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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
MAROZZO ANTONIO, Presidente e Relatore
BROGLIA FABIO, Giudice
FERRARI MARCO DINO ARMANDO A, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati 4 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TSN01250130372 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.3.24, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione imposta di successione n. TFN 01250130372 emesso il 20.10.23 dall'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di
Casale Monferrato chiedendo la riduzione dell'imposta di successione liquidata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Alessandria chiedendo l'estinzione del giudizio per intervenuto accordo di mediazione sottoscritto il 20.3.2024.
All'odierna udienza questa Corte deliberava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può questa Corte che prendere atto dell'intervenuto accordo di mediazione, ed accogliere la richiesta di estinzione del giudizio congiuntamente proposta da parte del ricorrente e dell'Ente impositore, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Dichiara compensate le spese di giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
MAROZZO ANTONIO, Presidente e Relatore
BROGLIA FABIO, Giudice
FERRARI MARCO DINO ARMANDO A, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati 4 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TSN01250130372 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.3.24, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione imposta di successione n. TFN 01250130372 emesso il 20.10.23 dall'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di
Casale Monferrato chiedendo la riduzione dell'imposta di successione liquidata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Alessandria chiedendo l'estinzione del giudizio per intervenuto accordo di mediazione sottoscritto il 20.3.2024.
All'odierna udienza questa Corte deliberava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può questa Corte che prendere atto dell'intervenuto accordo di mediazione, ed accogliere la richiesta di estinzione del giudizio congiuntamente proposta da parte del ricorrente e dell'Ente impositore, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Dichiara compensate le spese di giudizio.