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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 792/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 372/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
A.t.o. Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso A.t.o. Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036891954000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate CO e A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione, avverso la Cartella di pagamento n.
29520240036891954000, notificata in data 18.11.2024, per Raccolta rifiuti anni 2011 e 2012 di € 1.227,88, eccependo
- difetto di notifica degli atti presupposti
- la prescrizione del presunto diritto di credito
- che il ruolo è stato formato e sottoscritto da parte di soggetto non legittimato
Agenzia delle Entrate CO deduceva la carenza di legittimazione passiva del Concessionario per le eccezioni riguardanti il merito della controversia
A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione non costituita.
Con memoria successiva il ricorrente constatava la contumacia di ato e confermava quanto eccepito in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ATO ME1 in liquidazione, contumace, non ha documentato la notifica di alcun atto interruttivo sottostante la cartella (in particolare, l'intimazione di pagamento richiamata nella cartella impugnata, prodotta in giudizio, senza la prova della relativa notifica).
Appaiono evidentemente fondate le ragioni di illegittimità della Cartella di pagamento impugnata e della inesistente, nulla ed irregolare notifica di atti prodromici alla Cartella che possa giustificare l'adozione di una procedura esecutiva.
Ciò importa l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente, avuto riguardo agli anni d'imposta pretesi, con assorbimento di ogni altra questione.
Si compensano le spese con Agenzia delle Entrate CO in ragione della estraneità della stessa alle eccezioni proposte ed accolte;
a carico dell'ATO ME1 in liquidazione, contumace, come in dispositivo, vanno poste le spese del presente giudizio, atteso che, alla data di consegna del ruolo, ma invero anche alla data di presunta notifica della intimazione riportata nella motivazione della cartella, le pretese intimate erano già prescritte.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Ato Me 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 750,00 oltre spese accessorie di legge e CU se versato da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Spese compensate con Agenzia delle Entrate CO.
Così deciso in Messina, lì 14/01/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 372/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
A.t.o. Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso A.t.o. Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036891954000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate CO e A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione, avverso la Cartella di pagamento n.
29520240036891954000, notificata in data 18.11.2024, per Raccolta rifiuti anni 2011 e 2012 di € 1.227,88, eccependo
- difetto di notifica degli atti presupposti
- la prescrizione del presunto diritto di credito
- che il ruolo è stato formato e sottoscritto da parte di soggetto non legittimato
Agenzia delle Entrate CO deduceva la carenza di legittimazione passiva del Concessionario per le eccezioni riguardanti il merito della controversia
A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione non costituita.
Con memoria successiva il ricorrente constatava la contumacia di ato e confermava quanto eccepito in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ATO ME1 in liquidazione, contumace, non ha documentato la notifica di alcun atto interruttivo sottostante la cartella (in particolare, l'intimazione di pagamento richiamata nella cartella impugnata, prodotta in giudizio, senza la prova della relativa notifica).
Appaiono evidentemente fondate le ragioni di illegittimità della Cartella di pagamento impugnata e della inesistente, nulla ed irregolare notifica di atti prodromici alla Cartella che possa giustificare l'adozione di una procedura esecutiva.
Ciò importa l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente, avuto riguardo agli anni d'imposta pretesi, con assorbimento di ogni altra questione.
Si compensano le spese con Agenzia delle Entrate CO in ragione della estraneità della stessa alle eccezioni proposte ed accolte;
a carico dell'ATO ME1 in liquidazione, contumace, come in dispositivo, vanno poste le spese del presente giudizio, atteso che, alla data di consegna del ruolo, ma invero anche alla data di presunta notifica della intimazione riportata nella motivazione della cartella, le pretese intimate erano già prescritte.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Ato Me 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 750,00 oltre spese accessorie di legge e CU se versato da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Spese compensate con Agenzia delle Entrate CO.
Così deciso in Messina, lì 14/01/2026