CASS
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40475 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RA ON RO PI RA AN - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN, nato a [...] il giorno 8/12/2000 rappresentato ed assistito dall’avv. IL NO IT - di fiducia avverso l’ordinanza in data 27/05/2025 del Tribunale di Brescia in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. IL NO IT. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 23 dicembre 2024, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 13 aprile 2023 con la quale, ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. (capo 1 della rubrica delle provvisorie imputazioni) e per i reati di detenzione e porto d'armi e riciclaggio aggravati ai sensi dell’art. 416-bis1 cod. pen. (capi 14 e 27), era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN AN. In particolare, il AN era ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per avere preso parte, nell’ambito dell’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, all’articolazione dell’organizzazione operante nella provincia di Brescia, nei comuni di Flero (BS) e Castel Mella (BS), caratterizzata da autonomia programmatica, operativa e decisionale rispetto alla cosca LV di PO e dedita alla commissione di estorsioni, usura, riciclaggio di autoveicoli, corruzione, reati finanziari e tributari, detenzione e porto di armi, nonché gravemente indiziato dei reati di detenzione e porto di armi e munizioni e di riciclaggio di un’autovettura. Avverso l’ordinanza del Tribunale, ricorreva per cassazione il difensore dell’indagato e la Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza del 29 aprile 2025, annullava con rinvio l’ordinanza impugnata. La sentenza rescindente di questa Corte richiamava il principio di diritto secondo il Penale Sent. Sez. 2 Num. 40475 Anno 2025 Presidente: GA GI Relatore: RD EL Data Udienza: 28/10/2025 quale la partecipazione ad un’associazione di stampo mafioso, seppure non richieda il ricorso a rituali formali, presuppone, per un verso, che il contributo offerto non sia occasionale ma sia rilevante per l'esistenza e/o il rafforzamento dell'associazione stessa, di guisa che non è sufficiente l’acquisizione di un mero status quanto piuttosto l’assunzione di un ruolo dinamico e funzionale alla vita dell'organizzazione stessa, e, per altro verso, che il soggetto agisca con la consapevolezza di far parte dell'associazione e con la volontà di contribuire a mantenerla in vita per il raggiungimento dei suoi scopi, con la stabile “messa a disposizione” in favore del gruppo (Sez. U., n 36958 del 25/05/2021, Modaffari, Rv. 281889- 01). Questa Corte affermava che il Tribunale di Brescia non aveva fatto corretta applicazione di tale principio di diritto in quanto gli elementi valorizzati quali dimostrativi della condotta partecipativa - quali il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della TE LL s.r.l., le conversazioni in cui il TR si compiaceva delle abilità di quest'ultimo, la disponibilità a prendere parte ad una spedizione punitiva nonché a collaborare per l'occultamento di armi - non erano sufficienti per dimostrare la sussistenza della gravità indiziaria quanto alla consapevolezza in capo al AN di fornire un contributo stabile e finalizzato alla conservazione del sodalizio ed all'attuazione del suo programma criminoso. Il Tribunale di Brescia avrebbe dovuto meglio evidenziare i motivi per i quali le condotte ascritte al AN si proiettavano oltre il rapporto bilaterale con TEo TR per tradursi in un consapevole contributo al mantenimento del sodalizio criminoso e non erano, invece, da interpretare quale mera disponibilità a svolgere determinate incombenze in favore di quest’ultimo, per ragioni meramente personali e di datata amicizia. Con ordinanza in data 27 maggio 2025, giudicando in sede di rinvio, il Tribunale di Brescia confermava nuovamente l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia il 13 aprile 2023 nei confronti di AN AN.