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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/11/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 423/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
IS, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 423/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OM AS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. OM AS
RICORRENTE nei confronti di Contr
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e P.IVA_1 dell'avv. BARI LUCA ( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 C.F._2
52100 AREZZO;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Deve essere respinta la domanda di parte ricorrente, docente assunto con contratto a tempo determinato, diretta al riconoscimento del cd. “bonus mamme”, sul rilievo che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 159 del 31.10.2025, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità posta in relazione agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, correttamente affermando che “La tecnica della normazione temporanea
e sperimentale ben può essere funzionale a verificare, in relazione alle risorse disponibili, la più adeguata configurazione del beneficio, avendo riguardo alla sua entità e ai possibili criteri correlati alla ratio dell'istituto: ovverosia, il numero dei figli, la loro età, il reddito delle destinatarie del beneficio o altri”.
Ancora si legge: “le questioni concernenti l'omessa considerazione – nelle norme censurate – delle lavoratrici madri titolari di contratti a tempo determinato sono inammissibili, a fronte di quella maggiore discrezionalità che deve essere riconosciuta al legislatore nell'ambito di un percorso sperimentale transitorio e caratterizzato da graduali correzioni”.
Pertanto, la normativa introdotta dal legislatore deve considerarsi pienamente legittima.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, stante la novità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 18/11/2025
Il giudice
Giorgio IS
2
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
IS, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 423/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OM AS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. OM AS
RICORRENTE nei confronti di Contr
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e P.IVA_1 dell'avv. BARI LUCA ( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 C.F._2
52100 AREZZO;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Deve essere respinta la domanda di parte ricorrente, docente assunto con contratto a tempo determinato, diretta al riconoscimento del cd. “bonus mamme”, sul rilievo che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 159 del 31.10.2025, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità posta in relazione agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, correttamente affermando che “La tecnica della normazione temporanea
e sperimentale ben può essere funzionale a verificare, in relazione alle risorse disponibili, la più adeguata configurazione del beneficio, avendo riguardo alla sua entità e ai possibili criteri correlati alla ratio dell'istituto: ovverosia, il numero dei figli, la loro età, il reddito delle destinatarie del beneficio o altri”.
Ancora si legge: “le questioni concernenti l'omessa considerazione – nelle norme censurate – delle lavoratrici madri titolari di contratti a tempo determinato sono inammissibili, a fronte di quella maggiore discrezionalità che deve essere riconosciuta al legislatore nell'ambito di un percorso sperimentale transitorio e caratterizzato da graduali correzioni”.
Pertanto, la normativa introdotta dal legislatore deve considerarsi pienamente legittima.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, stante la novità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 18/11/2025
Il giudice
Giorgio IS
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