CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 860/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0360505I24010016532 ALTRI TRIBUTI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 4.04.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di pagamento n. 0360505I24010016532, notificato il 14 febbraio 2025 dalla CRESET S.p.A. in qualità di concessionaria del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, con cui gli si richiedeva il versamento di € 1.312,83 a titolo di contributo di bonifica (cod. 630) per l'anno 2020, relativamente a terreni di sua proprietà situati in agro di Luogo_1.
Il ricorrente contestava radicalmente la sussistenza del presupposto impositivo, vale a dire l'assenza di un beneficio diretto e specifico per i propri immobili derivante da opere di bonifica efficienti e manutenute, come documentato da una perizia giurata redatta dal dott. agr. Nominativo_2, corredata da rilievi fotografici che attestavano lo stato di totale abbandono e degrado delle canalizzazioni consortili, le quali, lungi dall'apportare vantaggi, costituivano anzi un potenziale fattore di danno per allagamenti e ristagni.
Il ricorrente invocava l'art. 860 c.c., l'art. 10 del R.D. n. 215/1933, la L.R. Puglia n. 4/2012 (artt. 17 e 18) e la sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018, che subordinano l'obbligo contributivo al concreto vantaggio fondiario, non essendo sufficiente la mera inclusione nel comprensorio consortile o l'esistenza di un piano di classifica, che costituisce solo una presunzione iuris tantum superabile.
Sosteneva inoltre che, avendo egli contestato sin dall'inizio la legittimità del piano di classifica, l'onere della prova tornava a gravare sul Consorzio, il quale avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva esistenza di vantaggi immediati e diretti, anche alla luce del nuovo art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 546/1992, che pone in capo all'Amministrazione l'onere di provare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa.
Eccepiva altresì la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica di un preventivo avviso di accertamento o pagamento prodromico, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito che affermava la nullità derivata dell'ingiunzione in assenza dell'atto presupposto.
Infine, richiamava due precedenti sentenze favorevoli della CGT di Taranto (n. 145/2024 per l'annualità 2018
e n. 448/2025 per il 2019) intervenute tra le stesse parti e relative ai medesimi immobili, che avevano accolto i ricorsi del contribuente proprio per la carenza del beneficio fondiario, circostanza che confermava l'immutata situazione di fatto.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 22 luglio
2025, contestando punto per punto le doglianze del ricorrente;
concludeva per la fondatezza e legittimità dell'atto impositivo, chiedendo il rigetto integrale del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nel proseguo, la società CRESET S.p.A. depositava una memoria di costituzione e controdeduzioni in data
26 gennaio 2026, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto concessionario della riscossione, e sostenendo che le doglianze del ricorrente attenevano al merito della pretesa impositiva e non a vizi propri dell'atto di riscossione;
chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, e nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e maggiorazione del 50% ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies del D.Lgs. n. 546/1992.
In prossimità dell'udienza conclusiva di discussione della causa, il ricorrente depositava delle note illustrative, con le quali replicava puntualmente alle argomentazioni delle controparti.
All'udienza pubblica del 19.02.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione monocratica, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale della
CRESET S.p.A., si deve osservare come la società concessionaria sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nella memoria difensiva della concessionaria e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Il ricorrente fonda le proprie doglianze sull'assunto dell'insussistenza del presupposto impositivo, rappresentato dalla mancanza di un beneficio diretto e specifico che i fondi trarrebbero dalle opere di bonifica, come a suo dire dimostrato da una perizia giurata del dottor agronomo Nominativo_2, la quale descriverebbe uno stato di abbandono e degrado delle canalizzazioni tali da rendere le stesse non solo inidonee ad apportare vantaggi, ma addirittura potenzialmente dannose.
Tali argomentazioni, per quanto diffusamente esposte, non colgono nel segno e si rivelano giuridicamente infondate, non cogliendo la reale natura del contributo di bonifica e l'effettiva portata degli oneri probatori gravanti sulle parti, laddove una corretta lettura del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento conduce a ritenere pienamente legittima la pretesa impositiva azionata dal Consorzio.