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 273 cod. proc. pen. ed in relazione all’art. 416-bis cod. pen. in quanto il Tribunale di Brescia non si sarebbe attenuto alla sentenza rescindente di questa Corte, limitandosi a riportare per esteso il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali erano stati desunti gli elementi - quali il rapporto di lavoro alle dipendenze della TE LL s.r.l., le conversazioni in cui TR si compiaceva delle “abilità” del ricorrente, la disponibilità di quest’ultimo a prendere parte ad una spedizione punitiva nonché a collaborare nell'occultamento di armi - già ritenuti, dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, insufficienti per inferire, anche solo a livello di gravità indiziaria, la consapevolezza in capo al AN di fornire un contributo stabile e causalmente volto alla conservazione del sodalizio ed all’attuazione del programma criminoso. Si deduce, inoltre, che, anche alla luce delle nuove conversazioni riportate nell’ordinanza impugnata, permarrebbe la possibilità di interpretare le condotte del AN quale contributo occasionale, piuttosto che dimostrativo di una immedesimazione organica e di una stabile disponibilità ad agire in esecuzione del programma criminoso del sodalizio. Il Tribunale di Brescia avrebbe anche omesso di valutare l’avvenuta uscita del AN dal contesto lavorativo e territoriale in cui si sarebbero consumati i delitti (il ricorrente dopo poco più di un anno dall’assunzione presso la TE LL s.r.l. interrompeva il rapporto lavorativo con i TR e si allontanava volontariamente da Brescia 2 per ritornare a Reggio Calabria), circostanza incompatibile con la indissolubilità del vincolo associativo di tipo mafioso. Inoltre, si deduce che il ricorrente avrebbe manifestato la sua disponibilità nei confronti del TR per «timore reverenziale verso la figura del datore di lavoro, conseguenza del rapporto di amicizia tra TEo TR e il padre dell'indagato», nell'ambito di un contesto di precarietà lavorativa, data anche la sua giovane età.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 273 cod. proc. pen. ed in relazione all’art. 416-bis1 cod. pen. in quanto il Tribunale di Brescia avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, contestata in relazione ad entrambi i reati-fine per i quali erano stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, che era stata oggetto di specifico motivo di ricorso dinanzi alla Sesta Sezione di questa Corte, ritenuto assorbito a seguito della pronuncia della sentenza di annullamento con rinvio. In particolare, si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico, ovvero che il ricorrente avesse agito al fine di agevolare l’associazione per delinquere di tipo mafioso.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 274 cod. proc. pen. ed in relazione all’art. 416-bis cod. pen. in quanto il Tribunale di Brescia avrebbe omesso di motivare adeguatamente sulla sussistenza di esigenze cautelari, oggetto di motivo di ricorso dinanzi alla Sesta Sezione di questa Corte, ritenuto assorbito a seguito della pronuncia della sentenza di annullamento con rinvio. In particolare, si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di motivare adeguatamente sulla sussistenza di un pericolo di reiterazione del reato, non solo concreto ma anche attuale, tenuto conto che i fatti contestati risalgono al 2021, che l’ordinanza applicativa della misura cautelare è stata eseguita nel dicembre 2024, che il volontario allontanamento del AN dalla TE LL s.r.l. nel novembre 2021 e l’assenza di contatti successivi con l’ambiente criminale di riferimento sarebbero indicativi della sua dissociazione. Il Tribunale non avrebbe chiarito per quali motivi tali elementi non consentivano di superare la presunzione relativa di pericolosità sociale e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati.
2. La sentenza rescindente ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 23 dicembre 2024 ritenendo che la prova della partecipazione - seppure nel senso dell'elevata probabilità ex art. 273 cod. proc. pen. e non dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen. - non poteva essere desunta da comportamenti di non univoca lettura che, come nel caso in esame, in assenza di convincente motivazione, possono essere ragionevolmente interpretati nel senso di mera disponibilità a svolgere determinate incombenze in favore della persona del TR, per ragioni di natura meramente personale e di datata amicizia, e non piuttosto come impegno consapevole a realizzare il programma criminoso mediante la stabile e duratura “messa a disposizione”.
2.1. Ciò premesso, deve ricordarsi che, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici 3 o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità sulle questioni di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811-01).
