TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/08/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3409 del R.G.A.C. per l'anno 2021 e promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Sassari, Viale Umberto 59, presso lo studio dell'Avv PUTZU PAOLO
SALVATORE (C.F. ), che lo rappresenta, giusta procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione e lo difende
ATTORE
CONTRO
(P.I. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
VIA ROMA 107 07100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv CUDONI GIUSEPPE
(C.F. ), che la rappresenta, giusta procura a margine dell'atto C.F._3
di citazione e la difende
CONVENUTA
Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
All'udienza del 30/01/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in relazione al rapporto di c/c n° 10512, per quanto evidenziato in espositiva e nella allegata
1 relazione di parte, accertare e dichiarare illegittime, nulle e/o inefficaci e comunque non convenute (quantomeno fino alla data del 24.5.2016) le previsioni e le clausole contrattuali ivi applicate, quali capitalizzazione trimestrale, usurarietà e indeterminatezza dei tassi di interesse, spese e commissioni e, per l'effetto, previa epurazione del detto rapporto da tutte le anomalie sempre individuate in perizia e anche all'esito della disposta CTU, provvedere alla corretta rideterminazione del saldo, con eventuale compensazione delle reciproche ragioni creditorie e debitorie e con condanna della banca convenuta alla relativa annotazione contabile del nuovo saldo così risultante;
2) con vittoria di spese diritti e onorari, nonché rimborso degli oneri anticipati al CTU e al CTP.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: In via pregiudiziale e preliminare, gradatamente
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande di parte attrice e, comunque, respingerle, per mancata assoluzione dell'onere probatorio in ordine ai fatti contestati in giudizio;
2) accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande di parte attrice, e comunque respingerle, per intervenuta prescrizione estintiva decennale sia del supposto diritto all'eliminazione di eventuali quanto denegate annotazioni illegittime per i titoli oggetto di contestazione, sia del supposto diritto alla restituzione di eventuali quanto denegati pagamenti indebiti effettuati dalla medesima parte attrice – per i medesimi titoli – nel periodo antecedente la data de dal 18.6.2009, ovvero la diversa data ritenuta di giustizia, ivi inclusa l'operazione di giroconto specificata in parte espositiva e tutte le rimesse solutorie affluite in conto anteriormente alla predetta data come meglio specificato sempre in parte espositiva;
nel merito in via principale
3) accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande di parte attrice e, per l'effetto, rigettarle;
4) mandare assolto il
[...]
da ogni avversa pretesa;
nel merito, in via subordinata 5) Controparte_1
accertare e dichiarare per il periodo non coperto dalla prescrizione estintiva: i) la debenza di interessi ultralegali nella misura pattuita, applicandola in detta misura in
2 sede di eventuale ricalcolo, o quantomeno pari alla misura determinata ai sensi dell'art.4 capitolo I titolo VI degli usi bancari vigenti nella provincia di Sassari, ovvero, in subordine, al tasso sostitutivo previsto dall'art.117. comma 7, D.Lgs.
n.385/1993; ii) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicandola in sede di eventuale ricalcolo nell'evenienza in cui all'esito dell'imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale a norma dell'art.1194 c.c. fosse ancora configurabile un fenomeno di maturazione di interessi su interessi, quantomeno dall'epoca della rinegoziazione;
iii) la debenza delle commissioni comunque denominate nella misura pattuita e via via comunicata, applicandole in detta misura in sede di eventuale ricalcolo;
iv) la debenza delle spese di tenuta conto e di qualunque altra natura nella misura pattuita e via via comunicata, applicandole in detta misura in sede di eventuale ricalcolo;
v) respingere perché inammissibile, improponibile ed infondata ogni altra domanda avversaria, ivi compresa quella in punto usura;
6) in ogni caso, condannare la parte attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto in qualità di titolare dell'omonima ditta, citava in giudizio Parte_1 [...]
per ottenere la rideterminazione del saldo contabile del c/c Controparte_1
n°10512, ancora in essere presso l'istituto.
Premetteva che detto conto corrente, con l'annesso fido, era stato acceso senza contratto scritto nel 1982, presso la filiale di Pattada del poi Controparte_1
rinegoziato (con contratto scritto), in data 24.5.2016, presso lo stesso ufficio.
Sul rapporto in questione, il 5.9.1995, erano confluite le risultanze contabili del conto corrente n° 10513, a lui intestato e acceso, sempre in assenza di contratto scritto, nel
1973 presso la medesima filiale già menzionata.
Esponeva che, tramite raccomandata a/r datata 10.6.2019 del proprio difensore, aveva presentato istanza ex art. 119-IV comma TUB richiedendo l'esibizione dei contratti
3 di apertura del conto ma la Banca convenuta aveva riscontrato fornendo il solo accordo di rinegoziazione del conto n°10512.
Nel merito, l'attore eccepiva che, nel corso del rapporto, l'istituto di credito aveva contabilizzato oneri che avevano determinato un accrescimento esponenziale del saldo passivo addebitato sui conti correnti.
