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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 412 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, avente a oggetto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in persona Parte_1 del Pubblico ministero dott. Paolo Martinelli;
RICORRENTE per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., con sede in Qualiano (NA) alla Piazza Kennedy n. 15;
RESISTENTE NON COSTIUITA
FATTI RILEVANTI
E
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha presentato, ai sensi dell'art. 38 CCII, ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
Controparte_1
Il ricorso ex art. 37 co. 2 C.C.I.I. e il decreto di convocazione del Tribunale sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 6, C.C.I.I. all'indirizzo pec della società resistente.
2. Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente svolge attività commerciale e, precisamente, attività di costruzione di edifici residenziali e non e lavori generali di costruzione;
- la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
in ogni caso deve rilevarsi come dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2024, i debiti della società sono pari ad € 913.129,00;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dall'ingente debitoria della società, come emergente dalla relazione della Guardia di finanza prodotta in atti;
lo stato di decozione risulta confermato dalla circostanza che il patrimonio netto della società negli ultimi quattro anni è sempre stato negativo per oltre euro 900.000,00;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCI;
P.Q.M.
dichiara l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., con sede in Qualiano (NA) alla Piazza Kennedy n. 15;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Maria De Vivo; curatore l'Avv. Dario Di Tuoro, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avrà luogo il giorno
23/03/2026, ore 10.30;
EG ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n.
14 del 2019.
Così deciso in Aversa il 3.12.2025
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 412 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, avente a oggetto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in persona Parte_1 del Pubblico ministero dott. Paolo Martinelli;
RICORRENTE per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., con sede in Qualiano (NA) alla Piazza Kennedy n. 15;
RESISTENTE NON COSTIUITA
FATTI RILEVANTI
E
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha presentato, ai sensi dell'art. 38 CCII, ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
Controparte_1
Il ricorso ex art. 37 co. 2 C.C.I.I. e il decreto di convocazione del Tribunale sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 6, C.C.I.I. all'indirizzo pec della società resistente.
2. Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente svolge attività commerciale e, precisamente, attività di costruzione di edifici residenziali e non e lavori generali di costruzione;
- la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
in ogni caso deve rilevarsi come dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2024, i debiti della società sono pari ad € 913.129,00;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dall'ingente debitoria della società, come emergente dalla relazione della Guardia di finanza prodotta in atti;
lo stato di decozione risulta confermato dalla circostanza che il patrimonio netto della società negli ultimi quattro anni è sempre stato negativo per oltre euro 900.000,00;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCI;
P.Q.M.
dichiara l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., con sede in Qualiano (NA) alla Piazza Kennedy n. 15;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Maria De Vivo; curatore l'Avv. Dario Di Tuoro, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avrà luogo il giorno
23/03/2026, ore 10.30;
EG ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n.
14 del 2019.
Così deciso in Aversa il 3.12.2025
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello