale prospettiva, che la ritenuta contestazione in fatto si ridurrebbe ad un mero elenco di fatture emesse comunque prima del deposito della dichiarazione relativa al 2011, effettivamente oggetto di formale indicazione ed ad una individuazione del tempus comnnissi delicti comunque astrattamente compatibile anche con l'atto esplicitamente descritto dall'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Quanto al ricorso di EL NC, risulta infondato il primo motivo. 2. Si deve premettere che i vizi inerenti la mancata notifica di atti giudiziari in favore del difensore di una parte, non possono prescindere dalla verifica delle notizie disponibili, funzionali alla individuazione corretta ed inequivoca del patrocinante interessato, come risultanti dagli atti processuali disponibili al momento in cui l'autorità giudiziaria ha disposto l'effettuazione della notifica medesima e gli uffici deputati a ciò vi abbiano proceduto. Tale parametro di riferimento si impone a discapito di notizie imprecise od equivoche e ancor più di comunicazioni successive e diverse da quelle precedenti, affinchè l'attività giudiziaria non risulti inceppata od ostacolata dalla malizia o anche solo dalla negligenza dei privati. 3 Funzionale a tale principio appare l'art. 96 cod. proc. pen., laddove sancisce l'obbligo di deposito della nomina fiduciaria presso l'autorità procedente ( art. 96 comma 2 cod. proc. pen.), allo scopo, evidente, di consentire a quest'ultima, competente per il procedimento stesso, di conoscere il patrocinatore fiduciario e attivarsi, con i propri ausiliari, secondo gli adempimenti giudiziari previsti. 3. Tanto premesso, e precisato che la questione di cui al motivo in esame attiene alla mancata notifica dell'atto di fissazione della udienza di discussione in appello, in favore del difensore di fiducia del ricorrente, in persona dell'avv.to SI MA TA RA, va osservato come emerga dagli atti qui disponibili che il predetto difensore di fiducia dell'odierno imputato proponeva appello con atto recante, su carta intestata, il nominativo "avv. MA ES". Seguiva, nelle prime righe del medesimo atto, la qualificazione del patrocinatore quale "avv. MA TA ES", e, infine, la sottoscrizione del gravame da parte dell'avv.to "MA ES". Nessuna indicazione, lo si può anticipare, emergeva nel predetto atto ( del 23.9.2022) — né in altri atti del grado di appello, tra quelli qui disponibili per questa Suprema Corte - circa la identificabilità del difensore allora procedente nella persona dell'avv.to "MA TA CO ES"; nominativo, quest'ultimo, che, invero, assente, come sopra detto, nell'atto di gravame, è invece precisamente evidenziato a cura dell'interessato nel ricorso qui in esame. La suddetta grave carenza informativa emergente in sede di appello, circa le complete generalità del difensore del ricorrente, non può ritenersi peraltro superata dalla allegata comunicazione, inoltrata il 21 luglio 2022 a mezzo pec (data anteriore a quella della data di udienza del processo di appello qui in esame), dal difensore del ricorrente, avv.to MA TA CO ES, alla cancelleria penale centrale della Corte di appello di Torino e alle corrispondenti cancellerie delle singole sezioni penali, con cui il predetto difensore si limitava a dare avviso, in via generale, di mancate notifiche in suo favore di decreti di fissazione di udienza dinnanzi ai collegi penali di appello, dovute, a suo dire, alla intervenuta modifica del codice fiscale conseguente alla aggiunta di tutti i nomi di battesimo;
con conseguente modifica del registro elettronico inerente le iscrizioni all'albo degli avvocati di Torino, e annotazione, sullo stesso, della avvenuta cancellazione dall'albo stesso del suo originario nominativo SI MA" e successiva contestuale trascrizione del nuovo corretto nominativo ( ES MA CO TA), corredato anche del nuovo codice fiscale e della dicitura "attivo". Invero, in proposito è utile e sufficiente sottolineare che, con riguardo al processo penale, il relativo statuto telematico all'epoca delle comunicazioni in 4 questione era, e rimane, attualmente estraneo a forme di immediata e presunta conoscenza, in capo alla persona fisica del giudice (in composizione monocratica o collegiale) - in qualità di destinatario di un indirizzo di posta elettronica personale espressamente disciplinato quale possibile fonte di cognizione di quanto inviatogli -, degli atti inviati per via telematica in relazione ai processi affidatigli. Con la conseguenza che, diversamente dal processo telematico civile, era certamente assente ogni possibilità di realizzare forme di comunicazione delle parti a mezzo pec, in grado di innescare, di per sé, obblighi di conoscenza e connessi conseguenti adempimenti giudiziari in capo a singole e specifiche Autorità Giudiziarie e in rapporto a specifici procedimenti. Con l'ulteriore rilievo per cui, è opportuno ribadirlo, nel caso concreto la comunicazione a mezzo pec valorizzata dal ricorrente non atteneva allo specifico procedimento penale qui in esame, come tale individuato in maniera puntuale, bensì si traduceva in un generico rimando a indeterminati procedimenti penali, passati oltre che futuri, rispetto al prospettato tema, altrettanto generale e non specifico, di intervenute mancate notifiche. In altri termini, posto che come noto non era e non è attualmente operativo il processo penale telematico, tale comunicazione, invero generica e tutt'altro che puntuale, siccome non specificativa nulla del procedimento penale attualmente di interesse, non poteva e non può ritenersi in grado di investire gli uffici giudiziari destinatari, di una precisa conoscenza circa le corrette generalità del difensore concretamente patrocinante l'attuale imputato, nello specifico procedimento poi instaurato a seguito del sopra citato atto di appello del 23 settembre 2022, con conseguenti puntuali oneri di adempimento processuale ad essa correlati, 4. Tanto premesso, occorre altresì precisare come gli uffici giudiziari, alla luce dei dati disponibili circa le generalità dei difensori delle parti, procedono di norma alle relative notifiche previa verifica dei dati così utilizzabili, accedendo ai registri elettronici relativi agli iscritti agli ordini degli avvocati di riferimento nel caso di volta in volta concreto, riscontrandoli. Nel caso in esame, come allegato dalla stessa difesa, al nominativo "MA ES" (quale dato emergente dalla carta intestata del citato atto di appello e dalla sottoscrizione finale) corrispondeva la notizia della relativa cancellazione dell'ordine degli avvocati di Torino. Quanto all'ulteriore dato comunicato con il predetto atto di appello, ovvero il diverso nominativo corrispondente a SI MA TA", non emergeva, come nella sostanza già in precedenza anticipato, alcuna indicazione della 5 iscrizione all'ordine, con relativo codice fiscale e pec di un corrispondente avvocato. Cossicchè, alla luce delle notizie emergenti e riferite con l'atto di appello sopra analizzato e citato, la cancelleria non poteva che desumere, come poi fatto avvenuto, la intervenuta cancellazione dall'albo degli avvocati di colui che appariva, nell'atto di gravame, quale difensore dell'odierno ricorrente. La circostanza che poi, tuttavia, emergesse, dalla lettura del medesimo registro elettronico e subito dopo la riga inerente la intervenuta cancellazione dell'avv.to ES MA, un ulteriore nominativo, quale quello dell'avv.to SI MA TA RA - che in ricorso è attualmente indicato come corrispondente alle corrette generalità del difensore patrocinante, nell'interesse dell'odierno ricorrente, non solo in questa sede ma anche in grado di appello - non può comportare la individuazione di alcun errore, in grado di tradursi in un vizio di nullità per omessa notifica al difensore, in capo alla cancelleria della corte di appello che procedette alla notifica dell'avviso di fissazione;
posta la illustrata non esigibile conoscenza, in capo alla stessa, della riconducibilità del nominativo (e relativo codice fiscale) SI MA TA RA al difensore, in quel grado, dell'imputato odierno. Da qui, quindi, la corretta conclusione dell'ufficio giudiziario, operata sulla base degli atti disponibili, della avvenuta cancellazione dall'albo professionale dell'avv.to patrocinatore indicato nell'atto di gravame, e più in generale della assenza di un difensore fiduciario abilitato per l'allora appellante;
con conseguente altrettanto corretta nomina di un difensore di ufficio, cui venne comunicato l'atto di fissazione della udienza di discussione del processo di appello in questione. Giova aggiungere che la predetta ricostruzione, oltre a rispondere alla già citata ricostruzione sistematica, che onera l'interessato che ricorra ad una nomina fiduciaria, a fornire il corretto e preciso nominativo del suo difensore presso l'Autorità Giudiziaria procedente, in funzione di tutti i relativi e conseguenti adempimenti, appare anche il portato dell'ormai più volte citato principio di diligente adempimento del mandato difensivo in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, nella prospettiva in cui, lungi dall'incidere sul pieno esercizio del diritto di difesa, si tratti solo di evitare, attraverso tale collaborazione, meri intralci al corretto e rapido svolgimento del procedimento giudiziario. 5. Non emerge quindi alcun vizio nei termini prospettati, risultando corretta l'azione notificatrice espletata e qui contestata. 6 6. Anche il ricorso proposto da GI RL è infondato. La corte di appello ha ampiamente e ragionevolmente illustrato le ragioni per cui il capo d'imputazione contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, e la possibilità di trovarne altresì conferma tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. Infatti, i giudici di primo grado hanno spiegato, con dovizia di particolari, come la integrale lettura della contestazione evidenzi come il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti abbia ad oggetto, nel prospetto rappresentativo grafico, fatture emesse negli anni di imposta 2011 e 2012 e che il catalogo contiene tutti i dati identificativi di ciascuna fattura (numero, data di emissione, imponibile, iva, oggetto), tali da condurre alla esatta rispettiva collocazione nelle due annualità di imposta 2011- 2012, peraltro confermata dalla sovrastante "rubrica" del grafico, indicativa dell'anno dì riferimento di ciascun gruppo di fatture. Depone nel senso della ricostruzione operata dalla corte di appello e contestata in ricorso, anche l'inequivocabile dato proveniente dalla indicazione, a fondo della contestazione, del tempus commissi delicti, rispettivamente individuato il 24.09.2012 e il 21.09.2013, ovvero nelle date di presentazione delle dichiarazioni fiscali nelle quali le fatture sono state utilizzate. La Corte ha altresì osservato che nel compendio probatorio si sarebbe univocamente fatto riferimento alle dichiarazioni fiscali relative agli anni dì imposta 2011-2012, concludendo alfine, in maniera lineare e coerente, nel senso di escludere qualsivoglia ipotesi di violazione in concreto del diritto dì difesa. Si tratta, dunque, di una motivazione che tiene correttamente conto del principio per cui occorre, pur sempre, esaminare la concreta descrizione dei fatti, senza che il suo significato giuridico possa essere travolto e desunto da una mera e diversa indicazione formale del reato di riferimento;
e di quello secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051 - 01 Carelli). Punto, quest'ultimo, peraltro non oggetto di specifiche illustrazioni 7 nonostante il già riportato rilievo della corte, per cui dalla complessiva lettura del capo di imputazione e dalla considerazione del compendio probatorio emergerebbe come si sarebbe univocamente fatto riferimento alle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2011-2012. E a tale ultimo riguardo non può che sottolinearsi come l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato, per cui la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013 Rv. 257015 - 01 Crescioli). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debbano essere rigettati i ricorsi proposti nell'interesse EL NC , e di GI RA con condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, Roma, 14 settembre 2023 . 1Consigliere
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di EL NC e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di GI RL;
