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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT AN, Presidente
MIGLIORISI EMANUELE, LA
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 04/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1219/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ06B700097 2024 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2024 depositato il
08/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1219/2024 R.G.R. depositato il 30.05.2024, la società “Ricorrente_1 srl” con sede in Vittoria, partita IVA P.IVA_1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Nominativo_1, assistita e difesa dall'Avv. Difensore_1, giusta la procura alle liti rilasciata in separato atto, impugna l'avviso di accertamento n.TYZ06B700097/2024 emesso dall'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Ragusa e notificato in data 31.03.2024, con il quale, sulla base di PVC redatto in data 18.04.2023, veniva accertata per l'anno 2016 l'indebita detrazione di IVA per un importo di
€ 70.018,00 su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, oltre a € 17.610,97 per interessi di mora ed irrogate sanzioni amministrative per € 256.064,80.
La difesa della ricorrente, nel ritenere illegittimo e privo di qualsivoglia fondamento l'accertamento dell'Ufficio, con il gravame proposto espone i seguenti motivi di impugnazione:
1.intervenuta decadenza dei termini di accertamento, in quanto il termine ultimo per l'A.F. per svolgere gli accertamenti e notificare il relativo avviso era il 31.12.2022, mentre nei fatti è stato notificato il
31.03.2024.
2.Nullità dell'avviso di accertamento per omessa e/o insufficiente motivazione, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, tutti gli elementi riscontrati dalla Polizia Giudiziaria e fatti propri dall'Ufficio accertatore nulla dimostrano in ordine alla consapevolezza della società ricorrente sulla reale natura del fornitore, la ditta Società_1, che ha emesso le cinque fatture in contestazione. Si rileva altresì che “..non sussiste alcun elemento dal quale possa trarsi qualsivoglia prova e/o elemento presuntivo in ordine alla partecipazione attiva e/o alla pretesa conoscenza e/o consapevolezza della società ricorrente sulla asserita natura fraudolenta delle operazioni poste in essere”. E ancora: “Nel caso in specie vorrà convenirsi come non soltanto in alcun modo sia stata provata una partecipazione attiva di
Ricorrente_1 nell'operazione in frode contestata al Nominativo_2 e al Società_1 ma non può neanche sostenersi che l'affermazione di responsabilità in capo alla società ricorrente si fondi su elementi oggettivi specifici per come invece richiesto anche dalla Suprema Corte (v. da ultimo Cass. n.213906/'22).”
3.Nullità dell'atto opposto per mancanza del contraddittorio preventivo, la cui instaurazione avrebbe potuto incidere sulle risultanze dell'atto di accertamento conclusivo.
4.Illegittimità delle sanzioni, poiché esorbitanti e sproporzionate rispetto alle presunte violazioni addebitate.
Conclude la difesa della ricorrente per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e onorari.
L'Agenzia delle Entrate, Ufficio Legale di Ragusa, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni presentate in data 10.06.2024, dopo le premesse in punto di fatto, rileva che:
-nessuna decadenza può ritenersi intervenuta dei termini per l'accertamento IVA a carico della società ricorrente.
-Nessuna carenza motivazionale affligge l'atto impugnato poiché, “in presenza di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, assolto dall'Ufficio l'onere probatorio, come sopra indicato, si verifica un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale dovrà provare la propria buona fede e la sua estraneità al meccanismo evasivo, nei limiti sopra delineati, prova che è evidente non sia stata fornita dalla società Ricorrente_1 s.r.l.”
-In ordine alla lamentata mancanza di contraddittorio preventivo, la doglianza della ricorrente è da ritenere infondata atteso che, il suo espletamento non avrebbe potuto determinare una diversa commisurazione né delle imposte né delle sanzioni irrogate.
Conclude l'Ufficio per la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento opposto dalla ricorrente e per il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria difensiva del 3.10.2024, la difesa della ricorrente insiste per il riconoscimento delle proprie ragioni a sostegno delle quali produce ulteriore documentazione.
All'udienza del 4.11.2024, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti della controversia e le argomentazioni esposte dalle parti, osserva:
1. con la prima eccezione parte ricorrente lamenta il mancato rispetto dei termini normativamente previsti per la notifica degli avvisi di accertamento e, quindi, l'intervenuta decadenza a carico dell'Ufficio impositore. Tale censura e le ragioni poste a suo fondamento non sono affatto condivisibili poiché, nella fattispecie, nessun termine di decadenza può dirsi maturato. Ciò in quanto, l'atto impositivo attiene il periodo d'imposta 2016, per il quale, oltre alla prima dichiarazione ordinaria, è stata anche presentata, nel
2018, dichiarazione integrativa, per cui il termine ultimo per l'accertamento spirava il 31.12.2023 e non
31.12.2022 come sostenuto in ricorso. In ogni caso, quest'ultimi termini sono da ritenersi ulteriormente prorogati ai sensi dell'art.1, comma 132, della Legge 208/2015 (raddoppio dei termini), essendo parte ricorrente incorsa nell'ipotesi di reato di cui all'art.2 del D.Lgs 74/2000. Disposizione quest'ultima applicabile al caso in esame, atteso che la notizia di reato è stata trasmessa prima del 13.06.2022 (data di emissione da parte del Procuratore della Repubblica del N.O. per l'utilizzo dati ai fini fiscali), quindi in data antecedente al termine di decadenza ordinario per la notifica dell'accertamento, nello specifico
31.12.2023 per effetto della dichiarazione integrativa presentata dalla ricorrente nel 2018 per il periodo d'imposta 2016.
