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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3164/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3164/2021 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MICHELA MARIANGELA TERNI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SONIA Controparte_1 C.F._2
CANEVISIO
RESISTENTE
Con l'intervento del
Curatore speciale Avv. Cristina Gavezzotti per i minori , nato a [...] il Persona_1
12.7.2012, e nato a [...] il [...] Persona_2
Pubblico Ministero
pagina 1 di 20
Conclusioni per Parte_1
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del Signor CP_1
per i motivi di cui in narrativa e che risultano provati in corso di causa e ordinare agli
[...]
Uffici dello Stato civile competente di procedere con l'annotazione e gli incombenti necessari;
2) assegnare la casa coniugale sita in ZZ AB via Giuseppe Verdi 16/a di proprietà comune dei coniugi, con quanto l'arreda, accessori e pertinenze alla Signora che Parte_1
continuerà a risiedervi unitamente ai figli e , sostenendone le Persona_2 Per_1
relative spese, i costi per le utenze e la manutenzione ordinaria, mentre le spese straordinarie e di conservazione dell'immobile resteranno a carico di entrambi i coniugi in proporzione alla quota di proprietà al 50%;
3) Disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei minori e Persona_2 Per_1
con residenza e collocamento di entrambi i figli presso la stessa. Disporre la
[...]
prosecuzione degli interventi di supporto al nucleo, ai minori ed ai genitori da parte dei Servizio
Minori e Famiglia III Polo ASSEMI. Disporre altresì che gli eventuali incontri e/o qualsiasi contatto fra padre e figli, avvengano tenendo conto delle valutazioni da parte dei Servizi Sociali
Tutela Minori e Famiglia, i quali valuteranno eventuali tempistiche e/o modalità protette per la loro effettuazione;
4) Disporre a carico del Signor la corresponsione a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento dei figli minori e di un assegno mensile dell'importo di € Per_2 Per_1
400,00 ( euro quattrocento/00) per ogni figlio e/o altra somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia e/o che emergerà in corso di causa, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ISTAT fino all'indipendenza economica degli stessi con versamento sul c/c intestato alla Signora presso l'istituto bancario che la stessa indicherà. Parte_1
5) disporre che le spese mediche, di cura, visite specialistiche, cure dentistiche ed odontoiatriche coperte e non dal servizio sanitario nazionale dei minori, nonché quelle scolastiche, ludico - ricreative, e sportive così come da Protocollo del Tribunale di Lodi vengano sostenute nella misura di 50% a carico della madre e 50% a carico del padre, sino all'indipendenza economica degli stessi, con rimborso entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta in favore del genitore che le avrà anticipate;
pagina 2 di 20 6) disporre che la Signora possa richiedere e percepire nella misura del 100% il Parte_1
contributo a titolo di assegno unico e/o altre forme di sostegno e d erogazioni spettanti e che, in caso si rendesse necessario, il padre provveda alla sottoscrizione e/o rilascio della documentazione necessaria consegnandola tempestivamente;
7) Disporre l'assegnazione in via definitiva dell'autovettura Renault Twingo tg. BX754LG in costanza di matrimonio ed intestata alla Signora alla stessa, la quale provvederà a Parte_1
sostenerne ogni onere e spese ed i proventi di una futura eventuale vendita andranno a esclusivo beneficio dell'intestatario/proprietario dell'autovettura alienata.
8) Disporre che il Sig. provveda a versare mensilmente entro il primo giorno di Controparte_1
ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente bancario acceso presso Monte dei Paschi di
Siena filiale di Melegnano intestato ad entrambi i coniugi, l'importo pari all'80% delle rate del mutuo contratto dagli stessi per l'acquisto della casa coniugale sino alla sua completa estinzione e la sig. corrisponderà la quota parte nella misura del 20%; CP_2
9) disporre che la Sig.a sia autorizzata alla richiesta/rilascio della documentazione Parte_1 necessaria per sé e per i figli minori valida per l'espatrio;
10) respingere le domande avanzate da parte resistente in quanto infondate in fatto ed in diritto”
Conclusioni per Controparte_1
“dichiarare la separazione personale fra i coniugi sig. e con addebito della Pt_2 CP_3
stessa in capo a quest'ultima, alle seguenti
CONDIZIONI
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. assegnare alla moglie la casa coniugale, la quale la abiterà solamente con i figli minori;
3. affidare ai coniugi, in via condivisa, i figli minori, con collocamento presso la madre, con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sè a weekend alternati (a partire dal venerdì sera fino alla domenica sera dopo cena), oltre ad una sera durante la settimana, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni di vita dei figli;
4. il padre provvederà al mantenimento dei figli minori versando all'altro genitore la somma mensile di euro 500,00, rivalutabile annualmente, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo della Corte d'Appello di Milano, recepito dal
Tribunale di Lodi;
pagina 3 di 20 5. i figli alterneranno le festività di Natale e Pasqua tra uno e l'altro genitore ad anni alterni. Le effettive vacanze si concorderanno tra i genitori nel rispetto reciproco e nel rispetto della volontà dei figli;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con i genitori un periodo di giorni 15 anche non consecutivi.
B) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare l'avvenuta separazione sull'atto di matrimonio. Con espressa riserva di produrre nuovi documenti e dedursi ogni opportuno mezzo istruttorio e con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
Conclusioni per la curatrice speciale dei minori
“Voglia il Tribunale adito, salva ogni opportuna e diversa valutazione
1) Disporre l'affido dei minori e all'ente territoriale Persona_2 Persona_1
competente con limitazione della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni sulla salute-istruzione-collocamento-educazione
2) Disporre la collocazione dei minori presso le comunità educative ove già si trovano collocati
3) Mandare i Servizi Sociali competenti per la predisposizione del calendario di frequentazione dei minori con i genitori con previsione di un ulteriore progressivo ampliamento degli incontri che prevedano anche pernottamenti presso i genitori
4) Disporre che i Servizi Sociali rispettivamente competenti proseguano/attivino un percorso di sostegno alla genitorialità in favore dei signori ed CP_1 Parte_1
5) Ci si rimette alle decisioni del Tribunale quanto agli aspetti economici.
6) Con liquidazione dei compensi in favore del Curatore come da istanza che verrà depositata”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 18.11.2021 ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi al fine di ottenere la separazione personale da la ricorrente Controparte_1 inoltre ha chiesto l'addebito della separazione dal marito, l'affido esclusivo dei minori con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne in ambiente protetto, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento di € 800,00 al mese (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa coniugale a sé.
pagina 4 di 20 Con comparsa depositata in data 24.1.2022 si è costituito il quale ha aderito Controparte_1 alla domanda di separazione e ha domandato l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne e la fissazione del contributo paterno per il mantenimento dei figli minori in € 500,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, la Presidente, con ordinanza del 31.1.2022 ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
“- Casa Coniugale. Assegna la casa coniugale con quanto l'arreda alla moglie che la abiterà con i figli;
il marito, nell'osservanza dell'ordine di protezione emesso dal Giudice per le indagini preliminari, potrà ritirare i propri effetti personali e quelli della madre, chiedendo tramite il proprio difensore alla controparte di farli recapitate nei luoghi e con le modalità concordate a proprie spese.
- Affidamento e mantenimento dei figli minorenni.
- I due figli dei coniugi, ed , sono affidati in via esclusiva alla madre: Per_1 Per_2
l'ordinanza interdittiva del Gip in data 3 novembre 2020 ed i fatti che ne hanno imposto l'adozione impongono nell'interesse dei minori l'affido esclusivo alla madre con collocazione presso la stessa.
- Il diritto di visita del padre allo stato non può essere esercitato stante l'interdizione disposta dal Gip nella ordinanza sopra richiamata e prodotta in atti (doc.14 ricorrente): il resistente infatti è interdetto dall'avvicinarsi alla moglie e ai figli e dall'avvicinarsi alla casa coniugale.
Il padre dunque non potrà vedere, né visitare i figli, se non con incontri protetti che verranno disciplinati dai servizi sociali, i quali procederanno sollecitamente a valutare se e con quali modalità potranno essere tenuti;
sarà consentito al padre mantenere con ciascun figlio contatti telefonici, anche in videochiamata, giornalmente nei tempi già autorizzati dal
Gip.
Nelle more i servizi sociali (Servizio Minori e Famiglia 3 Polo) continueranno nell'attività di indagine e supporto al nucleo familiare. Dovranno inoltre verificare, quando saranno rimossi i divieti imposti dall'ordinanza del Gip, i presupposti e le modalità per una ripresa del successivo eventuale esercizio del diritto di visita del padre ed acquisire elementi in ordine alle capacità genitoriali di entrambe le parti.
pagina 5 di 20 Assegno di mantenimento. Tenuto conto dei redditi di entrambi i genitori, in particolare della precarietà occupazionale della ricorrente e della riduzione di retribuzione del resistente conseguente al godimento dell'aspettativa ex lege 104\1992 per accudire la madre, dei costi sopportati per il pagamento del mutuo della casa coniugale di proprietà comune, dei costi sopportati dal resistente per l'accudimento della anziana madre (che peraltro gode di pensione e indennità di accompagnamento) pone a carico del padre per il mantenimento dei due figli la somma mensile di € 800 (da rivalutarsi annualmente) oltre la corresponsione alla moglie di quanto percepito a titolo di assegni familiari), oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano, richiamato dalla ricorrente e prodotto in atti dalla stessa;
-dispone che i Servizi Sociali (Servizio Minori e
Famiglia 3 Polo) continuino nell'indagine sul nucleo familiare, come meglio specificato in motivazione, e redigano la relativa relazione con deposito presso la cancelleria civile del tribunale entro il 27 aprile”.
All'udienza del 28.4.2023 il Giudice istruttore ha proceduto all'ascolto dei minori, i quali hanno riferito:
- : “Mi chiamo , ho dodici anni. A scuola va bene, frequento la seconda Per_2 Per_2
media a ZZ AB, mi accompagna la mamma. Alcuni giorni mi piace, altre volte meno: mi piacciono matematica, geografia e scienze, meno le altre materie.
