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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/10/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 551/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 ottobre 2025, alle ore 11,14, innanzi al dott. Monica Bellini, collegata mediante applicativo Teams dal Palazzo di Giustizia sono comparsi nella stanza virtuale:
Per e Per l'avv. PAGLIERI EDOARDO Parte_1 Parte_2
Per nessuno compare. CP_1
.Il tto della dichiarazione di identità del procuratore delle parti. Il procuratore delle parti collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. Paglieri precisa le conclusioni come da note conclusive del 10.09.2025 e si riporta agli atti.
Il Giudice
Dato atto, si ritira in camera di consiglio esonerando la parte dal ricomparire per la lettura della sentenza. Su invito del Giudice, il difensore dichiara di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito, pronuncia la seguente sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 551/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Paglieri Lorenzo e dell'avv. Paglieri RD ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Alba piazza Pertinace n. 6 giusta delega in atti;
-ricorrenti- contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
-resistente-
Avente ad oggetto: contratto di locazione- restituzione cauzione:
Conclusioni di parte ricorrente: Rigettata ogni diversa istanza, eccezione, difesa e deduzione;
Previa ammissione delle prove infra dedotte. Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta a restituire e a rimborsare ai ricorrenti la somma di Euro 2.236,25 CP_1 come quantificata nel presente atto per restituzione di deposito cauzionale, interessi legali scaduti, rimborso spese legali di assistenza stragiudiziale, rimborso spese legali per procedura di mediazione obbligatoria, rimborso spese di avvio mediazione ed oltre interessi di mora ex art.1284 c.4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso sino al pagamento a saldo. Con il favore di spese tutte di causa, come da allegata nota spese.
Fatto e motivi della decisione
e hanno evocato in giudizio per sentirla condannare Parte_1 Parte_2 CP_1 al pagamento della somma di Euro 2.236,25 per la restituzione di deposito cauzionale, interessi legali scaduti, il rimborso spese legali di assistenza stragiudiziale, il rimborso spese legali per procedura di mediazione obbligatoria, rimborso spese di avvio mediazione, oltre interessi di mora ex art.1284 c.4 c.c. pagina 2 di 7 A fondamento della domanda i ricorrenti deducevano (a) di aver condotto in locazione immobile in
Novara - Via G. Biroli n.3/C in forza di contratto di locazione del 5/5/2022 ad uso abitativo stipulato con la proprietaria;
( b) di aver in data 5/5/2022, versato la somma di Euro 1.440,00 a CP_1 titolo di deposito cauzionale;
(c) che , nel mese di marzo 2023, le parti hanno convenuto la risoluzione consensuale anticipata del contratto di locazione con effetto 31/7/2023; (d) che, in data 2/8/2023, veniva effettuato sopralluogo presso l'immobile oggetto del contratto di locazione alla presenza di tal per delega di;
(e) che a seguito del sopralluogo di data 2/8/2023 Persona_1 CP_1
Dankanych-Bida hanno consegnato le chiavi dell'immobile a che le ha ritirate senza Persona_1 opporre eccezioni;
(f) che l'immobile è stato rilasciato in ottimo stato, come riconosciuto dalla locatrice;
(e) che nonostante, le plurime richieste dei ricorrenti medesimi e le promesse della e del CP_1 di lei compagno, allo stato non era ancora stato restituito l'importo, a sua tempo Persona_2 versato a titolo di deposito cauzionale, pari ad euro 1.440,00.
Orbene così sommariamente riportati i termini della questione , deve rilevarsi che la domanda proposta si palesa fondata.
Infatti , risulta documentalmente provato che in data 05/05/2022 le odierne parti in causa sottoscrivevano contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Novara, via
Biroli con durata di anni 3 e proroga di anni 2. Nel richiamato contratto veniva previsto , tra gli altri, al punto 4) “ a garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto la parte conduttrice versa alla parte locatrice la somma di euro 1440 non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione , salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso a termine della locazione previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza dele obbligazioni contrattuali.”,
Risulta, inoltre, documentalmente provato (all.3) che, in data 5/5/2022, i ricorrenti provvedevano ad effettuare alla resistente bonifico bancario istantaneo dell'importo di Euro 1.440,00 a titolo di deposito cauzionale e che successivamente, in data 05/03/2023, inviano comunicazione alla odierna resistente con la quale recedevano dal contratto per motivi di trasferimento in altra città con riconsegna dell'immobile in data 31.07.2023.