Assumeva che la aveva determinato, ab origine, gli interessi in misura extra CP_2
legale senza alcuna preventiva pattuizione della relativa percentuale applicata, calcolando tutti gli oneri passivi afferenti detto conto trimestralmente e generando, conseguentemente, l'inevitabile effetto anatocistico e allegava altresì l'applicazione,
a suo discapito, di maggiori oneri derivanti dall'illegittima applicazione di aliquote per la CMS, oneri e spese varie in misura mai concordate.
In conclusione, evidenziava la continuità dei rapporti dedotti e, Pt_1
conseguentemente, la necessità dell'analisi cumulativa dei due rapporti per la corretta determinazione del saldo contabile del c/c n°10512 che domandava di ricalcolarsi con eliminazione degli oneri contrattualmente non previsti o determinabili, degli effetti distorsivi della antergazione e postergazione delle valute nonché di qualunque capitalizzazione applicata, con utilizzo del tasso legale per tutta la durata del rapporto o, in alternativa, dall'inizio del rapporto e sino al 20.6.1992, con successivo utilizzo del tasso di cui all'art. 117 TUB.
Con le memorie ex art 183 n1 cpc l'attore rinunciava alla domanda relativa al contratto n 10513. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'intervenuta prescrizione tanto dell'avverso diritto alla rettifica di tutte le partite annotate in conto, quanto del diritto della controparte alla ripetizione dei pagamenti e, pertanto, alla restituzione delle rimesse solutorie affluite per l'intero periodo antecedente il giorno 18.6.2009; asseriva quindi prescritta ogni pretesa attorea riferibile al c/c n°10513.
Ulteriori contestazioni pregiudiziali concernevano poi: l'asserita continuità dei due conti correnti in esame, nella parte in cui la convenuta assumeva che i relativi
4 rapporti risultavano contrattualmente e contabilmente distinti;
l'affidamento del rapporto oggetto d'esame per l'omessa prova di aperture di credito stipulate con le forme prescritte dalla legge e la conseguente irrilevanza di ogni indagine sulla natura delle rimesse, da doversi intendere tutte solutorie.
Con riferimento alle doglianze non prescritte, l'istituto di credito eccepiva in primo luogo la genericità delle avverse allegazioni sollevate in ordine alla mancata pattuizione per iscritto degli interessi debitori ultralegali, rappresentando che il contratto di rinegoziazione sottoscritto dal conteneva tutte le condizioni Pt_1
economiche e contrattuali del rapporto di c/c n °10512, inclusi i tassi debitori da applicarsi.
Sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, assumeva di aver provveduto all'adeguamento dei contratti sul punto, previsto con delibera del
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 9.2.2000, ciò a mezzo di apposita “comunicazione alla clientela” pubblicata sulla G.U. del 22.5.2000
e successiva informazione ai singoli clienti con l'estratto conto periodico del
30.6.2000; evidenziando che il periodo non coperto dall'eccepita prescrizione risulta successivo a tale data, con la conseguenza che la capitalizzazione trimestrale degli interessi doveva ritenersi applicabile, se non altro per l'accettazione in sede di stipula del contratto di rinegoziazione, della reciproca capitalizzazione degli interessi.
La convenuta eccepiva poi l'infondatezza della domanda attorea anche in punto di illegittima previsione di commissioni di massimo scoperto (CMS) e commissioni di disponibilità fondi (C.D.F.), assumendone l'inammissibilità per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. relativamente al periodo coperto da prescrizione, nonché la l'avvenuta pattuizione e sottoscrizione delle C.D.F. da parte del correntista.
La convenuta, infine, assumeva la genericità delle doglianze attoree mosse in CP_2
tema di illegittimità delle valute applicate dalla banca e di violazione della normativa anti-usura, contestando altresì la determinazione degli importi avversamente operata e, conseguentemente, concludeva come in epigrafe.
5 La causa veniva istruita mediante scambio di memorie di cui all'art. 183, Co. VI,
c.p.c. e all'udienza del 30.1.2025 il Giudice teneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
In diritto
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Sull'onere della prova
In primo luogo, deve essere confermato il contenuto dell'ordinanza resa in data
2.8.2022 e per l'effetto deve essere confermata la natura dell'azione proposta da come azione di accertamento dei rapporti dare avere nel cc n Parte_1
10512.
Da ciò discende, in tema di onere della prova, che quando, come nel caso in esame, il correntista agisca per l'accertamento negativo del credito vantato dalla banca ed eccepisca la nullità parziale del contratto per mancanza della pattuizione scritta in tema di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e altri oneri, con conseguente illegittimo addebito dei relativi costi, la prova positiva relativa alla sussistenza delle pattuizioni incombe sulla banca, anche nel caso in cui questa sia convenuta.
E infatti, in applicazione dei generali principi sull'onere della prova, la parte che vanta un diritto di credito è tenuta a provare la sua esistenza e ciò a prescindere che nel giudizio sia parte attrice o parte convenuta.
