TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/12/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1981/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1981/2025 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIOVANNI LEGNINI, domicilio eletto presso lo studio di questi in Chieti alla Via
Spaventa, 29 – pec 66100 CHIETI pec Email_1
ATTORE contro
, C.F. , rappresentata e difesa da Avv. IVANO CP_1 C.F._2
POMPEI, domicilio eletto presso lo studio di questi in PESCARA alla VIA MATESE, 15 – pec
Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte attrice - accogliere la presente opposizione a precetto;
dichiarare l'inesistenza del diritto della sig.ra a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per le CP_1
somme indicate nel precetto del 3 giugno 2025; 3. Dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo per impossibilità sopravvenuta all'adempimento; rideterminare l'assegno di mantenimento in misura compatibile con le effettive possibilità economiche dell'opponente; escludere il pagamento degli pagina 1 di 3 arretrati per impossibilità sopravvenuta. In ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa.
Parte opposta - rigettare l'avversa domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla parte opponente per spiegare opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc all'atto di precetto notificatole in data 3.6.2025 per euro 5.091,13, contenente intimazione di pagamento in favore di , somma precettata in forza di Decreto del CP_1
19.3.2025 in cui era posta a carico dell'opponente l'obbligo di corrispondere la somma di euro
400 mensile per assegno di mantenimento del figlio minore, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla parte opposta sempre in favore del figlio minore.
Unico motivo di opposizione riguardava l'asserita impossibilità economica “sopravvenuta” e
“assoluta” di adempiere agli obblighi di mantenimento nella misura stabilita nel Decreto;
Si costituiva l'opposta la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In sede di prima udienza le parti costituite chiedevano autorizzarsi da subito la precisazione delle conclusioni e senza concessione dei termini di cui all'artt. 189 cpc anche per le memorie, il G.I. ne autorizzava e precisate le conclusioni la causa era mandata a decisione rimettendo la decisione sulla istanza cautelare di sospensione unitamente al merito;
in tal senso appariva assorbita ogni istanza volta alla sospensione giungendo la causa a una rapida decisone e senza concessione dei termini ex art.189 cpc, come richiesto dal difese.
Dalla lettura degli atti di causa e documentazione prodotta emerge in modo chiaro come il motivo avanzato nella presente opposizione non rapprenda una questione che può essere rimesse in un giudizio di opposizione all'atto di precetto, ma solo con impugnazione al Decreto (titolo esecutivo) o con ricorso avente ad oggetto la modifica delle condizioni fissate nel titolo.
A ben vedere i fatti descritti nella difesa opponente seppure definiti come “sopravvenuti” non presentano alcun carattere di novità rispetto alla formazione del titolo portato in atto di precetto, ma riguardano la medesima condizione economico/finanziaria e patrimoniale acclarata al giudice del merito e già sussistente al tempo della provvedimento presidenziale;
quanto evidenziato dalla difesa opponente potrebbe assumere una rilevanza solo attraverso la speciale procedura di pagina 2 di 3 revisione del procedimento sul contributo del mantenimento del figlio,
Nella opposizione di cui ci si occupa, il debitore non può sollevare eccezioni relative a fatti anteriori alla formazione di tale titolo, viene ribadito che dalla difese del parte opponente non è emerso alcun carattere di novità o condizioni mutate o sopraggiunte in peius riguardo al debitore;
tutte le eccezioni sollevate con la presente opposizione potevano essere sollevate solo nel procedimento preordinato alla formazione del titolo stesso. Peraltro, anche fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e non con la spiegata opposizione. L'opposizione deve dunque essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto delle semplici questioni trattate e della affettiva attività processuale svolta nel giudizio trova giustificazione in sede di liquidazione ai compensi di avvocato la riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. n. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione all'atto di precetto e condanna la parte opponente a rifondere le spese del presente giudizio alla parte opposta che liquida per compensi di avvocato in euro 852,00, oltre
RSG iva e cap.