Pertanto, il primo motivo di gravame è destituito di fondamento.
2. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa e/o insufficiente motivazione. Premesso che, l'atto contestato è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate per il recupero di IVA anno 2016 applicata su forniture effettuate a favore della società ricorrente da parte della ditta individuale Società_1, produttore di imballaggi, per un importo complessivo di € 318.264,85, con IVA per € 70.018,25, riferibili a n.5 fatture per fornitura di pannelli di masonite. Che, a seguito di indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, tali operazioni sono state qualificate come soggettivamente inesistenti. Dalle risultanze di tali verifiche scaturiva l'azione accertativa intrapresa dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della ricorrente. Infatti, nella motivazione dell'avviso di accertamento sono rinvenibili, oltre ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'azione dell'Ufficio, anche gli elementi emersi a seguito delle verifiche della G. di F., le cui risultanze, per la loro rilevanza fiscale, e non solo, hanno correttamente indotto l'Ufficio ai recuperi, nei confronti dei soggetti, come la società ricorrente, formalmente compartecipi nelle operazioni sospette di evasione fiscale, per cui si è avuto anche l'emissione dell'odierno avviso di accertamento per il recupero dell'IVA portata indebitamente in detrazione.
Quindi, sul punto, non può che confermarsi la legittimità dell'avviso di accertamento, così come motivato dall'Agenzia delle Entrate, anche perché i fatti e gli atti in esso richiamati sono conosciuti e/o conoscibili dalla società ricorrente.
Certamente, tale forma di legittimità dell'atto dell'Ufficio accertatore va tenuta distinta dalla dimostrazione della fondatezza del recupero erariale che formerà oggetto delle successive valutazioni di merito.
Va infatti rilevato che, in tema di detrazioni e deduzioni ai fini IVA collegate alle cd. “frodi carosello”, nel momento in cui l'Amministrazione finanziaria contesta l'indebita contabilizzazione di tali operazioni, fornendo contestualmente validi elementi anche a carattere presuntivo, spetta al contribuente dimostrare la legittimità dei costi sostenuti e delle detrazioni effettuate, in particolare sotto il profilo della reale esecuzione delle operazioni sottese, fermo restando che, a tal fine, non può ritenersi bastevole la regolarità formale delle scritture contabili e/o la tracciabilità dei pagamenti. Quindi, si pone la questione della “prova” in ordine alla effettività delle operazioni che, nel caso in esame, sono state ritenute soggettivamente inesistenti dall'Ufficio sulla base delle risultanze delle indagini istruttorie legittimamente compiute. Quanto “provato” dall'Ufficio non si sottrae alla diversa dimostrazione da parte del contribuente che può, in sede di giudizio, fornire circostanze probatorie contrarie in grado di giustificare il proprio operato e validamente contrastare gli elementi indiziari utilizzati per l'accertamento.
Nel merito, il fondamento della pretesa che ci occupa poggia sostanzialmente sulle circostanze articolate dall'Ufficio in sede di accertamento e, nello specifico, sui richiami alle verifiche della G. di F. condotte a carico sia della società ricorrente che della ditta individuale Società_1, dalle quali verifiche sono emersi numerosi elementi indiziari, che depongono per la sussistenza di operazioni finalizzate alle frodi fiscali, richiamate dall'Ufficio sia in seno all'accertamento che in sede di controdeduzioni e che, stante la loro condivisibile rilevanza, di seguito vengono in parte riportati:
-Inesistenza di una struttura idonea a ospitare un'impresa e impossibilità di identificare una sede amministrativa o altre unità locali quale sede effettiva e/o secondaria dove eventualmente stoccare e depositare le merci da lavorare.
-Insufficienza di mezzi finanziari motivata dal fatto che dall'analisi delle movimentazioni dei conti accesi a nome di Società_1 non risultano accrediti e conseguenti addebiti.