Ne consegue che, nel caso in esame, l'onere della prova in ordine al credito contestato con l'azione di accertamento negativo, incombe sulla banca che era tenuta a produrre i contratti, in ossequio a quanto disposto da dall'art. 1284 c.c. Pt_2
sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultra -legali e dagli artt. 1418 e
1346 c.c. sull'obbligo di determinazione e determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole. (Ex multis Corte appello Perugia sez. I, 27/09/2021, n.546).
6 Né del resto si giunge e differenti conclusioni se si esamina il contenuto dell'art 2697
c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio" implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere "di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" poiché l'attore in accertamento negativo (il correntista) non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma al contrario ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto (banca) che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. (Cass. 17.7.2008 n. 19762; Cass.
1.12.2008 n.
28516; App. L'Aquila 9.9.2010 n. 615; Trib. Cassino 29.10.2004 n. 1245/04, App.
Napoli 15.1.2009 n. 80 e molte altre).
Ove pertanto sia convenuta in un'azione di accertamento negativo del credito evidenziato dal saldo a una certa data, a fronte della produzione di estratti conto da parte del cliente, l'onere di produrre i contratti grava sempre sulla banca.
Si deve concludere che le contestazioni in ordine al mancato rispetto dell'onere della prova in relazione al contratto di conto corrente e di affidamento come proposte dalla banca, peraltro solo con le memorie conclusionali, sono infondate.
Né depone in senso contrario la circostanza che nel contratto rinegoziato in data
24.5.2016, si dica che il precedente contratto era stato redatto in forma scritta, poiché
l'attore ha sostenuto di aver stipulato un contratto di conto corrente affidato ma non in forma scritta e chiesto la rideterminazione del saldo.
Pacifico che il contratto (di conto corrente e di fido) non è agli atti e che la banca, pur richiesta formalmente dal correntista, non ha fornito il documento senza addurre alcuna ragione;
considerato che
il termine di conservazione è riferito ai documenti contabili e non anche ai contratti;
si deve osservare che, ove la domanda attorea sia basata sul mancato perfezionamento del contratto in forma scritta, non può gravarsi il correntista dell'onere del deposito del contratto, incombendo piuttosto alla banca darne prova contraria (Cass n 6480/21,
Cass 24051/2019), anche perché, come detto, nelle azioni di accertamento negativo
7 l'onere della prova incombe sull'attore, i fatti negativi contrari alle allegazioni dell'attore, cioè l'esistenza di un contratto scritto, deve essere provata dalla controparte, cioè, nel caso in esame, dalla banca.
In conclusione, se l'attore dichiara di non aver sottoscritto un contratto, non si può pretendere che dimostri l'esistenza di un contratto scritto poiché non ha mai allegato tale fatto.
Sul valore probatorio degli estratti conto e degli scalari
Richiamate le precedenti considerazioni sull'onere della prova, si ritiene che l'attore abbia provato le proprie allegazioni anche in assenza della totalità degli estratti conto, essendo agli atti gli scalari del conto corrente.
Considerato che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova per ricostruire i movimenti bancari e tenuto conto che alcuna norma prescrive che la prova possa essere fornita esclusivamente attraverso la produzione degli estratti conto, si deve concludere che l'andamento del conto può essere provato anche attraverso altri strumenti rappresentativi dei movimenti (Cass n 22290/2023, Cass n 10293/2023,
Cass n 10140/2022) e dunque anche attraverso l'esame degli scalari.
Si passerà dunque a verificare se le contestazioni presentate dall'attore siano fondate nel merito.
Sugli interessi ultra legali
Ci si limita a richiamare l'art 1285 cc che prevede la pattuizione scritta degli interessi ultra legali dovendo, in mancanza, applicarsi gli interessi in misura legale.
Peraltro, come è noto, in tema di contratti bancari, ai sensi dell'art. 1284, comma 3,
c.c., che è norma imperativa, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato.
8 Essendo il contratto in esame anteriore alla legge sulla trasparenza bancaria (legge n
154 del 17.2.1992) si deve concludere che l'assenza di criteri di determinazione degli interessi passivi conseguenti a una pattuizione espressa tra la banca e il cliente, implica la loro sostituibilità con gli interessi legali, i quali troveranno applicazione essendo il contratto di conto corrente concluso nel 1982.
Non potrà invece trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 5 della L. n.
154 del 1992 o quello dell'art. 117 c. 7 lett. a) del D. Lg. n. 385 del 1993, individuato nel tasso nominale minimo e quello massimo rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei Buoni ordinari del tesoro annuali.
Sull'anatocismo.
In assenza della prova di pattuizioni specifiche in forma scritta, anche dopo la circolare CICR del 9.2.2000 non può trovare applicazione la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Secondo quanto stabilito dal CICR con tale delibera, tale schema può trovare applicazione a condizione che essa sia reciproca (tanto su interessi debitori che su interessi creditori) e prevista in contratto o comunque oggetto di specifica pattuizione.
