Sentenza 4 novembre 2022
Massime • 1
In tema di ricusazione, la nozione di "medesimo procedimento" deve essere intesa in senso letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva o analogica, attesa la natura eccezionale delle relative disposizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di estendere la nozione di "medesimo procedimento" al caso di "connessione forte" tra reati valutati in due procedimenti paralleli, in cui il medesimo giudicante rivestiva rispettivamente la funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice per l'udienza preliminare).
Commentario • 1
- 1. Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2022, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2022 |
Testo completo
* 0 2263-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1108/2022 CC 04/11/2022- Presidente - GERARDO SABEONE ROSA PEZZULLO R.G.N. 20408/2022 ENRICO VITTORIO STANISLAO IN ANGELO CAPUTO FRANCESCO CANANZI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA ая sui ricorsi proposti da: DI MA OR nato a [...] il [...] EN ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato GUGLIELMO ABBATE, anche quale sostituto processuale dell'avvocato LEONE ZEPPIERI, che ha illustrato i motivi dei ricorsi e ha insistito per l'accoglimento degli stessi, in via subordinata sollevando questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 34, comma 2-bis, c.p.p., per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza emessa il 10 maggio 2022, rigettava l'istanza di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina in relazione al procedimento n. 5555/17 RGNR, avanzata dagli imputati RG Di AR e ER SO, a mezzo dei difensori procuratori speciali.
2. I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto nell'interesse di ER SO e RG di AR, constano di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 34, comma 2-bis, 36, comma 1, lett. g), 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente. Lamentano i ricorrenti che il dott. Giuseppe CA, Giudice dell'udienza preliminare nel presente procedimento, n. 5555/17, già n. 4486/14, relativo al delitto di bancarotta fraudolenta della società Meccano, avesse svolto le funzioni di Gip nel procedimento n. 10241/12. Sostengono i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe errato, limitandosi a rilevare esclusivamente che il dott. CA non avrebbe svolto le funzioni di Gip nel presente procedimento, valutando invece irrilevante la circostanza che gli atti del procedimento parallelo, n. 10241/12, fossero rifluiti in quello ora in trattazione. Obiettano infatti i ricorrenti come la Corte di merito non abbia valutato la censura afferente la nozione di 'medesimo procedimento' che, alla luce della sentenza delle Sez. U, Cavallo, n. 51/2019, vedrebbe, in forza della sussistenza del vincolo della continuazione fra i delitti del procedimento in cui è intervenuta la ricusazione e quelli del procedimento parallelo, la medesimezza del procedimento ex art. 12 cod. proc. pen. La Corte di appello non affronterebbe il tema, né analizzerebbe la documentazione allegata dai ricorrenti, consistente: nella richiesta di autorizzazione alla intercettazione avanzata dal pubblico ministero nel presente procedimento, che richiama il parallelo procedimento n. 10241/12 come connesso;
nel verbale di perquisizione della Guardia di Finanza che riferisce del sequestro di 8 DVD acquisiti in entrambi i procedimenti;
nella istanza di astensione formulata dal dott. CA all'udienza preliminare;
nell'estratto della ordinanza di custodia cautelare nel proc. 10241/12 che raggiungeva gli attuali imputati, in relazione alla quale si citava la 'vicenda Meccano' per 'lumeggiare' la personalità di Veneroso, richiamata anche in relazione alla richiesta di assistenza internazionale: tutti elementi che consentivano di rappresentare la sussistenza del medesimo disegno criminoso e dunque l'identità sostanziale dei due procedimenti, di tal chè il dott. CA doveva ritenersi aver svolto le funzioni di 2 Gip nel presente procedimento, elementi rispetto ai quali, oltre alla violazione dell'art. 36, comma 2-bis, la Corte sarebbe incorsa in motivazione apparente.
4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente, limitatamente alla posizione di SO. Il ricorrente torna sulle espressioni utilizzate nell'ordinanza cautelare emessa dal dott. CA nel procedimento parallelo per rilevare come la Corte di appello non le abbia valutate correttamente, in quanto le stesse esprimono un giudizio di colpevolezza in ordine alle condotte relative alla Meccano Aeronautica così da manifestare indebitamente il proprio convincimento sui fatti dell'imputazione prima che sia pronunciata sentenza, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi i ricorsi. Quanto al primo motivo, l'incompatibilità sussiste solo nel caso in cui si siano esercitate le funzioni di GIP nel medesimo procedimento e non in quello diverso, per diverse imputazioni, pur se oggetto di un collegamento ai sensi dell'art. 12 c.p.p: le norme in materia di incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice sono di stretta interpretazione e non suscettibili di interpretazione analogica, tanto che solo modifiche normative ovvero pronunce additive della Corte Costituzionale hanno introdotto ulteriore cause di incompatibilità. Quanto al secondo motivo, invece, il ricorso è privo di autosufficienza essendo, al riguardo, lo stralcio dell'ordinanza cautelare prodotto dalla difesa del tutto inadeguato al sostegno del motivo.
