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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/11/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 954/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Alessandra Piliego Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 954/2023 R.G., pendente tra:
in persona, del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , Parte_2
, , rappresentati e Parte_3 Parte_4 difesi dall'Avv. Gilberto Mercuri, ed elettivamente domiciliati come in atti, APPELLANTI
e
Controparte_1
. in persona del legale rappresentante
[...] Parte_5 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Augello, ed elettivamente domiciliata come in atti,
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, nella qualità di procuratrice speciale di Parte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi, ed elettivamente
[...] domiciliata come in atti,
APPELLATI Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., alla udienza del 17 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte ed il Consigliere istruttore ha rimesso la causa alla decisione collegiale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
, e hanno Parte_7 Parte_2 Parte_7 proposto opposizione, innanzi al Tribunale di Foggia, avverso il d.i. n. 1155/2020, con il quale è stato loro ingiunto di pagare, in favore della banca convenuta Controparte_1 [...]
, la somma di € 43.804,31, oltre interessi Controparte_3 convenzionali sul credito ed oltre spese della procedura monitoria, per mancato rientro delle somme anticipate dalla banca, in virtù del contratto di anticipo n. 61031, regolato sul conto corrente n. 504420 e Parte_8 stipulato con in qualità di debitore principale, Parte_1 nonché in considerazione degli ulteriori contratti di fideiussione stipulati con gli altri opponenti, che rivestono la qualità di garanti rispetto al debito principale, fino all'importo massimo garantito di € 65.000,00. Oltre a domandare l'accoglimento dell'opposizione, gli, allora, opponenti hanno altresì chiesto di dichiarare che nulla è dovuto in favore dell'opposta; di dichiarare la nullità delle fideiussioni stipulate dai garanti;
di condannare la banca opposta al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale;
di condannare l'opposta alle spese di lite. Controparte_4 Contr (d'ora in avanti: “ ”), costituitasi ritualmente in giudizio, ha chiesto di: dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
e, nel merito, ha domandato di rigettare l'opposizione, in quanto infondata.
Con comparsa di costituzione depositata il 18.1.2021, aderendo alle domande spiegate dall'opposta, è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di procuratrice speciale di Zenith CP_2 CP_2
Service S.P.A., incaricata della riscossione dei crediti in nome e per conto di cessionaria del credito controverso, in virtù di Parte_6 contratto di cessione di crediti concluso, in data 1/12/2020, con CP_4
pag. 2/15 così come Controparte_4 risultante dagli atti depositati in giudizio (cfr. procura da Zenith a CP_2 procura da a Zenith;
pubblicazione su GU;
contratto di Parte_6 cessione dei crediti;
comunicazione di avvenuta cessione all'odierno debitore principale del 30.4.2021).
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (cfr. ordinanza del 22/2/2021) ed assegnato a parte opposta il termine per la mediazione, eseguita e conclusasi con esito negativo, con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha così statuito: “Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n. 1155/2020; B. dichiara nulle le clausole del contratto stipulato tra Controparte_4
e , in data 2.2.2017,
[...] Parte_4 contenute: all'art. 1 limitatamente alle seguenti disposizioni “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca. Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”; all'art. 5, ultima parte, limitatamente alla seguente disposizione: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; C. dichiara nulle le clausole del contratto stipulato tra
[...]
e Controparte_4
, in data 2.2.2017, contenute: all'art. 1 limitatamente alle Parte_3 seguenti disposizioni “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca. Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”; all'art. 5, ultima parte, limitatamente alla seguente
pag. 3/15 disposizione: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; D. dichiara nulle le clausole del contratto stipulato tra Controparte_4
e , in data
[...] Parte_2
2.2.2017, contenute: all'art. 1 limitatamente alle seguenti disposizioni
“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca. Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”; all'art. 5, ultima parte, limitatamente alla seguente disposizione:
“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato
o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; E. condanna Parte_1
, , al pagamento in Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore di Controparte_4
delle spese di lite, pari alla somma di € 7.616,00 per
[...] compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA, come per legge, e rimb. Spese generali (del 15% sui soli compensi); F. condanna Parte_1
, , al
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagamento in favore di delle spese di lite, pari alla Controparte_2 somma di € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA, come per legge, e rimb. Spese generali (del 15% sui soli compensi)”. In sostanza, il Tribunale di Foggia ha ritenuto:
- legittimo l'intervento in giudizio di in qualità di Controparte_2 cessionaria del credito, con apposito richiamo alla documentazione allegata, da cui emerge la legittimazione passiva della predetta;
- provato il credito azionato dalla banca, in quanto riveniente da un contratto bancario di anticipi su fatture, sicché la prova dello stesso prescinde dagli estratti conto relativi al conto corrente, ma si basa sul contratto stipulato tra le parti e sulle fatture, tutti allegati;
- infondate le eccezioni relative alla applicazione di interessi convenzionali (la cui pattuizione è prevista nel contratto) e di pag. 4/15 interessi anatocistici (sia perché formulata in termini generici, sia perché il contratto prevede solo la applicazione degli interessi moratori);
- infondata l'eccezione di violazione del principio di buona fede (perché esso si applica alla sola fase fisiologica del contratto);
- fondata l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni (pur ritenendo applicabile a quelle specifiche il dictum di Cass. civ. Sez. Un. n. 41994/2021, nel caso di specie, pur in presenza di clausole contrattuali contrarie ai punti n. 2, 6, 8 del documento Abi, non essendosi verificato alcuno degli eventi ivi descritto, non si potrebbe dichiarare la nullità dell'intero contratto).