Inoltre, diversamente da quanto sostiene la banca convenuta, con riferimento ai contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR
9.2.2000, è richiesta, ai fini della legittimità di tale capitalizzazione, la specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficiente la mera comunicazione (rectius pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) da parte dell'intermediario.
Non avendo tuttavia la banca fornito prova della specifica pattuizione dell'anatocismo, la capitalizzazione trimestrale è stata correttamente eliminata.
A ciò si aggiunga che in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi
9 operante indipendentemente dall'adozione, da parte del Cicr, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. (Cassazione civile sez.
I, 30/07/2024, n.21344).
Sulle commissioni di massimo scoperto
La commissione di massimo scoperto integra il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento, secondo la definizione contenuta nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia il 30 settembre 1996
e confermate fino al secondo trimestre 2009. La stessa, inoltre, non può non rientrare tra le commissioni o remunerazioni del credito menzionate sia dall'articolo 644, comma 4, Cp (determinazione del tasso praticato in concreto) che dall'articolo 2, comma 1, legge n. 108 del 1996 (determinazione del Tegm), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca. (Cassazione civile sez. I, 24/07/2023, n.22011)
La commissione di massimo scoperto deve essere oggetto di pattuizione scritta affinché vengano soddisfatti i requisiti di determinatezza e determinabilità: ciò accade quando risultano certi sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo della stessa, sia la periodicità dell'addebito. In assenza di tali criteri non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto della clausola e, soprattutto, del suo peso economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
10 Poiché nel caso in esame alcuna pattuizione è prevista nel primo contratto si deve concludere che le commissioni devono essere escluse ed il saldo rettificato deve essere rideterminato senza tenere in considerazione gli oneri detti.
***
Richiamati i principi esposti e la relazione del consulente come integrata in data
18.7.2024, si ritiene che il saldo debba essere rideterminato secondo l'ipotesi n 2 esposta dall'ausiliario (tenendo conto anche degli scalari) e dunque in euro
247.628,58, con una differenza da ricalcolo in favore del correntista di euro
246.809,97.
Sull'eccezione di prescrizione e sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie
Appare necessario precisare che si ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la prova dell'esistenza di un conto affidato può essere fornita, non solo tramite la produzione del contratto, ma anche attraverso prove indirette, cioè presunzioni gravi, precise e concordanti da cui sia possibile evincere il consenso delle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui fare fronte a scoperti di conto corrente (Cass n 34997/2023, Cass n 35189, Cass n
10026/2023).
Pur ritenendo che, in caso di accertamento negativo ove l'attore alleghi l'inesistenza del contratto scritto, non sia onerato di produrre il documento, si ritiene in ogni caso che la prova della pattuizione di un affidamento possa essere desunta aliunde.
Il consulente ha esaminato gli estratti conto e gli scalari e ne ha dedotto l'esistenza di un conto affidato (cfr pagg 10 e segg relazione integrativa) ha dunque proceduto alla rideterminazione del saldo con riferimento al saldo banca ed al saldo rettificato.
Orbene si ritiene che il saldo debba essere correttamente determinato sul saldo rettificato secondo il costante orientamento giurisprudenziale che si condivide poiché la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione
11 e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024;
Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025).
Deve essere ribadito ancora che l'azione di accertamento negativo è differente rispetto all'azione di ripetizione (Cass Ord n 9141/2020) e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori.
Si realizza, in buona sostanza, una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato. (Cassazione civile sez. I, 12/06/2025).
Tutto ciò premesso, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto e delle considerazioni sulla rilevanza probatoria degli scalari ai fini di verificare le operazioni bancarie, si deve concludere che il saldo va rideterminato secondo l'ipotesi n 2.1 della relazione integrativa e dunque euro 247.628,58- rimesse prescritte su saldo rettificato euro 1268,21=euro 246.360,37
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda relativa alla usurarietà del tutto generica.
***
In conclusione, accertata la parziale nullità del contratto di conto corrente n 10512 intestato a , con riferimento agli interessi ultra legali, all'anatocismo Parte_1
e alle commissioni di massimo scoperto e oneri non pattuititi;
tenuto conto dell'eccezione di prescrizione, ridetermina il saldo in euro +246.360,37.
Vista la rinuncia parziale alla domanda, visto l'art 306 cpc, dispone la compensazione parziale delle spese del giudizio in misura di 1/5 e pone la restante quota a carico del convenuto soccombente.
12
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
accertata la parziale nullità del contratto di conto corrente n 10512 intestato a
[...]
e tenuto conto dell'eccezione di prescrizione del convenuto;
Parte_1
ridetermina il saldo in euro +246.360,37.
Liquida le spese del giudizio come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00 oltre spese Iva e cpa come per legge.
Dispone la compensazione in ragione di 1/5 e pone la restante quota a carico del convenuto soccombente.
Dispone il pagamento in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Pone le spese della consulenza definitivamente a carico del convenuto.
Sassari li, 04/08/2025.
