Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 21/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 13/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
Donata Cabras Presidente Valeria Mistretta Consigliere relatore Elena Brandolini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:
- INNOVERY S.p.A. (ora NE LY S.p.A,) sede legale di SS (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada A4, Palazzo A6 – C.F. e P. IVA 02556430987, nella persona del suo legale rappresentante;
- AB OR, nato a [...] il [...] e residente a [...] – C.F. [...], in proprio e quale rappresentante della INNOVERY S.p.A.;
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocato Silvio PINNA (codice fiscale [...]), con elezione di domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, Via San Lucifero n. 65, e di domicilio telematico presso l’indirizzo di posta elettronica certificata silviopinna@pec.it;
Visto l’atto di citazione depositato il 17 febbraio 2025, iscritto al n. 26329 del registro di Segreteria.
Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Rossana CRUCCAS, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dario PROVVIDERA, e l’Avvocato Silvio PINNA nell’interesse dei convenuti.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato il 17 febbraio 2025, la Procura erariale ha citato in giudizio la INNOVERY S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante e AB OR in proprio e quale rappresentante della INNOVERY S.p.A., per sentirli condannare al pagamento, in favore della Regione Autonoma della Sardegna, di euro 972.342,96, o della somma diversa che risulterà all’esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia; con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.
La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito della segnalazione n. 62281 del 6/04/2023, con la quale il Gruppo Tutela Spesa Pubblica della Guardia di Finanza di Cagliari ha comunicato i possibili profili di danno erariale emersi a seguito delle indagini di polizia giudiziaria delegate al suddetto Nucleo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nell’ambito del p.p.n. 5498/2019 R.G.N.R. mod. 44 e del collegato p.p.n. 3349/2021 R.G.N.R. mod. 44, in merito alla concessione, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, di contributi pubblici in favore di INNOVERY S.p.a., società operante nel settore della produzione di software.
In particolare, come si evince dall’informativa di P.G. n. 52419/2022 del 29.03.2022, è stato rilevato che, nell’ambito del bando pubblicato dalla R.A.S. con la determinazione n. 9425/778 del 18/12/2013, integrato con successiva determinazione n. 511 in data 24/01/2014, avente a oggetto “Programmazione Unitaria 2007-2013 – P.O. FESR 2007 -2013 – Interventi a sostegno della competitività e dell’innovazione, ai sensi della D.G.R. n. 33/41 dell’8.08.2013 – Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi” (annualità 2013), in attuazione della D.G.R. n. 46/20 del 31.10.2013”, la Società, per il tramite del rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore ha presentato istanza in data 21.02.2014 e in data 1.12.2014, proponendo un programma di Sviluppo Aziendale basato su un progetto di ricerca e di innovazione tecnologica denominato PISDAS - Piattaforma Integrata Servizi Digitali Avanzati Sicuri.
Tale proposta prevedeva un investimento complessivo di euro 3.715.458,13, da realizzarsi in trentasei mesi attraverso una sede operativa/unità produttiva ubicata nel territorio della Sardegna e la selezione e assunzione di giovani tecnici neolaureati e personale specializzato residente in [...], come espressamente richiesto nel Bando e nelle Direttive di attuazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e servizi, adottate con D.G.R. n. 46/20 del 31.10.2013.
A seguito della rendicontazione dello stato di avanzamento del progetto e dei relativi costi sostenuti, delle richieste di erogazione anticipata e delle conseguenti istruttorie da parte del soggetto attuatore incaricato dalla R.A.S., in data 25.07.2017 e in data 20.12.2017 la suddetta Società ha ricevuto, in due distinte tranche, un’anticipazione di euro 972.342,96 del contributo accordato.
La Società ha successivamente presentato due ulteriori rendicontazioni e le relative attestazioni circa i costi sostenuti, richiedendo il pagamento delle restanti quote di contributo spettanti, per un ammontare pari a euro 769.356,64; richiesta che non ha avuto riscontro, dato che il Centro Regionale di Programmazione della R.A.S., con determinazione n. 8379 del 25/11/2020, aveva frattanto avviato un procedimento di revoca a seguito del mancato rilascio della garanzia in favore della R.A.S. nella forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovuta in relazione al fallimento della precedente società garante.