Avverso questa decisione hanno proposto appello Parte_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Bari, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione e in accoglimento dell'appello proposto, in totale riforma della sentenza impugnata per tutti i motivi suesposti, così provvedere: A) accogliere il presente atto di appello per tutte le ragioni indicate nella parte motiva che precede;
B) accogliere la eccezione di carenza di legittimazione ad agire nel presente giudizio della cessionaria e dei suoi procuratori speciali nonché della , ed atteso che in questa sede ci troviamo Controparte_2 addirittura nell'ambito di una inammissibile cessione di crediti e procure speciali. C) ammettere le richieste istruttorie ritualmente presentante nel giudizio di primo grado ed in particolare: - disporre prova testimoniale così come ritualmente richiesta con la memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 e con i testi ivi indicati, per tutto quanto esposto nei motivi che precedono;
- Ordinare alla Banca opposta di depositare tutta la documentazione ed estratti conto periodici dalla data di apertura del rapporto bancario e fino alla sua chiusura e di quanto richiesto con la memoria ex art. 183 VI° comma cpc n. 2 e con i testi ivi indicati, per tutto quanto esposto nei motivi che precedono;
- Disporre altresì CTU così come tempestivamente richiesta con le istanze istruttorie a seguito del deposito documentale della D) Accogliere tutte le conclusioni così come CP_4 richieste nel giudizio di primo grado, e pertanto: d1) dichiarare nullo e/o revocare il d.i. opposto per tutti i motivi esposti in atti;
d2) accertare e dichiarare l'illegittimità degli importi richiesti dalla Banca opposta, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla opposta, per tutti i motivi esposti in
pag. 5/15 atto; d3)accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni stipulate dai sigg.ri per tutte le ragioni elencate nella parte motiva;
d4) In Parte_2 accoglimento della domanda specifica, dichiarare ed accertare la responsabilità precontrattuale e lesione del principio di buona fede, perpetrata dalla Banca opposta e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno in favore degli opponenti, da quantificarsi nell'importo pari a quello richiesto con il d.i. opposto o in quella somma maggiore che vorrà determinare il Tribunale secondo giustizia o che dovesse risultare nel corso del giudizio;
d5) riformare la sentenza anche in riferimento alla soccombenza alle spese e competenze per quanto esposto nel motivo di gravame che precede;
d6)Condannare gli opposti al pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e comunque in via grada e per scrupolo difensivo, procedere perlomeno alla loro compensazione integrale”.
Contr Si è costituita in giudizio , che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - RIGETTARE in toto l'appello, proposto dalla società “ , dal sig. Parte_1 Parte_2
, dal sig. ed dal sig. , ivi
[...] Parte_3 Parte_4 comprese le relative conclusioni e richieste formulate in via preliminare, in via definitiva e in via istruttoria e per l'effetto CONFERMARE la Sentenza nr.54/2023, pubblicata il 10.01.2023, emessa dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, nella persona della dr.ssa Giovanna CICE, a conclusione del giudizio iscritto al nr. 5038/2020 di R.G. . - Con vittoria in ogni caso di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto di accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così pronunciare: IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto da (C.F. Parte_1
), (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. C.F._1 Parte_3
) e (C.F. C.F._2 Parte_4
) per mancanza dei requisiti dell'atto di appello ex C.F._3 art. 342 c.p.c. ovvero per la ragionevole probabilità di non essere accolto ex art. 348bis c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare
pag. 6/15 integralmente l'appello proposto da Parte_1
(C.F. ), (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. C.F._1 Parte_3
) e (C.F. C.F._2 Parte_4
), in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per C.F._3
l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 54/2023pubblicata in data 10.01.2023 dal Tribunale di Foggia;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, si ribadisce la domanda svolta in via subordinata in primo grado e volta ad accertare e dichiarare i crediti complessivamente vantati dall'opposta nei confronti degli opponenti, odierni appellanti, in forza dei contratti prodotti in atti, condannarsi (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._1 Parte_3
) e (C.F. C.F._2 Parte_4
) a pagare in favore della cessionaria del credito C.F._3
tramite la procuratrice , come Parte_6 Controparte_2 sopra rappresentata, la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, per le causali di cui al ricorso monitorio. IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano tutte le istanze istruttorie della banca cedente e si chiede di rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto superflue e irrilevanti ai fini del decidere”.
Senza necessità di istruire la causa, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, dopo alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di decidere la controversia), disposto il cambio del relatore, alla udienza del 17 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Consigliere istruttore ha rimesso la causa alla decisione collegiale.
*********
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta l'errore del primo Giudice nella parte in cui ha omesso di esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di evidenziando, peraltro, che Controparte_2
pag. 7/15 non vi sarebbe neanche chiarezza su chi sia l'effettivo creditore, con riferimento al rapporto in questione.
La doglianza è in parte inammissibile, in parte infondata.
Va infatti osservato che il Tribunale di Foggia ha preso ampiamente in considerazione la questione della legittimazione del creditore, nella parte in cui evidenzia che: “Con comparsa di costituzione depositata il 18.1.2021, aderendo alle domande spiegate dall'opposta, è intervenuta volontariamente in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_2
in qualità di procuratrice speciale di Zenith Service S.P.A.,
[...] incaricata della riscossione dei crediti in nome e per conto di
cessionaria del credito controverso, in virtù di Parte_6 contratto di cessione di crediti concluso, in data 1/12/2020, con
[...]
così come Controparte_4 risultate dagli atti depositati in giudizio (cfr. procura da Zenith a CP_2 procura da a Zenith;
pubblicazione su GU;
contratto di Parte_6 cessione dei crediti;
comunicazione di avvenuta cessione all'odierno debitore principale del 30.4.2021)”. E sul punto è evidente che l'appellante non ha mosso alcuna specifica censura alla motivazione, in ciò violando il disposto dell'art. 342 c.p.c.
Ma la censura è anche infondata, per quanto di seguito evidenziato.
