CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1355/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4423/2022 depositato il 09/08/2022
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Agrigento - Piazza F. Rosselli N.7 92100
Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Piazza F. Rosselli N.7 92100 Agrigento AG
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 625/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 3
e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUA160008939U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4423/2022 RGA, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli-DT VII -Ufficio dei Monopoli per la Sicilia-
Sezione Distaccata di Agrigento, ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Agrigento n.625/2022, di accoglimento parziale del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. MUA160008939U emesso nei confronti di Resistente_1, nella qualità di titolare della ditta individuale ad insegna “Società_1” avente ad oggetto la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, per l'anno d'imposta 2016, quantificandola in
€131.400,00, oltre interessi e sanzioni.
I giudici di prime cure hanno rigettato i primi due motivi di ricorso (relativi alla violazione delle norme sulla notifica degli atti impositivi e alla motivazione degli stessi) ed accolto il terzo, in ordine alla rideterminazione del dovuto, e il quarto, relativamente alla sanzione irrogabile.
L'Ufficio appellante ha chiesto riformarsi la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare il ricorso proposto, considerando corretto l'avviso di accertamento impugnato perché pienamente legittimo sia con riferimento alla determinazione della base imponibile, dell'imposta e delle sanzioni tributarie irrogate.
Si è costituito in giudizio il sig. Resistente_1 , depositando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 12 settembre 2024 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato.
La normativa in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento con vincita in denaro prevede, come prescrizione, al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S., che gli apparecchi siano “… obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni” e, pertanto, il mancato collegamento alla rete telematica rende gli apparecchi soggetti alla previsione normativa di cui all'art. 110, comma 9, lettera c) del T.U.L.P.S..
In presenza di apparecchi per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'AAMS determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Sicchè, trattandosi di macchinari non collegati alla rete statale di raccolta del gioco e non potendo procedere alla lettura del contatore di gioco a causa della non conformità, si rendeva obbligatoria una quantificazione induttiva del PREU ex art. 1, commi 646 lett. a) e seguenti della L. 23/12/2014, n. 190.
L'art. 1, comma 646, della L. n. 190/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, sancisce che “il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: per ciascuno degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato (PREU) previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per 365 di presunta operatività dell'apparecchio, fatta salva la prova documentale contraria, così come stabilito dal successivo comma 647”.
Ciò rende pienamente legittima la scelta dell'Ufficio di determinare induttivamente l'imponibile medio che rimane di € 3.000,00 al giorno per 365 giorni, non essendovi alcun margine di discrezionalità nella sua determinazione.
Al riguardo va rilevato che non può essere condiviso quanto osservato dai primi giudici, circa l'idoneità della copia del registro dei corrispettivi depositata in atti, non potendo costituire prova documentale al fine di determinare il quantum generato dagli apparecchi sottoposti a sequestro.
Infatti, le ricevute fiscali prodotte dalla parte ricorrente, unitamente ai corrispettivi 2015, non possono valere nel presente procedimento che ha per oggetto l'anno 2016 e, comunque, riguardano l'apparecchio new slot denominato Prodotto_1 codice identificativo Numero_1, per il quale il Concessionario Società_2 ha regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
Invece, gli apparecchi oggetto del sequestro operato dalla Questura di Agrigento, cosi come dichiarato dallo stesso Sig Res._1 nel verbale di sequestro amministrativo (allegato 2 del fascicolo prodotto in CTP), sono denominate Chiosco e per tali macchine nessuna documentazione è stata prodotta.
Le sanzioni seguono la violazione sostanziale e l'art. 1, comma 646 lett. b), che richiama il D.lgs 504/1998, stabilisce una diversa base imponibile ed una specifica aliquota d'imposta.
Ne consegue che trova applicazione la disciplina sanzionatoria contenuta nell'art.5 del citato D.lgs 504.98
e, quindi, l'Ufficio ha correttamente irrogato la sanzione prevista per il mancato versamento dell'imposta unica, diversamente da quanto statuito dai primi giudici, stante che la sanzione di €20.000,00 prevista dal comma 648 dell'art. 1 della L.190.2014 costituisce una sanzione amministrativa pecuniaria, anzichè la sanzione per il mancato versamento dell'imposta. Per le suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, nei limiti sopra specificati.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, stante la particolare complessità giuridica di talune questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- in parziale riforma della sentenza n.625/2022 resa dalla Commissione Tributaria provinciale di Agrigento, accoglie l'appello dell'Agenzia delle
Dogane e Monopoli-DT VII -Ufficio dei Monopoli per la Sicilia- Sezione Distaccata di Agrigento e per l'effetto rigetta integralmente l'originario ricorso di Resistente_1; spese compensate .