udite le conclusioni del difensore di EL NC che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 marzo 2023 la corte di appello di Torino, riformando parzialmente la sentenza del 6 maggio 2022 del tribunale di Torino, con riguardo alle posizioni dei due odierni imputati dichiarava non doversi procedere nei confronti di EL NC e GI RL in ordine ai reati rispettivamente ascritti limitatamente all'anno di imposta 2011, perché estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena per EL in mesi 10 di reclusione e per GI in anni 1 e giorni 15 di reclusione, riduceva ad euro 141.524,13 la confisca per equivalente disposta nei confronti di GI, e confermava nel resto la sentenza appellata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 46685 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/09/2023 2. Avverso tale sentenza EL NC, mediante il proprio difensore, ha proposto ricordo deducendo due motivi di impugnazione e GI RL ha sollevato un solo motivo di impugnazione;
3. Con il primo motivo, EL NC rappresenta la nullità assoluta ex art.606 comma I lett.c) c.p.p. della sentenza impugnata per violazione dell'art.178 comma I lett.c) c.p.p., per inosservanza delle norme relative all'assistenza e rappresentanza dell'imputato, a seguito della omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione della causa avanti la Corte d'Appello. 4. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza ex art.606 comma 1 lett.b) ed e) c.p.p. per violazione dell'art. 192 c.1 n.2 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento. Non sarebbero stati valutati gli elementi di segno contrario al giudizio di responsabilità, ritenuti apoditticamente inefficaci a contrastare i dati di rilievo accusatorio e vi sarebbe la carenza di significato indiziante di numerosi elementii, ritenuti invece indiziari, citati in ricorso, e illustrati nella loro irrilevanza accusatoria;
per cui l'affermazione di responsabilità dell'imputato sarebbe fondata su indizi privi dei requisiti di gravità e precisione e segnatamente non concordanti, in quanto contraddetti da elementi di segno e significato opposti. 5. GI RL, con il primo motivo deduce la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità , con riferimento all' art. 521 e 178 lett. b) c.p.p. oltre che agli artt. 127 e 130 c.p.p.; si osserva che La Corte d'Appello ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione fra l'imputazione contestata nel decreto che dispone il giudizio e il reato per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna, liquidando la questione in termini di mero errore materiale, e si aggiunge che in sostanza, pur non essendo la falsità dichiarativa del modello Unico formalmente contestata dal PM nella richiesta di rinvio a giudizio e pur essendo non formalmente indicata nel decreto che dispone il giudizio dal GIP, la decisione è stata nel diverso senso del riconoscimento della avvenuta contestazione "in fatto" di detta fattispecie. Contestandosi tale soluzione, si rappresenta che trattandosi di reato tributario di natura dichiarativa, il "mero refuso" in cui si sostanzierebbe l'errore comunque inciderebbe sulla individuazione dell'atto dichiarativo che si assume fraudolento né le argomentazioni della Corte, con riguardo alla indicazione analitica delle fatture ritenute elementi passivi fittizi, sarebbe risolutiva, posto che la dichiarazione del 2011 venne depositata nel settembre 2012 dopo l'emissione dell'ultima fattura del 2012 che si assume fittizia e, giusto principio di competenza applicato alle s.r.I., ben possono e anzi devono le fatture emesse e pagate nel corso di un esercizio fiscale, incidere sulla formazione delle basi imponibili o sulla determinazione dell'imposta di esercizi precedenti. Analoghe valutazioni dovrebbero essere proposte con riferimento all'altro argomento utilizzato in parte motiva nella sentenza impugnata, ove richiama le date di presentazione delle dichiarazioni fiscali, così come evidenziate nel capo d'accusa, posto che il reato di cui all'art 2 d.lgs. 74/2000 ben può riferirsi a dichiarazioni integrative o semplicemente tardive presentate anche ad anni di distanza dal periodo d'imposta di riferimento. Con la conseguenza finale per cui la corretta individuazione dell'atto dichiarativo che si assume fraudolento non può ritenersi debitamente contestata, in assenza di indicazione dell'atto