IL GIUDICE
Giovanna Maria Mossa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3409 del R.G.A.C. per l'anno 2021 e promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Sassari, Viale Umberto 59, presso lo studio dell'Avv PUTZU PAOLO
SALVATORE (C.F. ), che lo rappresenta, giusta procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione e lo difende
ATTORE
CONTRO
(P.I. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
VIA ROMA 107 07100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv CUDONI GIUSEPPE
(C.F. ), che la rappresenta, giusta procura a margine dell'atto C.F._3
di citazione e la difende
CONVENUTA
Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
All'udienza del 30/01/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in relazione al rapporto di c/c n° 10512, per quanto evidenziato in espositiva e nella allegata
1 relazione di parte, accertare e dichiarare illegittime, nulle e/o inefficaci e comunque non convenute (quantomeno fino alla data del 24.5.2016) le previsioni e le clausole contrattuali ivi applicate, quali capitalizzazione trimestrale, usurarietà e indeterminatezza dei tassi di interesse, spese e commissioni e, per l'effetto, previa epurazione del detto rapporto da tutte le anomalie sempre individuate in perizia e anche all'esito della disposta CTU, provvedere alla corretta rideterminazione del saldo, con eventuale compensazione delle reciproche ragioni creditorie e debitorie e con condanna della banca convenuta alla relativa annotazione contabile del nuovo saldo così risultante;
2) con vittoria di spese diritti e onorari, nonché rimborso degli oneri anticipati al CTU e al CTP.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: In via pregiudiziale e preliminare, gradatamente
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande di parte attrice e, comunque, respingerle, per mancata assoluzione dell'onere probatorio in ordine ai fatti contestati in giudizio;
2) accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande di parte attrice, e comunque respingerle, per intervenuta prescrizione estintiva decennale sia del supposto diritto all'eliminazione di eventuali quanto denegate annotazioni illegittime per i titoli oggetto di contestazione, sia del supposto diritto alla restituzione di eventuali quanto denegati pagamenti indebiti effettuati dalla medesima parte attrice – per i medesimi titoli – nel periodo antecedente la data de dal 18.6.2009, ovvero la diversa data ritenuta di giustizia, ivi inclusa l'operazione di giroconto specificata in parte espositiva e tutte le rimesse solutorie affluite in conto anteriormente alla predetta data come meglio specificato sempre in parte espositiva;
nel merito in via principale
3) accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande di parte attrice e, per l'effetto, rigettarle;
4) mandare assolto il
[...]
da ogni avversa pretesa;
nel merito, in via subordinata 5) Controparte_1
accertare e dichiarare per il periodo non coperto dalla prescrizione estintiva: i) la debenza di interessi ultralegali nella misura pattuita, applicandola in detta misura in
2 sede di eventuale ricalcolo, o quantomeno pari alla misura determinata ai sensi dell'art.4 capitolo I titolo VI degli usi bancari vigenti nella provincia di Sassari, ovvero, in subordine, al tasso sostitutivo previsto dall'art.117. comma 7, D.Lgs.
n.385/1993; ii) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicandola in sede di eventuale ricalcolo nell'evenienza in cui all'esito dell'imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale a norma dell'art.1194 c.c. fosse ancora configurabile un fenomeno di maturazione di interessi su interessi, quantomeno dall'epoca della rinegoziazione;
iii) la debenza delle commissioni comunque denominate nella misura pattuita e via via comunicata, applicandole in detta misura in sede di eventuale ricalcolo;
iv) la debenza delle spese di tenuta conto e di qualunque altra natura nella misura pattuita e via via comunicata, applicandole in detta misura in sede di eventuale ricalcolo;
v) respingere perché inammissibile, improponibile ed infondata ogni altra domanda avversaria, ivi compresa quella in punto usura;
6) in ogni caso, condannare la parte attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto in qualità di titolare dell'omonima ditta, citava in giudizio Parte_1 [...]
per ottenere la rideterminazione del saldo contabile del c/c Controparte_1
n°10512, ancora in essere presso l'istituto.
Premetteva che detto conto corrente, con l'annesso fido, era stato acceso senza contratto scritto nel 1982, presso la filiale di Pattada del poi Controparte_1
rinegoziato (con contratto scritto), in data 24.5.2016, presso lo stesso ufficio.
Sul rapporto in questione, il 5.9.1995, erano confluite le risultanze contabili del conto corrente n° 10513, a lui intestato e acceso, sempre in assenza di contratto scritto, nel
1973 presso la medesima filiale già menzionata.
Esponeva che, tramite raccomandata a/r datata 10.6.2019 del proprio difensore, aveva presentato istanza ex art. 119-IV comma TUB richiedendo l'esibizione dei contratti
3 di apertura del conto ma la Banca convenuta aveva riscontrato fornendo il solo accordo di rinegoziazione del conto n°10512.
Nel merito, l'attore eccepiva che, nel corso del rapporto, l'istituto di credito aveva contabilizzato oneri che avevano determinato un accrescimento esponenziale del saldo passivo addebitato sui conti correnti.