A seguito di richiesta istruttoria, la Regione ha comunicato che “in data 03.06.2019 l’Amministrazione Regionale riceveva da parte di un ex-dipendente della Società Innovery S.p.a. e Program Manager del progetto in oggetto, un “esposto per verifica in autotutela delle corrette rendicontazioni sul Bando Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi (annualità 2013), PIA 165 – Piano di Innovazione TITOLO “PISDAS” – Piattaforma Integrata Servizi Digitali Avanzati Sicuri” assegnato dalla RAS alla Innovery spa per lo svolgimento delle attività presso l’Unità Locale UTA di Macchiareddu”, nel quale si chiede alle Autorità competenti che “venga verificata la corrispondenza della veridicità tra i documenti inviati da Innovery spa alla Regione Sardegna ai fini della rendicontazione del FESR 2007-2013 in quanto la mancata corrispondenza oltre a comportare la decadenza dai finanziamenti attribuiti (e la restituzione delle somme già erogate) concreterà altresì la commissione di tutti quei reati quali truffa ai danni dello Stato e dell’Unione Europea, falso in atto pubblico e tutti quegli altri reati che saranno ritenuti sussistenti”. Unitamente all’esposto e a sostegno di quanto ivi dichiarato, venivano trasmesse le dichiarazioni di altri due dipendenti della Società.
In data 20.10.2020, con nota prot. n. 7113, l’Amministrazione Regionale sollecitava l’impresa in merito alla trasmissione della nuova polizza fidejussoria, anche al fine di evitare la revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con Determinazione n. 4680/408 del 30.05.2016.
Il 24.11.2020 il Soggetto Attuatore Unicredit S.p.a. trasmetteva una nota all’Amministrazione Regionale, dalla quale emergeva che non risultava essere stata prodotta e trasmessa alcuna garanzia rilasciata nella forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi di quanto prescritto dal comma 3 - Art. 15 - Erogazione delle Agevolazioni del Bando e dal comma 6 degli articoli 34 e 35 delle Direttive di attuazione.
In data 25.11.2020, con prot. n. 8379 del 25.11.2020, veniva trasmesso alla INNOVERY S.p.a. il preavviso di revoca (comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca del contributo riconosciuto con Determinazione di concessione provvisoria n. 4680/408 del 30.05.2016), ai sensi dell’art. 16 delle Disposizioni attuative procedimentali del Bando e dell’art. 36 delle Direttive di attuazione (Revoca delle agevolazioni), in quanto l'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione determina la revoca dei contributi da parte dell'Amministrazione Regionale e l'avvio della procedura di recupero degli stessi, maggiorati dei relativi interessi.
In particolare, secondo la ricostruzione fornita dal Segretario Generale della R.A.S. nella relazione sopra indicata, l’impresa beneficiaria INNOVERY S.p.a. non aveva dato riscontro alla nota dell’Amministrazione Regionale, trasmessa il 13.03.2019 e, al contempo, non aveva adempiuto a quanto previsto dagli obblighi derivanti dal Bando in oggetto, dalla Determinazione di concessione provvisoria n. 4680/408 del 30.05.2016, con particolare riferimento agli artt. 2 e 7, dall’atto di adesione e d’obbligo, dal disciplinare recante gli adempimenti in capo ai beneficiari degli aiuti di Stato e dalla normativa di riferimento in merito alle erogazioni a titolo di anticipazione. Infatti, il beneficiario era obbligato al mantenimento di una polizza fidejussoria valida ed efficace fino alla scadenza della stessa (1.12.2020) o fino alla completa verifica con esito positivo della rendicontazione delle spese per le quali è stata concessa l’anticipazione del contributo.
Con successiva determinazione n. 4840 in data 28.06.2021 la R.A.S. ha disposto la conferma e l’integrazione dell’avvio del procedimento di revoca totale del contributo riconosciuto con determinazione di concessione provvisoria n. 4680/408 del 30/05/2016, avendo riscontrato la presenza di dichiarazioni non veritiere (approfondimento istruttorio del Soggetto Attuatore Unicredit S.p.a.) imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili in alcun modo, revoca totale poi disposta con la determinazione n. 506 prot. n. 6083 del 3.8.2023, a firma del Sostituto del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, notificata alla società INNOVERY S.p.a. in allegato alla nota pec prot. n. 6161 del 7.08.2023, con l’ingiunzione alla stessa della restituzione dell’erogato acconto di euro 972.342,96, maggiorato degli interessi legali maturati per un totale di euro 1.021.948,43, da corrispondere in unica soluzione ed entro il termine perentorio di 30 giorni.