Frequento la scuola al mattino, al pomeriggio non faccio sport, mi piacerebbe fare calcio, la mamma sa che mi piacerebbe. Con la mamma va bene, andiamo d'accordo.
Con mio AT ogni tanto litighiamo, ad esempio perché vuole giocare a un gioco che a me non piace. PA lo sento per telefono una volta al giorno, ci sentiamo per messaggi e alcune volte con chiamate. Lui mi scrive, io lo chiamo. Mi piacerebbe vederlo di più, ogni fine settimana se si potesse. Quando ci siamo visti dagli assistenti sociali abbiamo giocato, siamo anche usciti. Se potessi vederlo di più andrei volentieri a casa sua, per vedere la casa e per vedere i miei fratelli più grandi, che non vedo da gennaio-febbraio.
Mia sorella ha 23 anni, mio AT 27. Finora non sono mai andato a casa di papà. Se potessi, eliminerei l'obbligo di vederci solo in presenza degli assistenti sociali”
- TI: “Mi chiamo , ho dieci anni già compiuti. Frequento la quinta Per_1
elementare a ZZ AB. Mi piace, preferisco italiano come materia. Frequento anche al pomeriggio, dopo scuola faccio anche pugilato. Con la mamma andiamo pagina 6 di 20 d'accordo, stiamo bene con lei e mio AT e col AT che ha 19 Per_2 Per_3
anni. Vorrei vedere molto di più mio papà, che finora vedo solo una volta al mese con l'educatrice . Vorrei vederlo di più, andrei tante volte a trovarlo. Prima della Per_4
separazione uscivamo insieme con mamma e papà, adesso non più e vorrei farlo. Sento papà col mio telefono con chiamate, a volte con messaggi. Qualche giorno dopo gli incontri con l'educatrice ci sentiamo. Se avessi un superpotere, vorrei vedere molto di più papà”.
Con provvedimento del 14.6.2024, il Giudice istruttore, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 31.1.2022, ha disposto l'affido dei minori e all'Ente Per_1 Per_2
territorialmente competente con collocamento degli stessi in idonea struttura educativa ed ha nominato l'avv. Cristina Gavezzotti quale curatrice dei minori.
Con comparsa depositata in data 3.7.2024 si è costituita l'avv. Cristina Gavezzotti.
Con ordinanza dell'11.7.2024 è stato confermato il collocamento dei minori in comunità ed è stato dato incarico ai Servizio Sociale di implementare le visite tra i minori e i genitori, prevedendo una progressiva liberalizzazione delle stesse.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
NO MA in data 18.12.2010 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile del predetto
Comune al n. 50, parte 1, Ufficio 1, anno 2010) e dalla loro unione sono nati due figli, il Per_2
2.7.2010 e il 12.7.2012. Per_1
3. Innanzitutto, deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai intollerabile ex art. 151 co. 1
c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da entrambe le parti, in conformità al parere del PM.
4. Ciò posto, quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da
[...]
si osserva quanto segue. Parte_1
pagina 7 di 20 4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La separazione, dunque, è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio: “Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione”
(Cass. civ. 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. 23.08.2012, n. 14610).
La separazione, pertanto, è addebitabile ad uno dei coniugi soltanto qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato tale da determinare la crisi della coppia, dovendo dunque necessariamente sussistere il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
Per quanto qui specificamente interessa, poi, secondo un indirizzo costante della giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – i maltrattamenti, da intendersi come violenze non solo fisiche ma anche morali, che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterati nel tempo, costituiscono un vulnus di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare di per sé soli causa idonea a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore degli stessi, nonché da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ. Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3925;
Cass. civ. 7 aprile 2005, n. 7321; Tribunale Torino 11 febbraio 2022, n. 608; Tribunale Pisa, 28 gennaio 2022, n. 120; Tribunale Ancona, 8 ottobre 2021, n. 1225; Tribunale Vicenza, 11 novembre 2019, n. 2330).
4.2 Nel caso in esame, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente si fonda sulle condotte maltrattanti poste in essere dal marito durante il matrimonio;
condotte per le quali il GIP del pagina 8 di 20 Tribunale di Lodi ha applicato a la misura cautelare dell'allontanamento Controparte_1 dall'abitazione familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa (cfr. ordinanza del
4.11.2020; doc. 14 parte ricorrente) e il GUP del Tribunale di Lodi, con sentenza definitiva, ha condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione per i reati di Controparte_1
maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e lesioni (artt. 582 e 585 c.p.) posti in essere nei confronti della moglie (cfr. sentenza del GUP del Tribunale Parte_1 di Lodi depositata l'8.6.2022; doc. 21 parte ricorrente).