Contr Infatti, operata la cessione del credito da a Parte_6
(cessionaria), è intervenuta nel giudizio in qualità di Controparte_2 procuratrice speciale di Zenith Service S.P.A., incaricata della riscossione dei crediti in nome e per conto della cessionaria e l'intervento non poteva che spiegarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. Né può parlarsi, come intende l'appellante, di una pluralità di creditori e, finanche, di scarsa chiarezza su chi debba ritenersi tale, posto che la vicenda successoria, in quanto a titolo particolare tra vivi, altro non è che una callida rappresentazione di quanto previsto dall'art. 111 c.p.c. Contr Sicché, ceduto il credito da a questa è Controparte_6 intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (pur proseguendo, ovviamente, il processo anche nei confronti del cedente, che non risulta esserne stato estromesso), per il tramite della incaricata alla riscossione dei crediti (Zenith Service s.p.a.), rappresentata da quale Controparte_2 sua procuratrice speciale.
pag. 8/15 Quindi, alcuna omissione di pronuncia vi è stata da parte del primo Giudice che ha, anzi, ben argomentato in ordine alle vicende successorie del credito e, conseguentemente, alla legittimazione nel giudizio degli intervenuti. Né vi sono dubbi in ordine alla titolarità del credito da parte della intervenuta, essendo stata la vicenda successoria sufficientemente provata a mezzo della documentazione agli atti (opportunamente richiamata dal Tribunale di Foggia nello stralcio della decisione sopra riportata: procura da Zenith a procura da a Zenith;
pubblicazione su CP_2 Parte_6
GU; contratto di cessione dei crediti;
comunicazione di avvenuta cessione all'odierno debitore principale del 30.4.2021). In primo luogo, val la pena di evidenziare che secondo un indirizzo giurisprudenziale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l'allegazione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ., sez. I, 29.12.2017, ord. n. 31188; Cass. civ., sez. I, 26.6.2019, n. 17110; Cass. civ., sez. VI, 28.6.2022, n. 20739). E di questi principi ha fatto corretto uso il primo Giudice allorquando ha evidenziato la presenza agli atti della pubblicazione della avvenuta cessione sulla G.U.. Ma, a tacitazione definitiva della doglianza, occorre poi evidenziare che l'appellata ha comunque prodotto in giudizio finanche la comunicazione della avvenuta cessione del credito, debitamente notificata al debitore. Premessa quindi la certezza della avvenuta cessione del credito a quanto alle posizioni di Zenith s.r.l. e di Parte_9 CP_2 nel processo, va da sé la considerazione che alcuna confusione in
[...] ordine alla titolarità del credito può dirsi sussistente, poiché questi ultimi non sono altro che, il primo, il soggetto incaricato alla gestione e riscossione dei crediti, il secondo, il procuratore speciale che agisce, concretamente, nel giudizio.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato provato il credito, sull'erroneo presupposto che, trattandosi di credito nascente da un contratto bancario di sconto su fatture, il titolo giuridico sarebbe dato solo da tale contratto e non dagli estratti del conto corrente, laddove il collegamento tra il contratto di sconto e quello di conto corrente era evidente.
pag. 9/15 Con il terzo motivo di appello ha censurato la decisione del Tribunale di Foggia di non ammettere i mezzi istruttori, che sono invece indispensabili per provare i conteggi relativi al rapporto tra le parti (in particolare, il deposito degli estratti conto e la CTU).
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di ordine logico-giuridico, sono infondati.
Innanzi tutto, giova precisare che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, cui questo Collegio intendere aderire, v'è sostanziale diversità tra il contratto di sconto bancario e quello di apertura di credito (in termini:
“il castelletto di sconto è un negozio distinto dal contratto di apertura di credito in quanto con esso la banca s'impegna, nel limite e per il tempo concordati, a scontare, a favore di un soggetto determinato, gli effetti e le ricevute bancarie che questo le presenterà senza implicare, anche se regolato in conto corrente, alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione), con la conseguenza che detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l'obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti" – così, tra le altre, Cass. n. 16560/2010). I due contratti possono, comunque, coesistere e, in questo caso, occorre valutare come gli elementi e gli effetti dell'uno possano ripercuotersi sull'altro. Sul punto, come affermato dalla Suprema corte, nell'ipotesi in cui la banca stipuli con il cliente un contratto di apertura di credito in conto corrente e, collateralmente, un accordo tipicizzante il c.d. castelletto di sconto, consentendo che il conto corrente sia alimentato anche dal netto ricavo degli sconti, queste ultime operazioni bancarie non costituiscono meri atti di utilizzazione dell'apertura di credito in conto corrente, inserendosi, così, nel complesso schema unitario di tale contratto, ma costituiscono attuazione di negozi giuridici autonomi rispetto a quello di apertura di credito in conto corrente atteso che, data l'immanente diversità di presupposti, di effetti e di regime delle due figure giuridiche, lo sconto si innesta nel profilo funzionale dell'anticipazione bancaria in conto corrente e risulta privo autonomia causale, sol in quanto le concrete pattuizioni afferenti ai due rapporti abbiano introdotto un collegamento funzionale tra gli stessi;
l'onere di dimostrare la sussistenza di siffatto collegamento ricade sulla parte che fonda su tale dato la propria difesa, senza che al fine di detta dimostrazione sia di per sè decisivo il solo richiamo della ripetitività delle pag. 10/15 rimesse in conto del netto ricavo delle operazioni di sconto, ben potendo essere compatibile anche con l'ipotesi della autonomia dei due rapporti, mentre invece la previsione pattizia di un diverso importo del fido in conto corrente e del limite previsto nel castelletto di sconto costituisce idoneo sintomo della distinzione tra i due negozi (Cass. 19/1/1995, n: 559). Nel caso di specie non si ravvisa alcun collegamento effettivamente funzionale tra i due contratti, tali da poter ritenere addirittura prevalente lo schema causale dell'apertura di credito in favore del cliente della banca. Anzi, può dirsi che questo contratto è stato stipulato in funzione quasi
“servente” dello sconto, ossia al solo fine di consentire le rimesse del ricavo delle operazioni, ma senza alcuna concreta dimostrazione, ad esempio, di una ulteriore linea di credito, al di là di quanto è invece immanente nello sconto. Ed è preciso onere del cliente la dimostrazione del nesso di collegamento funzionale tra i due negozi e quindi della unicità della causa (cfr. Cass. civ., 19 gennaio 1995, n. 559). Né giova, in senso degli appellanti, la considerazione che l'ingiunzione di pagamento venne chiesta dalla banca facendo riferimento al contratto di apertura di credito, atteso che il riferimento a questo contratto derivava solo ed unicamente dal contratto di sconto, trattandosi di mera pattuizione finalizzata “all'appoggio” delle rimesse e non anche di una apertura di credito collegata ad un contratto di conto corrente. Conseguentemente, il Tribunale di Foggia ha fatto corretto uso dei principi sopra delineati, allorché ha ritenuto quanto segue: “La banca opposta infatti, nel giudizio in corso, ha richiesto il pagamento di un credito derivante non già da addebiti ed accrediti susseguitisi nel corso del rapporto del conto corrente, ma ha domandato il pagamento di un credito nascente da un contratto bancario di sconto su fatture, sicché il titolo giuridico della pretesa prescinde dalla documentazione costituita dagli estratti del conto corrente e trae, invece, fondamento, dal contratto stipulato tra le parti e dalle fatture scontate, che risultano in atti. Ne consegue, quindi, che la banca ha idoneamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, avendo provato, conformemente ai principi statuti da Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001, il contratto e la sua eventuale scadenza ed avendo essa altresì allegato l'inadempimento degli opponenti;
mentre questi ultimi avrebbero dovuto provare di aver esattamente adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa ad essi non imputabile.
