TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26185/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nel procedimento di RG 26185/2024 promosso da
Parte_1
Con l'Avv. Andrea Formeton contro
Controparte_1
Controparte_2 con l'Avvocatura di Stato Oggetto: impugnativa del provvedimento di diniego per il rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare
Letto il ricorso ex art. 30 comma 6 d.lgs. 286/1998 presentato dal ricorrente;
Vista la costituzione del;
CP_2 lette le conclusioni come in atti;
OSSERVA In fatto Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di diniego della Prefettura di del rilascio del nulla osta per ricongiungimento CP_1 familiare della moglie e dei due figli minori, chiede al Tribunale di accertare e dichiarare l'annullamento del provvedimento di rigetto perché illegittimo, deducendo l'esistenza dei requisiti in capo al ricorrente del diritto ad ottenere il rilascio del nulla osta stesso, essendo stata la domanda amministrativa corredata di tutta la documentazione richiesta dall'art. 29 d.lg.s 286/1998, tenendo conto anche di quella integrativa depositata successivamente alla notifica del preavviso di rigetto. La si è costituita negando il rilascio del nulla osta ritenendo non soddisfatto il CP_1 requisito reddituale, che avrebbe dovuto essere di € 17.368,31 lordo minimo annuo per il ricongiungimento con tre familiari, per le domande presentate nel 2024.
***** Nel merito Occorre, in primo luogo, considerare che il procedimento per il ricongiungimento familiare si divide in due fasi, quella del rilascio del nulla osta da parte dell'ufficio immigrazione presso la Prefettura e quella del rilascio del visto d'ingresso da parte del Consolato. Ottenuti questi due atti amministrativi, l'interessato deve rivolgere l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno allo sportello unico immigrazione presso la Questura competente, individuata nel luogo di dimora del richiedente. Si osserva che, nel caso di specie, il procedimento si è bloccato alla prima fase, quella del rilascio del nulla osta. Nel procedimento avanti il Tribunale, il Giudice è chiamato ad accertare in via autonoma la sussistenza dei presupposti per il rilascio del nulla osta, con la possibilità di disporre il rilascio del visto anche in assenza di nulla osta, vertendosi in materia di diritto soggettivo. Ciò posto, il Tribunale rileva che non è oggetto di contestazione il rapporto di coniugio e filiazione, né il requisito dell'alloggio, quanto invece l'insussistenza dei requisiti reddituali. Invero, soltanto dall'esame della documentazione, anche integrativa depositata unitamente al ricorso ed alle note conclusive, è stato possibile verificare l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 d.lgs 286/1998 per il rilascio del nulla osta. Infatti, quanto alla situazione reddituale, dai documenti dimessi da parte ricorrente emerge che il reddito complessivo è superiore ad € 17.368,31 richiesto per le domande presentate nel 2024, come nel caso di specie, sia esso inteso al lordo o al netto d'imposta, come ritiene il . CP_2
Dall'esame della dichiarazione dei redditi del 2023 emerge un reddito complessivo di € 19.934,00 con un credito d'imposta di ulteriori € 2.842,00, quindi un reddito superiore a quello richiesto dall'art. 29 testo unico, anche volendo scomputare (come sostenuto dal Ministero e che non è) la disoccupazione agricola incassata dal ricorrente pari ad € 3.313,82. Infatti, l'eccezione sollevata dal , per cui dal reddito dichiarato va esclusa la CP_2 disoccupazione agricola di € 3.313,82, è infondata poiché l'art. 29 d.lgs citato prevede che ai fini del ricongiungimento vadano considerati TUTTI I REDDITI DERIVANTI DA FONTI LECITE e l'art. 3 della L. 335/1995, citata dal Ministero a sostegno della propria tesi, non esclude il reddito da disoccupazione agricola che invece è soggetta a tassazione irpef, rientrando nel reddito complessivo del beneficiario. Quanto ai redditi del 2024, il modello 730/2025 (depositato con nota del 26.05.25) del ricorrente riporta un reddito complessivo di € 22.810 con un credito d'imposta di ulteriori € 2.456,00. In ogni caso, quindi, emerge la sussistenza del requisito reddituale richiesto dalla norma. Pertanto, deve accogliersi la domanda di annullamento del provvedimento di diniego del nulla osta per ricongiungimento familiare. Quanto alle spese del giudizio, la natura della controversia induce a liquidare le spese di lite, nei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- accoglie la domanda proposta dal ricorrente e, per l'effetto, annulla il provvedimento di rigetto impugnato emesso dalla Prefettura di CP_1 Parte_2 di di data 14.11.2024 e per l'effetto, accertato il CP_1 CodiceFiscale_1 diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente con la moglie (MAR Parte_3
4.08.96) ed ai con i figli minori (MAR 23.08.2019) ed Persona_1 Parte_4
(MAR 21.10.2015), dispone che l'Ente Consolare Competente in Marocco rilasci il visto d'ingresso a favore di (MAR 4.08.96) ed ai figli minori Parte_3 Persona_1
(MAR 23.08.2019) ed (MAR 21.10.2015) per ricongiungimento Parte_4 familiare con , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, anche in assenza di nulla osta ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 286/1998 C.F._2 ed art. 20 d.lgs. 150/2011;
- Condanna il alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_2 [...]
, che si liquidano in € 1.000,00 per compenso, oltre rimborso Parte_1 forfetario, I.V.A. se non detraibile e C.P.A. come per legge e successive occorrende.
