Ordinanza collegiale 20 febbraio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 07/05/2026, n. 8460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8460 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08460/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09365/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9365 del 2025, proposto da
LE VA, LI RA, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 11712/2022 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.12.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il dott. FA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Con l’atto introduttivo la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza n. 11712/2022 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.12.2023.
Con memoria depositata in corso di giudizio la parte ricorrente rappresentava che con riferimento alla posizione di RA LI era stato integralmente versato il contributo dovuto, mentre con riferimento alla posizione di VA LE vi era stato un adempimento solo parziale, mediante il pagamento di euro 1.500,00, in luogo di 2.500,00 in favore della stessa.
Il Collegio ritiene di dover dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del Ministero.
Secondo consolidata giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere opera “ quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato ”, essendo “ decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito ”, per cui “ il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite ” (Cons. Stato, sez. V, n. 1390/2024).
Sulla base dei principi in materia di soccombenza virtuale è necessario apprezzare l’astratta fondatezza della domanda, “ valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali ” (Cons. Stato, sez. III, n. 5001/2022).
Nel caso in esame l’astratta valutazione della fondatezza della domanda conduce ad un esito positivo, in quanto il soddisfacimento del credito è avvenuto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio.
Con riferimento al residuo credito di euro 1.000,00 in favore di VA LE il ricorso deve trovare accoglimento. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
La giurisprudenza ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato e senza possibilità di integrazione ovvero di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione ( ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 5191/2026).
A fronte di quanto allegato dal ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza, derivando da ciò l’accoglimento della pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova tra debitore e creditore ( ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 22876/2025).
Ne consegue che la parte resistente deve essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.
Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta della parte ricorrente.
La regolamentazione delle spese di lite avviene:
- disponendone una parziale compensazione, in ragione dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 4116/2026);
- per la restante parte in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, accogliendo per il resto il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nei limiti di cui in motivazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente in misura pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA CC, Presidente FF, Estensore
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA CC |
IL SEGRETARIO