In primo luogo, occorre ribadire che il presupposto per l'assoggettamento al contributo di bonifica non è costituito dall'effettiva e immediata esecuzione di interventi manutentivi sull'immobile del singolo consorziato, bensì, come chiarito dalla più recente e autorevole giurisprudenza, anche di legittimità costituzionale, dalla mera inclusione del bene in un comprensorio nel quale l'ente consortile svolga la propria attività di pianificazione e di realizzazione di opere pubbliche di bonifica, dalle quali il fondo possa trarre, anche solo in via potenziale e prospettica, un vantaggio in termini di difesa idraulica e di valorizzazione fondiaria.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188 del 24 ottobre 2018, ha infatti definitivamente chiarito che il contributo di bonifica ha natura tributaria e costituisce un contributo di scopo, destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per la realizzazione delle opere, precisando che il beneficio che giustifica l'imposizione non è legato da un nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come avverrebbe per un canone o una tariffa, ma consiste nella fruibilità, comunque concreta e non meramente astratta, dell'attività di bonifica, la quale, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.
Ne deriva che la tesi del ricorrente, la quale pretende di subordinare l'obbligo contributivo alla dimostrazione di interventi manutentivi annuali e specificamente riferiti ai propri fondi, finisce per confondere il piano del presupposto impositivo con quello della destinazione della spesa, atteso che i contributi sono richiesti proprio per consentire al Consorzio di disporre delle risorse necessarie per programmare ed eseguire le opere di manutenzione e di gestione del reticolo idraulico, la cui assenza, ove anche fosse provata, non farebbe venire meno il dovere contributivo, ma semmai potrebbe configurare una diversa e distinta responsabilità dell'ente nell'adempimento delle proprie funzioni.
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie il Consorzio resistente ha ampiamente assolto all'onere di dimostrare la legittimità della propria pretesa, producendo in giudizio non solo il piano di classifica, regolarmente approvato dalla Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n. 1148 del 18 giugno 2013, ma anche una dettagliata consulenza tecnica a firma del dottor Nominativo_3, dalla quale emerge in modo inequivocabile che gli immobili di proprietà del ricorrente sono compresi nel perimetro di contribuenza e che l'area in cui insistono è servita da una rete di canali di bonifica che assicurano la difesa idraulica del territorio, consentendo lo smaltimento delle acque in eccesso e prevenendo fenomeni di ristagno e allagamento, con conseguente concreto vantaggio per i fondi, i quali, proprio grazie a tale sistema, mantengono o accrescono il proprio valore.
La consulenza del dottor Nominativo_3, al contrario di quanto apoditticamente affermato dalla difesa del ricorrente, non si basa su mere presunzioni cartografiche, ma sviluppa un'analisi tecnica approfondita che, partendo dalla conformazione orografica e idrogeologica del territorio, dimostra come la presenza del reticolo consortile, a prescindere dallo stato di manutenzione di singoli tratti in un determinato momento, costituisca un presidio essenziale per la regimazione delle acque e per la salvaguardia dei fondi, realizzando quel beneficio potenziale e concreto che la giurisprudenza richiede.
Di fronte a tale impianto probatorio, la perizia di parte prodotta dal ricorrente si rivela del tutto inidonea a scalfire la presunzione di vantaggiosità che discende dall'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica approvato, giacché si limita a descrivere, attraverso una documentazione fotografica necessariamente circoscritta a limitati tratti di canali, uno stato di degrado che, ove anche sussistente, non
è comunque di per sé dimostrativo dell'assenza di qualsiasi beneficio fondiario, non considerando che il vantaggio per i fondi deriva dall'esistenza stessa del sistema di bonifica e dalla sua capacità, anche solo potenziale, di intervenire sul regime delle acque, mentre la mancata manutenzione, come già osservato, attiene alla fase successiva all'imposizione e alla destinazione delle risorse, non già al presupposto genetico dell'obbligazione tributaria.
Né vale a sostenere la tesi del ricorrente il richiamo all'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del
1992, il quale, nel sancire che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, non fa che ribadire un principio generale che nel caso di specie deve ritenersi pienamente rispettato, atteso che il Consorzio ha provato, attraverso il rinvio al piano di classifica e alla consulenza tecnica, i fatti costitutivi della propria pretesa, ossia l'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e la sussistenza di un beneficio fondiario potenziale e concreto derivante dall'attività di bonifica.