All'esito del giudizio è emerso , inoltre, che i conduttori provvedevano alla riconsegna dell'immobile e che, all'atto della riconsegna, lo stesso si trovasse in buone condizioni , come si evince dai messaggi whatsapp intercorsi tra le parti ( in particolare si richiama il messaggio inviato dalla in cui si legge: CP_1
“ Hai lasciato tutto perfetto, forse più perfetto di come lo ha trovato “).
pagina 3 di 7 Così riportate le risultanze istruttorie deve rilevarsi che il deposito cauzionale viene conferito a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento dl conduttore , consentendo al proprietario di soddisfarsi sulla somma consegnata per l'ammontare del danno concretamente subito (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. 4 aprile 2024, n. 8989).
La norma di riferimento s'individua nell'art. 11 della L. n. 392/1978. La somma da versare, in base a quanto stabilito dalla legge citata, non deve superare le tre mensilità del canone e la restituzione del deposito cauzionale avviene allo scadere del contratto o, comunque, a seguito della riconsegna dell'immobile.
Nel momento in cui l'affittuario riconsegna le chiavi dell'abitazione, il proprietario ha l'obbligo di restituire il deposito cauzionale.
La giurisprudenza della Suprema Corte, sul punto, è pacifica nell'affermare che: 'Nel contratto di locazione, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione. Tuttavia, dallo svincolo, volontario o coattivo, dei beni o somme oggetto di deposito, non può inferirsi in via automatica l'insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire, dal momento che non è l'accertamento dell'insussistenza di danni ovvero dell'infondatezza di pretese risarcitorie del locatore a far sorgere il diritto alla restituzione del deposito cauzionale del conduttore ma l'avvenuto rilascio dell'immobile. Pertanto, nel giudizio promosso per la restituzione del deposito cauzionale, l'esistenza di eventuali danni può essere dedotta a fondamento di domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a pena di decadenza, non potendo la semplice allegazione degli stessi considerarsi mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato (Cass. sez. 3, Sentenza
n. 18069 del 05/07/2019).
Più di recente, la Corte ha altresì affermato che “al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata"). (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 194 del 05/01/2023) . Ed ancora “l'obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la pagina 4 di 7 conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 8989/2024, cit.).
Ora nel caso de quo risulta provato che (a) tra le parti veniva concluso contratto di locazione ad uso abitativo;
(b) all'atto della stipula, veniva versata la somma di euro 1440 a titolo di deposito cauzionale;
(c) a seguito del recesso esercitato, l'immobile veniva riconsegnato alla proprietà in buono stato di manutenzione, come si evince dalla dichiarazioni in precedenza riportate.
Pertanto, la prospettazione attorea all'esito del giudizio di merito appare fondata , tenuto anche conto del comportamento processuale serbato dalla convenuta, assente dal giudizio nonostante la ritualità della notifica destinategli già precedentemente all'ordinanza ammissiva dell'interpello, elemento che, unitamente alla mancata comparizione all'udienza fissata per l'interrogatorio formale , ai sensi dell'art. 232 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., vale a ritenere integrata la prova .
Pertanto la convenuta dovrà essere condannata alla restituzione della somma di euro 1440 versata a titolo di deposito cauzionale.
Su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi legali dal versamento alla data di proposizione della domanda. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligo del locatore di un immobile urbano di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale ha natura imperativa, nel senso che tali interessi devono essere corrisposti all'inquilino, anche in mancanza di una sua espressa richiesta. Questo perché l'obbligo in questione persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del canone di affitto (Cass., sent. 30 ottobre 2009, n. 23052).
Andranno invece riconosciuti gli interessi ex art. 1284, 4 comma, dalla data della domanda al saldo effettivo. In merito, il Supremo Consesso ha chiarito che gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. si applicano a tutte le obbligazioni pecuniarie, indipendentemente dalla loro fonte. La norma, infatti,
«individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie, per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento» ( cfr. Ord. 3 gennaio 2023, n. 61).
Devono , inoltre, essere riconosciute le spese legali stragiudiziali sostenute dai ricorrenti in quanto comprovate dalla fattura emessa dal professionista e dal relativo pagamento effettuato mediante bonifico per un totale di euro 216,88, oltre la rivalutazione e gli interessi compensativi dalla data pagina 5 di 7 dell'esborso alla proposizione della domanda e gli interessi ex art. 1284. 4 comma c.c. per il periodo successivo sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla bese dei valori medi di cui al DM55/14 tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, il rimborso dei costi e delle spese legali relative alla partecipazione alla mediazione. In proposito, la costante giurisprudenza di merito ha osservato che, in forza del principio della causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all' art. 91 c.p.c. (Tribunale Modena
09/03/2012; Tribunale Massa 09/11/2016; Tribunale Milano 21/07/2016; Tribunale Mantova
09/04/2018). E' stato anche affermato che "il rapporto tra la mediazione e processo civile non si limita, infatti, ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l' attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili"; pertanto la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l' esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c. (Tribunale
Trieste 11/03/2021). Nello specifico, trattandosi di controversia soggetta a mediazione obbligatoria, dove peraltro è necessaria l' assistenza di un legale, l' istante ha dovuto in effetti sostenere delle spese per l' avvio della procedura di mediazione che si è conclusa negativamente.