-Assenza di macchinari e dipendenti necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale – che si ricorda consiste nella fabbricazione di imballaggi in legno. La ditta Società_1 non risulta avere acquistato alcun macchinario e/o attrezzatura per l'esercizio dell'attività;
-La ditta Società_1 non risulterebbe essere proprietaria di alcun bene immobile e non vi è alcun contratto di locazione di bene immobile;
-Carenza di organizzazione motivata dalle dichiarazioni rese in atti dal titolare della ditta individuale dalle quali è emerso in modo inconfutabile una totale inconsapevolezza degli avvenimenti aziendali ossia dei rapporti commerciali e dei contatti con clienti e fornitori, dei pagamenti effettuati e ricevuti e di ogni altra operazione riconducibile all'attività dell'impresa. In buona sostanza il Sig. Società_1 risulta essere soggetto con limitatissime capacità reddituali, come rilevato da interrogazioni al terminale in uso al reparto – sistema SERPICO, collegato con l'anagrafe tributaria - ed all'oscuro delle attività relative al contesto economico in cui avrebbe dovuto operare. Inoltre in tutte le circostanze in cui avrebbe dovuto fornire indicazioni sui fatti e i dati aziendali, è risultato totalmente impreparato, riferendo che l'unica persona in grado di poter fornire indicazioni e spiegazioni sull'andamento dell'impresa era il ragioniere Nominativo_4 a cui faceva recapitare la documentazione contabile in suo possesso (cfr. pvc).
-Dall'attività investigativa esercitata è dunque emerso che il Sig. Nominativo_2, rappresentante legale della Società_2 SRL (…omissis…) ha di fatto amministrato la ditta individuale Società_1
unitamente ad altre aziende cc.dd. “cartiere” e quali elementi probanti si riportano:
a)l'analisi delle conversazioni whatsapp rinvenute sullo smartphone in uso a Nominativo_2…………….… b)l'analisi delle email trasmesse dalla Società_2 Srl, da parte di tale Nominativo_5 avente ad oggetto
“Società_3” (….omissis…) da cui è emersa chiaramente l'amministrazione di fatto da parte di Nominativo_2 Nominativo_2 della D.I. Società_1 il quale, nei rapporti con i fornitori esteri, forniva specifiche indicazioni sulle società a cui fatturare la merce, nonostante quest'ultima arrivasse di fatto presso la propria azienda;
…………..
c)il riscontro della documentazione contabile ed extracontabile acquisita in sede di attività di polizia giudiziaria dai militari della guardia di Finanza (….omissis…) presso la sede della Società_2 Srl dalla quale sono emersi in modo inconfutabile gli acquisti effettuati dalla Nominativo_6
, da parte delle imprese/aziende “collegate” alla Società_2 Srl e quindi a Nominativo_2.
-I militari della Guardia di Finanza- Compagnia di Vittoria, Sezione Operativa Volante hanno segnalato come ulteriore circostanza anche la consapevolezza del rappresentante legale della società oggetto del presente accertamento di avere acquistato la merce presso altro fornitore ad un prezzo più vantaggioso rispetto a quello reale di mercato. Ciò è desunto dal fatto che nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, nel piazzale della Ricorrente_1, adibito a deposito materie prime, semilavorati e prodotti finiti vi erano delle pedane di masonite, acquistate cartolarmente dalla D.I. Società_1, tutelati da una protezione in plastica riportante il logo e la scritta “Società_2 Srl”. La merce di cui alle fatture sopra riportate, dal riscontro della documentazione acquisita è risultata pagata attraverso l'emissione di complessivi nr.27 assegni (di cui nr.9 emessi nel 2015 e nr.18 emessi nel 2016) tutti tratti dal rapporto nr.103446962 acceso presso la banca Banca_1 SpA, agenzia di Vittoria (rg) intestato alla Ricorrente_1 Srl.
Quindi l'Ufficio impositore, sia in sede di accertamento che di deduzioni, ha richiamato le circostanze contestate dai verificatori della G. di F. nonché la ricostruzione di un quadro indiziario dettagliato e puntuale, tale da assurgere a prova certa della fondatezza delle contestazioni mosse con l'avviso di accertamento emesso a carico della società ricorrente.
A fronte degli indizi sin qui riportati, le circostanze fattuali contrapposte dalla ricorrente, tendente a minimizzarne la rilevanza fiscale, non sono tali da invalidare l'impianto accusatorio e/o gli addebiti fiscali che vengono contestati alla società, in quanto:
a)che le forniture riguardassero solo semilavorati e non prodotti finiti non fa certamente venir meno la necessità di una struttura aziendale ben organizzata. Né può ritenersi che un operatore economico che commercializza con l'estero lo possa fare senza la disponibilità di un ben minimo di organizzazione, sia pure anche a voler ritenere il Società_1 un semplice intermediario. Piuttosto, appare inverosimile che una società ben strutturata come la Ricorrente_1 srl debba ricorrere ai servizi di una ditta individuale e che quest'ultima sia nelle condizioni di godere di maggiore affidabilità finanziaria nei confronti dei fornitori esteri, quando in effetti non è nemmeno in condizione di effettuare il pagamento delle merci commissionate, atteso che le relative fatture vengono saldate direttamente dalla Ricorrente_1 srl.