Sotto diverso profilo, appare del tutto inconferente la censura relativa alla mancata notifica di atti prodromici, atteso che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in materia di contributi consortili, l'atto di riscossione costituisce il primo e unico atto con il quale la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente, non essendo prevista né la notifica di un preventivo avviso di accertamento né altra forma di comunicazione propedeutica.
Assume rilievo dirimente, ai fini del decidere, il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il
Consorzio è esonerato dall'onere di fornire la prova del beneficio fondiario in relazione a ciascun singolo immobile, gravando invece sul contribuente che intenda contrastare la pretesa l'onere di contestare specificamente la legittimità del piano medesimo o di dimostrare, attraverso elementi concreti e non meramente assertivi, l'assenza di qualsiasi vantaggio per i propri fondi.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha impugnato il piano di classifica dinanzi al Giudice Amministrativo, né ha fornito una prova effettiva e inconfutabile dell'insussistenza del beneficio, limitandosi a produrre una perizia di parte che, come osservato, si fonda su una prospettiva errata del rapporto tra beneficio e manutenzione, e che non tiene conto del fatto che il piano di classifica, nella sua articolazione, individua analiticamente i benefici derivanti dalle opere di bonifica e stabilisce i criteri per la loro quantificazione, criteri che sono stati regolarmente applicati per la determinazione del contributo richiesto al sig. Ricorrente_1.
Peraltro, la circostanza che le medesime parti siano già state coinvolte in precedenti giudizi relativi ad annualità diverse, nei quali il ricorrente ha ottenuto sentenze favorevoli, non assume alcuna rilevanza nel presente giudizio, non solo perché tali pronunce non costituiscono giudicato in relazione all'annualità in contestazione, ma anche e soprattutto perché ciascuna annualità impositiva va considerata autonomamente, potendo variare di anno in anno sia lo stato delle opere sia le attività poste in essere dal Consorzio, fermo restando che il presupposto impositivo, come chiarito, non è legato alla manutenzione annuale, ma alla sussistenza del sistema di bonifica e al beneficio potenziale che da esso deriva.
A ciò si aggiunga che il Consorzio ha prodotto in giudizio documentazione comprovante l'esecuzione di interventi manutentivi nel corso degli anni, nonché delibere commissariali che attestano l'approvazione dei ruoli e l'affidamento della riscossione coattiva alla società CRESET S.p.A., documentazione dalla quale emerge la piena legittimità dell'operato dell'ente e la conformità della procedura seguita alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Né può condividersi l'assunto del ricorrente secondo cui il Consorzio avrebbe dovuto provare l'esistenza di un formale e specifico provvedimento di delimitazione del perimetro di contribuenza distinto dal piano di classifica, atteso che, come correttamente evidenziato dalla difesa del Consorzio, il perimetro di contribuenza
è parte integrante e sostanziale del piano di classifica medesimo, essendo rappresentato nella cartografia allegata al piano e costituendo il presupposto spaziale per l'individuazione degli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica, sicché l'approvazione regionale del piano di classifica implica necessariamente anche l'approvazione del perimetro di contribuenza in esso contenuto.
Del pari infondata è la doglianza relativa alla asserita illegittimità del piano di classifica per la mancata preventiva adozione del piano generale di bonifica, dal momento che l'art. 42, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2012 contiene un'espressa norma transitoria che consente, in fase di prima applicazione della legge, di mantenere in vigore i piani di classifica redatti sulla base della normativa previgente, salvo il successivo adeguamento al piano generale di bonifica una volta che questo venga approvato, circostanza che rende pienamente legittimo e operante il piano di classifica sulla cui base è stato determinato il contributo per l'anno 2020.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, emerge con chiarezza come il ricorso proposto dal sig.
Ricorrente_1 sia destituito di ogni fondamento giuridico, atteso che il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ha correttamente esercitato il proprio potere impositivo nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia, sulla base di un piano di classifica legittimamente approvato e in presenza di un beneficio fondiario, anche solo potenziale, che i fondi del ricorrente traggono dall'inclusione nel perimetro di contribuenza e dall'esistenza del sistema di bonifica, laddove le censure sollevate dal ricorrente, incentrate su una nozione riduttiva del presupposto impositivo e su una prova peritale inidonea a superare la presunzione di vantaggiosità derivante dagli atti amministrativi presupposti, non sono in grado di inficiare la legittimità e la fondatezza della pretesa azionata con l'avviso di pagamento impugnato.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 860/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0360505I24010016532 ALTRI TRIBUTI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 4.04.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di pagamento n. 0360505I24010016532, notificato il 14 febbraio 2025 dalla CRESET S.p.A. in qualità di concessionaria del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, con cui gli si richiedeva il versamento di € 1.312,83 a titolo di contributo di bonifica (cod. 630) per l'anno 2020, relativamente a terreni di sua proprietà situati in agro di Luogo_1.
