Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 1
In tema di trasporto illecito di rifiuti è legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, con finalizzazione al provvedimento di confisca degli stessi, ma non degli ulteriori strumenti di lavoro (quali pale meccaniche ed escavatori) che non abbiano la qualità di mezzi di trasporto, non essendo consentita una interpretazione in "malam partem" della previsione normativa che prevede l'obbligatorietà della confisca dei mezzi in caso di condanna per trasporto illecito di rifiuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 23945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23945 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 08/04/2003
1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 642
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. M. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - N. 1640/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI ZO n. Cerignola 06.04.1958;
VI AT n. Cerignola 22.10.1952;
avverso l'Ordinanza del Tribunale di Foggia del 26.11.2002;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Passacantando Guglielmo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv.to Prof. Franco Giampietro.
FATTO E DIRITTO
Il 9 ottobre 2000 il GIP del Tribunale di Foggia sottoponeva a sequestro preventivo l'autocarro targato BH 962BH e l'autocarro targato BD290SK, nonché una pala meccanica FL10 ed un escavatore tipo CATA325 LMNE, di proprietà di VI ZO e VI AT.
A due anni di distanza, il Tribunale di Foggia con ordinanza del 31.10.2002, emessa nel corso del dibattimento, disponeva il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei mezzi sopra indicati. A seguito di gravame del PM ex art. 322 bis cpp lo stesso Tribunale di Foggia, con Ordinanza del 256.11.2002, ripristinava il sequestro preventivo dei mezzi di trasporto, compresa la pala meccanica e l'escavatore, ritenendo configurabile l'ipotesi di reato ex artt. 51 1^ comma e 53, 2^ comma D.Lg.vo 22/97 e considerando il sequestro funzionale alla confisca, obbligatoria nel caso di condanna per trasporto illecito di rifiuti.
Contro questa ordinanza VI ZO e VI AT hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione, sia sotto il profilo della insussistenza di esigenze cautelari, sia per l'estensione della misura del sequestro anche a mezzi non di trasporto, quali la pala meccanica e l'escavatore, in contrasto con l'art. 53, comma 2 d. Lg.vo 22/97. Il ricorso è parzialmente fondato.
Nel caso in esame la misura cautelare del sequestro preventivo è stata adottata in relazione all'ipotesi di reato (art. 51, 1 comma e 53, 2 comma D. Lg.vo 22/97), consistente nel trasporto illecito di rifiuti.
L'ordinanza impugnata non richiama il reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva (art. 51, 3 comma D. Lg.vo 22/97) e neppure l'art. 53, 1 comma stessa legge sul traffico illecito di rifiuti con carattere internazionale.
Si è contestato, dunque, agli attuali ricorrenti il traffico illecito, perché non autorizzato, di rifiuti all'interno del territorio nazionale, ossia un reato per il quale è effettivamente prevista "obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto", in caso di sentenza di condanna o emessa ex art. 444 c.p.p. come espressamente previsto dall'art. 53, 2^ comma della stessa legge. Rileva la Corte che in tema di sequestro preventivo il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi alla verifica della configurabilità del reato in relazione ad un fatto concreto, definito nelle sue linee essenziali. Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata risulta motivata su questo aspetto con riferimento al trasporto illegittimo di rifiuti ad opera degli attuali ricorrenti.
Anche la finalità preventiva e la finalizzazione alla confisca risultano motivate con riferimento ai mezzi di trasporto tipici, ossia i due autocarri sequestrati.
La Corte ritiene, invece, non motivata e comunque illegittima l'Ordinanza impugnata nel punto relativo alla conservazione del sequestro anche sulla pala meccanica e sull'escavatore, che non sono "mezzi di trasporto", ma solo di movimentazione terra. Il principio di legalità e la tassatività e determinatezza della fattispecie penale ipotizzata (art. 53, 2 comma in relazione all'art. 51, 1 comma D.Lg.vo 22/97) non consentiva una interpretazione estensiva "in malam partem" della misura cautelare a beni dei ricorrenti non considerati dalla norma penale. Va anche detto che il Tribunale di Foggia, violando il principio di proporzione ed adeguatezza, non ha considerato che i ricorrenti sono titolari di ditte individuali, che svolgono attività di movimento terra ed hanno bisogno della attrezzatura sequestrata illegittimamente a distanza di due anni per esigenze di lavoro e di sostentamento familiare.
È vero che l'ordinanza impugnata ha ritenuto che anche la pala meccanica e l'escavatore erano stati utilizzati per il trasporto dei rifiuti, ma questo è avvenuto senza alcuna motivazione, con un mero riferimento alla comunicazione della notizia di reato. La Corte ritiene che sia legittimo il riferimento alle risultanze degli atti di polizia giudiziaria, ma senza che questo comporti il venir meno del doveroso autonomo dovere del giudice di motivare, particolarmente in provvedimenti cautelari che incidono sui beni delle persone, ancor prima di un giudizio di riconosciuta colpevolezza. Va sottolineato che anche la confisca presuppone pur sempre una condanna definitiva.
La pala meccanica e l'escavatore, ove fosse stata contestata la gestione di una discarica abusiva in un'area determinata, potevano concettualmente essere sequestrati, in quanto strumenti per realizzare tale tipo di reato (art. 51, 3 comma d.lg. 22/97), ma questa ipotesi di reato non risulta dall'ordinanza in esame.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio l'Ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della pala meccanica e dell'escavatrice e ne ordina la restituzione agli aventi diritto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 62 6 cpp. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2003