Dette spese - a differenza delle spese legali stragiudiziali che, laddove rivestano “autonoma rilevanza” ex art. 20 DM 55/14, integrano una voce di danno emergente, sono soggette agli oneri di allegazione e prova e sono liquidate con maggiorazione di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. n.
16612/21 e Cass. n. 6422/17) - vengono invece riconosciute e liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, applicando le Tabelle allegate al DM n. 55/14 (come modificato dal DM n. 37/18 vigente all'epoca dell'introduzione del procedimento di mediazione), avuto riguardo allo scaglione di riferimento (scaglione da 1.100 a 5.200), limitatamente alla fase di attivazione, oltre all'esborso di €
200,32 (cfr. doc. 6 e 7 fasc. attoreo) per documentate spese vive per l'attivazione della procedura di mediazione.
Deve essere, quindi, liquidato in favore dei ricorrenti l' importo di euro 284,00, a titolo di compenso e di cui alla tabella allegata al D.M. n. 37/2018.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara tenuta e conseguentemente condanna al pagamento in favore dei ricorrente(a) CP_1 della somma di euro 1440 oltre interessi in misura legale dalla data del versamento all'introduzione del presente giudizio nonché agli interessi ex art. 1284 , 4 comma, cc. dalla data della domanda al saldo effettivo;
(b) al pagamento della somma di euro 216,88 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla data dell'esborso alla proposizione della domanda nonché agli interessi ex art. 1284 ,
4 comma, cc. dalla data della domanda al saldo effettivo;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.836,00 per compensi, CP_1
(ivi incluse quelle relative alla fase di mediazione), oltre euro 98,00 per anticipazioni, oltre a documentate spese vive per l'attivazione della procedura di mediazione per euro 200,32, oltre rimb.
Forfet. Cpa e Iva di legge.
Novara, 22 ottobre 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 551/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 ottobre 2025, alle ore 11,14, innanzi al dott. Monica Bellini, collegata mediante applicativo Teams dal Palazzo di Giustizia sono comparsi nella stanza virtuale:
Per e Per l'avv. PAGLIERI EDOARDO Parte_1 Parte_2
Per nessuno compare. CP_1
.Il tto della dichiarazione di identità del procuratore delle parti. Il procuratore delle parti collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. Paglieri precisa le conclusioni come da note conclusive del 10.09.2025 e si riporta agli atti.
Il Giudice
Dato atto, si ritira in camera di consiglio esonerando la parte dal ricomparire per la lettura della sentenza. Su invito del Giudice, il difensore dichiara di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito, pronuncia la seguente sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 551/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Paglieri Lorenzo e dell'avv. Paglieri RD ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Alba piazza Pertinace n. 6 giusta delega in atti;
-ricorrenti- contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
-resistente-
Avente ad oggetto: contratto di locazione- restituzione cauzione:
Conclusioni di parte ricorrente: Rigettata ogni diversa istanza, eccezione, difesa e deduzione;
Previa ammissione delle prove infra dedotte. Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta a restituire e a rimborsare ai ricorrenti la somma di Euro 2.236,25 CP_1 come quantificata nel presente atto per restituzione di deposito cauzionale, interessi legali scaduti, rimborso spese legali di assistenza stragiudiziale, rimborso spese legali per procedura di mediazione obbligatoria, rimborso spese di avvio mediazione ed oltre interessi di mora ex art.1284 c.4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso sino al pagamento a saldo. Con il favore di spese tutte di causa, come da allegata nota spese.