b)La presenza di merce nei locali della ricorrente, acquistata dalla ditta Società_1 ed etichettata con il logo della società “Società_2 srl”, il cui amministratore è il Sig. Nominativo_2, in effetti, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, lascia supporre che quest'ultimo sia stato il reale gestore della ditta individuale Società_1, per cui la mera interposizione di altro soggetto emittente le fatture è da ritenere finalizzata a conseguire dei vantaggi, sia in termini economici (prezzi più vantaggiosi) che fiscali
(recupero IVA); diversamente tali operazioni sarebbero del tutto illogiche. La circostanza poi che, tale riscontro sia avvenuto nel 2023, mentre le operazioni commerciali in contestazione risalgono al 2016, non minimizza affatto la portata indiziaria della circostanza testé segnalata, atteso che, piuttosto, è da ritenere dimostrativa di un modus operandi persistente da diversi anni.
Quindi, non può sostenersi, come in ricorso, che “non è stata fornita alcuna prova neanche a livello indiziario che vi fosse coinvolgimento della società ricorrente nell'operazione di cui si contesta la frode”. Piuttosto, in un tale contesto appare irragionevole ritenere i protagonisti di questa vicenda inconsapevoli dei reciproci comportamenti fraudolenti e che la ditta individuale Società_1, fornitrice della ricorrente, svolgesse un ruolo meramente “cartolare” nelle operazioni commerciali con essa intrattenute.
In definitiva, quanto prospettato dalla difesa della ricorrente non è affatto idoneo a ridimensionare e ricondurre a livello di mere supposizioni prive di rilevanza probatoria il quadro indiziario emerso dalle verifiche effettuate a carico della società ricorrente, quando piuttosto trattasi di una serie di elementi concreti e puntuali che validamente supportano le condivisibili ricostruzioni dei verificatori e giustificano le motivazioni che hanno determinato l'accertamento a carico della ricorrente. Per cui, anche l'eccezione di cui al sub 2) del gravame va rigettata.
3. Con ulteriore motivo di gravame, parte ricorrente lamenta il mancato espletamento del contraddittorio preventivo, la cui instaurazione, a giudizio della difesa, avrebbe potuto incidere sulle risultanze dell'atto di accertamento conclusivo. Ma anche in questo caso la doglianza appare infondata in quanto “anche in materia di tributi armonizzati, l'invalidità dell'atto per mancato contraddittorio preventivo può dichiararsi solo nel caso in cui il contribuente assolva all'onere di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede endoprocedimentale e che le stesse non si rivelassero meramente pretestuose, cioè elementi idonei a superare la c.d. prova di resistenza (Corte di cassazione Ordinanza n.7380 del 17 marzo 2020 -
C.C. Ordinanza n.9496 depositata il 22 maggio 2020).
In concreto, il contribuente che intende far valere il difetto di contraddittorio in sede giudiziale non si può limitare a delle eccezioni formalistiche, ma ha l'onere di prospettare le ragioni concrete che avrebbero risolto il procedimento con un diverso risultato in senso sostanziale e non formale.
E, al riguardo, nella fattispecie nessuna dimostrazione in tal senso può ravvisarsi nel gravame qui proposto dall'odierna società ricorrente, per cui il preventivo contraddittorio non avrebbe inciso né sull'an né sul quantum delle imposte e delle sanzioni di cui all'accertamento dell'Ufficio.
Peraltro, ai sensi dell'art.
5-ter del D.Lgs 218/1997 nella formulazione vigente all'epoca dell'emissione dell'avviso “l'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'art.5 del procedimento di definizione dell'accertamento”. Quindi, nella fattispecie tale obbligo non sussisteva stante l'avvenuta consegna alla società ricorrente del PVC in data 18.04.2023
4.Quanto alla supposta illegittimità delle sanzioni, poiché ritenute esorbitanti e sproporzionate rispetto alle presunte violazioni addebitate, in effetti, il quadro sanzionatorio prospettato appare correlato alla gravità dei fatti accertati e alle refluenze sul piano fiscale. Di ciò ne dà contezza l'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento ove, a pag.9, espone in forma dettagliata il regime sanzionatorio applicato, tenendo conto anche del cumulo giuridico di cui all'art.12 del D.Lgs 472/1997. Per contro, le censure mosse dalla difesa della ricorrente non vanno oltre le generiche affermazioni, atteso che nulla di specifico viene esplicitato rispetto alla pertinenza delle norme applicate e alla correttezza dei calcoli effettuati. Pertanto la censura va rigettata.
