Art. 18. (Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali)
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere contributi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per l'esecuzione nei territori montani - sulla base di piani organici di miglioramento e di trasformazione aziendale - di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione o potenziamento di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani.
I contributi possono essere concessi anche per il miglioramento dei terreni pascolivi dei comuni e di altri enti montani.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere contributi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per l'esecuzione nei territori montani - sulla base di piani organici di miglioramento e di trasformazione aziendale - di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione o potenziamento di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani.
I contributi possono essere concessi anche per il miglioramento dei terreni pascolivi dei comuni e di altri enti montani.