stesso nell'imputazione, per giunta con la contestuale indicazione di altri atti dichiarativi compiutamente individuati come oggetto di reato, anch'essi astrattamente compatibili sia con le fatture che si assumono falsamente utilizzate sia con le date di presentazione indicate in imputazione. Si sottolinea, in tale prospettiva, che la ritenuta contestazione in fatto si ridurrebbe ad un mero elenco di fatture emesse comunque prima del deposito della dichiarazione relativa al 2011, effettivamente oggetto di formale indicazione ed ad una individuazione del tempus comnnissi delicti comunque astrattamente compatibile anche con l'atto esplicitamente descritto dall'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Quanto al ricorso di EL NC, risulta infondato il primo motivo. 2. Si deve premettere che i vizi inerenti la mancata notifica di atti giudiziari in favore del difensore di una parte, non possono prescindere dalla verifica delle notizie disponibili, funzionali alla individuazione corretta ed inequivoca del patrocinante interessato, come risultanti dagli atti processuali disponibili al momento in cui l'autorità giudiziaria ha disposto l'effettuazione della notifica medesima e gli uffici deputati a ciò vi abbiano proceduto. Tale parametro di riferimento si impone a discapito di notizie imprecise od equivoche e ancor più di comunicazioni successive e diverse da quelle precedenti, affinchè l'attività giudiziaria non risulti inceppata od ostacolata dalla malizia o anche solo dalla negligenza dei privati. 3 Funzionale a tale principio appare l'art. 96 cod. proc. pen., laddove sancisce l'obbligo di deposito della nomina fiduciaria presso l'autorità procedente ( art. 96 comma 2 cod. proc. pen.), allo scopo, evidente, di consentire a quest'ultima, competente per il procedimento stesso, di conoscere il patrocinatore fiduciario e attivarsi, con i propri ausiliari, secondo gli adempimenti giudiziari previsti. 3. Tanto premesso, e precisato che la questione di cui al motivo in esame attiene alla mancata notifica dell'atto di fissazione della udienza di discussione in appello, in favore del difensore di fiducia del ricorrente, in persona dell'avv.to SI MA TA RA, va osservato come emerga dagli atti qui disponibili che il predetto difensore di fiducia dell'odierno imputato proponeva appello con atto recante, su carta intestata, il nominativo "avv. MA ES". Seguiva, nelle prime righe del medesimo atto, la qualificazione del patrocinatore quale "avv. MA TA ES", e, infine, la sottoscrizione del gravame da parte dell'avv.to "MA ES". Nessuna indicazione, lo si può anticipare, emergeva nel predetto atto ( del 23.9.2022) — né in altri atti del grado di appello, tra quelli qui disponibili per questa Suprema Corte - circa la identificabilità del difensore allora procedente nella persona dell'avv.to "MA TA CO ES"; nominativo, quest'ultimo, che, invero, assente, come sopra detto, nell'atto di gravame, è invece precisamente evidenziato a cura dell'interessato nel ricorso qui in esame. La suddetta grave carenza informativa emergente in sede di appello, circa le complete generalità del difensore del ricorrente, non può ritenersi peraltro superata dalla allegata comunicazione, inoltrata il 21 luglio 2022 a mezzo pec (data anteriore a quella della data di udienza del processo di appello qui in esame), dal difensore del ricorrente, avv.to MA TA CO ES, alla cancelleria penale centrale della Corte di appello di Torino e alle corrispondenti cancellerie delle singole sezioni penali, con cui il predetto difensore si limitava a dare avviso, in via generale, di mancate notifiche in suo favore di decreti di fissazione di udienza dinnanzi ai collegi penali di appello, dovute, a suo dire, alla intervenuta modifica del codice fiscale conseguente alla aggiunta di tutti i nomi di battesimo;