Il ricorrente contestava radicalmente la sussistenza del presupposto impositivo, vale a dire l'assenza di un beneficio diretto e specifico per i propri immobili derivante da opere di bonifica efficienti e manutenute, come documentato da una perizia giurata redatta dal dott. agr. Nominativo_2, corredata da rilievi fotografici che attestavano lo stato di totale abbandono e degrado delle canalizzazioni consortili, le quali, lungi dall'apportare vantaggi, costituivano anzi un potenziale fattore di danno per allagamenti e ristagni.
Il ricorrente invocava l'art. 860 c.c., l'art. 10 del R.D. n. 215/1933, la L.R. Puglia n. 4/2012 (artt. 17 e 18) e la sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018, che subordinano l'obbligo contributivo al concreto vantaggio fondiario, non essendo sufficiente la mera inclusione nel comprensorio consortile o l'esistenza di un piano di classifica, che costituisce solo una presunzione iuris tantum superabile.
Sosteneva inoltre che, avendo egli contestato sin dall'inizio la legittimità del piano di classifica, l'onere della prova tornava a gravare sul Consorzio, il quale avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva esistenza di vantaggi immediati e diretti, anche alla luce del nuovo art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 546/1992, che pone in capo all'Amministrazione l'onere di provare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa.
Eccepiva altresì la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica di un preventivo avviso di accertamento o pagamento prodromico, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito che affermava la nullità derivata dell'ingiunzione in assenza dell'atto presupposto.
Infine, richiamava due precedenti sentenze favorevoli della CGT di Taranto (n. 145/2024 per l'annualità 2018
e n. 448/2025 per il 2019) intervenute tra le stesse parti e relative ai medesimi immobili, che avevano accolto i ricorsi del contribuente proprio per la carenza del beneficio fondiario, circostanza che confermava l'immutata situazione di fatto.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 22 luglio
2025, contestando punto per punto le doglianze del ricorrente;
concludeva per la fondatezza e legittimità dell'atto impositivo, chiedendo il rigetto integrale del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nel proseguo, la società CRESET S.p.A. depositava una memoria di costituzione e controdeduzioni in data
26 gennaio 2026, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto concessionario della riscossione, e sostenendo che le doglianze del ricorrente attenevano al merito della pretesa impositiva e non a vizi propri dell'atto di riscossione;
chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, e nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e maggiorazione del 50% ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies del D.Lgs. n. 546/1992.
In prossimità dell'udienza conclusiva di discussione della causa, il ricorrente depositava delle note illustrative, con le quali replicava puntualmente alle argomentazioni delle controparti.
All'udienza pubblica del 19.02.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione monocratica, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale della
CRESET S.p.A., si deve osservare come la società concessionaria sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nella memoria difensiva della concessionaria e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Il ricorrente fonda le proprie doglianze sull'assunto dell'insussistenza del presupposto impositivo, rappresentato dalla mancanza di un beneficio diretto e specifico che i fondi trarrebbero dalle opere di bonifica, come a suo dire dimostrato da una perizia giurata del dottor agronomo Nominativo_2, la quale descriverebbe uno stato di abbandono e degrado delle canalizzazioni tali da rendere le stesse non solo inidonee ad apportare vantaggi, ma addirittura potenzialmente dannose.
Tali argomentazioni, per quanto diffusamente esposte, non colgono nel segno e si rivelano giuridicamente infondate, non cogliendo la reale natura del contributo di bonifica e l'effettiva portata degli oneri probatori gravanti sulle parti, laddove una corretta lettura del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento conduce a ritenere pienamente legittima la pretesa impositiva azionata dal Consorzio.