6. In data 25 ottobre 2022 il difensore di RG di AR deposita memoria con la quale chiede in subordine, in replica alle conclusioni della Procura generale, sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2-bis c.p.p., per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del Giudice che abbia svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari nell'ambito di un procedimento connessO e ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) c.p.p. con quello per collegato il quale è chiamato a tenere l'udienza preliminare.
7. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per 3 effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, a seguito di tempestiva richiesta del difensore. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza di ricusazione rilevando che nel presente procedimento il dott. CA non ha svolto le funzioni di G.i.p. Inoltre la Corte territoriale ha anche osservato che la circostanza che il materiale istruttorio del procedimento n. 10241/12 sia rifluito nel presente procedimento non comprova che il predetto giudice abbia svolto le funzioni di Gip in quel procedimento, con atti influenti sul presente giudizio, avendo già espresso una valutazione sulla colpevolezza dell'imputato che pregiudichi quella da rendere con la trattazione dell'udienza preliminare, evidenziando come non basti la sola qualità di Gip del procedimento a determinare l'incompatibilità, ma occorre che siano compiuti atti pregiudicanti. L'ordinanza impugnata, infine, esclude che le espressioni utilizzate nel provvedimento cautelare personale emesso nel procedimento n. 10241/12, nel quale viene menzionato SO nell'ambito della indagine Meccano, per 'lumeggiarne la personalità', bastino a integrare il dedotto pregiudizio, mentre per Di AR alcun riferimento risulta effettuato. Da ciò, rileva la Corte capitolina, non può evincersi un giudizio sulla persona di SO, essendo le espressioni di gravità riferite a fatti e non alla persona del ricorrente, in relazione al quale, quindi, alcun riferimento in merito alla colpevolezza o meno viene espresso.
3. I due motivi di ricorso, seppur caratterizzati da diversità, fondano su una base fattuale comune e vanno quindi trattati congiuntamente.
3.1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che a fronte della connessione 'forte' esistente fra i delitti per cui si procede, nel quale il dott. CA è chiamato a svolgere le funzioni di G.u.p., e i delitti del procedimento parallelo nel quale il dott. CA ha svolto le funzioni di G.i.p. emettendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti anche degli attuali ricorrenti, vi sarebbe 'medesimezza' del procedimento in forza della sussistenza del vincolo della continuazione fra le condotte. Ciò in ragione della nozione di diverso procedimento definita da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01, che a contrario, 4 consentirebbe di ritenere 'medesimo procedimento' anche due procedimenti in relazione a delitti per i quali sussista la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. Cosicchè, estendendo tale nozione sostanziale di procedimento alla previsione dell'art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen. ne deriverebbe che il Gip, di altro procedimento per reati a 'connessione forte' con quelli che deve valutare come G.u.p., risulterebbe incompatibile in relazione a tale ultima funzione per la trattazione del secondo procedimento.
3.2 Va premesso che pacifico è il principio che l'incompatibilità del giudice di cui all'art. 34 cod. proc. pen. trovi applicazione esclusivamente con riferimento ad atti compiuti nel medesimo procedimento e non quando il giudice abbia conosciuto e valutato in altro contesto processuale i medesimi elementi di prova utilizzati nei confronti dell'imputato (Sez. 5, n. 9968 del 30/11/2017, dep. 2018, Pullarà, Rv. 272661 01: fattispecie in cui il giudice dell'udienza preliminare - aveva valutato, ai fini della decisione, il contenuto di intercettazioni in relazione alle quali, in qualità di giudice per le indagini preliminari, in altro procedimento, aveva convalidato il decreto del pubblico ministero che le disponeva in via d'urgenza). Questa Corte ritiene di aderire all'orientamento consolidato espresso da Sez. 5, Pullarà, che precisa come, così come evidenziato anche dal Procuratore generale, la disciplina delle incompatibilità, infatti, è di stretta interpretazione e le cause relative sono tassative (Sez. 3, n. 1147 del 18/05/1993, Ferlito, Rv. 194237), e, in quanto determinanti una deroga al principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), vanno necessariamente considerate di stretta interpretazione (Sez. 2, n. 27813 del 11/06/2013, De Donno, Rv. 255693); sicché non è consentita una interpretazione analogica quale quella dedotta dal ricorrente in tema di 'medesimo procedimento in senso sostanziale'. Al riguardo, va dunque ribadito l'insegnamento di questa Corte secondo cui il principio di incompatibilità del giudice di cui all'art. 34 cod. proc. pen. trova applicazione esclusivamente con riferimento ad atti compiuti nel medesimo procedimento e non quando il giudice abbia conosciuto e valutato in altro contesto processuale i medesimi elementi di prova poi utilizzati nei confronti dell'imputato (Sez. 2, n. 51512 del 13/11/2013, Piras, Rv. 258107, in una fattispecie in cui il collegio giudicante aveva preso cognizione, in altro procedimento a carico dell'imputato, delle intercettazioni ambientali poi valutate ai fini della decisione)».
