CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
AF PA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1684/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4332/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato via p.e.c. alla Agenzia della Riscossione in data 9/4/2025 il signor Ricorrente_1
, ha adìto la Corte di Giustizia Tributaria di Milano al fine di ottenere la condanna della debitrice resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione a rimborsare al contribuente la complessiva somma di Euro
16.120,35 - oltre interessi maturati a far data dal 22 Febbraio 2024 e fino al saldo effettivo – che era stata versata in esito ad una procedura esecutiva avviata dalla Agenzia della Riscossione, in ragione dell'annullamento giudiziale del titolo sotteso (e cioè la cartella di pagamento n. 06820230002982779 per
IRPEF anno d'imposta 1980 e interessi per il complessivo importo di Euro 15.821,11) dichiarato con sentenza n. 63/15/2025 del 7 gennaio 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia.
Si è costituita in giudizio la Agenzia della Riscossione deducendo per un verso, che il ricorrente era stato assoggettato a pignoramento presso terzi in data 22 febbraio 2024, quindi quasi un anno prima dell'esito favorevole dell'appello (sentenza del 7 gennaio 2025) e per altro verso, che il rimborso integrale viene effettuato a seguito dell'annullamento integrale del ruolo da parte dell'ente impositore – nel caso di specie
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano - che non era tuttavia stata convenuta in giudizio dal ricorrente e pertanto, ne chiedeva la chiamata in causa ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992.
Con ordinanza emessa all'udienza del 16 giugno 2025 codesta Corte di Giustizia Tributaria di Milano ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ufficio scrivente a cura del ricorrente, rinviando la discussione della controversia all'udienza del 17 novembre 2025.
In data 18 giugno 2025 il signor Ricorrente_1 ha notificato alla scrivente Direzione Provinciale II di Milano il ricorso introduttivo e l'ordinanza sopra citata.
Si costituisce la DP II di Milano la quale preliminarmente rileva che a seguito della sentenza n. 63/15/2025 della CGT II grado della Lombardia l'Ufficio ha provveduto spontaneamente allo sgravio integrale del ruolo di cui alla cartella di pagamento in esame in data 27/05/2025 ancor prima, sia dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio, sia del ricorso notificato dal Ricorrente_1 all'Amministrazione Finanziaria.
La DP II fa presente inoltre di non essere stata parte del giudizio esitato con la citata sentenza e pertanto non ha avuto notizia immediata del provvedimento giudiziale.
Inoltre, precisa, che il ricorrente ha ricevuto il rimborso delle somme in data 4 giugno 2025. Conclude chiedendo la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente con il deposito di ben cinque memorie insiste per la liquidazione degli interessi legali e per le spese di lite.
Alla udienza del 17 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere relativamente alla somma oggetto di sgravio. Ritiene di respingere le richieste ulteriori di parte ricorrente in quanto la stessa avrebbe dovuto notificare il presente ricorso non solo all'Ente Esattore, che non ha alcun ingerenza nel merito della pretesa, ma soprattutto all'Ente Impositore al quale non può essere addebitato alcun ritardo nello sgravio in quanto non avendo fatto parte del giudizio della Corte di Secondo Grado non avrebbe potuto conoscerne l'esito di tale giudizio.
Gli interessi non sono dovuti e men che meno le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla somma oggetto di sgravio.
Respinge il ricorso nel resto. Compensa le spese di lite.
Milano, lì 17 novembre 2025
Il Giudice Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott. Cesare De Sapia
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
AF PA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1684/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4332/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato via p.e.c. alla Agenzia della Riscossione in data 9/4/2025 il signor Ricorrente_1
, ha adìto la Corte di Giustizia Tributaria di Milano al fine di ottenere la condanna della debitrice resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione a rimborsare al contribuente la complessiva somma di Euro
16.120,35 - oltre interessi maturati a far data dal 22 Febbraio 2024 e fino al saldo effettivo – che era stata versata in esito ad una procedura esecutiva avviata dalla Agenzia della Riscossione, in ragione dell'annullamento giudiziale del titolo sotteso (e cioè la cartella di pagamento n. 06820230002982779 per
IRPEF anno d'imposta 1980 e interessi per il complessivo importo di Euro 15.821,11) dichiarato con sentenza n. 63/15/2025 del 7 gennaio 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia.
Si è costituita in giudizio la Agenzia della Riscossione deducendo per un verso, che il ricorrente era stato assoggettato a pignoramento presso terzi in data 22 febbraio 2024, quindi quasi un anno prima dell'esito favorevole dell'appello (sentenza del 7 gennaio 2025) e per altro verso, che il rimborso integrale viene effettuato a seguito dell'annullamento integrale del ruolo da parte dell'ente impositore – nel caso di specie
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano - che non era tuttavia stata convenuta in giudizio dal ricorrente e pertanto, ne chiedeva la chiamata in causa ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992.
Con ordinanza emessa all'udienza del 16 giugno 2025 codesta Corte di Giustizia Tributaria di Milano ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ufficio scrivente a cura del ricorrente, rinviando la discussione della controversia all'udienza del 17 novembre 2025.
In data 18 giugno 2025 il signor Ricorrente_1 ha notificato alla scrivente Direzione Provinciale II di Milano il ricorso introduttivo e l'ordinanza sopra citata.
Si costituisce la DP II di Milano la quale preliminarmente rileva che a seguito della sentenza n. 63/15/2025 della CGT II grado della Lombardia l'Ufficio ha provveduto spontaneamente allo sgravio integrale del ruolo di cui alla cartella di pagamento in esame in data 27/05/2025 ancor prima, sia dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio, sia del ricorso notificato dal Ricorrente_1 all'Amministrazione Finanziaria.
La DP II fa presente inoltre di non essere stata parte del giudizio esitato con la citata sentenza e pertanto non ha avuto notizia immediata del provvedimento giudiziale.
Inoltre, precisa, che il ricorrente ha ricevuto il rimborso delle somme in data 4 giugno 2025. Conclude chiedendo la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente con il deposito di ben cinque memorie insiste per la liquidazione degli interessi legali e per le spese di lite.
Alla udienza del 17 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere relativamente alla somma oggetto di sgravio. Ritiene di respingere le richieste ulteriori di parte ricorrente in quanto la stessa avrebbe dovuto notificare il presente ricorso non solo all'Ente Esattore, che non ha alcun ingerenza nel merito della pretesa, ma soprattutto all'Ente Impositore al quale non può essere addebitato alcun ritardo nello sgravio in quanto non avendo fatto parte del giudizio della Corte di Secondo Grado non avrebbe potuto conoscerne l'esito di tale giudizio.
Gli interessi non sono dovuti e men che meno le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla somma oggetto di sgravio.
Respinge il ricorso nel resto. Compensa le spese di lite.
Milano, lì 17 novembre 2025
Il Giudice Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott. Cesare De Sapia