Conclusivamente, questa Corte, definitivamente decidendo, non può che rigettare il ricorso della contribuente e confermare la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
All'esito della controversia segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore della resistente Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT AN, Presidente
MIGLIORISI EMANUELE, LA
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 04/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1219/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ06B700097 2024 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2024 depositato il
08/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1219/2024 R.G.R. depositato il 30.05.2024, la società “Ricorrente_1 srl” con sede in Vittoria, partita IVA P.IVA_1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Nominativo_1, assistita e difesa dall'Avv. Difensore_1, giusta la procura alle liti rilasciata in separato atto, impugna l'avviso di accertamento n.TYZ06B700097/2024 emesso dall'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Ragusa e notificato in data 31.03.2024, con il quale, sulla base di PVC redatto in data 18.04.2023, veniva accertata per l'anno 2016 l'indebita detrazione di IVA per un importo di
€ 70.018,00 su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, oltre a € 17.610,97 per interessi di mora ed irrogate sanzioni amministrative per € 256.064,80.
La difesa della ricorrente, nel ritenere illegittimo e privo di qualsivoglia fondamento l'accertamento dell'Ufficio, con il gravame proposto espone i seguenti motivi di impugnazione:
1.intervenuta decadenza dei termini di accertamento, in quanto il termine ultimo per l'A.F. per svolgere gli accertamenti e notificare il relativo avviso era il 31.12.2022, mentre nei fatti è stato notificato il
31.03.2024.
2.Nullità dell'avviso di accertamento per omessa e/o insufficiente motivazione, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, tutti gli elementi riscontrati dalla Polizia Giudiziaria e fatti propri dall'Ufficio accertatore nulla dimostrano in ordine alla consapevolezza della società ricorrente sulla reale natura del fornitore, la ditta Società_1, che ha emesso le cinque fatture in contestazione. Si rileva altresì che “..non sussiste alcun elemento dal quale possa trarsi qualsivoglia prova e/o elemento presuntivo in ordine alla partecipazione attiva e/o alla pretesa conoscenza e/o consapevolezza della società ricorrente sulla asserita natura fraudolenta delle operazioni poste in essere”. E ancora: “Nel caso in specie vorrà convenirsi come non soltanto in alcun modo sia stata provata una partecipazione attiva di
Ricorrente_1 nell'operazione in frode contestata al Nominativo_2 e al Società_1 ma non può neanche sostenersi che l'affermazione di responsabilità in capo alla società ricorrente si fondi su elementi oggettivi specifici per come invece richiesto anche dalla Suprema Corte (v. da ultimo Cass. n.213906/'22).”
3.Nullità dell'atto opposto per mancanza del contraddittorio preventivo, la cui instaurazione avrebbe potuto incidere sulle risultanze dell'atto di accertamento conclusivo.
4.Illegittimità delle sanzioni, poiché esorbitanti e sproporzionate rispetto alle presunte violazioni addebitate.
Conclude la difesa della ricorrente per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e onorari.
L'Agenzia delle Entrate, Ufficio Legale di Ragusa, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni presentate in data 10.06.2024, dopo le premesse in punto di fatto, rileva che:
-nessuna decadenza può ritenersi intervenuta dei termini per l'accertamento IVA a carico della società ricorrente.
-Nessuna carenza motivazionale affligge l'atto impugnato poiché, “in presenza di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, assolto dall'Ufficio l'onere probatorio, come sopra indicato, si verifica un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale dovrà provare la propria buona fede e la sua estraneità al meccanismo evasivo, nei limiti sopra delineati, prova che è evidente non sia stata fornita dalla società Ricorrente_1 s.r.l.”
-In ordine alla lamentata mancanza di contraddittorio preventivo, la doglianza della ricorrente è da ritenere infondata atteso che, il suo espletamento non avrebbe potuto determinare una diversa commisurazione né delle imposte né delle sanzioni irrogate.
Conclude l'Ufficio per la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento opposto dalla ricorrente e per il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria difensiva del 3.10.2024, la difesa della ricorrente insiste per il riconoscimento delle proprie ragioni a sostegno delle quali produce ulteriore documentazione.
All'udienza del 4.11.2024, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti della controversia e le argomentazioni esposte dalle parti, osserva:
1. con la prima eccezione parte ricorrente lamenta il mancato rispetto dei termini normativamente previsti per la notifica degli avvisi di accertamento e, quindi, l'intervenuta decadenza a carico dell'Ufficio impositore. Tale censura e le ragioni poste a suo fondamento non sono affatto condivisibili poiché, nella fattispecie, nessun termine di decadenza può dirsi maturato. Ciò in quanto, l'atto impositivo attiene il periodo d'imposta 2016, per il quale, oltre alla prima dichiarazione ordinaria, è stata anche presentata, nel
2018, dichiarazione integrativa, per cui il termine ultimo per l'accertamento spirava il 31.12.2023 e non
31.12.2022 come sostenuto in ricorso. In ogni caso, quest'ultimi termini sono da ritenersi ulteriormente prorogati ai sensi dell'art.1, comma 132, della Legge 208/2015 (raddoppio dei termini), essendo parte ricorrente incorsa nell'ipotesi di reato di cui all'art.2 del D.Lgs 74/2000. Disposizione quest'ultima applicabile al caso in esame, atteso che la notizia di reato è stata trasmessa prima del 13.06.2022 (data di emissione da parte del Procuratore della Repubblica del N.O. per l'utilizzo dati ai fini fiscali), quindi in data antecedente al termine di decadenza ordinario per la notifica dell'accertamento, nello specifico
31.12.2023 per effetto della dichiarazione integrativa presentata dalla ricorrente nel 2018 per il periodo d'imposta 2016.