pag. 11/15 D'altronde, già l'incipit del contratto di apertura di credito fa presupporre che essa non venne affatto collegata ad un contratto di conto corrente (del quale non si fa alcun riferimento), ma solo a quello di sconto. Né poi può ritenersi fondata la doglianza relativa al non avere ammesso il Tribunale di Foggia le richieste istruttorie, finalizzate allo svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio, atteso che, da un lato il credito risultava provato, dall'altro non v'era alcuna ragione di svolgere eventuali conteggi per la ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti, proprio perché la questione non attiene al rapporto contrattuale di sconto bancario, ma al più ad un eventuale rapporto di conto corrente, non oggetto del giudizio.
Con il quarto motivo di appello hanno censurato la decisione del Tribunale di Foggia nella parte in cui ha pronunciato la mera nullità parziale dei contratti di fideiussione, dovendo la patologia estendersi all'intero contratto. Ed il primo Giudice avrebbe poi dovuto motivare in ordine al fatto che il contratto sarebbe stato comunque stipulato anche con le clausole nulle, tanto ai fini della persistenza di efficacia dello stesso. In sostanza, il Tribunale di Foggia ha ritenuto la nullità delle clausole, perché contrarie alla normativa antitrust, non estendendo la nullità parziale all'intero contratto, atteso che quelle clausole, di fatto, non sono state azionate dal creditore (quanto, in particolare, alla n. 8, contraria all'art. 1957 c.c., ha ritenuto che i termini previsti da questa disposizione attengono solo alle azioni giudiziarie e non, anche, come in questo caso, al mero recesso del creditore per l'inadempimento del debitore).
Il motivo è infondato, per quanto di seguito indicato.
Sul punto è sufficiente richiamare il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Come noto, infatti, nel citato arresto (Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994) gli dirimono un precedente ed ampio Pt_10
pag. 12/15 contrasto di giurisprudenza sulla portata della sanzione conseguente alla violazione delle norme anti-trust e sulle sorti dei contratti “a valle”, optando per la soluzione della “nullità parziale”, che renderebbe invalide soltanto le clausole riproduttive dello schema ABI (e generalmente derogatrici di limiti e decadenze), mantenendo in piedi il contratto di fideiussione, sempre che non si riesca a dimostrare che il contratto senza le dette clausole non sarebbe stato concluso (dimostrazione che, nel caso presente, è mancata). Né, peraltro, gli opponenti (in primo grado) ed appellanti (in secondo grado) hanno mai prospettato, neppure in via subordinata, la decadenza del creditore dal suo diritto di far valere la pretesa creditoria, valorizzando, in tal modo, la nullità di clausole di deroga. Per vero, la domanda in primo grado ed in appello è sempre stata soltanto quella di dichiarare la nullità totale della fideiussione, onde accertare la non debenza di alcuna somma in ragione del vincolo contrattuale, senza azionare, nei termini processuali, specifiche doglianze, ad esempio per la violazione del precetto di cui all'art. 1957 c.c.
Con il quinto motivo di appello hanno censurato la decisione impugnata nella parte in cui non ha ammesso i mezzi di prova, finalizzati a dimostrare la mala fede della banca, proprio nella fase fisiologica del rapporto contrattuale.
Il motivo è infondato.
Gli appellanti si dolgono del fatto che la banca non avrebbe preso in considerazione la possibilità di un piano di rientro, procedendo, invece, con l'azione giudiziaria, con conseguente segnalazione alla Centrale Rischi, il che ha comportato per loro varie difficoltà sul piano dell'accesso al credito e danni all'immagine. Ebbene, essi ritengono, ma non correttamente, che fosse in atto una fase precontrattuale di un contratto di transazione, nel quale la banca avrebbe, appunto, agito in violazione ai principi di buona fede e correttezza. Ma così non è, posto che l'ipotesi transattiva, da loro evidentemente intesa, non aveva trovato alcun riscontro nella linea della banca, invece intenzionata, semplicemente, ad azionare il suo credito, come era suo diritto. Ed ecco, quindi, che correttamente il Tribunale di Foggia ha ritenuto che di buona fede può parlarsi solo nella fase fisiologica di un contratto (o nelle trattative prodromiche a questo, situazione evidentemente non ricorrente pag. 13/15 nel caso di specie), ma non in quella patologica (situazione, invece, evidentemente ricorrente nel caso di specie).
Con il sesto motivo di appello hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui li ha condannati al pagamento delle spese di lite, sia perché non è titolare del credito, sia perché l'opposizione è CP_2 risultata parzialmente fondata.
Anche questo motivo è infondato.
Intanto, sotto il primo profilo la sua infondatezza discende dal rigetto del primo motivo di appello. Sotto il secondo profilo, va invece evidenziato che l'esito complessivo del giudizio, che ha portato al rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo, comporta la condanna alle spese, stante l'evidente soccombenza, resa vieppiù evidente all'esito del presente giudizio.