2.2. Anche nel procedimento "de libertate", il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato (Sez. 2, n. 33626 del 05/07/2004, Miceli, Rv. 229961 – 01;Sez. 6, n. 41376 del 25/10/2011, Mantella Rv. 251064 – 01;Sez. 5, n. 1530 del 31/03/1999, Alongi, Rv. 214467 – 01), limitatamente ai punti che hanno formato oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, uniformandosi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla pronunzia della Corte per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa deciso è assoluto e inderogabile. Al riguardo, deve osservarsi che l'organo di legittimità risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali, ovvero al compimento di una particolare indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione.
2.3. I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunziato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In quest’ultima ipotesi, il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Limite che gli vieta soltanto di ripetere i vizi già censurati e lo obbliga a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche. Inoltre, il giudice del rinvio non è tenuto ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche "aliunde" - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice - il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate.
2.4. Tanto precisato, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il Tribunale ha osservato il disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen.
3. Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla condotta di partecipazione all’associazione di stampo mafioso, nell'ordinanza impugnata si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto di cui all'art. 273 cod. proc. pen., rilevandosi come i gravi indizi di colpevolezza emergano da una serie di elementi analiticamente descritti, che risultano espressivi, da un lato, della consapevolezza del AN della sussistenza del sodalizio promosso dal TR - la cui esistenza, come il ruolo di quest’ultimo, non sono messi in discussione - e, dall’altro, della volontà del ricorrente di farvi parte. Il giudice del rinvio ha, infatti, ritenuto che il AN dovesse essere considerato associato perché TR non è per lui solo un amico o un conoscente, bensì una figura per la quale nutre stima e che ambisce a “servire” nell'ottica del mantenimento dell'associazione 4 che il TR stesso rappresenta e della quale il AN dimostra di condividere i fini. A tali considerazioni, il Tribunale è pervenuto all'esito della valutazione del materiale investigativo, sottolineando come, in particolare dalle conversazioni intercettate, traspare, oltre ad una approfondita conoscenza personale con TEo TR, anche la consapevolezza del AN del ruolo apicale da questi ricoperto nell’ambito del sodalizio di tipo ndranghetistico e della sua storia criminale (pagg.
4-7 dell’ordinanza impugnata). Espliciti sono i colloqui relativi al coinvolgimento del AN nella detenzione di armi presso la sede della TE LL s.r.l. (pag. 8), quelli in cui l’indagato dava la propria disponibilità per la spedizione punitiva nei confronti di LA RU (pag. 9-10), quelli dai quali emerge che TEo TR aveva affidato al AN un manoscritto contenente la contabilità dei prestiti usurari praticati dal sodalizio perché lo tenesse al sicuro da possibili perquisizioni (pag. 17). Il Tribunale dà anche conto dell’attività svolta dal AN di trasferimento di denaro all’estero, al fine di assicurare il risultato del sistema delle false fatturazioni rientrante nel programma associativo (pag. 15), e della partecipazione del medesimo a riunioni programmatiche tenute presso la sede della TE LL s.r.l., in occasione delle quali venivano articolate le strategie criminali e TEo TR parlava della sua storia criminale, dei soggetti che avevano collaborato con la giustizia e che avevano testimoniato contro di lui, delle spedizioni punitive da intraprendere nei confronti di coloro che non erano all’altezza del vincolo associativo e delle modalità attraverso le quali portare a compimento gli obiettivi illeciti del gruppo (pagg. 11-15). Correttamente, dette risultanze sono state ritenute rappresentative della intraneità dell’indagato nel contesto associativo, risultando precluso a soggetti estranei alle logiche delinquenziali del sodalizio prendere parte a tali riunioni, per l'ovvia necessità di mantenere riserbo in ordine alla programmazione delittuosa e non potendosi confinare al rapporto lavorativo, in corso all'epoca dei fatti tra il AN e TEo TR, il motivo della partecipazione a tali riunioni da parte dell'indagato, tenuto conto che la prestazione d'opera esercitata alle dipendenze della TE LL s.r.l., peraltro con mansioni di mero addetto alle pulizie, non giustificava in alcun modo la sua presenza alle stesse. Il Tribunale evidenzia anche il fatto che il AN era solito interfacciarsi non soltanto con TEo TR ma anche con FR TR ed altri soggetti appartenenti al sodalizio, come AR LO, o, comunque, in contatto con lo stesso, come RF Giovanni, reputando tale elemento fortemente sintomatico della consapevolezza dell'indagato di svolgere compiti nell'interesse dell'associazione e non già in quello esclusivo di TEo TR. Può, quindi, affermarsi che il Tribunale argomenta, con motivazione immune da vizi di legittimità, come le suddette risultanze siano rappresentative della intraneità dell’indagato nel contesto associativo, in quanto sintomatiche di un apporto stabile e continuativo, di un'ingerenza nelle dinamiche delinquenziali senza soluzioni di continuità e di una conoscenza del ruolo svolto da TEo TR nell’ambito dei clan calabresi, che risultano incompatibili con un agire illecito confinato a rapporti di natura personale.
4. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla contestata sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen., è inammissibile per carenza di interesse.
4.1. Questa Corte ha costantemente affermato che l’interesse all'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento 5 pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018-01; Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743-01). In tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura, ovvero ne conseguano immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto o sul computo della durata massima della custodia cautelare (tra le tante: Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489-01; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508-01; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507-01).
4.2. Con il ricorso si contesta solo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen. ma non la sussistenza della gravità indiziaria dei reati fine, provvisoriamente contestati all’indagato. Poiché all’indagato è contestato il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. che rientra tra quelli previsti nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., trova applicazione l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; in relazione ai termini di custodia cautelare, i reati contestati rientrano tra quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. Pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione della circostanza aggravante, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata.
5. In relazione, infine, al terzo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura, l'ordinanza impugnata (pag. 19), con motivazione immune da vizi di legittimità, correttamente richiama la presunzione di adeguatezza del regime custodiale detentivo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., derivante dalla provvisoria imputazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. e, a proposito della sussistenza concreta ed attuale delle esigenze cautelari, segnala come nessun elemento deponga a favore della risoluzione del rapporto di affiliazione, reputando correttamente insufficiente il dato del licenziamento dell’indagato dalla TE LL s.r.l., a far data dal 19 novembre 2021, a escludere il pericolo di recidiva.
6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
7. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL RD GI GA 7
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. IL NO IT. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 23 dicembre 2024, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 13 aprile 2023 con la quale, ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. (capo 1 della rubrica delle provvisorie imputazioni) e per i reati di detenzione e porto d'armi e riciclaggio aggravati ai sensi dell’art. 416-bis1 cod. pen. (capi 14 e 27), era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN AN. In particolare, il AN era ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per avere preso parte, nell’ambito dell’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, all’articolazione dell’organizzazione operante nella provincia di Brescia, nei comuni di Flero (BS) e Castel Mella (BS), caratterizzata da autonomia programmatica, operativa e decisionale rispetto alla cosca LV di PO e dedita alla commissione di estorsioni, usura, riciclaggio di autoveicoli, corruzione, reati finanziari e tributari, detenzione e porto di armi, nonché gravemente indiziato dei reati di detenzione e porto di armi e munizioni e di riciclaggio di un’autovettura. Avverso l’ordinanza del Tribunale, ricorreva per cassazione il difensore dell’indagato e la Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza del 29 aprile 2025, annullava con rinvio l’ordinanza impugnata. La sentenza rescindente di questa Corte richiamava il principio di diritto secondo il Penale Sent. Sez. 2 Num. 40475 Anno 2025 Presidente: GA GI Relatore: RD EL Data Udienza: 28/10/2025 quale la partecipazione ad un’associazione di stampo mafioso, seppure non richieda il ricorso a rituali formali, presuppone, per un verso, che il contributo offerto non sia occasionale ma sia rilevante per l'esistenza e/o il rafforzamento dell'associazione stessa, di guisa che non è sufficiente l’acquisizione di un mero status quanto piuttosto l’assunzione di un ruolo dinamico e funzionale alla vita dell'organizzazione stessa, e, per altro verso, che il soggetto agisca con la consapevolezza di far parte dell'associazione e con la volontà di contribuire a mantenerla in vita per il raggiungimento dei suoi scopi, con la stabile “messa a disposizione” in favore del gruppo (Sez. U., n 36958 del 25/05/2021, Modaffari, Rv. 281889- 01). Questa Corte affermava che il Tribunale di Brescia non aveva fatto corretta applicazione di tale principio di diritto in quanto gli elementi valorizzati quali dimostrativi della condotta partecipativa - quali il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della