Dalla motivazione della predetta sentenza penale, si evince che l'accertamento del reato di maltrattamenti è stato fondato, non solo sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa, pur ritenute intrinsecamente attendibili e coerenti dal GUP, ma anche sui seguenti riscontri oggettivi esterni:
- fotografie scattate dopo l'aggressione del 18.7.2020, in cui sono evidenti i segni sul petto di
; Parte_1
- referti ospedalieri;
- sommarie informazioni resa da , la quale ha riferito che l'amica le aveva Testimone_1
raccontato dei maltrattamenti che subiva da parte del marito da circa sette mesi e che una sera, mentre si trovava a casa sua, Parte_1 Controparte_1
dopo averle inviato numerosi messaggi offensivi, si è presentato a casa e ha iniziato a insultare la moglie, sputandole addosso;
- sommarie informazioni resa da LL IP CA ZA, amica di
[...]
, la quale ha riferito di essere a conoscenza dei maltrattamenti subiti Parte_1 dall'amica da parte del marito.
Tutto ciò considerato, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente merita accoglimento.
5. Per quanto riguarda l'affido e il collocamento dei due minori, occorre anzitutto dare atto che, come sopra anticipato, e sono stati affidati – in via provvisoria – all'Ente con Per_2 Per_1
l'ordinanza del 14.6.2024; affido, poi, confermato con l'ordinanza dell'11.7.2024, con la quale è stata, altresì, disposta la presa in carico dei genitori da parte del Servizio Sociale territorialmente competente ai fini dell'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità.
5.1 Ciò posto, si rende necessario ripercorrere le relazioni depositate sia dai Servizi sociali che hanno seguito il nucleo familiare durante tutto il corso del giudizio sia dalle comunità presso le quali si trovano tutt'ora i minori.
pagina 9 di 20 Con relazione del 26.4.2021 i Servizi sociali di ZZ AB hanno rappresentato “la necessità di una valutazione approfondita, anche da un punto di vista sanitario rispetto alla struttura di personalità, in merito alle figure genitoriali, in particolar modo rispetto al sig.
. CP_1
Gli elementi emersi sino ad ora rilevano un'incapacità di riconoscere il maltrattamento da lui agito come un comportamento problematico che preclude quindi la possibilità di avviare una riflessione critica in tal senso. Si rileva altresì un importante difficoltà di contenimento anche a fronte dei provvedimenti emessi in ambito penale. Tali aspetti depongono sfavorevolmente da un punto di vista prognostico. Colpisce infatti come il sig. non solo non abbia rispettato CP_1
l'ordine di protezione emesso, ma altresì, dopo il colloquio con la scrivente abbia cercato di accordarsi con la moglie per vedere i figli di nascosto. Tali agiti, insieme ad un atteggiamento normalizzante e banalizzante verso gli accadimenti che hanno condotto a tale situazione, precludono la possibilità di un ripristino immediato delle visite senza prima avere approfondito adeguatamente, visti anche le vicende pregresse famigliari e il rischio di reiterazione del reato, le competenze genitoriali di entrambi. Sembra altresì necessario poter raccogliere ulteriori elementi rispetto al quadro psichico dei minori anche attraverso colloqui con la scuola”.
Con relazione del 3.2.2022 il Servizio Famiglia e Territorio di Lodi ha inoltrato la relazione di valutazione psicodiagnostica relativa a redatta dal Consultorio “La Famiglia” Controparte_1
di Lodi, da cui si evince che “il sig. ha mostrato durante i colloqui una tendenza a CP_1
minimizzare ed in parte a giustificare i fatti e gli episodi di violenza a carico della ex moglie.
È possibile però notare una contraddizione degna di approfondimento per quanto riguarda la modalità di funzionamento del signor nel precedente matrimonio rispetto a quello più CP_1
recente, sia per quanto riguarda lo sviluppo del rapporto che la sua conclusione: da una parte c'è stata una separazione consensuale, dall'altra invece una separazione molto conflittuale. Non avendo potuto avere nessun colloquio con la recente ex moglie mi chiedo come sia possibile un cambiamento comportamentale così drastico di una persona che nella sua storia anamnestica non ha presentato difficoltà di questo genere.
Nella sua anamnesi, infatti, prima degli ultimi fatti incresciosi, non sono state riscontrate denunce per violenza. Nei confronti dei figli l'uomo presenta un'attenzione particolare per i bisogni fisici, scolastici e materiali dei figli, mentre presenta una carente attenzione riguardo i loro bisogni emotivi… in base ai colloqui fatti e non avendo riscontro dall'altra parte suggerisco pagina 10 di 20 la possibilità di organizzare degli incontri protetti fra il padre e i minori in presenza di un educatore che possa monitorarne gli incontri”.
Con relazione del 14.11.2022, i Servizi Sociali di ZZ AB hanno evidenziato che
“viste le fragilità emerse sul versante delle competenze genitoriali e il disagio osservato nei minori si ritiene imprescindibile l'attivazione di un progetto di cura in favore dei minori, mediante la presa in carico sia dalla Neuropsichiatria Infantile sia dall'Ambulatorio di
Dietologia e Nutrizione dell'Ospedale di ZZ AB.
Parimenti si ritiene che la relazione padre-figli possa essere liberalizzata e regolamentata con week end alternati”.