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, esse, liquidate tenuto conto del valore della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte, dei valori medi di cui al D.M. 55/2104, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vanno poste a carico degli appellanti.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, decidendo sul procedimento n. 954/2023 R.G., così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Foggia, del 10 gennaio 2023, resa nel procedimento n. 5038/2020 R.G.;
pag. 14/15 2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_7
che liquida in euro 9.991,00, quali
[...] compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da nella qualità di Controparte_2 procuratrice speciale di che liquida in Parte_6 euro 9.991,00, quali compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Cosi deciso in Bari, in data 28 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 954/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Alessandra Piliego Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 954/2023 R.G., pendente tra:
in persona, del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , Parte_2
, , rappresentati e Parte_3 Parte_4 difesi dall'Avv. Gilberto Mercuri, ed elettivamente domiciliati come in atti, APPELLANTI
e
Controparte_1
. in persona del legale rappresentante
[...] Parte_5 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Augello, ed elettivamente domiciliata come in atti,
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, nella qualità di procuratrice speciale di Parte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi, ed elettivamente
[...] domiciliata come in atti,
APPELLATI Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., alla udienza del 17 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte ed il Consigliere istruttore ha rimesso la causa alla decisione collegiale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
, e hanno Parte_7 Parte_2 Parte_7 proposto opposizione, innanzi al Tribunale di Foggia, avverso il d.i. n. 1155/2020, con il quale è stato loro ingiunto di pagare, in favore della banca convenuta Controparte_1 [...]
, la somma di € 43.804,31, oltre interessi Controparte_3 convenzionali sul credito ed oltre spese della procedura monitoria, per mancato rientro delle somme anticipate dalla banca, in virtù del contratto di anticipo n. 61031, regolato sul conto corrente n. 504420 e Parte_8 stipulato con in qualità di debitore principale, Parte_1 nonché in considerazione degli ulteriori contratti di fideiussione stipulati con gli altri opponenti, che rivestono la qualità di garanti rispetto al debito principale, fino all'importo massimo garantito di € 65.000,00. Oltre a domandare l'accoglimento dell'opposizione, gli, allora, opponenti hanno altresì chiesto di dichiarare che nulla è dovuto in favore dell'opposta; di dichiarare la nullità delle fideiussioni stipulate dai garanti;
di condannare la banca opposta al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale;
di condannare l'opposta alle spese di lite. Controparte_4 Contr (d'ora in avanti: “ ”), costituitasi ritualmente in giudizio, ha chiesto di: dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
e, nel merito, ha domandato di rigettare l'opposizione, in quanto infondata.
Con comparsa di costituzione depositata il 18.1.2021, aderendo alle domande spiegate dall'opposta, è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di procuratrice speciale di Zenith CP_2 CP_2
Service S.P.A., incaricata della riscossione dei crediti in nome e per conto di cessionaria del credito controverso, in virtù di Parte_6 contratto di cessione di crediti concluso, in data 1/12/2020, con CP_4
pag. 2/15 così come Controparte_4 risultante dagli atti depositati in giudizio (cfr. procura da Zenith a CP_2 procura da a Zenith;
pubblicazione su GU;
contratto di Parte_6 cessione dei crediti;
comunicazione di avvenuta cessione all'odierno debitore principale del 30.4.2021).
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (cfr. ordinanza del 22/2/2021) ed assegnato a parte opposta il termine per la mediazione, eseguita e conclusasi con esito negativo, con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha così statuito: “Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n. 1155/2020; B. dichiara nulle le clausole del contratto stipulato tra Controparte_4
e , in data 2.2.2017,
[...] Parte_4 contenute: all'art. 1 limitatamente alle seguenti disposizioni “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca. Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”; all'art. 5, ultima parte, limitatamente alla seguente disposizione: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; C. dichiara nulle le clausole del contratto stipulato tra
[...]
e Controparte_4
, in data 2.2.2017, contenute: all'art. 1 limitatamente alle Parte_3 seguenti disposizioni “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca. Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”; all'art. 5, ultima parte, limitatamente alla seguente
pag. 3/15 disposizione: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; D. dichiara nulle le clausole del contratto stipulato tra Controparte_4
e , in data
[...] Parte_2
2.2.2017, contenute: all'art. 1 limitatamente alle seguenti disposizioni
“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca. Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”; all'art. 5, ultima parte, limitatamente alla seguente disposizione:
“I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato
o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; E. condanna Parte_1
, , al pagamento in Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore di Controparte_4
delle spese di lite, pari alla somma di € 7.616,00 per
[...] compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA, come per legge, e rimb. Spese generali (del 15% sui soli compensi); F. condanna Parte_1
, , al
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagamento in favore di delle spese di lite, pari alla Controparte_2 somma di € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA, come per legge, e rimb. Spese generali (del 15% sui soli compensi)”. In sostanza, il Tribunale di Foggia ha ritenuto:
- legittimo l'intervento in giudizio di in qualità di Controparte_2 cessionaria del credito, con apposito richiamo alla documentazione allegata, da cui emerge la legittimazione passiva della predetta;
- provato il credito azionato dalla banca, in quanto riveniente da un contratto bancario di anticipi su fatture, sicché la prova dello stesso prescinde dagli estratti conto relativi al conto corrente, ma si basa sul contratto stipulato tra le parti e sulle fatture, tutti allegati;
- infondate le eccezioni relative alla applicazione di interessi convenzionali (la cui pattuizione è prevista nel contratto) e di pag. 4/15 interessi anatocistici (sia perché formulata in termini generici, sia perché il contratto prevede solo la applicazione degli interessi moratori);
- infondata l'eccezione di violazione del principio di buona fede (perché esso si applica alla sola fase fisiologica del contratto);
- fondata l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni (pur ritenendo applicabile a quelle specifiche il dictum di Cass. civ. Sez. Un. n. 41994/2021, nel caso di specie, pur in presenza di clausole contrattuali contrarie ai punti n. 2, 6, 8 del documento Abi, non essendosi verificato alcuno degli eventi ivi descritto, non si potrebbe dichiarare la nullità dell'intero contratto).
