CASS
Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2024, n. 8353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8353 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
Depositata in Cancelleria oggi, 27 FEB, 324 L'ian a SENTENZA sui ricorsi proposti da: GA IU nato a [...] il [...] SC MI nato a [...] il [...] GA CH nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU RO;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 8353 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: RO LU Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 28 marzo 2023 la Corte di appello di Milano, in riforma dell'assoluzione pronunciata il 20 luglio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha dichiarato PP NA responsabile del delitto di cui al capo 6, ex art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (in Legnano il 19 febbraio 2019) e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, con la riduzione per il giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di 2 anni ed 8 mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa. Ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale rìforma della sentenza suindicata del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, ha dichiarato inammissibili per rinuncia, per quanto qui interessa, i motivi di appello proposti da MI HI e IA NA diversi dalla rideterminazione della pena e dall'affermazione della responsabilità penale e, decidendo sull'accordo delle parti, ha rideterminato la pena nei confronti di IA NA in 7 anni di reclusione ed C 52.000 di multa, per i delitti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 1, limitatamente all'episodio del 17 ottobre 2018, da 3 a 9, 11 e 13, e di MI HI in 5 anni 10 mesi di reclusione ed C 30.000 di multa, per i delitti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi da 5 a 9 e 13. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. 2. Con l'unico motivo del ricorso di PP NA si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla rilevanza probatoria e l'utilizzo delle intercettazioni utilizzate nella richiesta di riforma della sentenza di primo grado da parte del Pubblico ministero. La motivazione non sarebbe adeguata a supporto della condanna e farebbe seguito ad un sommario esame del fascicolo processuale. La Corte di appello avrebbe riproposto la richiesta della Procura della Repubblica senza alcun vaglio critico. Il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe escluso l'elemento soggettivo del reato apparendo verosimile che l'imputato avesse ritirato il pacco, in cui vi era la sostanza stupefacente, senza conoscerne il contenuto. La Corte di appello avrebbe riformato l'assoluzione sulla base delle stesse prove ritenute inidonee a dichiarare la penale responsabilità dell'imputato e riproponendo due brevi stralci di conversazioni da cui emer rebbe il coinvolgimento del ricorrente. La Corte territoriale non avrebbe qualificato la condotta ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 perché l'attività di cessione organizzata dal figlio del ricorrente sarebbe stata importante;
ci si troverebbe in un caso di cd. droga parlata e l'esclusione del comma 5 sarebbe avvenuta nonostante l'assenza di un supporto oggettivo. La motivazione sarebbe carente sia sulla riforma dell'assoluzione che sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; vi sarebbe solo la riproposizione delle deduzioni, errate, della Procura della Repubblica. 3. Con il primo motivo del ricorso di MI HI si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'insussistenza degli elementi a carico dell'imputato, descritti nelle pagine 2 e 3 del ricorso. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'inosservanza degli artt. 27 Cost., 6 Cedu, 48 Carta dei diritti dell'Unione, 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, e ex 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. con cui si sostiene che l'imputato sarebbe stato indotto alla scelta del concordato. 4. Con l'unico motivo del ricorso di IA NA si deduce il vizio della motivazione che non sarebbe adeguata, a sostegno della condanna;
si richiama la giurisprudenza (sentenze del 1990 e 1994) sull'obbligo di motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di PP NA è inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. 1.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto 3 ),) puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi dì fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 1.2. La Corte territoriale ha motivato sulla penale responsabilità dell'imputato nelle pagine 12-15 della sentenza, mai neanche citate nel ricorso per cassazione;
nessuna delle argomentazioni adoperate dalla Corte di appello è stata analizzata;
il ricorso si limita ad una generica contestazione di inadeguatezza della motivazione senza, però, che neanche siano stati concretamente valutati i passaggi oggetto di critica. 1.3. Anche la motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pag. 15-16 della sentenza impugnata, è ignorata dal ricorso;
in tali pagine la Corte dì appello ha correttamente escluso la sussistenza dell'ipotesi lieve mediante una valutazione complessiva del fatto. 2. Sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il primo motivo del ricorso di MI HI - con cui si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'insussistenza degli elementi a carico dell'imputato - ed il ricorso di IA NA, con cui si deduce la mancanza di una adeguata motivazione a sostegno della condanna;
in tale ricorso, per altro, si cita la giurisprudenza riferita ad un diverso regime normativo e sul differente istituto ex art. 444 cod. proc. pen. 2.1. La sentenza della Corte di appello è stata emessa nei confronti di tali imputati ex art. 599-bis cod. proc. pen. e le parti hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui hanno raggiunto l'accordo con il Procuratore generale. La Corte di appello ha, infatti, dichiarato inammissibili gli appelli sui punti diversi da quelli del trattamento sanzionatorio. 2.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Per Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. 3. Il secondo motivo del ricorso di MI HI, con cui si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'inosservanza degli artt. 27 Cost., 6 Cedu, 48 Carta dei diritti dell'Unione, 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, è manifestamente infondato, oltre per le considerazioni già svolte, perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Fílardo, Rv. 280027) non è consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. Il motivo, poi, con cui si sostiene che l'imputato sarebbe stato indotto alla scelta del concordato è inammissibile per genericità, in totale assenza della indicazione degli elementi di fatto, come invece richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen., sui cui si fonda la richiesta. 