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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. PE EL AM Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. al n. 407 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LI CA, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giulia Longobardo, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 3 ottobre 2025
DEL PM: cfr. visto del 27 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 19 febbraio 2024, , premettendo di Parte_1
avere, in data 26 settembre 2008, contratto matrimonio con , dalla Controparte_1
cui unione sono nati tre figli minorenni, ( nato il [...]), Per_1
( nato l'[...]), ( nata l'[...]), ha chiesto Per_2 Per_3
pronunciarsi la separazione dal convenuto, con addebito a quest'ultimo, nonché pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che il venir meno dell'affectio maritalis fosse addebitabile all'atteggiamento aggressivo del marito, il quale nel corso del matrimonio avrebbe usato violenza fisica e verbale nei suoi confronti, tanto che per tale ragione il medesimo sarebbe stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, con conseguente applicazione del braccialetto elettronico.
Inoltre, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché la previsione a carico del dell'obbligo di corrisponderle CP_1
un assegno di € 100,00 a titolo di mantenimento della stessa, e di € 600,00 ( € 200,00 per ciascun figlio), a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 100 % delle spese straordinarie.
Con comparsa, depositata il 10 maggio 2024, si è costituito il quale Controparte_1
non si è opposto alla domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato la domanda di addebito, negando di essere stato violento e precisando che le uniche incomprensioni tra lui e la moglie avrebbero
Pag. 2 di 7 riguardato la gestione dei figli e che, a seguito di una lite, avrebbero deciso, di comune accordo, di separarsi.
Per il resto, il convenuto non si è opposto all'affidamento condiviso dei minori e al loro collocamento presso il domicilio materno, manifestando la disponibilità di contribuire al mantenimento dei figli, versando la somma di € 200,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie e contestando la richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo favore, stante lo svolgimento di attività lavorativa da parte della Pt_1
medesima.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 50 c.p.c., la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, previo deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita mediante produzione documentale e con la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. a e Agenzia delle Entrate, territorialmente CP_2
competenti nell'ambito del procedimento cautelare, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 3 ottobre 2025 all'esito del deposito per gli scritti difensivi.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
Pag. 3 di 7 intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza
(cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Inoltre, di fronte a rappresentati comportamenti di uno dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento.
Nel caso di specie, le allegazioni della in ordine alle pregresse condotte Pt_1
contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal prima della CP_1
cessazione della convivenza sono rimaste sfornite di un adeguato supporto probatorio.
In particolare, si ritengono insufficienti le produzioni documentali di parte ricorrente, atteso che le denunce-querele, non supportate da ulteriori riscontri, costituiscono delle allegazioni di parte, così come non può ritenersi sufficiente l'avviso di conclusioni di indagini preliminari notificato all'indagato e alla CP_1
persona offesa , non traducendosi in un accertamento della responsabilità del Pt_1
considerato l'omesso deposito di ulteriore documentazione rilevante ( stante CP_1
l'inammissibilità, peraltro, del tardivo deposito della ordinanza applicativa di misura cautelare ) e tenuto conto che parte ricorrente non ha articolato alcuna prova orale per dimostrare i propri assunti.
Ne discende, dunque, il rigetto della domanda di addebito.
Per il resto, in assenza di elementi di novità, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti provvisori e urgenti così come modificati con ordinanza dell'11 giugno 2025.
Non essendo emerse nel corso del giudizio condizioni ostative, va confermato
Pag. 4 di 7 l'affidamento congiunto dei figli e a entrambi i Per_3 Per_1 Persona_4
genitori, con collocamento stabile presso il domicilio della madre con facoltà per il padre di incontrarli liberamente ogni qualvolta riesca a raggiungerli a Lampedusa, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni, e in caso di disaccordo secondo le modalità di cui alla predetta ordinanza, invitando il genitore collocatario a favorire anche contatti telefonici o in videochiamata in considerazione della distanza geografica tra la città di residenza del padre, Palermo e quella dei minori, Lampedusa.