Avverso questa decisione hanno proposto appello Parte_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Bari, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione e in accoglimento dell'appello proposto, in totale riforma della sentenza impugnata per tutti i motivi suesposti, così provvedere: A) accogliere il presente atto di appello per tutte le ragioni indicate nella parte motiva che precede;
B) accogliere la eccezione di carenza di legittimazione ad agire nel presente giudizio della cessionaria e dei suoi procuratori speciali nonché della , ed atteso che in questa sede ci troviamo Controparte_2 addirittura nell'ambito di una inammissibile cessione di crediti e procure speciali. C) ammettere le richieste istruttorie ritualmente presentante nel giudizio di primo grado ed in particolare: - disporre prova testimoniale così come ritualmente richiesta con la memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 e con i testi ivi indicati, per tutto quanto esposto nei motivi che precedono;
- Ordinare alla Banca opposta di depositare tutta la documentazione ed estratti conto periodici dalla data di apertura del rapporto bancario e fino alla sua chiusura e di quanto richiesto con la memoria ex art. 183 VI° comma cpc n. 2 e con i testi ivi indicati, per tutto quanto esposto nei motivi che precedono;
- Disporre altresì CTU così come tempestivamente richiesta con le istanze istruttorie a seguito del deposito documentale della D) Accogliere tutte le conclusioni così come CP_4 richieste nel giudizio di primo grado, e pertanto: d1) dichiarare nullo e/o revocare il d.i. opposto per tutti i motivi esposti in atti;
d2) accertare e dichiarare l'illegittimità degli importi richiesti dalla Banca opposta, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla opposta, per tutti i motivi esposti in
pag. 5/15 atto; d3)accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni stipulate dai sigg.ri per tutte le ragioni elencate nella parte motiva;
d4) In Parte_2 accoglimento della domanda specifica, dichiarare ed accertare la responsabilità precontrattuale e lesione del principio di buona fede, perpetrata dalla Banca opposta e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno in favore degli opponenti, da quantificarsi nell'importo pari a quello richiesto con il d.i. opposto o in quella somma maggiore che vorrà determinare il Tribunale secondo giustizia o che dovesse risultare nel corso del giudizio;
d5) riformare la sentenza anche in riferimento alla soccombenza alle spese e competenze per quanto esposto nel motivo di gravame che precede;
d6)Condannare gli opposti al pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e comunque in via grada e per scrupolo difensivo, procedere perlomeno alla loro compensazione integrale”.
Contr Si è costituita in giudizio , che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - RIGETTARE in toto l'appello, proposto dalla società “ , dal sig. Parte_1 Parte_2
, dal sig. ed dal sig. , ivi
[...] Parte_3 Parte_4 comprese le relative conclusioni e richieste formulate in via preliminare, in via definitiva e in via istruttoria e per l'effetto CONFERMARE la Sentenza nr.54/2023, pubblicata il 10.01.2023, emessa dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, nella persona della dr.ssa Giovanna CICE, a conclusione del giudizio iscritto al nr. 5038/2020 di R.G. . - Con vittoria in ogni caso di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto di accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così pronunciare: IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto da (C.F. Parte_1
), (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. C.F._1 Parte_3
) e (C.F. C.F._2 Parte_4
) per mancanza dei requisiti dell'atto di appello ex C.F._3 art. 342 c.p.c. ovvero per la ragionevole probabilità di non essere accolto ex art. 348bis c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare
pag. 6/15 integralmente l'appello proposto da Parte_1
(C.F. ), (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. C.F._1 Parte_3
) e (C.F. C.F._2 Parte_4
), in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per C.F._3
l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 54/2023pubblicata in data 10.01.2023 dal Tribunale di Foggia;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, si ribadisce la domanda svolta in via subordinata in primo grado e volta ad accertare e dichiarare i crediti complessivamente vantati dall'opposta nei confronti degli opponenti, odierni appellanti, in forza dei contratti prodotti in atti, condannarsi (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._1 Parte_3
) e (C.F. C.F._2 Parte_4
) a pagare in favore della cessionaria del credito C.F._3
tramite la procuratrice , come Parte_6 Controparte_2 sopra rappresentata, la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, per le causali di cui al ricorso monitorio. IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano tutte le istanze istruttorie della banca cedente e si chiede di rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto superflue e irrilevanti ai fini del decidere”.
Senza necessità di istruire la causa, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, dopo alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di decidere la controversia), disposto il cambio del relatore, alla udienza del 17 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Consigliere istruttore ha rimesso la causa alla decisione collegiale.
*********
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta l'errore del primo Giudice nella parte in cui ha omesso di esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di evidenziando, peraltro, che Controparte_2
pag. 7/15 non vi sarebbe neanche chiarezza su chi sia l'effettivo creditore, con riferimento al rapporto in questione.
La doglianza è in parte inammissibile, in parte infondata.
Va infatti osservato che il Tribunale di Foggia ha preso ampiamente in considerazione la questione della legittimazione del creditore, nella parte in cui evidenzia che: “Con comparsa di costituzione depositata il 18.1.2021, aderendo alle domande spiegate dall'opposta, è intervenuta volontariamente in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_2
in qualità di procuratrice speciale di Zenith Service S.P.A.,
[...] incaricata della riscossione dei crediti in nome e per conto di
cessionaria del credito controverso, in virtù di Parte_6 contratto di cessione di crediti concluso, in data 1/12/2020, con
[...]
così come Controparte_4 risultate dagli atti depositati in giudizio (cfr. procura da Zenith a CP_2 procura da a Zenith;
pubblicazione su GU;
contratto di Parte_6 cessione dei crediti;
comunicazione di avvenuta cessione all'odierno debitore principale del 30.4.2021)”. E sul punto è evidente che l'appellante non ha mosso alcuna specifica censura alla motivazione, in ciò violando il disposto dell'art. 342 c.p.c.
Ma la censura è anche infondata, per quanto di seguito evidenziato.
