CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere EN RI AN LI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 luglio 2025, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto AR TE colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittogli, consumato il 22 dicembre 2019 ai danni di un esercizio commerciale nel quale aveva tentato di introdursi non riuscendo nel suo intento per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. 2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Maurizio Elio De Feo, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge per avere, la Corte di merito, condannato l’imputato a risarcire le spese del grado alla parte civile, Penale Sent. Sez. 5 Num. 4320 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 19/12/2025 2 non essendosi invece mai costituito come parte civile la persona offesa del reato, AR ES. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto PE Lori, ha inviato memoria con la quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento. La persona offesa dal reato non si è mai costituita parte civile, tanto che lo stesso Tribunale di Salerno non aveva disposto alcuna statuizione civile a suo favore. Pertanto, la condanna, in appello, dell’imputato a rifondere le spese ad una parte civile mai costituita risulta essere frutto di un mero errore materiale che deve essere corretto da questo giudice dell’impugnazione con l’eliminazione della statuizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile, statuizione che elimina. Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EN RI AN LI RO ZZ
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 luglio 2025, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto AR TE colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittogli, consumato il 22 dicembre 2019 ai danni di un esercizio commerciale nel quale aveva tentato di introdursi non riuscendo nel suo intento per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. 2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Maurizio Elio De Feo, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge per avere, la Corte di merito, condannato l’imputato a risarcire le spese del grado alla parte civile, Penale Sent. Sez. 5 Num. 4320 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 19/12/2025 2 non essendosi invece mai costituito come parte civile la persona offesa del reato, AR ES. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto PE Lori, ha inviato memoria con la quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento. La persona offesa dal reato non si è mai costituita parte civile, tanto che lo stesso Tribunale di Salerno non aveva disposto alcuna statuizione civile a suo favore. Pertanto, la condanna, in appello, dell’imputato a rifondere le spese ad una parte civile mai costituita risulta essere frutto di un mero errore materiale che deve essere corretto da questo giudice dell’impugnazione con l’eliminazione della statuizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile, statuizione che elimina. Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EN RI AN LI RO ZZ