Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00529/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00990/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 990 del 2025, proposto da
MA AG, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
- della sentenza n. 112/2025 del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29 gennaio 2025 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa MA AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con il presente ricorso, notificato e depositato in data 27 novembre 2025, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina n. 112/2025, pubblicata in data 29 gennaio 2025, a definizione del giudizio R.G. n. 589/2023, notificata in data 5 febbraio 2025.
2. La sentenza indicata, accogliendo le domande formulate dall’odierna parte ricorrente, ha accertato e dichiarato il diritto della stessa ad usufruire, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015, condannando il Ministero convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ed oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
3. La stessa, come documentato in atti, è stata notificata all’Amministrazione debitrice in data 5 febbraio 2025 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dal Tribunale di Latina tramite certificazione depositata in atti.
4. Parte ricorrente, lamentando la mancata esecuzione della stessa da parte dell’Amministrazione, chiede, quindi, che venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di prestare esatta ottemperanza alla sentenza, condannandolo al pagamento delle somme ad essa dovute in relazione alla Carta del docente prevista dall'art. 1, co. 121 della citata L. 107/2015, per gli anni sopra indicati e, quindi, per un importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi ed oltre alla nomina, per il caso di perdurante inadempimento, di un commissario ad acta, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma e non ha svolto difese.
6. Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in continuità con quanto affermato da questa Sezione staccata in recenti precedenti (tra le tante, sez. I, 12 dicembre 2025 n. 1081, 1074, sez. II, 29 maggio 2025 n. 498, sez. I, 17 marzo 2025, n. 225, e 19 dicembre 2024, n. 842) aventi ad oggetto casi del tutto analoghi a quello in trattazione.
8. È documentalmente provato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia divenuta definitiva per mancata impugnazione e che siano decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo all’Amministrazione debitrice, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, con la precisazione che, alla luce della “novella” di cui al d.lgs. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza, così che il termine in questione decorre dalla notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, anche se priva di formula esecutiva (in termini, T.A.R. Lazio, sez. I, 2 febbraio 2024, n. 2096).
9. Né l’Amministrazione, nonostante gliene incombesse l’onere, ha provato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento sulla stessa incombente.
10. Conseguentemente, deve essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione del presente provvedimento a cura di parte, procedendo al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, della somma di euro 2.000,00 oltre interessi, per la causale indicata.
11. Si nomina fin d’ora, per il caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, quale Commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale di Frosinone/Latina, o funzionario dallo stesso delegato, che si insedierà su sollecitazione di parte ricorrente, provvedendo nel termine di giorni sessanta (60) a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio; il compenso per tale attività, che viene liquidato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata richiesta del Commissario, viene posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.
12. Le spese di lite seguono, infine, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione della serialità del contenzioso; le stesse sono distratte in favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima):
- accoglie il ricorso, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza indicata in epigrafe, mediante il pagamento delle somme ivi indicate in favore della parte ricorrente, nei termini indicati in motivazione;
- nomina quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o suo delegato, affinché lo stesso provveda, in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento e su sollecitazione di parte ricorrente, a porre in essere tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato, nei termini parimenti indicati in motivazione; il compenso per tale attività, che viene determinato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata istanza dello stesso, viene posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 500,00, oltre accessori di legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA CA, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
MA AI, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| MA AI | LA CA |
IL SEGRETARIO