Pescara, 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1981/2025 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIOVANNI LEGNINI, domicilio eletto presso lo studio di questi in Chieti alla Via
Spaventa, 29 – pec 66100 CHIETI pec Email_1
ATTORE contro
, C.F. , rappresentata e difesa da Avv. IVANO CP_1 C.F._2
POMPEI, domicilio eletto presso lo studio di questi in PESCARA alla VIA MATESE, 15 – pec
Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte attrice - accogliere la presente opposizione a precetto;
dichiarare l'inesistenza del diritto della sig.ra a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per le CP_1
somme indicate nel precetto del 3 giugno 2025; 3. Dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo per impossibilità sopravvenuta all'adempimento; rideterminare l'assegno di mantenimento in misura compatibile con le effettive possibilità economiche dell'opponente; escludere il pagamento degli pagina 1 di 3 arretrati per impossibilità sopravvenuta. In ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa.
Parte opposta - rigettare l'avversa domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla parte opponente per spiegare opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc all'atto di precetto notificatole in data 3.6.2025 per euro 5.091,13, contenente intimazione di pagamento in favore di , somma precettata in forza di Decreto del CP_1
19.3.2025 in cui era posta a carico dell'opponente l'obbligo di corrispondere la somma di euro
400 mensile per assegno di mantenimento del figlio minore, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla parte opposta sempre in favore del figlio minore.
Unico motivo di opposizione riguardava l'asserita impossibilità economica “sopravvenuta” e
“assoluta” di adempiere agli obblighi di mantenimento nella misura stabilita nel Decreto;
Si costituiva l'opposta la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In sede di prima udienza le parti costituite chiedevano autorizzarsi da subito la precisazione delle conclusioni e senza concessione dei termini di cui all'artt. 189 cpc anche per le memorie, il G.I. ne autorizzava e precisate le conclusioni la causa era mandata a decisione rimettendo la decisione sulla istanza cautelare di sospensione unitamente al merito;
in tal senso appariva assorbita ogni istanza volta alla sospensione giungendo la causa a una rapida decisone e senza concessione dei termini ex art.189 cpc, come richiesto dal difese.
Dalla lettura degli atti di causa e documentazione prodotta emerge in modo chiaro come il motivo avanzato nella presente opposizione non rapprenda una questione che può essere rimesse in un giudizio di opposizione all'atto di precetto, ma solo con impugnazione al Decreto (titolo esecutivo) o con ricorso avente ad oggetto la modifica delle condizioni fissate nel titolo.
A ben vedere i fatti descritti nella difesa opponente seppure definiti come “sopravvenuti” non presentano alcun carattere di novità rispetto alla formazione del titolo portato in atto di precetto, ma riguardano la medesima condizione economico/finanziaria e patrimoniale acclarata al giudice del merito e già sussistente al tempo della provvedimento presidenziale;
quanto evidenziato dalla difesa opponente potrebbe assumere una rilevanza solo attraverso la speciale procedura di pagina 2 di 3 revisione del procedimento sul contributo del mantenimento del figlio,
Nella opposizione di cui ci si occupa, il debitore non può sollevare eccezioni relative a fatti anteriori alla formazione di tale titolo, viene ribadito che dalla difese del parte opponente non è emerso alcun carattere di novità o condizioni mutate o sopraggiunte in peius riguardo al debitore;
tutte le eccezioni sollevate con la presente opposizione potevano essere sollevate solo nel procedimento preordinato alla formazione del titolo stesso. Peraltro, anche fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e non con la spiegata opposizione. L'opposizione deve dunque essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto delle semplici questioni trattate e della affettiva attività processuale svolta nel giudizio trova giustificazione in sede di liquidazione ai compensi di avvocato la riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. n. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione all'atto di precetto e condanna la parte opponente a rifondere le spese del presente giudizio alla parte opposta che liquida per compensi di avvocato in euro 852,00, oltre
RSG iva e cap.
Pescara, 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 3 di 3