Assumeva che la aveva determinato, ab origine, gli interessi in misura extra CP_2
legale senza alcuna preventiva pattuizione della relativa percentuale applicata, calcolando tutti gli oneri passivi afferenti detto conto trimestralmente e generando, conseguentemente, l'inevitabile effetto anatocistico e allegava altresì l'applicazione,
a suo discapito, di maggiori oneri derivanti dall'illegittima applicazione di aliquote per la CMS, oneri e spese varie in misura mai concordate.
In conclusione, evidenziava la continuità dei rapporti dedotti e, Pt_1
conseguentemente, la necessità dell'analisi cumulativa dei due rapporti per la corretta determinazione del saldo contabile del c/c n°10512 che domandava di ricalcolarsi con eliminazione degli oneri contrattualmente non previsti o determinabili, degli effetti distorsivi della antergazione e postergazione delle valute nonché di qualunque capitalizzazione applicata, con utilizzo del tasso legale per tutta la durata del rapporto o, in alternativa, dall'inizio del rapporto e sino al 20.6.1992, con successivo utilizzo del tasso di cui all'art. 117 TUB.
Con le memorie ex art 183 n1 cpc l'attore rinunciava alla domanda relativa al contratto n 10513. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'intervenuta prescrizione tanto dell'avverso diritto alla rettifica di tutte le partite annotate in conto, quanto del diritto della controparte alla ripetizione dei pagamenti e, pertanto, alla restituzione delle rimesse solutorie affluite per l'intero periodo antecedente il giorno 18.6.2009; asseriva quindi prescritta ogni pretesa attorea riferibile al c/c n°10513.
Ulteriori contestazioni pregiudiziali concernevano poi: l'asserita continuità dei due conti correnti in esame, nella parte in cui la convenuta assumeva che i relativi
4 rapporti risultavano contrattualmente e contabilmente distinti;
l'affidamento del rapporto oggetto d'esame per l'omessa prova di aperture di credito stipulate con le forme prescritte dalla legge e la conseguente irrilevanza di ogni indagine sulla natura delle rimesse, da doversi intendere tutte solutorie.
Con riferimento alle doglianze non prescritte, l'istituto di credito eccepiva in primo luogo la genericità delle avverse allegazioni sollevate in ordine alla mancata pattuizione per iscritto degli interessi debitori ultralegali, rappresentando che il contratto di rinegoziazione sottoscritto dal conteneva tutte le condizioni Pt_1
economiche e contrattuali del rapporto di c/c n °10512, inclusi i tassi debitori da applicarsi.
Sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, assumeva di aver provveduto all'adeguamento dei contratti sul punto, previsto con delibera del
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 9.2.2000, ciò a mezzo di apposita “comunicazione alla clientela” pubblicata sulla G.U. del 22.5.2000
e successiva informazione ai singoli clienti con l'estratto conto periodico del
30.6.2000; evidenziando che il periodo non coperto dall'eccepita prescrizione risulta successivo a tale data, con la conseguenza che la capitalizzazione trimestrale degli interessi doveva ritenersi applicabile, se non altro per l'accettazione in sede di stipula del contratto di rinegoziazione, della reciproca capitalizzazione degli interessi.
La convenuta eccepiva poi l'infondatezza della domanda attorea anche in punto di illegittima previsione di commissioni di massimo scoperto (CMS) e commissioni di disponibilità fondi (C.D.F.), assumendone l'inammissibilità per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. relativamente al periodo coperto da prescrizione, nonché la l'avvenuta pattuizione e sottoscrizione delle C.D.F. da parte del correntista.
La convenuta, infine, assumeva la genericità delle doglianze attoree mosse in CP_2
tema di illegittimità delle valute applicate dalla banca e di violazione della normativa anti-usura, contestando altresì la determinazione degli importi avversamente operata e, conseguentemente, concludeva come in epigrafe.
5 La causa veniva istruita mediante scambio di memorie di cui all'art. 183, Co. VI,
c.p.c. e all'udienza del 30.1.2025 il Giudice teneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
In diritto
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Sull'onere della prova
In primo luogo, deve essere confermato il contenuto dell'ordinanza resa in data
2.8.2022 e per l'effetto deve essere confermata la natura dell'azione proposta da come azione di accertamento dei rapporti dare avere nel cc n Parte_1
10512.
Da ciò discende, in tema di onere della prova, che quando, come nel caso in esame, il correntista agisca per l'accertamento negativo del credito vantato dalla banca ed eccepisca la nullità parziale del contratto per mancanza della pattuizione scritta in tema di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e altri oneri, con conseguente illegittimo addebito dei relativi costi, la prova positiva relativa alla sussistenza delle pattuizioni incombe sulla banca, anche nel caso in cui questa sia convenuta.
E infatti, in applicazione dei generali principi sull'onere della prova, la parte che vanta un diritto di credito è tenuta a provare la sua esistenza e ciò a prescindere che nel giudizio sia parte attrice o parte convenuta.
