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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/10/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Prima Sezione Civile
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. NS Orazio Maria AR Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3817/2024 R.G. VG
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Cifarelli Parte_1 C.F._1
NA e EG EN AL
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Cifarelli Parte_2 C.F._2
NA e EG EN AL
FATTO premesso che, con ricorso ex art. 473 bis. 49-51 c.p.c. depositato il 10/07/2024, i coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con sentenza non definitiva n. 36/2025, pubblicata in data 21.01.2025, è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti;
posto che con il ricorso introduttivo i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, e non essendo tale domanda all'epoca procedibile, il Collegio ha fissato l'udienza del 23.03.2025 per la verifica del decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, all'udienza del 23.09.2025, tenutasi “a trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e la causa è stata riservata per la decisione;
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 e succ. mod.; infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostruita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando dichiara, alle medesime condizioni della separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Gravina in Puglia (BA) il 28/06/2008 tra
, nato il [...] a [...] e nata il [...] a [...] Parte_1 Parte_2
(BT) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia (BA) al n. 92, parte II, serie A, anno 2008.
Dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale di Bari in data 14/10/2025.
Il Presidente
NS AR