Fatto e motivi della decisione
e hanno evocato in giudizio per sentirla condannare Parte_1 Parte_2 CP_1 al pagamento della somma di Euro 2.236,25 per la restituzione di deposito cauzionale, interessi legali scaduti, il rimborso spese legali di assistenza stragiudiziale, il rimborso spese legali per procedura di mediazione obbligatoria, rimborso spese di avvio mediazione, oltre interessi di mora ex art.1284 c.4 c.c. pagina 2 di 7 A fondamento della domanda i ricorrenti deducevano (a) di aver condotto in locazione immobile in
Novara - Via G. Biroli n.3/C in forza di contratto di locazione del 5/5/2022 ad uso abitativo stipulato con la proprietaria;
( b) di aver in data 5/5/2022, versato la somma di Euro 1.440,00 a CP_1 titolo di deposito cauzionale;
(c) che , nel mese di marzo 2023, le parti hanno convenuto la risoluzione consensuale anticipata del contratto di locazione con effetto 31/7/2023; (d) che, in data 2/8/2023, veniva effettuato sopralluogo presso l'immobile oggetto del contratto di locazione alla presenza di tal per delega di;
(e) che a seguito del sopralluogo di data 2/8/2023 Persona_1 CP_1
Dankanych-Bida hanno consegnato le chiavi dell'immobile a che le ha ritirate senza Persona_1 opporre eccezioni;
(f) che l'immobile è stato rilasciato in ottimo stato, come riconosciuto dalla locatrice;
(e) che nonostante, le plurime richieste dei ricorrenti medesimi e le promesse della e del CP_1 di lei compagno, allo stato non era ancora stato restituito l'importo, a sua tempo Persona_2 versato a titolo di deposito cauzionale, pari ad euro 1.440,00.
Orbene così sommariamente riportati i termini della questione , deve rilevarsi che la domanda proposta si palesa fondata.
Infatti , risulta documentalmente provato che in data 05/05/2022 le odierne parti in causa sottoscrivevano contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Novara, via
Biroli con durata di anni 3 e proroga di anni 2. Nel richiamato contratto veniva previsto , tra gli altri, al punto 4) “ a garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto la parte conduttrice versa alla parte locatrice la somma di euro 1440 non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione , salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso a termine della locazione previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza dele obbligazioni contrattuali.”,
Risulta, inoltre, documentalmente provato (all.3) che, in data 5/5/2022, i ricorrenti provvedevano ad effettuare alla resistente bonifico bancario istantaneo dell'importo di Euro 1.440,00 a titolo di deposito cauzionale e che successivamente, in data 05/03/2023, inviano comunicazione alla odierna resistente con la quale recedevano dal contratto per motivi di trasferimento in altra città con riconsegna dell'immobile in data 31.07.2023.
All'esito del giudizio è emerso , inoltre, che i conduttori provvedevano alla riconsegna dell'immobile e che, all'atto della riconsegna, lo stesso si trovasse in buone condizioni , come si evince dai messaggi whatsapp intercorsi tra le parti ( in particolare si richiama il messaggio inviato dalla in cui si legge: CP_1
“ Hai lasciato tutto perfetto, forse più perfetto di come lo ha trovato “).
pagina 3 di 7 Così riportate le risultanze istruttorie deve rilevarsi che il deposito cauzionale viene conferito a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento dl conduttore , consentendo al proprietario di soddisfarsi sulla somma consegnata per l'ammontare del danno concretamente subito (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. 4 aprile 2024, n. 8989).
La norma di riferimento s'individua nell'art. 11 della L. n. 392/1978. La somma da versare, in base a quanto stabilito dalla legge citata, non deve superare le tre mensilità del canone e la restituzione del deposito cauzionale avviene allo scadere del contratto o, comunque, a seguito della riconsegna dell'immobile.
Nel momento in cui l'affittuario riconsegna le chiavi dell'abitazione, il proprietario ha l'obbligo di restituire il deposito cauzionale.
La giurisprudenza della Suprema Corte, sul punto, è pacifica nell'affermare che: 'Nel contratto di locazione, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione. Tuttavia, dallo svincolo, volontario o coattivo, dei beni o somme oggetto di deposito, non può inferirsi in via automatica l'insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire, dal momento che non è l'accertamento dell'insussistenza di danni ovvero dell'infondatezza di pretese risarcitorie del locatore a far sorgere il diritto alla restituzione del deposito cauzionale del conduttore ma l'avvenuto rilascio dell'immobile. Pertanto, nel giudizio promosso per la restituzione del deposito cauzionale, l'esistenza di eventuali danni può essere dedotta a fondamento di domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a pena di decadenza, non potendo la semplice allegazione degli stessi considerarsi mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato (Cass. sez. 3, Sentenza
n. 18069 del 05/07/2019).
Più di recente, la Corte ha altresì affermato che “al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata"). (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 194 del 05/01/2023) . Ed ancora “l'obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la pagina 4 di 7 conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 8989/2024, cit.).
Ora nel caso de quo risulta provato che (a) tra le parti veniva concluso contratto di locazione ad uso abitativo;
(b) all'atto della stipula, veniva versata la somma di euro 1440 a titolo di deposito cauzionale;
(c) a seguito del recesso esercitato, l'immobile veniva riconsegnato alla proprietà in buono stato di manutenzione, come si evince dalla dichiarazioni in precedenza riportate.
