Versione
1 gennaio 1943
1 gennaio 1943
Art. 9.
La digitale destinata al commercio interno o alla esportazione e' sottoposta al controllo di Stato, che viene esercitato dal Ministero dell'interno - Istituto superiore di sanita'.
La digitale destinata al commercio interno o alla esportazione e' sottoposta al controllo di Stato, che viene esercitato dal Ministero dell'interno - Istituto superiore di sanita'.