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PE EG IO MA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4423/2022 depositato il 09/08/2022
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Agrigento - Piazza F. Rosselli N.7 92100
Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Piazza F. Rosselli N.7 92100 Agrigento AG
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 625/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 3
e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUA160008939U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4423/2022 RGA, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli-DT VII -Ufficio dei Monopoli per la Sicilia-
Sezione Distaccata di Agrigento, ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Agrigento n.625/2022, di accoglimento parziale del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. MUA160008939U emesso nei confronti di Resistente_1, nella qualità di titolare della ditta individuale ad insegna “Società_1” avente ad oggetto la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, per l'anno d'imposta 2016, quantificandola in
€131.400,00, oltre interessi e sanzioni.
I giudici di prime cure hanno rigettato i primi due motivi di ricorso (relativi alla violazione delle norme sulla notifica degli atti impositivi e alla motivazione degli stessi) ed accolto il terzo, in ordine alla rideterminazione del dovuto, e il quarto, relativamente alla sanzione irrogabile.
L'Ufficio appellante ha chiesto riformarsi la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare il ricorso proposto, considerando corretto l'avviso di accertamento impugnato perché pienamente legittimo sia con riferimento alla determinazione della base imponibile, dell'imposta e delle sanzioni tributarie irrogate.
Si è costituito in giudizio il sig. Resistente_1 , depositando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 12 settembre 2024 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato.
La normativa in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento con vincita in denaro prevede, come prescrizione, al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S., che gli apparecchi siano “… obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni” e, pertanto, il mancato collegamento alla rete telematica rende gli apparecchi soggetti alla previsione normativa di cui all'art. 110, comma 9, lettera c) del T.U.L.P.S..
In presenza di apparecchi per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'AAMS determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Sicchè, trattandosi di macchinari non collegati alla rete statale di raccolta del gioco e non potendo procedere alla lettura del contatore di gioco a causa della non conformità, si rendeva obbligatoria una quantificazione induttiva del PREU ex art. 1, commi 646 lett. a) e seguenti della L. 23/12/2014, n. 190.
L'art. 1, comma 646, della L. n. 190/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, sancisce che “il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: per ciascuno degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato (PREU) previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per 365 di presunta operatività dell'apparecchio, fatta salva la prova documentale contraria, così come stabilito dal successivo comma 647”.
Ciò rende pienamente legittima la scelta dell'Ufficio di determinare induttivamente l'imponibile medio che rimane di € 3.000,00 al giorno per 365 giorni, non essendovi alcun margine di discrezionalità nella sua determinazione.
Al riguardo va rilevato che non può essere condiviso quanto osservato dai primi giudici, circa l'idoneità della copia del registro dei corrispettivi depositata in atti, non potendo costituire prova documentale al fine di determinare il quantum generato dagli apparecchi sottoposti a sequestro.
Infatti, le ricevute fiscali prodotte dalla parte ricorrente, unitamente ai corrispettivi 2015, non possono valere nel presente procedimento che ha per oggetto l'anno 2016 e, comunque, riguardano l'apparecchio new slot denominato Prodotto_1 codice identificativo Numero_1, per il quale il Concessionario Società_2 ha regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
Invece, gli apparecchi oggetto del sequestro operato dalla Questura di Agrigento, cosi come dichiarato dallo stesso Sig Res._1 nel verbale di sequestro amministrativo (allegato 2 del fascicolo prodotto in CTP), sono denominate Chiosco e per tali macchine nessuna documentazione è stata prodotta.
Le sanzioni seguono la violazione sostanziale e l'art. 1, comma 646 lett. b), che richiama il D.lgs 504/1998, stabilisce una diversa base imponibile ed una specifica aliquota d'imposta.
Ne consegue che trova applicazione la disciplina sanzionatoria contenuta nell'art.5 del citato D.lgs 504.98
e, quindi, l'Ufficio ha correttamente irrogato la sanzione prevista per il mancato versamento dell'imposta unica, diversamente da quanto statuito dai primi giudici, stante che la sanzione di €20.000,00 prevista dal comma 648 dell'art. 1 della L.190.2014 costituisce una sanzione amministrativa pecuniaria, anzichè la sanzione per il mancato versamento dell'imposta. Per le suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, nei limiti sopra specificati.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, stante la particolare complessità giuridica di talune questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- in parziale riforma della sentenza n.625/2022 resa dalla Commissione Tributaria provinciale di Agrigento, accoglie l'appello dell'Agenzia delle
Dogane e Monopoli-DT VII -Ufficio dei Monopoli per la Sicilia- Sezione Distaccata di Agrigento e per l'effetto rigetta integralmente l'originario ricorso di Resistente_1; spese compensate .
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PE EG IO MA