Pertanto, la prospettazione attorea all'esito del giudizio di merito appare fondata , tenuto anche conto del comportamento processuale serbato dalla convenuta, assente dal giudizio nonostante la ritualità della notifica destinategli già precedentemente all'ordinanza ammissiva dell'interpello, elemento che, unitamente alla mancata comparizione all'udienza fissata per l'interrogatorio formale , ai sensi dell'art. 232 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., vale a ritenere integrata la prova .
Pertanto la convenuta dovrà essere condannata alla restituzione della somma di euro 1440 versata a titolo di deposito cauzionale.
Su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi legali dal versamento alla data di proposizione della domanda. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligo del locatore di un immobile urbano di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale ha natura imperativa, nel senso che tali interessi devono essere corrisposti all'inquilino, anche in mancanza di una sua espressa richiesta. Questo perché l'obbligo in questione persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del canone di affitto (Cass., sent. 30 ottobre 2009, n. 23052).
Andranno invece riconosciuti gli interessi ex art. 1284, 4 comma, dalla data della domanda al saldo effettivo. In merito, il Supremo Consesso ha chiarito che gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. si applicano a tutte le obbligazioni pecuniarie, indipendentemente dalla loro fonte. La norma, infatti,
«individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie, per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento» ( cfr. Ord. 3 gennaio 2023, n. 61).
Devono , inoltre, essere riconosciute le spese legali stragiudiziali sostenute dai ricorrenti in quanto comprovate dalla fattura emessa dal professionista e dal relativo pagamento effettuato mediante bonifico per un totale di euro 216,88, oltre la rivalutazione e gli interessi compensativi dalla data pagina 5 di 7 dell'esborso alla proposizione della domanda e gli interessi ex art. 1284. 4 comma c.c. per il periodo successivo sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla bese dei valori medi di cui al DM55/14 tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, il rimborso dei costi e delle spese legali relative alla partecipazione alla mediazione. In proposito, la costante giurisprudenza di merito ha osservato che, in forza del principio della causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all' art. 91 c.p.c. (Tribunale Modena
09/03/2012; Tribunale Massa 09/11/2016; Tribunale Milano 21/07/2016; Tribunale Mantova
09/04/2018). E' stato anche affermato che "il rapporto tra la mediazione e processo civile non si limita, infatti, ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l' attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili"; pertanto la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l' esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c. (Tribunale
Trieste 11/03/2021). Nello specifico, trattandosi di controversia soggetta a mediazione obbligatoria, dove peraltro è necessaria l' assistenza di un legale, l' istante ha dovuto in effetti sostenere delle spese per l' avvio della procedura di mediazione che si è conclusa negativamente.
Dette spese - a differenza delle spese legali stragiudiziali che, laddove rivestano “autonoma rilevanza” ex art. 20 DM 55/14, integrano una voce di danno emergente, sono soggette agli oneri di allegazione e prova e sono liquidate con maggiorazione di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. n.
16612/21 e Cass. n. 6422/17) - vengono invece riconosciute e liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, applicando le Tabelle allegate al DM n. 55/14 (come modificato dal DM n. 37/18 vigente all'epoca dell'introduzione del procedimento di mediazione), avuto riguardo allo scaglione di riferimento (scaglione da 1.100 a 5.200), limitatamente alla fase di attivazione, oltre all'esborso di €
200,32 (cfr. doc. 6 e 7 fasc. attoreo) per documentate spese vive per l'attivazione della procedura di mediazione.
Deve essere, quindi, liquidato in favore dei ricorrenti l' importo di euro 284,00, a titolo di compenso e di cui alla tabella allegata al D.M. n. 37/2018.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara tenuta e conseguentemente condanna al pagamento in favore dei ricorrente(a) CP_1 della somma di euro 1440 oltre interessi in misura legale dalla data del versamento all'introduzione del presente giudizio nonché agli interessi ex art. 1284 , 4 comma, cc. dalla data della domanda al saldo effettivo;
(b) al pagamento della somma di euro 216,88 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla data dell'esborso alla proposizione della domanda nonché agli interessi ex art. 1284 ,
4 comma, cc. dalla data della domanda al saldo effettivo;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.836,00 per compensi, CP_1
(ivi incluse quelle relative alla fase di mediazione), oltre euro 98,00 per anticipazioni, oltre a documentate spese vive per l'attivazione della procedura di mediazione per euro 200,32, oltre rimb.
Forfet. Cpa e Iva di legge.
Novara, 22 ottobre 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
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