4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/01/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere LU RO;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 8353 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: RO LU Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 28 marzo 2023 la Corte di appello di Milano, in riforma dell'assoluzione pronunciata il 20 luglio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha dichiarato PP NA responsabile del delitto di cui al capo 6, ex art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (in Legnano il 19 febbraio 2019) e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, con la riduzione per il giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di 2 anni ed 8 mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa. Ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale rìforma della sentenza suindicata del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, ha dichiarato inammissibili per rinuncia, per quanto qui interessa, i motivi di appello proposti da MI HI e IA NA diversi dalla rideterminazione della pena e dall'affermazione della responsabilità penale e, decidendo sull'accordo delle parti, ha rideterminato la pena nei confronti di IA NA in 7 anni di reclusione ed C 52.000 di multa, per i delitti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 1, limitatamente all'episodio del 17 ottobre 2018, da 3 a 9, 11 e 13, e di MI HI in 5 anni 10 mesi di reclusione ed C 30.000 di multa, per i delitti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi da 5 a 9 e 13. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. 2. Con l'unico motivo del ricorso di PP NA si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla rilevanza probatoria e l'utilizzo delle intercettazioni utilizzate nella richiesta di riforma della sentenza di primo grado da parte del Pubblico ministero. La motivazione non sarebbe adeguata a supporto della condanna e farebbe seguito ad un sommario esame del fascicolo processuale. La Corte di appello avrebbe riproposto la richiesta della Procura della Repubblica senza alcun vaglio critico. Il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe escluso l'elemento soggettivo del reato apparendo verosimile che l'imputato avesse ritirato il pacco, in cui vi era la sostanza stupefacente, senza conoscerne il contenuto. La Corte di appello avrebbe riformato l'assoluzione sulla base delle stesse prove ritenute inidonee a dichiarare la penale responsabilità dell'imputato e riproponendo due brevi stralci di conversazioni da cui emer rebbe il coinvolgimento del ricorrente. La Corte territoriale non avrebbe qualificato la condotta ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 perché l'attività di cessione organizzata dal figlio del ricorrente sarebbe stata importante;
ci si troverebbe in un caso di cd. droga parlata e l'esclusione del comma 5 sarebbe avvenuta nonostante l'assenza di un supporto oggettivo. La motivazione sarebbe carente sia sulla riforma dell'assoluzione che sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; vi sarebbe solo la riproposizione delle deduzioni, errate, della Procura della Repubblica. 3. Con il primo motivo del ricorso di MI HI si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'insussistenza degli elementi a carico dell'imputato, descritti nelle pagine 2 e 3 del ricorso. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'inosservanza degli artt. 27 Cost., 6 Cedu, 48 Carta dei diritti dell'Unione, 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, e ex 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. con cui si sostiene che l'imputato sarebbe stato indotto alla scelta del concordato. 4. Con l'unico motivo del ricorso di IA NA si deduce il vizio della motivazione che non sarebbe adeguata, a sostegno della condanna;
si richiama la giurisprudenza (sentenze del 1990 e 1994) sull'obbligo di motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di PP NA è inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. 1.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto 3 ),) puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi dì fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 1.2. La Corte territoriale ha motivato sulla penale responsabilità dell'imputato nelle pagine 12-15 della sentenza, mai neanche citate nel ricorso per cassazione;
nessuna delle argomentazioni adoperate dalla Corte di appello è stata analizzata;
il ricorso si limita ad una generica contestazione di inadeguatezza della motivazione senza, però, che neanche siano stati concretamente valutati i passaggi oggetto di critica. 1.3. Anche la motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pag. 15-16 della sentenza impugnata, è ignorata dal ricorso;
in tali pagine la Corte dì appello ha correttamente escluso la sussistenza dell'ipotesi lieve mediante una valutazione complessiva del fatto. 2. Sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il primo motivo del ricorso di MI HI - con cui si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'insussistenza degli elementi a carico dell'imputato - ed il ricorso di IA NA, con cui si deduce la mancanza di una adeguata motivazione a sostegno della condanna;
in tale ricorso, per altro, si cita la giurisprudenza riferita ad un diverso regime normativo e sul differente istituto ex art. 444 cod. proc. pen. 2.1. La sentenza della Corte di appello è stata emessa nei confronti di tali imputati ex art. 599-bis cod. proc. pen. e le parti hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui hanno raggiunto l'accordo con il Procuratore generale. La Corte di appello ha, infatti, dichiarato inammissibili gli appelli sui punti diversi da quelli del trattamento sanzionatorio. 2.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Per Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. 3. Il secondo motivo del ricorso di MI HI, con cui si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'inosservanza degli artt. 27 Cost., 6 Cedu, 48 Carta dei diritti dell'Unione, 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, è manifestamente infondato, oltre per le considerazioni già svolte, perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Fílardo, Rv. 280027) non è consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. Il motivo, poi, con cui si sostiene che l'imputato sarebbe stato indotto alla scelta del concordato è inammissibile per genericità, in totale assenza della indicazione degli elementi di fatto, come invece richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen., sui cui si fonda la richiesta. 4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/01/2024.