TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al 3784 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e Parte_1 CP_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato NARDUCCI STEFANIA, con domicilio eletto presso il proprio difensore nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
MODENA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la ricorrente come da ricorso introduttivo. RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
La ricorrente, nubile e senza figli, ha esposto di aver sempre manifestato natura psicologica e comportamento tipicamente maschile, pur essendo individuo di sesso femminile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di un uomo;
di aver intrapreso percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso maschile percepito come quello di appartenenza;
di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti dai quali è seguita.
Ciò premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via principale: disporre la rettificazione del sesso anagrafico di
[...]
da quello femminile a quello maschile, con modificazione del Parte_1
RA” ad “SAM” e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Frattamaggiore (NA) la rettifica anagrafica dello stesso nei registri di Stato civile e in tutti i documenti relativi alla ricorrente, in modo che da essi risulti come genere quello maschile e il nuovo nome di “SAM”;
-sempre in via principale: accertare e dichiarare che il percorso di transizione di parte ricorrente risulta già in fase avanzata e, di conseguenza che, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n.143/2024, non è Cont necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria affinché (alias ) Pt_1
si sottoponga ai trattamenti medico-chirur adegua o Parte_1 dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali maschili;
-in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il percorso di transizione compiuto attraverso trattamenti ormonali e sostegno psicologico non dovesse essere considerato sufficientemente avanzato, autorizzare (alias SAM) Pt_1 Parte_1
a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici uamento dei sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali maschili;
-con vittoria di spese, anche tecniche, competenze ed onorari, da liquidarsi come da depositanda istanza di liquidazione dei compensi di cui al Patrocinio a spese dello Stato.”
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati al Pubblico
Ministero in sede.
Pag. 2 di 7 All'udienza del 10/12/2025 è personalmente comparsa Parte_1
che, sentita dal G.I., ha dichiarato: “Confermo la mia volontà di procedere con il
ricorso. Ho 25 anni. Già da quando ero piccolo ho avvertito le prime sensazioni. Ho
sempre sentito di non stare crescendo come volevo io. Dopo il diploma superiore ho
frequentato un gruppo e ho fatto delle ricerche. Ho cominciato ad andare in una
associazione che mi ha aiutato a prendere coscienza. Ma poi non mi sono trovato bene e
alla fine ho trovato un'altra associazione in cui mi sono trovato meglio. Ho fatto un
percorso al CSM”.
Il difensore della parte ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo e la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
§
La domanda è fondata.
All'esame diretto, la ricorrente, di anni 25, nubile e senza figli, si è presentata con aspetto maschile, tono di voce maschile e abiti maschili.
Nella consulenza psicologica datata 23/04/2025 della dott.ssa Persona_1
, psicologa-psicoterapeuta, si legge: “Il percorso di affermazione di genere
[...]
Con è il mezzo attraverso cui potrà ridurre fino ad eliminare ogni conseguenza
derivante dall'incongruenza di genere e dal minority stress, con conseguente
miglioramento della propria condizione psicologica, emotiva, relazionale e sociale. Per
quanto fin qui esposto, si conferma pertanto l'Incongruenza di Genere, quale
organizzazione dell'identità di genere in cui si manifesta la chiara percezione di sé non
Pag. 3 di 7 conforme al genere assegnato alla nascita, in linea col quadro identitario illustrato. Vi è
intenzionalità e determinazione nel voler adempiere al percorso di affermazione e la
precisa e riconosciuta coscienza della radicalità e dell'irreversibilità dei vari passaggi.
Con In conclusione, si conferma quindi che è intenzionato e motivato a compiere il
percorso di affermazione di genere con rettifica anagrafica e intervento chirurgico come
richiesto, ed è consapevole della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e
definitività. Per quel che riguarda il quadro psicologico clinico della persona, non si
rilevano condizioni psicopatologiche che possano inficiare il prosieguo del percorso. Nel
Con quadro sovraesposto, si ritiene dunque utile e auspicabile per avviare l'iter
giuridico per le richieste di autorizzazione per tutti gli interventi necessari e per la
riassegnazione anagrafica”.