Con relazione del 12.4.2023 i Servizi sociali di Melegnano hanno riferito che “considerata la positiva evoluzione della situazione, si ritiene che allo stato si possa procedere con la chiusura dello Spazio Neutro. Si ritiene che padre e figli potrebbero beneficiare di una liberalizzazione del diritto di visita che potrebbe essere regolamentato con week end alternati”.
Con relazione del 4.7.2023, i Servizi sociali di Melegnano hanno rappresentato che “considerato il percorso di arte terapia intrapreso all'interno di Spazio Neutro dal Sig. e dai figli, si CP_1
ritiene possa essere efficace continuare tale supporto fino a dicembre, aggiungendo frequentazioni libere un sabato pomeriggio ogni 15 giorni con l'obiettivo di monitorare l'andamento della relazione e costruire i prerequisiti per addivenire ad una piena autonomia. In caso di ampliamenti e liberalizzazioni del diritto di visita il sig. ha dichiarato che si CP_1
sarebbe organizzato con una badante o con i propri figli per poter gestire al meglio i momenti di incontro”.
Con relazione del 3.1.2024, i Servizi sociali di Seregno hanno riferito che “alla luce di quanto emerso, non si rilevano aspetti di criticità tali da dover porre ulteriori limitazioni alla frequentazione padre-figli e si ritiene opportuno procedere verso una definita liberalizzazione”.
Con relazione del 25.1.2024, i Servizi Sociali di ZZ AB hanno dato atto di “aver rappresentato ai genitori la possibilità di un collocamento comunitario dei minori al fine di supportarli nel loro progetto di crescita, garantendo la frequenza scolastica e garantendo le cure mediche necessarie, considerato lo stato di grave obesità di entrambi. Il sig. ha CP_1
espresso il suo consenso mentre la sig.ra non ha rappresentato sìalcun pensiero in Parte_1 merito”.
pagina 11 di 20 All'udienza del 6.2.2024 è stata sentita l'assistente sociale del Servizio sociale di ZZ Pt_3
AB, la quale ha dichiarato: “fino all'estate c'è stata un minimo di tenuta preservata, che a settembre è saltata. Avevamo proposto alla famiglia la frequentazione del centro diurno per
, dall'uscita da scuola fino all'ora di cena per cinque giorni alla settimana, con
Per_2 possibilità di stare con educatori e ragazzi della sua età, oltre alla valutazione presso l'UONPIA per entrambi i minori. però ha iniziato a non volere andare al centro diurno da prima
Per_2 dell'estate e da giugno ha accumulato numerose assenze. Alla fami-glia abbiamo proposto una diminuzione della frequentazione del centro fino a tre giorni alla settimana […] i ragazzi sono entrambi obesi e il padre, dopo aver sentito la pediatra, si era attivato per un ricovero ospedaliero di a Piancavallo. Avevamo così proposto di riprendere il centro diurno
Per_2 dopo l'estate. Il minore ha tuttavia rifiutato il ricovero e i genitori hanno preso atto di ciò. Una volta tornato a casa, non ha ripreso con continuità la frequentazione del centro diurno e
Per_2
da settembre è progressivamente venuto meno tutto. Inoltre da novembre non frequenta la scuola con continuità e anche il AT ha interrotto la frequenza. Per entrambi non sarà possibile il superamento dell'anno e si prospetta una evasione dell'obbligo scolastico. A dicembre hanno iniziato il percorso presso l'UONPIA ma non si presentano agli appuntamenti, hanno svolto solo qualche colloquio iniziale. Dovrebbero sottoporsi ad una valutazione per l'apprendimento (vi è sospetto di disturbo dell'apprendimento segnalato dalla scuola) oltre ad una valutazione psicodiagnostica, che prevede una continuità di incontri con psicologi e logopedisti per un paio di mesi circa;
ci hanno però avvisato del fatto che lo scorso 22 dicembre si è presentato solo
, il 31 gennaio è saltato l'appuntamento con la logopedista e il 2 febbraio con la Per_2
psicologa. La madre dei minori in parte li giustifica e in parte accusa le insegnanti, non riesce a farsi carico dei figli. Come servizio, abbiamo riferito ai genitori che l'unico intervento a supporto dei minori sarebbe il loro collocamento temporaneo in comunità per il trattamento delle criticità riscontrate nella scuola e dal punto di vista sanitario. Il quadro clinico di Per_2 va approfondito”.
I Servizi sociali di ZZ AB, con comunicazioni urgenti del 22.2.2024 e del 4.3.2024, hanno dato atto di aver proceduto – con il consenso dei genitori e dei ragazzi – al collocamento dei minori in comunità: il 22.2.2024 è stato collocato presso la comunità educativa Per_1
“IMMes” di Peschiera Borromeo, mentre il 4.3.2024 è stato collocato presso la Per_2 comunità “La casa di Cesare” di Zerbolò.
pagina 12 di 20 Con relazione del 14.6.2024, la Comunità di Peschiera Borromeo ha dato atto di alcuni momenti di difficoltà vissuti da : “l'equipe monitora strettamente sia durante i momenti Per_1 Per_1
in comunità che, in accordo con la scuola, durante le mattine.