Si dà atto che non è stato ritenuto necessario procedere con l'ascolto dei minori e , stante l'assenza di contrasto tra i coniugi sulle statuizioni Per_1 Per_2
relative ai figli.
Venendo, ora, alle statuizioni economiche, considerato che da marzo 2025 la Pt_1
percepisce l'assegno di inclusione di € 700,00 circa e che la stessa percepisce per intero l'assegno unico erogato dall' per il nucleo pari a € 800,00 circa, mentre il CP_2
da maggio 2025 percepisce un reddito da lavoro dipendente di € 871,00 lorde CP_1
mensili ( non essendo stata dimostrata la cessazione del rapporto di lavoro semplicemente allegata con le note di precisazione delle conclusioni), va confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di corrispondere alla , a titolo di Pt_1
mantenimento dei figli minori, un assegno complessivo mensile di € 260,00 complessivi, rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Non merita accoglimento, invece, la domanda della ricorrente di ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, tenuto conto dell'insussistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e ai figli con lei conviventi. Pt_1
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dalla ricorrente cumulativamente alla
Pag. 5 di 7 domanda di separazione, non essendo allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 12 Parte_1
giugno 1985, e , nato ad [...], il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio il 26 settembre 2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Capaci, anno 2008, parte 2, Serie A, numero 459; rigetta la domanda di addebito proposta da;
Parte_1
affida i figli e congiuntamente a entrambi i genitori Per_3 Per_1 Persona_4
con collocamento stabile presso il domicilio materno, con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di concorso nel mantenimento dei figli e , Persona_5 Per_1 Per_2
entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 260,00, complessivi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli;
assegna l'uso della casa coniugale alla e ai figli con lei convivente;
Pt_1
rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla in proprio favore;
Pt_1
rimette la causa sul ruolo istruttorio del Giudice relatore non separata ordinanza.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Pag. 6 di 7 Il Giudice est.
G. AU AG
Il Presidente
PE EL AM
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. PE EL AM Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. al n. 407 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LI CA, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giulia Longobardo, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 3 ottobre 2025
DEL PM: cfr. visto del 27 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 19 febbraio 2024, , premettendo di Parte_1
avere, in data 26 settembre 2008, contratto matrimonio con , dalla Controparte_1
cui unione sono nati tre figli minorenni, ( nato il [...]), Per_1
( nato l'[...]), ( nata l'[...]), ha chiesto Per_2 Per_3
pronunciarsi la separazione dal convenuto, con addebito a quest'ultimo, nonché pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che il venir meno dell'affectio maritalis fosse addebitabile all'atteggiamento aggressivo del marito, il quale nel corso del matrimonio avrebbe usato violenza fisica e verbale nei suoi confronti, tanto che per tale ragione il medesimo sarebbe stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, con conseguente applicazione del braccialetto elettronico.
Inoltre, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché la previsione a carico del dell'obbligo di corrisponderle CP_1
un assegno di € 100,00 a titolo di mantenimento della stessa, e di € 600,00 ( € 200,00 per ciascun figlio), a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 100 % delle spese straordinarie.
Con comparsa, depositata il 10 maggio 2024, si è costituito il quale Controparte_1
non si è opposto alla domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato la domanda di addebito, negando di essere stato violento e precisando che le uniche incomprensioni tra lui e la moglie avrebbero
Pag. 2 di 7 riguardato la gestione dei figli e che, a seguito di una lite, avrebbero deciso, di comune accordo, di separarsi.
Per il resto, il convenuto non si è opposto all'affidamento condiviso dei minori e al loro collocamento presso il domicilio materno, manifestando la disponibilità di contribuire al mantenimento dei figli, versando la somma di € 200,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie e contestando la richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo favore, stante lo svolgimento di attività lavorativa da parte della Pt_1
medesima.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 50 c.p.c., la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, previo deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita mediante produzione documentale e con la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. a e Agenzia delle Entrate, territorialmente CP_2
competenti nell'ambito del procedimento cautelare, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 3 ottobre 2025 all'esito del deposito per gli scritti difensivi.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
Pag. 3 di 7 intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza
(cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Inoltre, di fronte a rappresentati comportamenti di uno dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento.