Inoltre, il dott. endocrinologo, nella propria Persona_2
certificazione medica, da ultimo avente data 23/06/2025, attesta: “la terapia
androgenica in atto e le conseguenti modifiche di livelli ormonali ottenute non
rappresentano contrindicazione per riassegnazione chirurgica”.
In sintesi, le relazioni mediche e psicologiche effettuate sulla parte ricorrente,
concludono nel senso dell'idoneità all'intervento chirurgico, essendo la richiedente pienamente consapevole della sua decisione e delle relative conseguenze.
Gli accertamenti di parte effettuati presentano sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionisti affiliati a primarie strutture sanitarie
Pag. 4 di 7 pubbliche. Non appare, di conseguenza, necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che
[...]
ha effettivamente acquisito l'identità di genere maschile in modo Parte_1
definitivo e irreversibile, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici,
psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma dell'art. 1 della legge 14.4.1982, n. 164, va quindi attribuito a
[...]
sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita anche Parte_1
prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali,
sul rilievo di sistema che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei
registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico
demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziale” (Cass., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Quanto alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, tesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli
Pag. 5 di 7 del sesso di appartenenza, nonché come mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute, si evidenzia che con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha
“dichiara[to] l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le
modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale
sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Difatti, la Corte chiarisce che in forza del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Nella fattispecie de quo, la ricorrente ha sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è
Pag. 6 di 7 necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
In conformità alla sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale, non è
dunque necessaria alcuna pronuncia di codesto Tribunale in merito alla domanda di parte attrice di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. attribuisce a , nata a [...] il Parte_1
14/12/1999, C.F. , il sesso maschile, attribuendogli il nome C.F._1
Contr di così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso femminile e il nome , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, Pt_1
ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 17/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti dott. Riccardo Di Pasquale
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al 3784 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e Parte_1 CP_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato NARDUCCI STEFANIA, con domicilio eletto presso il proprio difensore nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
MODENA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la ricorrente come da ricorso introduttivo. RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
La ricorrente, nubile e senza figli, ha esposto di aver sempre manifestato natura psicologica e comportamento tipicamente maschile, pur essendo individuo di sesso femminile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di un uomo;
di aver intrapreso percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso maschile percepito come quello di appartenenza;
di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti dai quali è seguita.
Ciò premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via principale: disporre la rettificazione del sesso anagrafico di
[...]
da quello femminile a quello maschile, con modificazione del Parte_1
RA” ad “SAM” e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Frattamaggiore (NA) la rettifica anagrafica dello stesso nei registri di Stato civile e in tutti i documenti relativi alla ricorrente, in modo che da essi risulti come genere quello maschile e il nuovo nome di “SAM”;
-sempre in via principale: accertare e dichiarare che il percorso di transizione di parte ricorrente risulta già in fase avanzata e, di conseguenza che, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n.143/2024, non è Cont necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria affinché (alias ) Pt_1
si sottoponga ai trattamenti medico-chirur adegua o Parte_1 dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali maschili;
-in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il percorso di transizione compiuto attraverso trattamenti ormonali e sostegno psicologico non dovesse essere considerato sufficientemente avanzato, autorizzare (alias SAM) Pt_1 Parte_1
a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici uamento dei sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali maschili;
-con vittoria di spese, anche tecniche, competenze ed onorari, da liquidarsi come da depositanda istanza di liquidazione dei compensi di cui al Patrocinio a spese dello Stato.”
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati al Pubblico
Ministero in sede.
