Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2024, proposto da
RU VA, quale titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Paolo Acri e Tommaso Ricci, costoro costituiti anche personalmente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Tommaso Ricci, in Catanzaro, alla via G. Alberti, n. 27;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 29 novembre 2021, n. 1529.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. CE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza del 29 novembre 2021, n. 1529, la Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore dell’Impresa RU VA & C. S.a.s.: a) della somma di € 119.034,94, oltre rivalutazione monetaria, da computarsi secondo gli indici Istat, dal 14 novembre 2004 sino alla data di pubblicazione della sentenza ed agli interessi legali da computarsi sulla somma di € 119.034,94 annualmente rivalutata (sino alla presente sentenza) con la medesima decorrenza e sino al soddisfo; b) della somma di € 8.270,25 a titolo di interessi per il ritardato pagamento dei certificati di pagamento n. 1 e n. 1bis;
- con la medesima sentenza la Corte ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore dei difensori avv. Pier Paolo Acri e avv. Tommaso Ricci, liquidate in complessive € 9.816,59 (di cui € 816,59 per esborsi e € 9.000.00 per compensi) per il primo grado e in complessive € 10.871,79 (di cui € 1.871,79 per esborsi) per il secondo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
- infine, sono state poste a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone le spese di consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in € 2.041,45, anticipate dalla parte ricorrente;
- la sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 11 aprile 2022;
- con ricorso notificato in data 31 maggio 2024, depositato nella Segreteria in data 8 giugno 2024, i creditori hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;
- con ordinanza del 16 giugno 2025, n. 1052, questo Tribunale ha rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone a un indirizzo PEC (protocollo@pec.asp.crotone.it) diverso da quello riportato nell’elenco di cui all’art. 16- ter , comma 1- ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, da utilizzare in via esclusiva per le notifiche telematiche (uo.uff.leg@pec.asp.crotone.it) e ha quindi disposto la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4 c.p.a., come risultante dalla sentenza della Corte cost. del 9 luglio 2021, n. 148, di dover disporre la rinnovazione della notificazione;
- la parte ricorrente ha provveduto mercè invio di raccomandata AR, posto che l’indirizzo PEC indicato nei pubblici registri è risultato inidoneo alla ricezione degli atti;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
- il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica (erroneamente fissata in vece che l’udienza camerale) del 26 novembre 2025;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (cfr. dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l n. 208 del 2015);
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto - agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;
- tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta ;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della Prefettura che dirige, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- deve essere accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nei termini di cui in dispositivo;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore del costituito procuratore, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo nel pagamento, con le decorrenze indicate in motivazione;
c) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della Prefettura che dirige, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
d) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore di parte ricorrente, e con distrazione in favore del costituito procuratore, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
CE AR, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AR | VO RR |
IL SEGRETARIO