Art. 1. Articolo unico.
In modificazione di quanto venne stabilito con R. decreto 24 maggio 1896, n. CXCVII (parte supplementare) le sezioni elettorali del Collegio di probi-viri per le industrie tessili con sede in Salerno, sono stabilite come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 18 settembre 1905.
VITTORIO EMANUELE.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro - Aprile.
In modificazione di quanto venne stabilito con R. decreto 24 maggio 1896, n. CXCVII (parte supplementare) le sezioni elettorali del Collegio di probi-viri per le industrie tessili con sede in Salerno, sono stabilite come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 18 settembre 1905.
VITTORIO EMANUELE.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro - Aprile.