Nel caso di specie, le allegazioni della in ordine alle pregresse condotte Pt_1
contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal prima della CP_1
cessazione della convivenza sono rimaste sfornite di un adeguato supporto probatorio.
In particolare, si ritengono insufficienti le produzioni documentali di parte ricorrente, atteso che le denunce-querele, non supportate da ulteriori riscontri, costituiscono delle allegazioni di parte, così come non può ritenersi sufficiente l'avviso di conclusioni di indagini preliminari notificato all'indagato e alla CP_1
persona offesa , non traducendosi in un accertamento della responsabilità del Pt_1
considerato l'omesso deposito di ulteriore documentazione rilevante ( stante CP_1
l'inammissibilità, peraltro, del tardivo deposito della ordinanza applicativa di misura cautelare ) e tenuto conto che parte ricorrente non ha articolato alcuna prova orale per dimostrare i propri assunti.
Ne discende, dunque, il rigetto della domanda di addebito.
Per il resto, in assenza di elementi di novità, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti provvisori e urgenti così come modificati con ordinanza dell'11 giugno 2025.
Non essendo emerse nel corso del giudizio condizioni ostative, va confermato
Pag. 4 di 7 l'affidamento congiunto dei figli e a entrambi i Per_3 Per_1 Persona_4
genitori, con collocamento stabile presso il domicilio della madre con facoltà per il padre di incontrarli liberamente ogni qualvolta riesca a raggiungerli a Lampedusa, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni, e in caso di disaccordo secondo le modalità di cui alla predetta ordinanza, invitando il genitore collocatario a favorire anche contatti telefonici o in videochiamata in considerazione della distanza geografica tra la città di residenza del padre, Palermo e quella dei minori, Lampedusa.
Si dà atto che non è stato ritenuto necessario procedere con l'ascolto dei minori e , stante l'assenza di contrasto tra i coniugi sulle statuizioni Per_1 Per_2
relative ai figli.
Venendo, ora, alle statuizioni economiche, considerato che da marzo 2025 la Pt_1
percepisce l'assegno di inclusione di € 700,00 circa e che la stessa percepisce per intero l'assegno unico erogato dall' per il nucleo pari a € 800,00 circa, mentre il CP_2
da maggio 2025 percepisce un reddito da lavoro dipendente di € 871,00 lorde CP_1
mensili ( non essendo stata dimostrata la cessazione del rapporto di lavoro semplicemente allegata con le note di precisazione delle conclusioni), va confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di corrispondere alla , a titolo di Pt_1
mantenimento dei figli minori, un assegno complessivo mensile di € 260,00 complessivi, rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Non merita accoglimento, invece, la domanda della ricorrente di ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, tenuto conto dell'insussistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e ai figli con lei conviventi. Pt_1
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dalla ricorrente cumulativamente alla
Pag. 5 di 7 domanda di separazione, non essendo allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 12 Parte_1
giugno 1985, e , nato ad [...], il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio il 26 settembre 2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Capaci, anno 2008, parte 2, Serie A, numero 459; rigetta la domanda di addebito proposta da;
Parte_1
affida i figli e congiuntamente a entrambi i genitori Per_3 Per_1 Persona_4
con collocamento stabile presso il domicilio materno, con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di concorso nel mantenimento dei figli e , Persona_5 Per_1 Per_2
entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 260,00, complessivi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli;
assegna l'uso della casa coniugale alla e ai figli con lei convivente;
Pt_1
rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla in proprio favore;
Pt_1
rimette la causa sul ruolo istruttorio del Giudice relatore non separata ordinanza.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Pag. 6 di 7 Il Giudice est.
G. AU AG
Il Presidente
PE EL AM
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