TE LL s.r.l., le conversazioni in cui il TR si compiaceva delle abilità di quest'ultimo, la disponibilità a prendere parte ad una spedizione punitiva nonché a collaborare per l'occultamento di armi - non erano sufficienti per dimostrare la sussistenza della gravità indiziaria quanto alla consapevolezza in capo al AN di fornire un contributo stabile e finalizzato alla conservazione del sodalizio ed all'attuazione del suo programma criminoso. Il Tribunale di Brescia avrebbe dovuto meglio evidenziare i motivi per i quali le condotte ascritte al AN si proiettavano oltre il rapporto bilaterale con TEo TR per tradursi in un consapevole contributo al mantenimento del sodalizio criminoso e non erano, invece, da interpretare quale mera disponibilità a svolgere determinate incombenze in favore di quest’ultimo, per ragioni meramente personali e di datata amicizia. Con ordinanza in data 27 maggio 2025, giudicando in sede di rinvio, il Tribunale di Brescia confermava nuovamente l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia il 13 aprile 2023 nei confronti di AN AN.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 273 cod. proc. pen. ed in relazione all’art. 416-bis cod. pen. in quanto il Tribunale di Brescia non si sarebbe attenuto alla sentenza rescindente di questa Corte, limitandosi a riportare per esteso il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali erano stati desunti gli elementi - quali il rapporto di lavoro alle dipendenze della TE LL s.r.l., le conversazioni in cui TR si compiaceva delle “abilità” del ricorrente, la disponibilità di quest’ultimo a prendere parte ad una spedizione punitiva nonché a collaborare nell'occultamento di armi - già ritenuti, dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, insufficienti per inferire, anche solo a livello di gravità indiziaria, la consapevolezza in capo al AN di fornire un contributo stabile e causalmente volto alla conservazione del sodalizio ed all’attuazione del programma criminoso. Si deduce, inoltre, che, anche alla luce delle nuove conversazioni riportate nell’ordinanza impugnata, permarrebbe la possibilità di interpretare le condotte del AN quale contributo occasionale, piuttosto che dimostrativo di una immedesimazione organica e di una stabile disponibilità ad agire in esecuzione del programma criminoso del sodalizio. Il Tribunale di Brescia avrebbe anche omesso di valutare l’avvenuta uscita del AN dal contesto lavorativo e territoriale in cui si sarebbero consumati i delitti (il ricorrente dopo poco più di un anno dall’assunzione presso la TE LL s.r.l. interrompeva il rapporto lavorativo con i TR e si allontanava volontariamente da Brescia 2 per ritornare a Reggio Calabria), circostanza incompatibile con la indissolubilità del vincolo associativo di tipo mafioso. Inoltre, si deduce che il ricorrente avrebbe manifestato la sua disponibilità nei confronti del TR per «timore reverenziale verso la figura del datore di lavoro, conseguenza del rapporto di amicizia tra TEo TR e il padre dell'indagato», nell'ambito di un contesto di precarietà lavorativa, data anche la sua giovane età.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 273 cod. proc. pen. ed in relazione all’art. 416-bis1 cod. pen. in quanto il Tribunale di Brescia avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, contestata in relazione ad entrambi i reati-fine per i quali erano stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, che era stata oggetto di specifico motivo di ricorso dinanzi alla Sesta Sezione di questa Corte, ritenuto assorbito a seguito della pronuncia della sentenza di annullamento con rinvio. In particolare, si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico, ovvero che il ricorrente avesse agito al fine di agevolare l’associazione per delinquere di tipo mafioso.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 274 cod. proc. pen. ed in relazione all’art. 416-bis cod. pen. in quanto il Tribunale di Brescia avrebbe omesso di motivare adeguatamente sulla sussistenza di esigenze cautelari, oggetto di motivo di ricorso dinanzi alla Sesta Sezione di questa Corte, ritenuto assorbito a seguito della pronuncia della sentenza di annullamento con rinvio. In particolare, si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di motivare adeguatamente sulla sussistenza di un pericolo di reiterazione del reato, non solo concreto ma anche attuale, tenuto conto che i fatti contestati risalgono al 2021, che l’ordinanza applicativa della misura cautelare è stata eseguita nel dicembre 2024, che il volontario allontanamento del AN dalla TE LL s.r.l. nel novembre 2021 e l’assenza di contatti successivi con l’ambiente criminale di riferimento sarebbero indicativi della sua dissociazione. Il Tribunale non avrebbe chiarito per quali motivi tali elementi non consentivano di superare la presunzione relativa di pericolosità sociale e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati.