In primo luogo, occorre ribadire che il presupposto per l'assoggettamento al contributo di bonifica non è costituito dall'effettiva e immediata esecuzione di interventi manutentivi sull'immobile del singolo consorziato, bensì, come chiarito dalla più recente e autorevole giurisprudenza, anche di legittimità costituzionale, dalla mera inclusione del bene in un comprensorio nel quale l'ente consortile svolga la propria attività di pianificazione e di realizzazione di opere pubbliche di bonifica, dalle quali il fondo possa trarre, anche solo in via potenziale e prospettica, un vantaggio in termini di difesa idraulica e di valorizzazione fondiaria.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188 del 24 ottobre 2018, ha infatti definitivamente chiarito che il contributo di bonifica ha natura tributaria e costituisce un contributo di scopo, destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per la realizzazione delle opere, precisando che il beneficio che giustifica l'imposizione non è legato da un nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come avverrebbe per un canone o una tariffa, ma consiste nella fruibilità, comunque concreta e non meramente astratta, dell'attività di bonifica, la quale, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.
Ne deriva che la tesi del ricorrente, la quale pretende di subordinare l'obbligo contributivo alla dimostrazione di interventi manutentivi annuali e specificamente riferiti ai propri fondi, finisce per confondere il piano del presupposto impositivo con quello della destinazione della spesa, atteso che i contributi sono richiesti proprio per consentire al Consorzio di disporre delle risorse necessarie per programmare ed eseguire le opere di manutenzione e di gestione del reticolo idraulico, la cui assenza, ove anche fosse provata, non farebbe venire meno il dovere contributivo, ma semmai potrebbe configurare una diversa e distinta responsabilità dell'ente nell'adempimento delle proprie funzioni.
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie il Consorzio resistente ha ampiamente assolto all'onere di dimostrare la legittimità della propria pretesa, producendo in giudizio non solo il piano di classifica, regolarmente approvato dalla Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n. 1148 del 18 giugno 2013, ma anche una dettagliata consulenza tecnica a firma del dottor Nominativo_3, dalla quale emerge in modo inequivocabile che gli immobili di proprietà del ricorrente sono compresi nel perimetro di contribuenza e che l'area in cui insistono è servita da una rete di canali di bonifica che assicurano la difesa idraulica del territorio, consentendo lo smaltimento delle acque in eccesso e prevenendo fenomeni di ristagno e allagamento, con conseguente concreto vantaggio per i fondi, i quali, proprio grazie a tale sistema, mantengono o accrescono il proprio valore.
La consulenza del dottor Nominativo_3, al contrario di quanto apoditticamente affermato dalla difesa del ricorrente, non si basa su mere presunzioni cartografiche, ma sviluppa un'analisi tecnica approfondita che, partendo dalla conformazione orografica e idrogeologica del territorio, dimostra come la presenza del reticolo consortile, a prescindere dallo stato di manutenzione di singoli tratti in un determinato momento, costituisca un presidio essenziale per la regimazione delle acque e per la salvaguardia dei fondi, realizzando quel beneficio potenziale e concreto che la giurisprudenza richiede.
Di fronte a tale impianto probatorio, la perizia di parte prodotta dal ricorrente si rivela del tutto inidonea a scalfire la presunzione di vantaggiosità che discende dall'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica approvato, giacché si limita a descrivere, attraverso una documentazione fotografica necessariamente circoscritta a limitati tratti di canali, uno stato di degrado che, ove anche sussistente, non
è comunque di per sé dimostrativo dell'assenza di qualsiasi beneficio fondiario, non considerando che il vantaggio per i fondi deriva dall'esistenza stessa del sistema di bonifica e dalla sua capacità, anche solo potenziale, di intervenire sul regime delle acque, mentre la mancata manutenzione, come già osservato, attiene alla fase successiva all'imposizione e alla destinazione delle risorse, non già al presupposto genetico dell'obbligazione tributaria.
Né vale a sostenere la tesi del ricorrente il richiamo all'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del
1992, il quale, nel sancire che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, non fa che ribadire un principio generale che nel caso di specie deve ritenersi pienamente rispettato, atteso che il Consorzio ha provato, attraverso il rinvio al piano di classifica e alla consulenza tecnica, i fatti costitutivi della propria pretesa, ossia l'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e la sussistenza di un beneficio fondiario potenziale e concreto derivante dall'attività di bonifica.