Contr Infatti, operata la cessione del credito da a Parte_6
(cessionaria), è intervenuta nel giudizio in qualità di Controparte_2 procuratrice speciale di Zenith Service S.P.A., incaricata della riscossione dei crediti in nome e per conto della cessionaria e l'intervento non poteva che spiegarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. Né può parlarsi, come intende l'appellante, di una pluralità di creditori e, finanche, di scarsa chiarezza su chi debba ritenersi tale, posto che la vicenda successoria, in quanto a titolo particolare tra vivi, altro non è che una callida rappresentazione di quanto previsto dall'art. 111 c.p.c. Contr Sicché, ceduto il credito da a questa è Controparte_6 intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (pur proseguendo, ovviamente, il processo anche nei confronti del cedente, che non risulta esserne stato estromesso), per il tramite della incaricata alla riscossione dei crediti (Zenith Service s.p.a.), rappresentata da quale Controparte_2 sua procuratrice speciale.
pag. 8/15 Quindi, alcuna omissione di pronuncia vi è stata da parte del primo Giudice che ha, anzi, ben argomentato in ordine alle vicende successorie del credito e, conseguentemente, alla legittimazione nel giudizio degli intervenuti. Né vi sono dubbi in ordine alla titolarità del credito da parte della intervenuta, essendo stata la vicenda successoria sufficientemente provata a mezzo della documentazione agli atti (opportunamente richiamata dal Tribunale di Foggia nello stralcio della decisione sopra riportata: procura da Zenith a procura da a Zenith;
pubblicazione su CP_2 Parte_6
GU; contratto di cessione dei crediti;
comunicazione di avvenuta cessione all'odierno debitore principale del 30.4.2021). In primo luogo, val la pena di evidenziare che secondo un indirizzo giurisprudenziale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l'allegazione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ., sez. I, 29.12.2017, ord. n. 31188; Cass. civ., sez. I, 26.6.2019, n. 17110; Cass. civ., sez. VI, 28.6.2022, n. 20739). E di questi principi ha fatto corretto uso il primo Giudice allorquando ha evidenziato la presenza agli atti della pubblicazione della avvenuta cessione sulla G.U.. Ma, a tacitazione definitiva della doglianza, occorre poi evidenziare che l'appellata ha comunque prodotto in giudizio finanche la comunicazione della avvenuta cessione del credito, debitamente notificata al debitore. Premessa quindi la certezza della avvenuta cessione del credito a quanto alle posizioni di Zenith s.r.l. e di Parte_9 CP_2 nel processo, va da sé la considerazione che alcuna confusione in
[...] ordine alla titolarità del credito può dirsi sussistente, poiché questi ultimi non sono altro che, il primo, il soggetto incaricato alla gestione e riscossione dei crediti, il secondo, il procuratore speciale che agisce, concretamente, nel giudizio.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato provato il credito, sull'erroneo presupposto che, trattandosi di credito nascente da un contratto bancario di sconto su fatture, il titolo giuridico sarebbe dato solo da tale contratto e non dagli estratti del conto corrente, laddove il collegamento tra il contratto di sconto e quello di conto corrente era evidente.
pag. 9/15 Con il terzo motivo di appello ha censurato la decisione del Tribunale di Foggia di non ammettere i mezzi istruttori, che sono invece indispensabili per provare i conteggi relativi al rapporto tra le parti (in particolare, il deposito degli estratti conto e la CTU).
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di ordine logico-giuridico, sono infondati.
Innanzi tutto, giova precisare che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, cui questo Collegio intendere aderire, v'è sostanziale diversità tra il contratto di sconto bancario e quello di apertura di credito (in termini:
“il castelletto di sconto è un negozio distinto dal contratto di apertura di credito in quanto con esso la banca s'impegna, nel limite e per il tempo concordati, a scontare, a favore di un soggetto determinato, gli effetti e le ricevute bancarie che questo le presenterà senza implicare, anche se regolato in conto corrente, alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione), con la conseguenza che detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l'obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti" – così, tra le altre, Cass. n. 16560/2010). I due contratti possono, comunque, coesistere e, in questo caso, occorre valutare come gli elementi e gli effetti dell'uno possano ripercuotersi sull'altro. Sul punto, come affermato dalla Suprema corte, nell'ipotesi in cui la banca stipuli con il cliente un contratto di apertura di credito in conto corrente e, collateralmente, un accordo tipicizzante il c.d. castelletto di sconto, consentendo che il conto corrente sia alimentato anche dal netto ricavo degli sconti, queste ultime operazioni bancarie non costituiscono meri atti di utilizzazione dell'apertura di credito in conto corrente, inserendosi, così, nel complesso schema unitario di tale contratto, ma costituiscono attuazione di negozi giuridici autonomi rispetto a quello di apertura di credito in conto corrente atteso che, data l'immanente diversità di presupposti, di effetti e di regime delle due figure giuridiche, lo sconto si innesta nel profilo funzionale dell'anticipazione bancaria in conto corrente e risulta privo autonomia causale, sol in quanto le concrete pattuizioni afferenti ai due rapporti abbiano introdotto un collegamento funzionale tra gli stessi;
l'onere di dimostrare la sussistenza di siffatto collegamento ricade sulla parte che fonda su tale dato la propria difesa, senza che al fine di detta dimostrazione sia di per sè decisivo il solo richiamo della ripetitività delle pag. 10/15 rimesse in conto del netto ricavo delle operazioni di sconto, ben potendo essere compatibile anche con l'ipotesi della autonomia dei due rapporti, mentre invece la previsione pattizia di un diverso importo del fido in conto corrente e del limite previsto nel castelletto di sconto costituisce idoneo sintomo della distinzione tra i due negozi (Cass. 19/1/1995, n: 559). Nel caso di specie non si ravvisa alcun collegamento effettivamente funzionale tra i due contratti, tali da poter ritenere addirittura prevalente lo schema causale dell'apertura di credito in favore del cliente della banca. Anzi, può dirsi che questo contratto è stato stipulato in funzione quasi
“servente” dello sconto, ossia al solo fine di consentire le rimesse del ricavo delle operazioni, ma senza alcuna concreta dimostrazione, ad esempio, di una ulteriore linea di credito, al di là di quanto è invece immanente nello sconto. Ed è preciso onere del cliente la dimostrazione del nesso di collegamento funzionale tra i due negozi e quindi della unicità della causa (cfr. Cass. civ., 19 gennaio 1995, n. 559). Né giova, in senso degli appellanti, la considerazione che l'ingiunzione di pagamento venne chiesta dalla banca facendo riferimento al contratto di apertura di credito, atteso che il riferimento a questo contratto derivava solo ed unicamente dal contratto di sconto, trattandosi di mera pattuizione finalizzata “all'appoggio” delle rimesse e non anche di una apertura di credito collegata ad un contratto di conto corrente. Conseguentemente, il Tribunale di Foggia ha fatto corretto uso dei principi sopra delineati, allorché ha ritenuto quanto segue: “La banca opposta infatti, nel giudizio in corso, ha richiesto il pagamento di un credito derivante non già da addebiti ed accrediti susseguitisi nel corso del rapporto del conto corrente, ma ha domandato il pagamento di un credito nascente da un contratto bancario di sconto su fatture, sicché il titolo giuridico della pretesa prescinde dalla documentazione costituita dagli estratti del conto corrente e trae, invece, fondamento, dal contratto stipulato tra le parti e dalle fatture scontate, che risultano in atti. Ne consegue, quindi, che la banca ha idoneamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, avendo provato, conformemente ai principi statuti da Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001, il contratto e la sua eventuale scadenza ed avendo essa altresì allegato l'inadempimento degli opponenti;
mentre questi ultimi avrebbero dovuto provare di aver esattamente adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa ad essi non imputabile.
