Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 185
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dei termini di accertamento

    La Corte ha ritenuto che i termini non fossero decorsi, in quanto l'atto impositivo si riferiva al periodo d'imposta 2016, per cui il termine ultimo per l'accertamento era il 31.12.2023, ulteriormente prorogato ai sensi dell'art.1, comma 132, della Legge 208/2015 per essere incorsa la ricorrente nell'ipotesi di reato di cui all'art.2 del D.Lgs 74/2000.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per omessa e/o insufficiente motivazione

    La Corte ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento, ritenendo che i fatti e gli atti richiamati fossero conosciuti o conoscibili dalla società. Ha inoltre precisato che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, spetta al contribuente dimostrare la legittimità dei costi e delle detrazioni.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto opposto per mancanza del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, poiché il contribuente non ha assolto all'onere di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede endoprocedimentale e che non si rivelassero meramente pretestuose. Inoltre, ai sensi dell'art.5-ter del D.Lgs 218/1997, l'obbligo di contraddittorio preventivo non sussisteva in quanto era stato consegnato il PVC alla società.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto il quadro sanzionatorio correlato alla gravità dei fatti accertati e alle refluenze fiscali, come dettagliato dall'Agenzia delle Entrate. Le censure della difesa della ricorrente sono state considerate generiche e prive di specificità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 185
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 185
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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