Pertanto, il primo motivo di gravame è destituito di fondamento.
2. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa e/o insufficiente motivazione. Premesso che, l'atto contestato è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate per il recupero di IVA anno 2016 applicata su forniture effettuate a favore della società ricorrente da parte della ditta individuale Società_1, produttore di imballaggi, per un importo complessivo di € 318.264,85, con IVA per € 70.018,25, riferibili a n.5 fatture per fornitura di pannelli di masonite. Che, a seguito di indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, tali operazioni sono state qualificate come soggettivamente inesistenti. Dalle risultanze di tali verifiche scaturiva l'azione accertativa intrapresa dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della ricorrente. Infatti, nella motivazione dell'avviso di accertamento sono rinvenibili, oltre ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'azione dell'Ufficio, anche gli elementi emersi a seguito delle verifiche della G. di F., le cui risultanze, per la loro rilevanza fiscale, e non solo, hanno correttamente indotto l'Ufficio ai recuperi, nei confronti dei soggetti, come la società ricorrente, formalmente compartecipi nelle operazioni sospette di evasione fiscale, per cui si è avuto anche l'emissione dell'odierno avviso di accertamento per il recupero dell'IVA portata indebitamente in detrazione.
Quindi, sul punto, non può che confermarsi la legittimità dell'avviso di accertamento, così come motivato dall'Agenzia delle Entrate, anche perché i fatti e gli atti in esso richiamati sono conosciuti e/o conoscibili dalla società ricorrente.
Certamente, tale forma di legittimità dell'atto dell'Ufficio accertatore va tenuta distinta dalla dimostrazione della fondatezza del recupero erariale che formerà oggetto delle successive valutazioni di merito.
Va infatti rilevato che, in tema di detrazioni e deduzioni ai fini IVA collegate alle cd. “frodi carosello”, nel momento in cui l'Amministrazione finanziaria contesta l'indebita contabilizzazione di tali operazioni, fornendo contestualmente validi elementi anche a carattere presuntivo, spetta al contribuente dimostrare la legittimità dei costi sostenuti e delle detrazioni effettuate, in particolare sotto il profilo della reale esecuzione delle operazioni sottese, fermo restando che, a tal fine, non può ritenersi bastevole la regolarità formale delle scritture contabili e/o la tracciabilità dei pagamenti. Quindi, si pone la questione della “prova” in ordine alla effettività delle operazioni che, nel caso in esame, sono state ritenute soggettivamente inesistenti dall'Ufficio sulla base delle risultanze delle indagini istruttorie legittimamente compiute. Quanto “provato” dall'Ufficio non si sottrae alla diversa dimostrazione da parte del contribuente che può, in sede di giudizio, fornire circostanze probatorie contrarie in grado di giustificare il proprio operato e validamente contrastare gli elementi indiziari utilizzati per l'accertamento.
Nel merito, il fondamento della pretesa che ci occupa poggia sostanzialmente sulle circostanze articolate dall'Ufficio in sede di accertamento e, nello specifico, sui richiami alle verifiche della G. di F. condotte a carico sia della società ricorrente che della ditta individuale Società_1, dalle quali verifiche sono emersi numerosi elementi indiziari, che depongono per la sussistenza di operazioni finalizzate alle frodi fiscali, richiamate dall'Ufficio sia in seno all'accertamento che in sede di controdeduzioni e che, stante la loro condivisibile rilevanza, di seguito vengono in parte riportati:
-Inesistenza di una struttura idonea a ospitare un'impresa e impossibilità di identificare una sede amministrativa o altre unità locali quale sede effettiva e/o secondaria dove eventualmente stoccare e depositare le merci da lavorare.
-Insufficienza di mezzi finanziari motivata dal fatto che dall'analisi delle movimentazioni dei conti accesi a nome di Società_1 non risultano accrediti e conseguenti addebiti.