3.3 I ricorrenti richiedono una interpretazione estensiva, e non analogica, della nozione di 'medesimo procedimento' dell'art. 34, comma 2-bis, come evidenziato nella memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. La Corte di cassazione a più riprese ha ribadito che le norme che prevedono cause di ricusazione sono norme eccezionali e, dunque, di stretta 5 interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice, aggiungendo che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione (Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, Di Marco, Rv. 272845 01, in caso assolutamente sovrapponibile a quello in esame, in applicazione del suddetto principio, la Corte ha escluso il carattere "pregiudicante" dell'attività del giudice ricusato, il quale, in sede di convalida di intercettazioni disposte in via di urgenza nell'ambito di un diverso procedimento a carico di altri soggetti, aveva valutato le stesse fonti di prova in relazione a fatti di reato differenti, ancorché riferiti ad uno stesso contesto criminale, senza esprimere alcun apprezzamento di merito in ordine alla posizione dell'imputato ricusante;
nello stesso senso Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449 01; Sez. 5, n. 7792 del - 16/12/2005, dep. 2006, Assinnata, Rv. 233394-01). Acclarata la natura eccezionale delle norme che prevedono le ipotesi di ricusazione, ne consegue che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della istanza di ricusazione hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva (Sez. 2, n. 26909 del 28/06/2022, Iannece, non massimata;
Sez. 6, n. 15861 del 23/03/2001, Berlusconi, Rv. 218669; Sez. 6, n. 3920 del 26/11/1999, dep. 2000, Rv. 215315; Sez. 6, n. 855 del 09/03/1999, Craxi, Rv. 213668 - 01; Sez. 6, n. 1606 del 16/04/1997, Andreatta, Rv. 207491 -01), inibita dall'art. 14 delle Preleggi - Disposizioni sulla legge in generale. Né è possibile una interpretazione estensiva della nozione di 'medesimo procedimento nel senso indicato dai ricorrenti, in difformità dall'orientamento consolidato della Corte di legittimità, come richiede la difesa in sede di conclusioni depositate in data 25 ottobre 2022, facendo leva sulla sentenza della Corte cost. 224/2001 che dichiarando l'illegittimità dell'art. 34, comma 1, cod. - proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto al par.
2.1 effettivamente rileva come «Il carattere tassativo - delle ipotesi di incompatibilità è d'altro canto di ostacolo all'estensione in via analogica delle disposizioni che le contemplano a casi diversi da quelli in esse considerati». 6 Si tratta di una affermazione che però non legittima, per l'assenza di uno specifico riferimento letterale al divieto (o alla possibilità) di interpretazione estensiva, tale ultima opzione ermeneutica, bensì semplicemente certifica la necessità dell'intervento del Giudice delle leggi in caso di cause di incompatibilità non previste. D'altro canto, laddove una interpretazione costituzionalmente orientata, evidentemente anche di carattere estensivo, fosse possibile, la questione di legittimità costituzionale risulterebbe non fondata e nel caso in esame tale sarebbe stata la decisione della Corte costituzionale, invitando il Giudice remittente a percorrere una possibile interpretazione estensiva. Infatti il Giudice delle leggi rileva come, quando possibile, debba privilegiarsi l'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, in quanto ciò consente di evitare la violazione di un parametro costituzionale (Corte cost. n.3/2019). Ma a ciò la Corte costituzionale non ha invitato il Giudice remittente nel caso richiamato dalla difesa, a riprova di come non sia possibile, in tema di cause di incompatibilità, una interpretazione estensiva adeguatrice. D'altro canto, esplicita è la affermazione sul punto della medesima Corte costituzionale con la sentenza n. 502/1991, che ha affermato che le cause di incompatibilità a giudicare sono solo quelle tassativamente indicate dalla legge, sicché le norme che le prevedono non sono suscettibili di interpretazione estensiva nè, tantomeno, analogica. Per altro, richiedere che 'medesimo procedimento' venga interpretato come 'diverso procedimento in relazione a reati a connessione forte ex art. 12 cod. proc. pen.' implica ricorrere alla analogia, in quanto la lettera della legge e l'intenzione del legislatore sono chiare, cosicchè occorrerebbe applicare la disciplina di casi simili, ai sensi dell'art. 12, comma 2, delle Preleggi, impedita per le ragioni espresse. Né, per altro, il 'medesimo procedimento' e i procedimenti a 'connessione forte' possono ritenersi annoverabili nella categoria dei casi simili' o delle 'materie analoghe', in quanto verrebbero ad essere assimilate fattispecie caratterizzate da eterogeneità profonda, sia per la diversità dei valori costituzionali in gioco, sia anche per la ratio che ispira le due discipline: in un caso, in tema di intercettazioni, vengono tutelati e bilanciati la libertà di corrispondenza e di comunicazione (art. 15 Cost.) e l'obbligo di esercizio dell'azione penale e delle indagini correlate e necessarie (art. 112 Cost.); nell'altro caso, in tema di ricusazione, il principio del giudice naturale (art. 25, comma 1, Cost.) e quello della terzietà del giudice (art. 11, comma 2, Cost.). Tale eterogeneità dei beni in gioco esclude ulteriormente ogni adeguamento interpretativo. 7 Pertanto, il motivo teso a estendere la nozione di 'medesimo procedimento' anche al procedimento parallelo nel quale il Giudice abbia espresso valutazioni in ordine a reato in 'connessione forte' è manifestamente infondato.