Infine, ma sicuramente di non secondaria importanza resta il tema del grave sovrappeso del minore che, a sua volta, è causa delle difficoltà di relazione con i pari e che oggi pare doveroso debba essere affrontato con specialisti del settore. A tal proposito si sono svolti esami medici propedeutici volti ad analizzare la situazione generale del ragazzo e, dopo aver effettuato recenti visite endocrinologiche, oftalmologiche e dermatologiche, si è oggi, dopo i contatti avvenuti, in lista d'attesa per una presa in carico presso l'Ambulatorio Obesità della Pediatria dell'Ospedale
Bassini di Cinisello Balsamo.”
Con relazione depositata in data 14.6.2024, la Comunità di Zerbolò ha riferito che Per_2
necessiti di un sostegno psicologico volto a fornirgli strumenti interiori di comprensione del proprio vissuto emotivo, non risultando a oggi ancora pronto a un vero percorso di psicoterapia di rielaborazione dei propri traumi e della propria storia.
Si evidenzia come possa essere ancora utile un lavoro con i genitori di valutazione e promozione delle competenze genitoriali. I genitori sembrano faticare a comprendere le difficoltà cognitive ed emotive del figlio, rimandando al ragazzo le responsabilità del collocamento in Comunità.
Risulta importante fornire al ragazzo un sostegno scolastico al fine di evitare la dispersione scolastica che appare un fattore di elevato rischio per che non presenta gli strumenti di Per_2 sviluppo necessari a compire una scelta di scuola superiore chiara e definita”.
Con relazione del 28.10.2024, la Comunità di Peschiera Borromeo ha riferito quanto segue in ordine ai due minori: , dal punto di vista comportamentale e delle modalità, continui a Per_1
mantenersi corretto e generalmente adeguato con gli altri ospiti della Comunità e con tutto il personale educativo: partecipativo, accoglie volentieri le proposte dell'equipe che esulano dalla routine quotidiana (es. visita ad animali in cascina).
Dal punto di vista sanitario, a tutela del sovrappeso del minore, la Comunità ha effettuato le visite mediche presso l'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, finalizzate a monitorare ed intervenire sulla condizione di obesità del ragazzo. Si è riscontrata la collaborazione del minore nell'intraprendere questo percorso sia dal punto di vista della frequenza alle visite (dove si è recato in presenza del personale della Comunità) sia in relazione alle indicazioni e suggerimenti alimentari proposti dalla specialista, con esiti positivi in termini di perdita di peso.
pagina 13 di 20 Se quindi da un lato si può affermare che le visite con i genitori siano positive dall'altro è necessario sottolineare come l'ambiente destrutturato ove esse si svolgono faciliti l'assenza di problematicità.
Si riscontra la continua necessità di alto supporto per lo svolgimento delle attività della quotidianità.”
Con relazione del 17.1.2025, i Servizi Sociali di Melegnano hanno aggiornato in merito alla situazione dei minori: ha continuato a mantenere una quotidianità congrua con la sua Per_2
età cronologica, ristabilendo il ritmo circadiano ed un corretto stile alimentare. Si evidenzia un sommario rafforzamento in tutte le aree educative della scuola, alla cura di sé e degli spazi, alla maggiore capacità di comunicare e parlare di sé […] In merito a , nell'ultimo periodo Per_1 gli operatori della comunità riportano la fatica del minore nell'adattamento alla vita comunitaria. In particolare, il ragazzo fatica a rapportarsi con gli altri ospiti, ad interiorizzare i rimandi educativi ed a gestire i propri impegni, in particolare i compiti, in autonomia. Gli operatori della struttura hanno segnalato la difficoltà rispetto alla scuola, pare che il ragazzo abbia dei limiti nello studio delle materie scientifiche”.
5.3 Tutto ciò considerato, ritiene il Tribunale che, allo stato, debba essere confermato l'affido di e all'Ente. Per_2 Per_1
Nel confermare l'affido di e all'Ente territorialmente competente (da Per_2 Per_1
individuarsi con riferimento alla residenza dei minori), devono essere altresì confermate le limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, ossia quelle relative alle decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle scelte sanitarie, alla individuazione della residenza ed alla eventuale individuazione del miglior diverso regime di collocamento del minore, nonché agli interventi di monitoraggio, sostegno e controllo.
I Servizi sociali dovranno relazionare ogni sei mesi al Giudice Tutelare, a cui si mandano gli atti per l'apertura della vigilanza.
5.4 Per quanto riguarda il collocamento, alla luce di quanto sopra evidenziato e tenuto conto in particolare di quanto rappresentato dai Servizi sociali, deve essere confermato il collocamento etero-familiare di e . Per_2 Per_1
Come noto, l'art. 4 co. 3 della legge n. 184 del 1983 nel fissare in ventiquattro mesi la durata massima del collocamento etero-familiare, consente al Tribunale di prorogare tale periodo
“qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore”.
pagina 14 di 20 Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “Quanto al profilo nevralgico della durata, trattandosi di una misura che si connota specificamente per la sua temporaneità, il provvedimento di affidamento deve indicare il periodo di presumibile estensione temporale dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Invero, la situazione che giustifica l'affidamento familiare, a norma della L. n.