Ritenendo illegittima sotto differenti profili la revoca e l’ingiunzione di restituzione di cui alla richiamata determinazione n. 506/2023, INNOVERY S.p.a. ha proposto ricorso (R.G. 613/2023) dinanzi al TAR Sardegna e, a seguito del deposito della sentenza n. 801/2023 pubblicata in data 20.10.2023 con la quale il predetto TAR ha declinato la propria giurisdizione, ha riassunto il giudizio nei modi e termini di legge dinanzi al Tribunale Civile di Cagliari, presso cui lo stesso è pendente con il numero di ruolo R.G. 7092/2023.
A seguito di tale vicenda, la Procura della Repubblica di Cagliari ha iscritto nel registro degli indagati il sig. OR AB, nella sua qualità di rappresentante legale e Presidente del Consiglio di amministrazione di INNOVERY S.p.a., e altri per il delitto di concorso in truffa aggravata, previsto e punito dagli artt. 61, n. 7), 110, 640 bis c.p., e per il delitto di concorso in tentata truffa aggravata, previsto e punito dagli artt. 61, n. 7), 56, 110 e 640 bis c.p., nonché la INNOVERY S.p.a. per l’illecito amministrativo di cui all’art. 24 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato), in relazione al delitto di cui all’art. 640 bis c.p. Inoltre, il G.I.P. presso il Tribunale di Cagliari, con decreto datato 15 febbraio 2023, ha disposto il sequestro preventivo per un valore complessivo pari a euro 972.342,96, anche per equivalente, nei confronti di OR AB e INNOVERY S.p.A.
Secondo l’Ufficio requirente, dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza emergerebbe che, in merito alla realizzazione del progetto PISDAS da parte della Società, non sarebbero state rispettate le disposizioni relative all’ammissibilità delle spese e alla pertinenza delle stesse rispetto all’attività oggetto dell’investimento, come dettagliatamente riportato alle pagine 8 e 9 dell’atto di citazione.
Secondo la prospettazione attorea, gli elementi probatori acquisiti avrebbero evidenziato da parte del rappresentante legale e Presidente del C.d.A. di INNOVERY S.p.a., sig. OR AB, una premeditazione della condotta fraudolenta sin dalla presentazione della domanda di accesso, avendo la consapevolezza di non realizzare il Piano di Innovazione (ricerca industriale e di sviluppo sperimentale) in unità produttive ubicate nel territorio della Sardegna e di non effettuare nelle sedi operative dichiarate in Sardegna (peraltro, quella ubicata a Uta (CA), zona industriale Macchiareddu, non sarebbe mai stata comunicata al registro delle imprese) le relative ore di attività da parte dei ricercatori e del personale da adibire all’attività progettuale, nonostante il bando (e, successivamente, il Disciplinare) imponesse tali obblighi.
La condotta dolosa si sarebbe sostanziata, altresì, nell’aver indotto in errore la R.A.S. indicando scientemente costi del personale impiegato fittiziamente in Sardegna per la realizzazione nel Piano di Innovazione di cui ai Pacchetti Integrati di Agevolazione (P.I.A.), attinenti al progetto n. 165, in modo tale da consentirne l’ammissibilità, nonché producendo numerosi documenti con false attestazioni, aggirando così la disposizione contenuta nel bando, nelle Direttive di attuazione e nel Disciplinare dal medesimo firmato.
Nello specifico, tutti i costi e le ore sarebbero risultati falsamente rendicontati, circostanza questa che avrebbe indotto in errore gli organi di controllo e consentito di procurare alla Società un ingiusto profitto da quantificarsi nell’intero ammontare del beneficio, provvisoriamente concesso con determinazione n. 4680/408 in data 30/05/2016 del Direttore del Centro Regionale di Programmazione della R.A.S., pari a euro 1.741.699,60, di cui euro 972.342,96 incassati.
L’indebita erogazione sarebbe stata conseguita nell’ambito del rapporto di servizio, che consolidata giurisprudenza contabile e civile ravvisa nella percezione di finanziamenti pubblici con vincolo di destinazione. Risulterebbe, altresì, integrato il nesso causale tra l’evento lesivo della sottrazione di risorse pubbliche destinate all’attuazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi da parte della INNOVERY S.p.a. e la condotta illecita sopradescritta tenuta dal rappresentante della medesima società, sig. OR AB.
