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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3606/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Eugenio Abbro, 1 84013 Cava De' Tirreni SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. Società Di Gestione Entrate E Tributi - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0082904 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistenti : Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10.06.2025 ON GU impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0082904 del 01.04.2025, notificata il 19.04.2025, relativa a TARI 2014 per euro 211,18, emessa da SO.G.E.T. S.p.A. per conto del Comune di Cava de' Tirreni.
Il ricorrente deduceva: Carenza del presupposto impositivo TARI per inesistenza dell'occupazione dell'immobile; mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
decadenza e prescrizione del credito;
nonché difetto di legittimazione e carenza di potere della SO.G.E.T. per intervenuta scadenza della concessione, chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione e la condanna alle spese, anche ex art. 96 c.p.c.
Si costituivano il Comune di Cava de' Tirreni e la SO.G.E.T. S.p.A.; quest'ultima chiedeva la riunione con altri procedimenti connessi (R.G. 3614/2025, 3611/2025, 3630/2025) e il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della riscossione;
il Comune, all'esito di istruttoria interna, con provvedimento prot. n. 49661 del
07.10.2025 disponeva il discarico delle somme TARI 2014, non rinvenendosi agli atti la relata di notifica dell'avviso di accertamento n. 7575 del 12.12.2018, prodromico all'ingiunzione. Chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese.
Il ricorrente, con memoria integrativa del 30.12.2025, insisteva sulle domande di annullamento e sulle richieste di condanna alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che, a seguito di verifica istruttoria, l'Ente ha disposto il discarico integrale delle somme richieste a titolo di TARI 2014, stante l'assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, e ha comunicato tale provvedimento al difensore del ricorrente.
L'eliminazione in autotutela della pretesa tributaria oggetto di impugnazione determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, integrando l'ipotesi di cessazione della materia del contendere di cui all'art. 46 D.Lgs. 546/1992, con conseguente declaratoria di estinzione del processo senza decisione sul merito.
l'intervento in autotutela del Comune è successivo alla proposizione del ricorso ed è stato verosimilmente determinato dalle censure sollevate dal contribuente in ordine alla mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, sicché la posizione del ricorrente può ritenersi sostanzialmente vittoriosa.
Pertanto, ricorrono giusti motivi per condannare il Comune di Cava de' Tirreni e la SO.G.E.T. S.p.A., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, da liquidarsi in complessivi € 250,00, oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato, mentre non sussistono i presupposti di evidente mala fede o colpa grave per l'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., che va respinta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno – Sezione 12, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3606/2025, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992; condanna il Comune di Cava de' Tirreni e la SO.G.E.T. S.p.A., in solido,tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 250,00, oltre rimborso forfettario,
IVA, CPA e contributo unificato se versato, con attribuzione al procuratore antistatario;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal ricorrente.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3606/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Eugenio Abbro, 1 84013 Cava De' Tirreni SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. Società Di Gestione Entrate E Tributi - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0082904 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistenti : Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10.06.2025 ON GU impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0082904 del 01.04.2025, notificata il 19.04.2025, relativa a TARI 2014 per euro 211,18, emessa da SO.G.E.T. S.p.A. per conto del Comune di Cava de' Tirreni.
Il ricorrente deduceva: Carenza del presupposto impositivo TARI per inesistenza dell'occupazione dell'immobile; mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
decadenza e prescrizione del credito;
nonché difetto di legittimazione e carenza di potere della SO.G.E.T. per intervenuta scadenza della concessione, chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione e la condanna alle spese, anche ex art. 96 c.p.c.
Si costituivano il Comune di Cava de' Tirreni e la SO.G.E.T. S.p.A.; quest'ultima chiedeva la riunione con altri procedimenti connessi (R.G. 3614/2025, 3611/2025, 3630/2025) e il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della riscossione;
il Comune, all'esito di istruttoria interna, con provvedimento prot. n. 49661 del
07.10.2025 disponeva il discarico delle somme TARI 2014, non rinvenendosi agli atti la relata di notifica dell'avviso di accertamento n. 7575 del 12.12.2018, prodromico all'ingiunzione. Chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese.
Il ricorrente, con memoria integrativa del 30.12.2025, insisteva sulle domande di annullamento e sulle richieste di condanna alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che, a seguito di verifica istruttoria, l'Ente ha disposto il discarico integrale delle somme richieste a titolo di TARI 2014, stante l'assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, e ha comunicato tale provvedimento al difensore del ricorrente.
L'eliminazione in autotutela della pretesa tributaria oggetto di impugnazione determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, integrando l'ipotesi di cessazione della materia del contendere di cui all'art. 46 D.Lgs. 546/1992, con conseguente declaratoria di estinzione del processo senza decisione sul merito.
l'intervento in autotutela del Comune è successivo alla proposizione del ricorso ed è stato verosimilmente determinato dalle censure sollevate dal contribuente in ordine alla mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, sicché la posizione del ricorrente può ritenersi sostanzialmente vittoriosa.
Pertanto, ricorrono giusti motivi per condannare il Comune di Cava de' Tirreni e la SO.G.E.T. S.p.A., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, da liquidarsi in complessivi € 250,00, oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato, mentre non sussistono i presupposti di evidente mala fede o colpa grave per l'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., che va respinta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno – Sezione 12, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3606/2025, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992; condanna il Comune di Cava de' Tirreni e la SO.G.E.T. S.p.A., in solido,tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 250,00, oltre rimborso forfettario,
IVA, CPA e contributo unificato se versato, con attribuzione al procuratore antistatario;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal ricorrente.