184 del 1983, artt. 2 e segg. e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità, si differenziano proprio in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità; pertanto, il provvedimento che dispone l'affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l'eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata, atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un'attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare, la quale (ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 2), non è di impedimento alla dichiarazione anzidetta
(Cass. n. 10706 del 4/5/2010; Cass. n. 1837 del 26/1/2011)” (Cass. civ. 11.6.2021 n. 16569; in termini, Cass. civ. 14.2.2022 n. 4797).
Ebbene, nel caso in esame, pur essendo passato oltre un anno dall'ingresso di e Per_2
in Comunità, non ricorrono ancora i presupposti per far rientrare i minori presso Per_1
l'abitazione di uno dei genitori.
In considerazione di quanto precede, deve essere confermato il collocamento comunitario di e per almeno un ulteriore anno, con la previsione di valutare all'esito dell'anno Per_2 Per_1 se permane l'interesse dei minori al collocamento in Comunità o se invece gli stessi debbano essere ricollocati presso la famiglia (padre o madre), o debba ipotizzarsi un diverso tipo di collocamento etero-familiare (famiglia affidataria).
5.5 Quanto al diritto di visita dei genitori, deve essere demandata all'Ente affidatario la regolamentazione dei rapporti tra i minori e i genitori secondo le modalità ritenute più opportune.
Sul punto, basti richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte: “Una volta che sia intervenuto il giudice a composizione del conflitto tra i genitori con un provvedimento motivato, la fissazione delle modalità attraverso le quali trova attuazione l'affido temporaneo etero-familiare - sia nei rapporti del minore con la famiglia affidataria, per tempi e modi dei poteri a questa attribuiti, sia pagina 15 di 20 in quelli con la famiglia di origine - può essere delegata dal giudice ai Servizi sociali che, quale organo del territorio, dotato di competenza specifica in materia e che comunque può avvalersi degli altri servizi socio-sanitari (Centri Psico-Sociali (CPS); Unità Operativa Neuropsichiatria
Psicologia Infanzia Adolescenza (UONPIA), ben può provvedere in tal senso” (Cass. civ.
14.2.2022, n. 4797).
6. La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalle parti non può trovare accoglimento, tenuto conto del collocamento comunitario dei due minori.
7. Per quanto riguarda il mantenimento dei minori, occorre tenere distinto il periodo in cui i predetti erano collocati presso la madre da quello in cui sono stati collocati in comunità.
7.1 Per quanto riguarda il primo periodo, al fine di decidere in ordine al mantenimento, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
, in sede di ricorso, ha dato atto di essere disoccupata e di aver Parte_1
svolto solo alcuni lavori temporanei e saltuari.
La stessa, sentita all'udienza presidenziale del 26.1.2022, ha dichiarato: “Ho lavorato in una pescheria per due mesi circa in una pescheria a Melegnano;
avevo un contratto a tempo determinato, lavoravo 40 ore settimanali. Poiché mia sorella è tornata in Spagna io non ho potuto rinnovare il contratto perché lei mi dava una mano con i bambini. Era lei che la mattina, uscendo io alle sei e mezza, accompagnava i bambini a scuola. Vivo attualmente con mia mamma e un figlio maggiorenne. Mia madre è arrivata da Cuba a metà dicembre insieme a mio figlio maggiorenne. Non sono potuti venire prima a causa del covid. La retribuzione netta che percepivo quando lavoravo in pescheria era di 1200 euro. Ora lavoro senza regolarizzazione presso un ristorante, sono in prova da una settimana. Mi hanno proposto di lavorare 7 ore al giorno, quattro la mattina e tre la sera;
la sera dalle 18 alle 21 e la mattina dalle 10 alle 14. Il mutuo non riesco a pagarlo, ho un arretrato di 5000 euro”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 5.714,19 in relazione all'anno 2019, € 1.943,21 in relazione all'anno 2020,
€ 6.577,16 in relazione all'anno 2022, € 937,54 in relazione all'anno 2023.
Dalle buste paga presente in atti si evince che la stessa ha percepito un reddito pari ad € 562,39 ad aprile 2022, € 197,00 a giugno 2022, € 1.070,00 a luglio 2022 ed € 984,00 ad agosto 2022.
invece, sentito all'udienza presidenziale del 26.1.2022, ha dichiarato: “In Controparte_1
questo periodo, pur essendo in congedo ex art 104 per accudire mia madre, ho una retribuzione pagina 16 di 20 di circa 2000 euro netti compresi gli assegni familiari. Gli assegni familiari ammontano a 150 euro mensili. Essendo figlio unico non posso contare sull'aiuto di fratelli per l'accudimento di mia madre”.