Per quanto sopra, considerato che il beneficio economico sarebbe stato ottenuto attraverso documentazione che attesta falsamente l’esistenza dei requisiti richiesti, il danno erariale risulterebbe pari al contributo indebitamente percepito, di euro 972.342,96, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, del quale devono rispondere in solido INNOVERY S.p.a. e il suo legale rappresentante, sig. OR TE, che hanno prodotto la documentazione idonea a indurre in errore l’Ente erogatore dei contributi, con il medesimo coefficiente doloso di realizzazione della fattispecie illecita.
I prevenuti sono stati invitati a formulare le proprie deduzioni ai sensi dell’art. 67 c.g.c., con atto notificato via PEC in data 6/09/2024.
In data 9/10/2024 il difensore degli invitati ha presentato le controdeduzioni, eccependo l’improcedibilità dell’azione erariale, in ragione dello stato del procedimento penale le cui risultanze, con il relativo materiale probatorio, sono stati acquisiti nel presente procedimento; il difetto di giurisdizione del Giudice Erariale a conoscere della vertenza relativa al presunto inadempimento da parte di INNOVERY S.p.a. delle disposizioni, speciali e generali, regolamentanti l’erogazione del finanziamento di cui trattasi e alla conseguente debenza o meno della restituzione di quanto dalla stessa ottenuto a titolo di acconti sul maggior finanziamento concessole, per essere detta giurisdizione rimessa al Giudice Ordinario e, nella specie, al Tribunale di Cagliari già investito della decisione della vertenza.
Secondo il difensore, anche se si riconoscesse alla Corte dei conti un’autonoma e distinta giurisdizione nella materia, si porrebbe, comunque, un rapporto di pregiudizialità tra la definizione del giudizio R.G. 7092/2023 pendente nanti il Tribunale di Cagliari e il giudizio dinanzi al Giudice Contabile, con conseguente necessità di sospensione del secondo ex art. 106 c.g.c.
Nel merito, nelle controdeduzioni si evidenzia l’insussistenza del contestato illecito erariale, in quanto l’attività necessaria alla realizzazione del Progetto denominato PISDAS, così come il prodotto finale, era prevalentemente caratterizzata da immaterialità e poteva essere svolta con il solo utilizzo di un personal computer, anche a distanza dalla sede di lavoro e senza che la presenza in sede dei ricercatori portasse alcuno specifico beneficio alla realizzazione del progetto stesso.
Si contesta, altresì, l’errata ricostruzione delle condotte addebitate all’Ing. AB in rappresentanza di INNOVERY S.p.a., consistenti in dichiarazioni sostitutive di atti notori mendaci e utilizzo di documenti attestanti il falso, come indicato nelle controdeduzioni di cui alla memoria ex art. 121 c.p.c. con richiesta di archiviazione del 10.5.2023 a firma dell’Avv. Zanoni depositata nel procedimento penale n. 3712/2022 R.G.N.R. nell’interesse di INNOVERY S-p-a. e dell’Ing. AB, e l’insussistenza dell’evento lesivo, posto che il Progetto PISDAS oggetto del finanziamento de quo sarebbe stato integralmente realizzato dalla Società e che lo stesso è stato oggetto di una valutazione finale da parte dell’Ente, che è risultata positiva sotto tutti i profili analizzati, come si ricava dalla scheda di valutazione finale del 15.10.2020.
Le argomentazioni difensive non sono state ritenute sufficienti a superare la necessità dell’esercizio dell’azione erariale, pertanto, è stato emesso l’atto di citazione nel quale le stesse sono state confutate.
NE LY S.P.A. (già INNOVERY S.P.A.) in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, Dott. Guido MOSCARELLA, nato a [...] l’[...], C.F. [...], e l’Ing. OR AB si sono costituiti in giudizio a ministero dell’Avvocato Silvio PINNA con memoria depositata il 10 dicembre 2025, nella quale si chiede: in via preliminare e/o pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione a conoscere della vicenda per cui è causa e declinare la giurisdizione in favore del Tribunale Civile di Cagliari; in subordine, accertata la pregiudizialità della causa pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari iscritta con il n. R.G. 7092/2023, di ordinare la sospensione del presente processo ai sensi dell’art. 106, comma 1, c.g.c. fino alla decisione della detta causa civile; di dichiarare, comunque, prescritta l’azione di responsabilità nei confronti di NE LY S.P.A. (già INNOVERY S.P.A.) e dell’Ing. OR AB; nel merito: in via principale, di accertare e dichiarare l'assoluta insussistenza della responsabilità per danno erariale contestata ai convenuti in ragione dell’inesistenza degli illeciti e/o per assenza dell'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa grave e/o per assenza di danno; e, per l’effetto, di rigettare, in quanto infondate le richieste di cui all’atto di citazione e mandare assolti i convenuti da ogni contestazione; in via di mero subordine, di ridurre l’importo dell’asserito danno a euro 161.613,29 e/o ridurre proporzionalmente la quantificazione dell’asserito danno erariale alla luce delle considerazioni esposte nel paragrafo 7.2 della memoria stessa; in ogni caso, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.