Ne consegue che, nel caso in esame, l'onere della prova in ordine al credito contestato con l'azione di accertamento negativo, incombe sulla banca che era tenuta a produrre i contratti, in ossequio a quanto disposto da dall'art. 1284 c.c. Pt_2
sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultra -legali e dagli artt. 1418 e
1346 c.c. sull'obbligo di determinazione e determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole. (Ex multis Corte appello Perugia sez. I, 27/09/2021, n.546).
6 Né del resto si giunge e differenti conclusioni se si esamina il contenuto dell'art 2697
c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio" implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere "di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" poiché l'attore in accertamento negativo (il correntista) non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma al contrario ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto (banca) che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. (Cass. 17.7.2008 n. 19762; Cass.
1.12.2008 n.
28516; App. L'Aquila 9.9.2010 n. 615; Trib. Cassino 29.10.2004 n. 1245/04, App.
Napoli 15.1.2009 n. 80 e molte altre).
Ove pertanto sia convenuta in un'azione di accertamento negativo del credito evidenziato dal saldo a una certa data, a fronte della produzione di estratti conto da parte del cliente, l'onere di produrre i contratti grava sempre sulla banca.
Si deve concludere che le contestazioni in ordine al mancato rispetto dell'onere della prova in relazione al contratto di conto corrente e di affidamento come proposte dalla banca, peraltro solo con le memorie conclusionali, sono infondate.
Né depone in senso contrario la circostanza che nel contratto rinegoziato in data
24.5.2016, si dica che il precedente contratto era stato redatto in forma scritta, poiché
l'attore ha sostenuto di aver stipulato un contratto di conto corrente affidato ma non in forma scritta e chiesto la rideterminazione del saldo.
Pacifico che il contratto (di conto corrente e di fido) non è agli atti e che la banca, pur richiesta formalmente dal correntista, non ha fornito il documento senza addurre alcuna ragione;
considerato che
il termine di conservazione è riferito ai documenti contabili e non anche ai contratti;
si deve osservare che, ove la domanda attorea sia basata sul mancato perfezionamento del contratto in forma scritta, non può gravarsi il correntista dell'onere del deposito del contratto, incombendo piuttosto alla banca darne prova contraria (Cass n 6480/21,
Cass 24051/2019), anche perché, come detto, nelle azioni di accertamento negativo
7 l'onere della prova incombe sull'attore, i fatti negativi contrari alle allegazioni dell'attore, cioè l'esistenza di un contratto scritto, deve essere provata dalla controparte, cioè, nel caso in esame, dalla banca.
In conclusione, se l'attore dichiara di non aver sottoscritto un contratto, non si può pretendere che dimostri l'esistenza di un contratto scritto poiché non ha mai allegato tale fatto.
Sul valore probatorio degli estratti conto e degli scalari
Richiamate le precedenti considerazioni sull'onere della prova, si ritiene che l'attore abbia provato le proprie allegazioni anche in assenza della totalità degli estratti conto, essendo agli atti gli scalari del conto corrente.
Considerato che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova per ricostruire i movimenti bancari e tenuto conto che alcuna norma prescrive che la prova possa essere fornita esclusivamente attraverso la produzione degli estratti conto, si deve concludere che l'andamento del conto può essere provato anche attraverso altri strumenti rappresentativi dei movimenti (Cass n 22290/2023, Cass n 10293/2023,
Cass n 10140/2022) e dunque anche attraverso l'esame degli scalari.
Si passerà dunque a verificare se le contestazioni presentate dall'attore siano fondate nel merito.
Sugli interessi ultra legali
Ci si limita a richiamare l'art 1285 cc che prevede la pattuizione scritta degli interessi ultra legali dovendo, in mancanza, applicarsi gli interessi in misura legale.
Peraltro, come è noto, in tema di contratti bancari, ai sensi dell'art. 1284, comma 3,
c.c., che è norma imperativa, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato.
8 Essendo il contratto in esame anteriore alla legge sulla trasparenza bancaria (legge n
154 del 17.2.1992) si deve concludere che l'assenza di criteri di determinazione degli interessi passivi conseguenti a una pattuizione espressa tra la banca e il cliente, implica la loro sostituibilità con gli interessi legali, i quali troveranno applicazione essendo il contratto di conto corrente concluso nel 1982.
Non potrà invece trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 5 della L. n.
154 del 1992 o quello dell'art. 117 c. 7 lett. a) del D. Lg. n. 385 del 1993, individuato nel tasso nominale minimo e quello massimo rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei Buoni ordinari del tesoro annuali.
Sull'anatocismo.
In assenza della prova di pattuizioni specifiche in forma scritta, anche dopo la circolare CICR del 9.2.2000 non può trovare applicazione la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Secondo quanto stabilito dal CICR con tale delibera, tale schema può trovare applicazione a condizione che essa sia reciproca (tanto su interessi debitori che su interessi creditori) e prevista in contratto o comunque oggetto di specifica pattuizione.