con conseguente modifica del registro elettronico inerente le iscrizioni all'albo degli avvocati di Torino, e annotazione, sullo stesso, della avvenuta cancellazione dall'albo stesso del suo originario nominativo SI MA" e successiva contestuale trascrizione del nuovo corretto nominativo ( ES MA CO TA), corredato anche del nuovo codice fiscale e della dicitura "attivo". Invero, in proposito è utile e sufficiente sottolineare che, con riguardo al processo penale, il relativo statuto telematico all'epoca delle comunicazioni in 4 questione era, e rimane, attualmente estraneo a forme di immediata e presunta conoscenza, in capo alla persona fisica del giudice (in composizione monocratica o collegiale) - in qualità di destinatario di un indirizzo di posta elettronica personale espressamente disciplinato quale possibile fonte di cognizione di quanto inviatogli -, degli atti inviati per via telematica in relazione ai processi affidatigli. Con la conseguenza che, diversamente dal processo telematico civile, era certamente assente ogni possibilità di realizzare forme di comunicazione delle parti a mezzo pec, in grado di innescare, di per sé, obblighi di conoscenza e connessi conseguenti adempimenti giudiziari in capo a singole e specifiche Autorità Giudiziarie e in rapporto a specifici procedimenti. Con l'ulteriore rilievo per cui, è opportuno ribadirlo, nel caso concreto la comunicazione a mezzo pec valorizzata dal ricorrente non atteneva allo specifico procedimento penale qui in esame, come tale individuato in maniera puntuale, bensì si traduceva in un generico rimando a indeterminati procedimenti penali, passati oltre che futuri, rispetto al prospettato tema, altrettanto generale e non specifico, di intervenute mancate notifiche. In altri termini, posto che come noto non era e non è attualmente operativo il processo penale telematico, tale comunicazione, invero generica e tutt'altro che puntuale, siccome non specificativa nulla del procedimento penale attualmente di interesse, non poteva e non può ritenersi in grado di investire gli uffici giudiziari destinatari, di una precisa conoscenza circa le corrette generalità del difensore concretamente patrocinante l'attuale imputato, nello specifico procedimento poi instaurato a seguito del sopra citato atto di appello del 23 settembre 2022, con conseguenti puntuali oneri di adempimento processuale ad essa correlati, 4. Tanto premesso, occorre altresì precisare come gli uffici giudiziari, alla luce dei dati disponibili circa le generalità dei difensori delle parti, procedono di norma alle relative notifiche previa verifica dei dati così utilizzabili, accedendo ai registri elettronici relativi agli iscritti agli ordini degli avvocati di riferimento nel caso di volta in volta concreto, riscontrandoli. Nel caso in esame, come allegato dalla stessa difesa, al nominativo "MA ES" (quale dato emergente dalla carta intestata del citato atto di appello e dalla sottoscrizione finale) corrispondeva la notizia della relativa cancellazione dell'ordine degli avvocati di Torino. Quanto all'ulteriore dato comunicato con il predetto atto di appello, ovvero il diverso nominativo corrispondente a SI MA TA", non emergeva, come nella sostanza già in precedenza anticipato, alcuna indicazione della 5 iscrizione all'ordine, con relativo codice fiscale e pec di un corrispondente avvocato. Cossicchè, alla luce delle notizie emergenti e riferite con l'atto di appello sopra analizzato e citato, la cancelleria non poteva che desumere, come poi fatto avvenuto, la intervenuta cancellazione dall'albo degli avvocati di colui che appariva, nell'atto di gravame, quale difensore dell'odierno ricorrente. La circostanza che poi, tuttavia, emergesse, dalla lettura del medesimo registro elettronico e subito dopo la riga inerente la intervenuta cancellazione dell'avv.to ES MA, un ulteriore nominativo, quale quello dell'avv.to SI MA TA RA - che in ricorso è attualmente indicato come corrispondente alle corrette generalità del difensore patrocinante, nell'interesse dell'odierno ricorrente, non solo in questa sede ma anche in grado di appello - non può comportare la individuazione di alcun errore, in grado di tradursi in un vizio di nullità per omessa notifica al difensore, in capo alla cancelleria della corte di appello che procedette alla notifica dell'avviso di fissazione;