2. La sentenza rescindente ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 23 dicembre 2024 ritenendo che la prova della partecipazione - seppure nel senso dell'elevata probabilità ex art. 273 cod. proc. pen. e non dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen. - non poteva essere desunta da comportamenti di non univoca lettura che, come nel caso in esame, in assenza di convincente motivazione, possono essere ragionevolmente interpretati nel senso di mera disponibilità a svolgere determinate incombenze in favore della persona del TR, per ragioni di natura meramente personale e di datata amicizia, e non piuttosto come impegno consapevole a realizzare il programma criminoso mediante la stabile e duratura “messa a disposizione”.
2.1. Ciò premesso, deve ricordarsi che, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici 3 o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità sulle questioni di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811-01).
2.2. Anche nel procedimento "de libertate", il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato (Sez. 2, n. 33626 del 05/07/2004, Miceli, Rv. 229961 – 01;Sez. 6, n. 41376 del 25/10/2011, Mantella Rv. 251064 – 01;Sez. 5, n. 1530 del 31/03/1999, Alongi, Rv. 214467 – 01), limitatamente ai punti che hanno formato oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, uniformandosi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla pronunzia della Corte per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa deciso è assoluto e inderogabile. Al riguardo, deve osservarsi che l'organo di legittimità risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali, ovvero al compimento di una particolare indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione.
2.3. I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunziato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In quest’ultima ipotesi, il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Limite che gli vieta soltanto di ripetere i vizi già censurati e lo obbliga a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche. Inoltre, il giudice del rinvio non è tenuto ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche "aliunde" - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice - il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate.
2.4. Tanto precisato, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il Tribunale ha osservato il disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen.
3. Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla condotta di partecipazione all’associazione di stampo mafioso, nell'ordinanza impugnata si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto di cui all'art. 273 cod. proc. pen., rilevandosi come i gravi indizi di colpevolezza emergano da una serie di elementi analiticamente descritti, che risultano espressivi, da un lato, della consapevolezza del AN della sussistenza del sodalizio promosso dal TR - la cui esistenza, come il ruolo di quest’ultimo, non sono messi in discussione - e, dall’altro, della volontà del ricorrente di farvi parte. Il giudice del rinvio ha, infatti, ritenuto che il AN dovesse essere considerato associato perché TR non è per lui solo un amico o un conoscente, bensì una figura per la quale nutre stima e che ambisce a “servire” nell'ottica del mantenimento dell'associazione 4 che il TR stesso rappresenta e della quale il AN dimostra di condividere i fini. A tali considerazioni, il Tribunale è pervenuto all'esito della valutazione del materiale investigativo, sottolineando come, in particolare dalle conversazioni intercettate, traspare, oltre ad una approfondita conoscenza personale con TEo TR, anche la consapevolezza del AN del ruolo apicale da questi ricoperto nell’ambito del sodalizio di tipo ndranghetistico e della sua storia criminale (pagg.