Sotto diverso profilo, appare del tutto inconferente la censura relativa alla mancata notifica di atti prodromici, atteso che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in materia di contributi consortili, l'atto di riscossione costituisce il primo e unico atto con il quale la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente, non essendo prevista né la notifica di un preventivo avviso di accertamento né altra forma di comunicazione propedeutica.
Assume rilievo dirimente, ai fini del decidere, il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il
Consorzio è esonerato dall'onere di fornire la prova del beneficio fondiario in relazione a ciascun singolo immobile, gravando invece sul contribuente che intenda contrastare la pretesa l'onere di contestare specificamente la legittimità del piano medesimo o di dimostrare, attraverso elementi concreti e non meramente assertivi, l'assenza di qualsiasi vantaggio per i propri fondi.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha impugnato il piano di classifica dinanzi al Giudice Amministrativo, né ha fornito una prova effettiva e inconfutabile dell'insussistenza del beneficio, limitandosi a produrre una perizia di parte che, come osservato, si fonda su una prospettiva errata del rapporto tra beneficio e manutenzione, e che non tiene conto del fatto che il piano di classifica, nella sua articolazione, individua analiticamente i benefici derivanti dalle opere di bonifica e stabilisce i criteri per la loro quantificazione, criteri che sono stati regolarmente applicati per la determinazione del contributo richiesto al sig. Ricorrente_1.
Peraltro, la circostanza che le medesime parti siano già state coinvolte in precedenti giudizi relativi ad annualità diverse, nei quali il ricorrente ha ottenuto sentenze favorevoli, non assume alcuna rilevanza nel presente giudizio, non solo perché tali pronunce non costituiscono giudicato in relazione all'annualità in contestazione, ma anche e soprattutto perché ciascuna annualità impositiva va considerata autonomamente, potendo variare di anno in anno sia lo stato delle opere sia le attività poste in essere dal Consorzio, fermo restando che il presupposto impositivo, come chiarito, non è legato alla manutenzione annuale, ma alla sussistenza del sistema di bonifica e al beneficio potenziale che da esso deriva.
A ciò si aggiunga che il Consorzio ha prodotto in giudizio documentazione comprovante l'esecuzione di interventi manutentivi nel corso degli anni, nonché delibere commissariali che attestano l'approvazione dei ruoli e l'affidamento della riscossione coattiva alla società CRESET S.p.A., documentazione dalla quale emerge la piena legittimità dell'operato dell'ente e la conformità della procedura seguita alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Né può condividersi l'assunto del ricorrente secondo cui il Consorzio avrebbe dovuto provare l'esistenza di un formale e specifico provvedimento di delimitazione del perimetro di contribuenza distinto dal piano di classifica, atteso che, come correttamente evidenziato dalla difesa del Consorzio, il perimetro di contribuenza
è parte integrante e sostanziale del piano di classifica medesimo, essendo rappresentato nella cartografia allegata al piano e costituendo il presupposto spaziale per l'individuazione degli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica, sicché l'approvazione regionale del piano di classifica implica necessariamente anche l'approvazione del perimetro di contribuenza in esso contenuto.
Del pari infondata è la doglianza relativa alla asserita illegittimità del piano di classifica per la mancata preventiva adozione del piano generale di bonifica, dal momento che l'art. 42, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2012 contiene un'espressa norma transitoria che consente, in fase di prima applicazione della legge, di mantenere in vigore i piani di classifica redatti sulla base della normativa previgente, salvo il successivo adeguamento al piano generale di bonifica una volta che questo venga approvato, circostanza che rende pienamente legittimo e operante il piano di classifica sulla cui base è stato determinato il contributo per l'anno 2020.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, emerge con chiarezza come il ricorso proposto dal sig.
Ricorrente_1 sia destituito di ogni fondamento giuridico, atteso che il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ha correttamente esercitato il proprio potere impositivo nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia, sulla base di un piano di classifica legittimamente approvato e in presenza di un beneficio fondiario, anche solo potenziale, che i fondi del ricorrente traggono dall'inclusione nel perimetro di contribuenza e dall'esistenza del sistema di bonifica, laddove le censure sollevate dal ricorrente, incentrate su una nozione riduttiva del presupposto impositivo e su una prova peritale inidonea a superare la presunzione di vantaggiosità derivante dagli atti amministrativi presupposti, non sono in grado di inficiare la legittimità e la fondatezza della pretesa azionata con l'avviso di pagamento impugnato.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026