posta la illustrata non esigibile conoscenza, in capo alla stessa, della riconducibilità del nominativo (e relativo codice fiscale) SI MA TA RA al difensore, in quel grado, dell'imputato odierno. Da qui, quindi, la corretta conclusione dell'ufficio giudiziario, operata sulla base degli atti disponibili, della avvenuta cancellazione dall'albo professionale dell'avv.to patrocinatore indicato nell'atto di gravame, e più in generale della assenza di un difensore fiduciario abilitato per l'allora appellante;
con conseguente altrettanto corretta nomina di un difensore di ufficio, cui venne comunicato l'atto di fissazione della udienza di discussione del processo di appello in questione. Giova aggiungere che la predetta ricostruzione, oltre a rispondere alla già citata ricostruzione sistematica, che onera l'interessato che ricorra ad una nomina fiduciaria, a fornire il corretto e preciso nominativo del suo difensore presso l'Autorità Giudiziaria procedente, in funzione di tutti i relativi e conseguenti adempimenti, appare anche il portato dell'ormai più volte citato principio di diligente adempimento del mandato difensivo in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, nella prospettiva in cui, lungi dall'incidere sul pieno esercizio del diritto di difesa, si tratti solo di evitare, attraverso tale collaborazione, meri intralci al corretto e rapido svolgimento del procedimento giudiziario. 5. Non emerge quindi alcun vizio nei termini prospettati, risultando corretta l'azione notificatrice espletata e qui contestata. 6 6. Anche il ricorso proposto da GI RL è infondato. La corte di appello ha ampiamente e ragionevolmente illustrato le ragioni per cui il capo d'imputazione contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, e la possibilità di trovarne altresì conferma tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. Infatti, i giudici di primo grado hanno spiegato, con dovizia di particolari, come la integrale lettura della contestazione evidenzi come il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti abbia ad oggetto, nel prospetto rappresentativo grafico, fatture emesse negli anni di imposta 2011 e 2012 e che il catalogo contiene tutti i dati identificativi di ciascuna fattura (numero, data di emissione, imponibile, iva, oggetto), tali da condurre alla esatta rispettiva collocazione nelle due annualità di imposta 2011- 2012, peraltro confermata dalla sovrastante "rubrica" del grafico, indicativa dell'anno dì riferimento di ciascun gruppo di fatture. Depone nel senso della ricostruzione operata dalla corte di appello e contestata in ricorso, anche l'inequivocabile dato proveniente dalla indicazione, a fondo della contestazione, del tempus commissi delicti, rispettivamente individuato il 24.09.2012 e il 21.09.2013, ovvero nelle date di presentazione delle dichiarazioni fiscali nelle quali le fatture sono state utilizzate. La Corte ha altresì osservato che nel compendio probatorio si sarebbe univocamente fatto riferimento alle dichiarazioni fiscali relative agli anni dì imposta 2011-2012, concludendo alfine, in maniera lineare e coerente, nel senso di escludere qualsivoglia ipotesi di violazione in concreto del diritto dì difesa. Si tratta, dunque, di una motivazione che tiene correttamente conto del principio per cui occorre, pur sempre, esaminare la concreta descrizione dei fatti, senza che il suo significato giuridico possa essere travolto e desunto da una mera e diversa indicazione formale del reato di riferimento;
e di quello secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051 - 01 Carelli). Punto, quest'ultimo, peraltro non oggetto di specifiche illustrazioni 7 nonostante il già riportato rilievo della corte, per cui dalla complessiva lettura del capo di imputazione e dalla considerazione del compendio probatorio emergerebbe come si sarebbe univocamente fatto riferimento alle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2011-2012. E a tale ultimo riguardo non può che sottolinearsi come l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato, per cui la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013 Rv. 257015 - 01 Crescioli). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debbano essere rigettati i ricorsi proposti nell'interesse EL NC , e di GI RA con condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, Roma, 14 settembre 2023 . 1Consigliere