3.4 Può quindi affermarsi il principio per cui in tema di cause di ricusazione, ai sensi dell'art. 37, comma 1, n. 1) in combinato disposto con l'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen., la nozione di 'medesimo procedimento' prevista non può che essere interpretata in modo letterale, non potendo evocarsi a riguardo la nozione introdotta da Sez. U. Cavallo, in caso di 'connessione forte', in quanto le previsioni in tema di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale, e, più in particolare, della capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e, quindi, sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice. Ne consegue che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della istanza di ricusazione hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi.
3.5 Per altro anche di recente la Corte costituzionale sentenza n. 64 del - 26/01/2022 ha ribadito ulteriormente che la previsione dell'incompatibilità endoprocessuale del giudice posta a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. deve ritenersi costituzionalmente necessaria nel - concorso di quattro condizioni, ovvero che: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda;
b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione;
c) tale decisione abbia natura non "formale", ma "di contenuto", ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa;
d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. E bene la Corte di appello ha correttamente escluso che le condizioni sub a) e c) si siano verificate, il che rileva anche rispetto al secondo motivo di ricorso, in ordine all'art. 37, comma 1, lett. b), riferito alla circostanza che il giudice nell'esercizio delle funzioni, e prima che sia pronunciata sentenza, abbia indebitamente» manifestato proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione. A ben vedere la Corte territoriale rappresenta che nel medesimo procedimento il dott. CA non ha svolto o assunto atti significativi quale Gip e 8 nel procedimento parallelo non ha assunto atti che abbiano espresso un previo giudizio sulla colpevolezza del SO. A tal riguardo questa Corte non può che rilevare la congruità e correttezza delle argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata: poiché non basta la mera conoscenza degli atti ma occorre un giudizio non solo sul fatto ma anche sulla responsabilità penale dell'imputato in relazione al fatto-imputazione nel processo 'pregiudicato' dagli atti allegati, non risultano le ragioni giustificanti la ricusazione, come rilevato dalla Corte di merito. In particolare, anche gli altri atti allegati dalla difesa al ricorso, non consentono di giungere a diverse conclusioni: la richiesta di autorizzazione all'intercettazione è atto del pubblico ministero, e non del giudice, e non è dato conoscere quale sia stato il provvedimento del Gip dott. CA a riguardo, perché nulla è stato allegato;
il verbale di perquisizione e sequestro è atto della polizia giudiziaria e non del giudice e, comunque, l'esistenza di una connessione probatoria prospettata in ricorso come tratta dal deposito dei DVD in - sequestro in entrambi i procedimenti - è tema ben diverso dalla sussistenza del vincolo della continuazione, rispetto al quale il Gip non si esprime, neanche con 7 l'ordinanza cautelare esibita in stralcio dai ricorrenti;
dalla stessa, inoltre, non si comprende quali siano le imputazioni per le quali si procede nel processo parallelo, né basta il riferimento al fol. 4 che seppure certamente esprime un giudizio sulla cessione dei rami d'azienda della Meccano 'per lumeggiare la persona del Veneroso, non esprime però una anticipazione di giudizio in ordine alla responsabilità penale dello stesso, in ordine ai fatti per cui si procede nel presente procedimento. Ne consegue la correttezza della valutazione della Corte di appello che si pone in sintonia per un verso con la Corte costituzionale che, con sentenza n. 283 del 2000, in ordine alla portata applicativa della norma di cui all'art. 34 cod. proc. pen., norma 'presupposto' della ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. a), ma anche in relazione all'ipotesi della lett. b), ha esteso la possibilità di ricusazione