pag. 11/15 D'altronde, già l'incipit del contratto di apertura di credito fa presupporre che essa non venne affatto collegata ad un contratto di conto corrente (del quale non si fa alcun riferimento), ma solo a quello di sconto. Né poi può ritenersi fondata la doglianza relativa al non avere ammesso il Tribunale di Foggia le richieste istruttorie, finalizzate allo svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio, atteso che, da un lato il credito risultava provato, dall'altro non v'era alcuna ragione di svolgere eventuali conteggi per la ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti, proprio perché la questione non attiene al rapporto contrattuale di sconto bancario, ma al più ad un eventuale rapporto di conto corrente, non oggetto del giudizio.
Con il quarto motivo di appello hanno censurato la decisione del Tribunale di Foggia nella parte in cui ha pronunciato la mera nullità parziale dei contratti di fideiussione, dovendo la patologia estendersi all'intero contratto. Ed il primo Giudice avrebbe poi dovuto motivare in ordine al fatto che il contratto sarebbe stato comunque stipulato anche con le clausole nulle, tanto ai fini della persistenza di efficacia dello stesso. In sostanza, il Tribunale di Foggia ha ritenuto la nullità delle clausole, perché contrarie alla normativa antitrust, non estendendo la nullità parziale all'intero contratto, atteso che quelle clausole, di fatto, non sono state azionate dal creditore (quanto, in particolare, alla n. 8, contraria all'art. 1957 c.c., ha ritenuto che i termini previsti da questa disposizione attengono solo alle azioni giudiziarie e non, anche, come in questo caso, al mero recesso del creditore per l'inadempimento del debitore).
Il motivo è infondato, per quanto di seguito indicato.
Sul punto è sufficiente richiamare il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Come noto, infatti, nel citato arresto (Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994) gli dirimono un precedente ed ampio Pt_10
pag. 12/15 contrasto di giurisprudenza sulla portata della sanzione conseguente alla violazione delle norme anti-trust e sulle sorti dei contratti “a valle”, optando per la soluzione della “nullità parziale”, che renderebbe invalide soltanto le clausole riproduttive dello schema ABI (e generalmente derogatrici di limiti e decadenze), mantenendo in piedi il contratto di fideiussione, sempre che non si riesca a dimostrare che il contratto senza le dette clausole non sarebbe stato concluso (dimostrazione che, nel caso presente, è mancata). Né, peraltro, gli opponenti (in primo grado) ed appellanti (in secondo grado) hanno mai prospettato, neppure in via subordinata, la decadenza del creditore dal suo diritto di far valere la pretesa creditoria, valorizzando, in tal modo, la nullità di clausole di deroga. Per vero, la domanda in primo grado ed in appello è sempre stata soltanto quella di dichiarare la nullità totale della fideiussione, onde accertare la non debenza di alcuna somma in ragione del vincolo contrattuale, senza azionare, nei termini processuali, specifiche doglianze, ad esempio per la violazione del precetto di cui all'art. 1957 c.c.
Con il quinto motivo di appello hanno censurato la decisione impugnata nella parte in cui non ha ammesso i mezzi di prova, finalizzati a dimostrare la mala fede della banca, proprio nella fase fisiologica del rapporto contrattuale.
Il motivo è infondato.
Gli appellanti si dolgono del fatto che la banca non avrebbe preso in considerazione la possibilità di un piano di rientro, procedendo, invece, con l'azione giudiziaria, con conseguente segnalazione alla Centrale Rischi, il che ha comportato per loro varie difficoltà sul piano dell'accesso al credito e danni all'immagine. Ebbene, essi ritengono, ma non correttamente, che fosse in atto una fase precontrattuale di un contratto di transazione, nel quale la banca avrebbe, appunto, agito in violazione ai principi di buona fede e correttezza. Ma così non è, posto che l'ipotesi transattiva, da loro evidentemente intesa, non aveva trovato alcun riscontro nella linea della banca, invece intenzionata, semplicemente, ad azionare il suo credito, come era suo diritto. Ed ecco, quindi, che correttamente il Tribunale di Foggia ha ritenuto che di buona fede può parlarsi solo nella fase fisiologica di un contratto (o nelle trattative prodromiche a questo, situazione evidentemente non ricorrente pag. 13/15 nel caso di specie), ma non in quella patologica (situazione, invece, evidentemente ricorrente nel caso di specie).
Con il sesto motivo di appello hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui li ha condannati al pagamento delle spese di lite, sia perché non è titolare del credito, sia perché l'opposizione è CP_2 risultata parzialmente fondata.
Anche questo motivo è infondato.
Intanto, sotto il primo profilo la sua infondatezza discende dal rigetto del primo motivo di appello. Sotto il secondo profilo, va invece evidenziato che l'esito complessivo del giudizio, che ha portato al rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo, comporta la condanna alle spese, stante l'evidente soccombenza, resa vieppiù evidente all'esito del presente giudizio.
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, esse, liquidate tenuto conto del valore della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte, dei valori medi di cui al D.M. 55/2104, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vanno poste a carico degli appellanti.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, decidendo sul procedimento n. 954/2023 R.G., così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Foggia, del 10 gennaio 2023, resa nel procedimento n. 5038/2020 R.G.;
pag. 14/15 2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_7
che liquida in euro 9.991,00, quali
[...] compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da nella qualità di Controparte_2 procuratrice speciale di che liquida in Parte_6 euro 9.991,00, quali compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Cosi deciso in Bari, in data 28 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
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