-Assenza di macchinari e dipendenti necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale – che si ricorda consiste nella fabbricazione di imballaggi in legno. La ditta Società_1 non risulta avere acquistato alcun macchinario e/o attrezzatura per l'esercizio dell'attività;
-La ditta Società_1 non risulterebbe essere proprietaria di alcun bene immobile e non vi è alcun contratto di locazione di bene immobile;
-Carenza di organizzazione motivata dalle dichiarazioni rese in atti dal titolare della ditta individuale dalle quali è emerso in modo inconfutabile una totale inconsapevolezza degli avvenimenti aziendali ossia dei rapporti commerciali e dei contatti con clienti e fornitori, dei pagamenti effettuati e ricevuti e di ogni altra operazione riconducibile all'attività dell'impresa. In buona sostanza il Sig. Società_1 risulta essere soggetto con limitatissime capacità reddituali, come rilevato da interrogazioni al terminale in uso al reparto – sistema SERPICO, collegato con l'anagrafe tributaria - ed all'oscuro delle attività relative al contesto economico in cui avrebbe dovuto operare. Inoltre in tutte le circostanze in cui avrebbe dovuto fornire indicazioni sui fatti e i dati aziendali, è risultato totalmente impreparato, riferendo che l'unica persona in grado di poter fornire indicazioni e spiegazioni sull'andamento dell'impresa era il ragioniere Nominativo_4 a cui faceva recapitare la documentazione contabile in suo possesso (cfr. pvc).
-Dall'attività investigativa esercitata è dunque emerso che il Sig. Nominativo_2, rappresentante legale della Società_2 SRL (…omissis…) ha di fatto amministrato la ditta individuale Società_1
unitamente ad altre aziende cc.dd. “cartiere” e quali elementi probanti si riportano:
a)l'analisi delle conversazioni whatsapp rinvenute sullo smartphone in uso a Nominativo_2…………….… b)l'analisi delle email trasmesse dalla Società_2 Srl, da parte di tale Nominativo_5 avente ad oggetto
“Società_3” (….omissis…) da cui è emersa chiaramente l'amministrazione di fatto da parte di Nominativo_2 Nominativo_2 della D.I. Società_1 il quale, nei rapporti con i fornitori esteri, forniva specifiche indicazioni sulle società a cui fatturare la merce, nonostante quest'ultima arrivasse di fatto presso la propria azienda;
…………..
c)il riscontro della documentazione contabile ed extracontabile acquisita in sede di attività di polizia giudiziaria dai militari della guardia di Finanza (….omissis…) presso la sede della Società_2 Srl dalla quale sono emersi in modo inconfutabile gli acquisti effettuati dalla Nominativo_6
, da parte delle imprese/aziende “collegate” alla Società_2 Srl e quindi a Nominativo_2.
-I militari della Guardia di Finanza- Compagnia di Vittoria, Sezione Operativa Volante hanno segnalato come ulteriore circostanza anche la consapevolezza del rappresentante legale della società oggetto del presente accertamento di avere acquistato la merce presso altro fornitore ad un prezzo più vantaggioso rispetto a quello reale di mercato. Ciò è desunto dal fatto che nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, nel piazzale della Ricorrente_1, adibito a deposito materie prime, semilavorati e prodotti finiti vi erano delle pedane di masonite, acquistate cartolarmente dalla D.I. Società_1, tutelati da una protezione in plastica riportante il logo e la scritta “Società_2 Srl”. La merce di cui alle fatture sopra riportate, dal riscontro della documentazione acquisita è risultata pagata attraverso l'emissione di complessivi nr.27 assegni (di cui nr.9 emessi nel 2015 e nr.18 emessi nel 2016) tutti tratti dal rapporto nr.103446962 acceso presso la banca Banca_1 SpA, agenzia di Vittoria (rg) intestato alla Ricorrente_1 Srl.
Quindi l'Ufficio impositore, sia in sede di accertamento che di deduzioni, ha richiamato le circostanze contestate dai verificatori della G. di F. nonché la ricostruzione di un quadro indiziario dettagliato e puntuale, tale da assurgere a prova certa della fondatezza delle contestazioni mosse con l'avviso di accertamento emesso a carico della società ricorrente.
A fronte degli indizi sin qui riportati, le circostanze fattuali contrapposte dalla ricorrente, tendente a minimizzarne la rilevanza fiscale, non sono tali da invalidare l'impianto accusatorio e/o gli addebiti fiscali che vengono contestati alla società, in quanto:
a)che le forniture riguardassero solo semilavorati e non prodotti finiti non fa certamente venir meno la necessità di una struttura aziendale ben organizzata. Né può ritenersi che un operatore economico che commercializza con l'estero lo possa fare senza la disponibilità di un ben minimo di organizzazione, sia pure anche a voler ritenere il Società_1 un semplice intermediario. Piuttosto, appare inverosimile che una società ben strutturata come la Ricorrente_1 srl debba ricorrere ai servizi di una ditta individuale e che quest'ultima sia nelle condizioni di godere di maggiore affidabilità finanziaria nei confronti dei fornitori esteri, quando in effetti non è nemmeno in condizione di effettuare il pagamento delle merci commissionate, atteso che le relative fatture vengono saldate direttamente dalla Ricorrente_1 srl.