al "giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto", circostanze non verificatisi nel caso in esame. Per altro verso, in relazione all'art. 37, comma 1, lett. b), la Corte di appello si pone in linea con l'orientamento che esclude l'ipotesi di ricusazione allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento nell'ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione sono necessarie valutazioni di merito: l'avverbio «indebitamente», che compare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 cod. proc. pen., richiede che l'opinione 9 sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato. Nel caso in esame non solo l'opinione non è stata espressa, ma neanche le affermazioni contenute nell'ordinanza cautelare possono ritenersi 'indebitamente' manifestate nel procedimento parallelo. A tal riguardo costante è l'orientamento che ritiene costituisca indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorchè esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti. (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01, in una fattispecie relativa a un giudice dell'udienza preliminare che, nell'ambito del medesimo procedimento, era stato in precedenza componente del Tribunale del riesame che aveva confermato un decreto di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione reiettiva della richiesta di ricusazione, precisando che le esternazioni sull'elemento soggettivo dell'imputato contenute nell'ordinanza cautelare risultavano imposte o, comunque, giustificate dalla sequenza procedimentale;
massime conformi: N. 35208 del 2007 Rv. 237627 - 01, N. 43965 del 2015 Rv. 264985 - 01, N. 19648 del 2007 Rv. 236588 - 01, N. 7792 del 2006 Rv. 233394 01, N. 17868 del 2009 Rv. 243713 - 01, N. 26974 del 2020 Rv. 279649-01). Se dunque la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in materia, del tutto consolidati, il ricorso va dichiarato inammissibile, anche in relazione al difetto di autosufficienza, come evidenziato anche dalla Procura generale nelle conclusioni depositate, risultando l'ordinanza cautelare allegata solo parzialmente. Va infatti richiamato il consolidato orientamento per cui in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato 10 (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 27643201).
4. Va infine valutata la memoria che il difensore di Di AR, in data 25 maggio 2022, depositava a mezzo pec, con la quale formulava le conclusioni in replica, consentite dall'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti private, come prevede la norma processuale del 'rito emergenziale', a seguito del deposito delle conclusioni della Procura generale, possono entro il quinto giorno antecedente l'udienza depositare le proprie conclusioni. E bene, rilevata la tempestività del deposito, la questione di legittimità costituzionale è stata dedotta in sede di tali conclusioni in replica, poi richiamata e illustrata in sede di discussione orale, articolata in relazione all'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen., per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del Giudice che abbia svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari nell'ambito di un procedimento connesso e collegato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. con quello per il quale è chiamato a tenere l'udienza preliminare. E bene, presa in considerazione la sollecitazione all'esercizio dei poteri di ufficio, deve evidenziare questa Corte come proprio per quanto fin qui rilevato, sussista un deficit probatorio in ordine alla effettività della 'connessione forte' ex art. 12 cod. proc. pen., come anche ritenuto dalla Procura generale che ha palesato a buona ragione la violazione del principio di autosufficienza del ricorso sul punto. In sostanza non è assolutamente comprovato che sussista il vincolo della continuazione fra i reati dei due procedimenti. Pertanto, anche l'eventuale fondatezza della questione di legittimità, prospettata come equiparazione della incompatibilità del Gup che abbia svolto la funzione di Gip nel medesimo processo a quella del Gup che abbia svolto le funzioni di Gip in un procedimento parallelo ma 'fortemente' connesso per il vincolo della continuazione, renderebbe non incidente nel caso concreto la pronuncia di illegittimità costituzionale. Ne deriva, fatta salva ogni ulteriore considerazione sulla non manifesta infondatezza, la manifesta irrilevanza della eccezione posta nel caso concreto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, l. 11 marzo 1953, n.87. 5. Alla complessiva inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della 11 somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/11/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Cananzi Gerardo Sabeone Freund Cow CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 GEN 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela LanzuiSC n lu Du 12 12