Art. 3.
Il settimo comma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e' sostituito dal seguente:
"Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi puo' essere data in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta".
I commi decimo ed undicesimo dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il Ministro delle finanze e' autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o piu' societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonche' di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attivita' dei centri.
Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze puo' stipulare una o piu' convenzioni concernenti l'affidamento ad una societa' specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformita' agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonche' di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti puo' essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalita' di detti reparti.
I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della societa' affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell' articolo 326 del codice penale .
I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all' articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 , con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio".
Resta fermo quanto disposto dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702 .
I turni di lavoro in relazione alle esigenze operative dei centri di servizio sono determinati con decreto del Ministro delle finanze.
Il settimo comma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e' sostituito dal seguente:
"Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi puo' essere data in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta".
I commi decimo ed undicesimo dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il Ministro delle finanze e' autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o piu' societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonche' di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attivita' dei centri.
Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze puo' stipulare una o piu' convenzioni concernenti l'affidamento ad una societa' specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformita' agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonche' di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti puo' essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalita' di detti reparti.
I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della societa' affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell' articolo 326 del codice penale .
I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all' articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 , con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio".
Resta fermo quanto disposto dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702 .
I turni di lavoro in relazione alle esigenze operative dei centri di servizio sono determinati con decreto del Ministro delle finanze.