4-7 dell’ordinanza impugnata). Espliciti sono i colloqui relativi al coinvolgimento del AN nella detenzione di armi presso la sede della TE LL s.r.l. (pag. 8), quelli in cui l’indagato dava la propria disponibilità per la spedizione punitiva nei confronti di LA RU (pag. 9-10), quelli dai quali emerge che TEo TR aveva affidato al AN un manoscritto contenente la contabilità dei prestiti usurari praticati dal sodalizio perché lo tenesse al sicuro da possibili perquisizioni (pag. 17). Il Tribunale dà anche conto dell’attività svolta dal AN di trasferimento di denaro all’estero, al fine di assicurare il risultato del sistema delle false fatturazioni rientrante nel programma associativo (pag. 15), e della partecipazione del medesimo a riunioni programmatiche tenute presso la sede della TE LL s.r.l., in occasione delle quali venivano articolate le strategie criminali e TEo TR parlava della sua storia criminale, dei soggetti che avevano collaborato con la giustizia e che avevano testimoniato contro di lui, delle spedizioni punitive da intraprendere nei confronti di coloro che non erano all’altezza del vincolo associativo e delle modalità attraverso le quali portare a compimento gli obiettivi illeciti del gruppo (pagg. 11-15). Correttamente, dette risultanze sono state ritenute rappresentative della intraneità dell’indagato nel contesto associativo, risultando precluso a soggetti estranei alle logiche delinquenziali del sodalizio prendere parte a tali riunioni, per l'ovvia necessità di mantenere riserbo in ordine alla programmazione delittuosa e non potendosi confinare al rapporto lavorativo, in corso all'epoca dei fatti tra il AN e TEo TR, il motivo della partecipazione a tali riunioni da parte dell'indagato, tenuto conto che la prestazione d'opera esercitata alle dipendenze della TE LL s.r.l., peraltro con mansioni di mero addetto alle pulizie, non giustificava in alcun modo la sua presenza alle stesse. Il Tribunale evidenzia anche il fatto che il AN era solito interfacciarsi non soltanto con TEo TR ma anche con FR TR ed altri soggetti appartenenti al sodalizio, come AR LO, o, comunque, in contatto con lo stesso, come RF Giovanni, reputando tale elemento fortemente sintomatico della consapevolezza dell'indagato di svolgere compiti nell'interesse dell'associazione e non già in quello esclusivo di TEo TR. Può, quindi, affermarsi che il Tribunale argomenta, con motivazione immune da vizi di legittimità, come le suddette risultanze siano rappresentative della intraneità dell’indagato nel contesto associativo, in quanto sintomatiche di un apporto stabile e continuativo, di un'ingerenza nelle dinamiche delinquenziali senza soluzioni di continuità e di una conoscenza del ruolo svolto da TEo TR nell’ambito dei clan calabresi, che risultano incompatibili con un agire illecito confinato a rapporti di natura personale.
4. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla contestata sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen., è inammissibile per carenza di interesse.
4.1. Questa Corte ha costantemente affermato che l’interesse all'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento 5 pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018-01; Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743-01). In tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura, ovvero ne conseguano immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto o sul computo della durata massima della custodia cautelare (tra le tante: Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489-01; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508-01; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507-01).
4.2. Con il ricorso si contesta solo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen. ma non la sussistenza della gravità indiziaria dei reati fine, provvisoriamente contestati all’indagato. Poiché all’indagato è contestato il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. che rientra tra quelli previsti nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., trova applicazione l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; in relazione ai termini di custodia cautelare, i reati contestati rientrano tra quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. Pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione della circostanza aggravante, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata.
5. In relazione, infine, al terzo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura, l'ordinanza impugnata (pag. 19), con motivazione immune da vizi di legittimità, correttamente richiama la presunzione di adeguatezza del regime custodiale detentivo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., derivante dalla provvisoria imputazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. e, a proposito della sussistenza concreta ed attuale delle esigenze cautelari, segnala come nessun elemento deponga a favore della risoluzione del rapporto di affiliazione, reputando correttamente insufficiente il dato del licenziamento dell’indagato dalla TE LL s.r.l., a far data dal 19 novembre 2021, a escludere il pericolo di recidiva.
6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
7. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL RD GI GA 7