Articolo 2 della Legge 24 luglio 1962, n. 1104
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 agosto 1962
Art. 2.
E' vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili.
E' altresi' vietato detenere glicerina negli stabilimenti di cui al precedente comma o nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.
Entrata in vigore il 25 agosto 1962