Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2005, n. 45286
CASS
Sentenza 25 ottobre 2005

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Massime1

In tema di atti sessuali con minorenne, si configura l'ipotesi del tentativo quando, pur in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta sia oggettivamente idonea a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali. (Nel caso di specie, la S. C. ha ritenuto l'idoneità e l'univocità degli atti consistiti nell'offrire in più occasioni ad un bambino, minore di dieci anni, caramelle e denaro con l'esplicita richiesta di compiere atti sessuali e nel tentativo di trascinarlo nel bagno, pur in assenza di toccamenti lascivi).

Commentario1

  • 1Non serve contatto, è reato compromettere libertà sessuale (Cass. 12987/09)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 settembre 2020

    In tema di atti sessuali con minorenne, si configura l'ipotesi del tentativo quando, pur in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta sia oggettivamente idonea a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali. In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorchè fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2005, n. 45286
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45286
Data del deposito : 25 ottobre 2005

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