All'udienza dell'8.11.2024 il resistente, poi, ha riferito: “Da circa un anno ho ripreso a lavorare, come autista, e guadagno circa 2500 euro al mese netti, non verso il mantenimento ma pago tutte le spese dei ragazzi come libri, visite ecc. Ho troppi debiti da pagare perché sono stato due anni senza lavorare e ho troppe uscite rispetto alle entrate. Non riesco a prendere un avvocato adesso”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 35.377, 97 in relazione all'anno 2019 ed € 36.090,33 in relazione all'anno
2020.
Tutto ciò considerato, tenuto conto della situazione economica delle parti come sopra ricostruita, deve essere confermato – a far data dalla domanda e sino a febbraio 2024 incluso – quanto disposto con l'ordinanza presidenziale del 31.1.2022 e, pertanto, deve essere Controparte_1 condannato a corrispondere a , in relazione all'anzidetto Parte_1 periodo, la somma complessiva di € 800,00 al mese (pari ad € 400,00 per figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
7.2 Per quanto riguarda invece il periodo successivo al collocamento di e in Per_2 Per_1
Comunità, ritiene il Tribunale che nessuna decisione di carattere economico possa essere presa nel rapporto tra l'Ente affidatario e i genitori.
Se è vero infatti che nell'ipotesi di affido del minore all'Ente il mantenimento, da anticiparsi a carico dell'Erario, rimane a carico dei genitori, come espressamente previsto dall'art. 25 l.
25.7.1956 n. 888, questo Tribunale ritiene che debba essere rimessa all'Ente l'iniziativa della rivalsa, sia con riferimento all'an che al quantum, sicché nessuna statuizione sul punto può essere pronunciata nella presente sede.
Tale soluzione si impone anche a livello processuale, per il principio fondamentale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dal momento che l'eventuale pronuncia in tal senso da parte del Tribunale sarebbe a ben vedere ultra petita, in mancanza di alcuna domanda sul punto.
Tale orientamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che
“nel caso (e per il periodo) in cui il figlio sia stato collocato in affidamento etero-familiare pagina 17 di 20 presso i servizi sociali di un comune, non rientra tra i poteri del giudice pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di terzi, cioè - nella specie - dei servizi sociali del Comune di Cervarese S. Croce, il quale non ha proposto una domanda in tal senso, non avendo nemmeno partecipato al giudizio” (Cass. civ.
23583/2022).
8. Quanto all'assegno unico, domandato dalla ricorrente, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i figli, non rientrando nei poteri del Tribunale prevederne una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra i genitori.
9. Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente, relative alla assegnazione dell'autovettura e al pagamento delle rate del mutuo. Come noto, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus tra l'azione di accertamento/condanna e il giudizio di separazione giudiziale. Ed infatti, tali domande sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nello stesso processo, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti, connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., non richiamato dal successivo art. 40, il quale consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte”.
10. Le spese di lite tra il ricorrente e la resistente, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, devono essere interamente compensate.
10.1 Quando alle spese di lite della curatrice dei minori, in applicazione del principio di causalità sotteso all'art. 91 c.p.c., al fine di determinare la parte tenuta a sostenere i costi del curatore speciale, deve individuarsi, ove possibile, il genitore che ha dato causa alla necessità di detta nomina col proprio comportamento illecito, in quanto contrario ai doveri genitoriali.
Nel caso in esame, la nomina della curatrice speciale è causalmente imputabile ad entrambe le parti in egual misura e pertanto le spese di lite della curatrice, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, devono essere poste a carico delle parti, in via solidale tra loro.
pagina 18 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio civile in NO MA in data 18.12.2010 CP_1
(matrimonio trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 50, parte 1, Ufficio 1, anno 2010) con addebito a Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO MA di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge
3) dispone l'affido di e all'Ente territorialmente competente (Comune di Per_2 Per_1 residenza degli stessi), con limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per le decisioni inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione, il collocamento, nonché per gli interventi di monitoraggio, sostegno e controllo;
4) dispone che l'Ente affidatario mantenga il collocamento etero-familiare dei minori e Per_2
, con le modalità sopra individuate, con onere di relazionare ogni 6 mesi al Giudice Per_1
tutelare;
5) dispone che l'Ente affidatario regolamenti le visite dei genitori con i tempi e le modalità di cui in motivazione;
6) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente;
7) dichiara tenuto e condanna a corrispondere, a far data dalla domanda e sino Controparte_1
al mese di febbraio 2024 incluso, a a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento per i figli e , la somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 per Per_2 Per_1
ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
8) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
9) compensa le spese di lite tra le parti;
10) condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_1 Parte_1 corrispondere all'avv. Cristina Gavezzotti, in qualità di curatrice speciale dei minori e Per_2
, la somma di € 5.200,00, oltre 15% spese generali iva e cpa;
Per_1
11) manda alla Cancelleria di trasmettere copia del presente decreto al Giudice tutelare per l'apertura della vigilanza;
pagina 19 di 20 12) dispone la trasmissione del presente provvedimento ai Servizi sociali di ZZ AB e
Seregno.
Lodi così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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