Pag. 2 di 7 All'udienza del 10/12/2025 è personalmente comparsa Parte_1
che, sentita dal G.I., ha dichiarato: “Confermo la mia volontà di procedere con il
ricorso. Ho 25 anni. Già da quando ero piccolo ho avvertito le prime sensazioni. Ho
sempre sentito di non stare crescendo come volevo io. Dopo il diploma superiore ho
frequentato un gruppo e ho fatto delle ricerche. Ho cominciato ad andare in una
associazione che mi ha aiutato a prendere coscienza. Ma poi non mi sono trovato bene e
alla fine ho trovato un'altra associazione in cui mi sono trovato meglio. Ho fatto un
percorso al CSM”.
Il difensore della parte ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo e la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
§
La domanda è fondata.
All'esame diretto, la ricorrente, di anni 25, nubile e senza figli, si è presentata con aspetto maschile, tono di voce maschile e abiti maschili.
Nella consulenza psicologica datata 23/04/2025 della dott.ssa Persona_1
, psicologa-psicoterapeuta, si legge: “Il percorso di affermazione di genere
[...]
Con è il mezzo attraverso cui potrà ridurre fino ad eliminare ogni conseguenza
derivante dall'incongruenza di genere e dal minority stress, con conseguente
miglioramento della propria condizione psicologica, emotiva, relazionale e sociale. Per
quanto fin qui esposto, si conferma pertanto l'Incongruenza di Genere, quale
organizzazione dell'identità di genere in cui si manifesta la chiara percezione di sé non
Pag. 3 di 7 conforme al genere assegnato alla nascita, in linea col quadro identitario illustrato. Vi è
intenzionalità e determinazione nel voler adempiere al percorso di affermazione e la
precisa e riconosciuta coscienza della radicalità e dell'irreversibilità dei vari passaggi.
Con In conclusione, si conferma quindi che è intenzionato e motivato a compiere il
percorso di affermazione di genere con rettifica anagrafica e intervento chirurgico come
richiesto, ed è consapevole della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e
definitività. Per quel che riguarda il quadro psicologico clinico della persona, non si
rilevano condizioni psicopatologiche che possano inficiare il prosieguo del percorso. Nel
Con quadro sovraesposto, si ritiene dunque utile e auspicabile per avviare l'iter
giuridico per le richieste di autorizzazione per tutti gli interventi necessari e per la
riassegnazione anagrafica”.
Inoltre, il dott. endocrinologo, nella propria Persona_2
certificazione medica, da ultimo avente data 23/06/2025, attesta: “la terapia
androgenica in atto e le conseguenti modifiche di livelli ormonali ottenute non
rappresentano contrindicazione per riassegnazione chirurgica”.
In sintesi, le relazioni mediche e psicologiche effettuate sulla parte ricorrente,
concludono nel senso dell'idoneità all'intervento chirurgico, essendo la richiedente pienamente consapevole della sua decisione e delle relative conseguenze.
Gli accertamenti di parte effettuati presentano sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionisti affiliati a primarie strutture sanitarie
Pag. 4 di 7 pubbliche. Non appare, di conseguenza, necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che
[...]
ha effettivamente acquisito l'identità di genere maschile in modo Parte_1
definitivo e irreversibile, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici,
psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma dell'art. 1 della legge 14.4.1982, n. 164, va quindi attribuito a
[...]
sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita anche Parte_1
prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali,
sul rilievo di sistema che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei
registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico
demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziale” (Cass., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Quanto alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, tesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli
Pag. 5 di 7 del sesso di appartenenza, nonché come mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute, si evidenzia che con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha
“dichiara[to] l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le
modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale
sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Difatti, la Corte chiarisce che in forza del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Nella fattispecie de quo, la ricorrente ha sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è
Pag. 6 di 7 necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
In conformità alla sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale, non è
dunque necessaria alcuna pronuncia di codesto Tribunale in merito alla domanda di parte attrice di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. attribuisce a , nata a [...] il Parte_1
14/12/1999, C.F. , il sesso maschile, attribuendogli il nome C.F._1
Contr di così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso femminile e il nome , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, Pt_1
ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 17/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti dott. Riccardo Di Pasquale
Pag. 7 di 7