Inoltre, diversamente da quanto sostiene la banca convenuta, con riferimento ai contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR
9.2.2000, è richiesta, ai fini della legittimità di tale capitalizzazione, la specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficiente la mera comunicazione (rectius pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) da parte dell'intermediario.
Non avendo tuttavia la banca fornito prova della specifica pattuizione dell'anatocismo, la capitalizzazione trimestrale è stata correttamente eliminata.
A ciò si aggiunga che in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi
9 operante indipendentemente dall'adozione, da parte del Cicr, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. (Cassazione civile sez.
I, 30/07/2024, n.21344).
Sulle commissioni di massimo scoperto
La commissione di massimo scoperto integra il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento, secondo la definizione contenuta nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia il 30 settembre 1996
e confermate fino al secondo trimestre 2009. La stessa, inoltre, non può non rientrare tra le commissioni o remunerazioni del credito menzionate sia dall'articolo 644, comma 4, Cp (determinazione del tasso praticato in concreto) che dall'articolo 2, comma 1, legge n. 108 del 1996 (determinazione del Tegm), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca. (Cassazione civile sez. I, 24/07/2023, n.22011)
La commissione di massimo scoperto deve essere oggetto di pattuizione scritta affinché vengano soddisfatti i requisiti di determinatezza e determinabilità: ciò accade quando risultano certi sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo della stessa, sia la periodicità dell'addebito. In assenza di tali criteri non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto della clausola e, soprattutto, del suo peso economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
10 Poiché nel caso in esame alcuna pattuizione è prevista nel primo contratto si deve concludere che le commissioni devono essere escluse ed il saldo rettificato deve essere rideterminato senza tenere in considerazione gli oneri detti.
***
Richiamati i principi esposti e la relazione del consulente come integrata in data
18.7.2024, si ritiene che il saldo debba essere rideterminato secondo l'ipotesi n 2 esposta dall'ausiliario (tenendo conto anche degli scalari) e dunque in euro
247.628,58, con una differenza da ricalcolo in favore del correntista di euro
246.809,97.
Sull'eccezione di prescrizione e sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie
Appare necessario precisare che si ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la prova dell'esistenza di un conto affidato può essere fornita, non solo tramite la produzione del contratto, ma anche attraverso prove indirette, cioè presunzioni gravi, precise e concordanti da cui sia possibile evincere il consenso delle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui fare fronte a scoperti di conto corrente (Cass n 34997/2023, Cass n 35189, Cass n
10026/2023).
Pur ritenendo che, in caso di accertamento negativo ove l'attore alleghi l'inesistenza del contratto scritto, non sia onerato di produrre il documento, si ritiene in ogni caso che la prova della pattuizione di un affidamento possa essere desunta aliunde.
Il consulente ha esaminato gli estratti conto e gli scalari e ne ha dedotto l'esistenza di un conto affidato (cfr pagg 10 e segg relazione integrativa) ha dunque proceduto alla rideterminazione del saldo con riferimento al saldo banca ed al saldo rettificato.
Orbene si ritiene che il saldo debba essere correttamente determinato sul saldo rettificato secondo il costante orientamento giurisprudenziale che si condivide poiché la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione
11 e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024;
Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025).
Deve essere ribadito ancora che l'azione di accertamento negativo è differente rispetto all'azione di ripetizione (Cass Ord n 9141/2020) e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori.
Si realizza, in buona sostanza, una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato. (Cassazione civile sez. I, 12/06/2025).
Tutto ciò premesso, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto e delle considerazioni sulla rilevanza probatoria degli scalari ai fini di verificare le operazioni bancarie, si deve concludere che il saldo va rideterminato secondo l'ipotesi n 2.1 della relazione integrativa e dunque euro 247.628,58- rimesse prescritte su saldo rettificato euro 1268,21=euro 246.360,37
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda relativa alla usurarietà del tutto generica.
***
In conclusione, accertata la parziale nullità del contratto di conto corrente n 10512 intestato a , con riferimento agli interessi ultra legali, all'anatocismo Parte_1
e alle commissioni di massimo scoperto e oneri non pattuititi;
tenuto conto dell'eccezione di prescrizione, ridetermina il saldo in euro +246.360,37.
Vista la rinuncia parziale alla domanda, visto l'art 306 cpc, dispone la compensazione parziale delle spese del giudizio in misura di 1/5 e pone la restante quota a carico del convenuto soccombente.
12
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
accertata la parziale nullità del contratto di conto corrente n 10512 intestato a
[...]
e tenuto conto dell'eccezione di prescrizione del convenuto;
Parte_1
ridetermina il saldo in euro +246.360,37.
Liquida le spese del giudizio come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00 oltre spese Iva e cpa come per legge.
Dispone la compensazione in ragione di 1/5 e pone la restante quota a carico del convenuto soccombente.
Dispone il pagamento in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Pone le spese della consulenza definitivamente a carico del convenuto.
Sassari li, 04/08/2025.
IL GIUDICE
Giovanna Maria Mossa
13