Con memoria integrativa depositata il 17 dicembre 2025, il difensore ha comunicato che, nonostante il Tribunale di Cagliari non avesse ancora depositato la decisione sul ricorso relativo alla richiesta sospensione degli effetti della revoca del finanziamento disposta dalla Regione Sardegna, la stessa, nonostante il medesimo Tribunale nel proprio decreto n. 3573/2025 dell’1.10.2025 l’avesse espressamente invitata “... A NON METTERE IN ESECUZIONE IL TITOLO IMPUGNATO IN UN MOMENTO ANTECEDENTE ALLA DECISIONE SULL’ISTANZA CAUTELARE ...”, ha ugualmente proceduto a mezzo dell’Agente della Riscossione a far notificare una serie di atti di pignoramento presso terzi creditori di NE LY S.P.A., anche successivamente al deposito della memoria di costituzione nel presente giudizio.
A seguito di ciò, con riserva di verificare in altra sede la legittimità del contegno assunto dalla Regione Sardegna in violazione dell’ordine impartitole dal Tribunale di Cagliari di attendere la decisione sul ricorso cautelare e, comunque, con salvezza del giudizio civile in corso, NE LY S.P.A. ha proceduto in data 15.12.2025 al pagamento in favore dell’Agenzia della Riscossione per conto della Regione della complessiva somma di euro 1.086.570,45 (pari alla somma capitale di euro 972.342,96, maggiorata degli interessi come da prospetto dell’Agenzia aggiornato alla data del pagamento).
Secondo la difesa, quindi, per effetto di detto pagamento (e, dunque, della restituzione alla Regione Sardegna di quanto percepito a titolo di acconto sul revocato finanziamento del Piano PISDAS con maggiorazione degli interessi moratori calcolati alla data di restituzione), il presente giudizio sarebbe divenuto improcedibile, posto che il contestato depauperamento delle casse regionali determinato dall’asseritamente indebita percezione del finanziamento de quo sarebbe, comunque, venuto meno a seguito e per effetto del pagamento di cui sopra, non essendovi più allo stato degli atti alcun danno erariale da risarcire da parte dei convenuti.
Per tale ragione, nella memoria integrativa si chiede che la Sezione voglia prendere atto dell’intervenuto pagamento del 15.12.2025 e conseguentemente dichiarare l’improcedibilità della causa o, comunque, mandare assolti i convenuti in ragione del venir meno del danno erariale loro contestato. In subordine, si confermano le difese, eccezioni e conclusioni di cui alla memoria di costituzione e difesa.
All’udienza del 15 gennaio 2026, il P.M. ha preso atto dell’avvenuto pagamento e si è associato alla richiesta di improcedibilità formulata dalla difesa. In subordine ha confermato la richiesta di condanna come in citazione.
L’Avvocato PINNA ha insistito per la dichiarazione di improcedibilità e, in subordine, per le altre richieste contenute nella memoria scritta.
Considerato in
DIRITTO
In via pregiudiziale, la Sezione prende atto del pagamento delle somme richieste in citazione effettuato da NE LY PA (già INNOVERY PA) in data 15 dicembre 2025.
Tale pagamento determina il venir meno del danno contestato e, perciò, dell’interesse all’azione, comportando l’improcedibilità della domanda della Procura, come concordemente riconosciuto dalle parti in udienza.
Non vi può, infatti, essere luogo a una pronuncia di merito: né di condanna, atteso che l’eventuale danno contestato non è più attuale, né, analogamente, assolutoria o in parziale riduzione dell’importo contestato, come chiesto dalla difesa dei convenuti, perché allo stato non sussiste il danno per cui è causa.
La definizione della controversia sulla base di una questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese, ex art. 31 del codice di giustizia contabile.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda improcedibile.
Spese compensate Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente V. Mistretta) (f.to digitalmente D. Cabras)
Depositata in Segreteria il 21/01/2026 Il Dirigente f.to digitalmente P. Carrus