b)La presenza di merce nei locali della ricorrente, acquistata dalla ditta Società_1 ed etichettata con il logo della società “Società_2 srl”, il cui amministratore è il Sig. Nominativo_2, in effetti, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, lascia supporre che quest'ultimo sia stato il reale gestore della ditta individuale Società_1, per cui la mera interposizione di altro soggetto emittente le fatture è da ritenere finalizzata a conseguire dei vantaggi, sia in termini economici (prezzi più vantaggiosi) che fiscali
(recupero IVA); diversamente tali operazioni sarebbero del tutto illogiche. La circostanza poi che, tale riscontro sia avvenuto nel 2023, mentre le operazioni commerciali in contestazione risalgono al 2016, non minimizza affatto la portata indiziaria della circostanza testé segnalata, atteso che, piuttosto, è da ritenere dimostrativa di un modus operandi persistente da diversi anni.
Quindi, non può sostenersi, come in ricorso, che “non è stata fornita alcuna prova neanche a livello indiziario che vi fosse coinvolgimento della società ricorrente nell'operazione di cui si contesta la frode”. Piuttosto, in un tale contesto appare irragionevole ritenere i protagonisti di questa vicenda inconsapevoli dei reciproci comportamenti fraudolenti e che la ditta individuale Società_1, fornitrice della ricorrente, svolgesse un ruolo meramente “cartolare” nelle operazioni commerciali con essa intrattenute.
In definitiva, quanto prospettato dalla difesa della ricorrente non è affatto idoneo a ridimensionare e ricondurre a livello di mere supposizioni prive di rilevanza probatoria il quadro indiziario emerso dalle verifiche effettuate a carico della società ricorrente, quando piuttosto trattasi di una serie di elementi concreti e puntuali che validamente supportano le condivisibili ricostruzioni dei verificatori e giustificano le motivazioni che hanno determinato l'accertamento a carico della ricorrente. Per cui, anche l'eccezione di cui al sub 2) del gravame va rigettata.
3. Con ulteriore motivo di gravame, parte ricorrente lamenta il mancato espletamento del contraddittorio preventivo, la cui instaurazione, a giudizio della difesa, avrebbe potuto incidere sulle risultanze dell'atto di accertamento conclusivo. Ma anche in questo caso la doglianza appare infondata in quanto “anche in materia di tributi armonizzati, l'invalidità dell'atto per mancato contraddittorio preventivo può dichiararsi solo nel caso in cui il contribuente assolva all'onere di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede endoprocedimentale e che le stesse non si rivelassero meramente pretestuose, cioè elementi idonei a superare la c.d. prova di resistenza (Corte di cassazione Ordinanza n.7380 del 17 marzo 2020 -
C.C. Ordinanza n.9496 depositata il 22 maggio 2020).
In concreto, il contribuente che intende far valere il difetto di contraddittorio in sede giudiziale non si può limitare a delle eccezioni formalistiche, ma ha l'onere di prospettare le ragioni concrete che avrebbero risolto il procedimento con un diverso risultato in senso sostanziale e non formale.
E, al riguardo, nella fattispecie nessuna dimostrazione in tal senso può ravvisarsi nel gravame qui proposto dall'odierna società ricorrente, per cui il preventivo contraddittorio non avrebbe inciso né sull'an né sul quantum delle imposte e delle sanzioni di cui all'accertamento dell'Ufficio.
Peraltro, ai sensi dell'art.
5-ter del D.Lgs 218/1997 nella formulazione vigente all'epoca dell'emissione dell'avviso “l'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'art.5 del procedimento di definizione dell'accertamento”. Quindi, nella fattispecie tale obbligo non sussisteva stante l'avvenuta consegna alla società ricorrente del PVC in data 18.04.2023
4.Quanto alla supposta illegittimità delle sanzioni, poiché ritenute esorbitanti e sproporzionate rispetto alle presunte violazioni addebitate, in effetti, il quadro sanzionatorio prospettato appare correlato alla gravità dei fatti accertati e alle refluenze sul piano fiscale. Di ciò ne dà contezza l'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento ove, a pag.9, espone in forma dettagliata il regime sanzionatorio applicato, tenendo conto anche del cumulo giuridico di cui all'art.12 del D.Lgs 472/1997. Per contro, le censure mosse dalla difesa della ricorrente non vanno oltre le generiche affermazioni, atteso che nulla di specifico viene esplicitato rispetto alla pertinenza delle norme applicate e alla correttezza dei calcoli effettuati. Pertanto la censura va rigettata.
Conclusivamente, questa Corte, definitivamente decidendo, non può che rigettare il ricorso della contribuente e confermare la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
All'esito della controversia segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore della resistente Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.