Venezia, 10.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giuseppina Zito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nel procedimento di RG 26185/2024 promosso da
Parte_1
Con l'Avv. Andrea Formeton contro
Controparte_1
Controparte_2 con l'Avvocatura di Stato Oggetto: impugnativa del provvedimento di diniego per il rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare
Letto il ricorso ex art. 30 comma 6 d.lgs. 286/1998 presentato dal ricorrente;
Vista la costituzione del;
CP_2 lette le conclusioni come in atti;
OSSERVA In fatto Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di diniego della Prefettura di del rilascio del nulla osta per ricongiungimento CP_1 familiare della moglie e dei due figli minori, chiede al Tribunale di accertare e dichiarare l'annullamento del provvedimento di rigetto perché illegittimo, deducendo l'esistenza dei requisiti in capo al ricorrente del diritto ad ottenere il rilascio del nulla osta stesso, essendo stata la domanda amministrativa corredata di tutta la documentazione richiesta dall'art. 29 d.lg.s 286/1998, tenendo conto anche di quella integrativa depositata successivamente alla notifica del preavviso di rigetto. La si è costituita negando il rilascio del nulla osta ritenendo non soddisfatto il CP_1 requisito reddituale, che avrebbe dovuto essere di € 17.368,31 lordo minimo annuo per il ricongiungimento con tre familiari, per le domande presentate nel 2024.
***** Nel merito Occorre, in primo luogo, considerare che il procedimento per il ricongiungimento familiare si divide in due fasi, quella del rilascio del nulla osta da parte dell'ufficio immigrazione presso la Prefettura e quella del rilascio del visto d'ingresso da parte del Consolato. Ottenuti questi due atti amministrativi, l'interessato deve rivolgere l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno allo sportello unico immigrazione presso la Questura competente, individuata nel luogo di dimora del richiedente. Si osserva che, nel caso di specie, il procedimento si è bloccato alla prima fase, quella del rilascio del nulla osta. Nel procedimento avanti il Tribunale, il Giudice è chiamato ad accertare in via autonoma la sussistenza dei presupposti per il rilascio del nulla osta, con la possibilità di disporre il rilascio del visto anche in assenza di nulla osta, vertendosi in materia di diritto soggettivo. Ciò posto, il Tribunale rileva che non è oggetto di contestazione il rapporto di coniugio e filiazione, né il requisito dell'alloggio, quanto invece l'insussistenza dei requisiti reddituali. Invero, soltanto dall'esame della documentazione, anche integrativa depositata unitamente al ricorso ed alle note conclusive, è stato possibile verificare l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 d.lgs 286/1998 per il rilascio del nulla osta. Infatti, quanto alla situazione reddituale, dai documenti dimessi da parte ricorrente emerge che il reddito complessivo è superiore ad € 17.368,31 richiesto per le domande presentate nel 2024, come nel caso di specie, sia esso inteso al lordo o al netto d'imposta, come ritiene il . CP_2
Dall'esame della dichiarazione dei redditi del 2023 emerge un reddito complessivo di € 19.934,00 con un credito d'imposta di ulteriori € 2.842,00, quindi un reddito superiore a quello richiesto dall'art. 29 testo unico, anche volendo scomputare (come sostenuto dal Ministero e che non è) la disoccupazione agricola incassata dal ricorrente pari ad € 3.313,82. Infatti, l'eccezione sollevata dal , per cui dal reddito dichiarato va esclusa la CP_2 disoccupazione agricola di € 3.313,82, è infondata poiché l'art. 29 d.lgs citato prevede che ai fini del ricongiungimento vadano considerati TUTTI I REDDITI DERIVANTI DA FONTI LECITE e l'art. 3 della L. 335/1995, citata dal Ministero a sostegno della propria tesi, non esclude il reddito da disoccupazione agricola che invece è soggetta a tassazione irpef, rientrando nel reddito complessivo del beneficiario. Quanto ai redditi del 2024, il modello 730/2025 (depositato con nota del 26.05.25) del ricorrente riporta un reddito complessivo di € 22.810 con un credito d'imposta di ulteriori € 2.456,00. In ogni caso, quindi, emerge la sussistenza del requisito reddituale richiesto dalla norma. Pertanto, deve accogliersi la domanda di annullamento del provvedimento di diniego del nulla osta per ricongiungimento familiare. Quanto alle spese del giudizio, la natura della controversia induce a liquidare le spese di lite, nei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- accoglie la domanda proposta dal ricorrente e, per l'effetto, annulla il provvedimento di rigetto impugnato emesso dalla Prefettura di CP_1 Parte_2 di di data 14.11.2024 e per l'effetto, accertato il CP_1 CodiceFiscale_1 diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente con la moglie (MAR Parte_3
4.08.96) ed ai con i figli minori (MAR 23.08.2019) ed Persona_1 Parte_4
(MAR 21.10.2015), dispone che l'Ente Consolare Competente in Marocco rilasci il visto d'ingresso a favore di (MAR 4.08.96) ed ai figli minori Parte_3 Persona_1
(MAR 23.08.2019) ed (MAR 21.10.2015) per ricongiungimento Parte_4 familiare con , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, anche in assenza di nulla osta ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 286/1998 C.F._2 ed art. 20 d.lgs. 150/2011;
- Condanna il alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_2 [...]
, che si liquidano in € 1.000,00 per compenso, oltre rimborso Parte_1 forfetario, I.V.A. se non detraibile e C.P.A. come per legge e successive occorrende.
Venezia, 10.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giuseppina Zito