TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 11/12/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RGNR345 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il giudice, designato per la trattazione della causa della sezione distaccata di IA, preliminarmente rileva che la causa è stata rinviata alla data odierna dal precedente istruttore ex art. 281 sexies cpc per il deposito contestuale della sentenza.
Che è stata disposta la trattazione scritta e che le parti hanno depositato le note rassegnando le rispettive conclusioni.
Viene pertanto emessa sentenza ex art. 281 sexies cpc che segue.
RGNR345 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sez. dist. IA
Il giudice monocratico, dott.ssa Alessia Notaro, designato per la sezione distaccata di IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile pendente
TRA
(C.F.: nato a [...] il [...] e res.te in Parte_1 C.F._1
IA (NA) alla via Nuova Cartaromana 43, elett.te domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n.107 presso l'Avv. Daniela Giammaria (C.F. ) che lo rappresenta e difende. C.F._2
ATTORE CONTRO
con sede legale in Milano alla Via Negri n. 1 (C.F. e iscrizione al Registro Controparte_1 delle Imprese n. in persona del procuratore speciale pro tempore dott. P.IVA_1 CP_2
, in virtù di procura per Notar di Milano, rep. n. 13183, del 27.07.2016,
[...] Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tuccillo (C.F. ) con studio in C.F._3
Napoli, Via A. d'Isernia n. 8, ove elettivamente domicilia.
CONVENUTA
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: l'attore come da note di precisazione conclusioni e come da note di trattazione scritta del 7.12.2025; la convenuta come da note del 1.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
a seguito della declaratoria d'incompetenza del Giudice di Pace di IA in Controparte_1 favore del Tribunale ordinario-sezione distaccata di IA.
Parte attrice deduceva di aver aderito alla proposta di attivazione della linea telefonica n. 081.3047212 nel mese di aprile 2018 e che, tuttavia, la convenuta aveva ritardato l'attivazione, avvenuta poi solo in data 19.03.2019; rappresentava, inoltre, che tale ritardo gli aveva cagionato disagi e danni patrimoniali.
L'attore chiedeva, pertanto, previa declaratoria di responsabilità per i disservizi subiti, di sentir condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti, patrimoniali e non patrimoniali, contenuti nell'ammontare di €1.000 comprensivi di interessi e rivalutazione, oltre spese del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva chiedendo in via pregiudiziale, dichiararsi l'incompetenza per valore Controparte_1 del Tribunale in favore del Giudice di Pace;
in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda, atteso il mancato valido esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1, comma 11, Legge 31.07.1997, n. 249; sempre in via preliminare, in rito, dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.; nel merito rigettarsi, in ogni caso, la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto oltreché non provata, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 14.11.2022 il Giudice Rosamaria Ragosta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 05.07.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 05.07.2023 il Giudice Rosamaria Ragosta, per questioni legate allo smaltimento dell'arretrato, rinviava all'udienza del 12.06.2024. In tale data il Giudice disponeva un ulteriore rinvio all'udienza del 05.03.2025 in prosieguo precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti depositavano note scritte riportandosi agli atti introduttivi e reiterandone il contenuto.
All'udienza del 05.03.2025 il Giudice Ragosta, per questioni legate al carico processuale, rinviava ex 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.01.2027.
La causa veniva assegnata alla scrivente che disponeva l'anticipazione dell'udienza già fissata ex art. 281 sexies cpc, all'11.12.2025 confermando la trattazione scritta.
Le parti depositavano note di trattazione scritta concludendo come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, riguardo all'eccepita incompetenza del Tribunale di Napoli, si aderisce a quanto statuito dal GdP di IA con sentenza n. 3083/22. Il Gdp, rilevato correttamente che, secondo quanto previsto dall'art.10 c.p.c., “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda”, ha rimesso gli atti al Tribunale ritenendo prive di rilevanza eventuali successive modifiche o rinunzie.
In rito, si rileva, come affermato anche dal GdP nella suddetta sentenza, la procedibilità della domanda, stante l'avvenuto tentativo di conciliazione attivato presso la “Agcom Conciliaweb” e conclusosi con esito negativo.
Parimenti, a fronte dell'eccepita nullità della citazione per violazione degli artt. 163 co.3 n.3 e 4 e 164 c.p.c., si rileva che la domanda risulta procedibile in quanto conforme a quanto statuito dai suddetti artt. del Codice civile.
Nel merito, risulta pacifico che l'attivazione della linea telefonica n. 081.3047212 è avvenuta in data 19.03.2019, quasi un anno dopo la sottoscrizione del cliente della proposta di attivazione della linea fissa TIM.
Tuttavia, non è possibile applicare le regole dettate per gli indennizzi spettanti all'utente in caso di disservizio o ritardo imputabile all'operatore poiché l'attore, da un lato, disconosce il documento prodotto da parte convenuta, denominato “Condizioni Generali di abbonamento al Servizio Telefonico TIM” rilevando che esso reca la data di ottobre 2020, mentre la sottoscrizione del sig.
alla adesione della proposta di attivazione è datata aprile 2018; dall'altro lato, fa un generico Pt_1 riferimento alla “Carta dei servizi TIM”, senza tuttavia produrla e reiterando nelle conclusioni la sola domanda risarcitoria. Peraltro, in assenza di un contratto non è possibile risalire a quali fossero le condizioni applicabili ai fini della questione oggetto di controversia.
Il sig. si limitava a chiedere, per il ritardo nell'attivazione, il risarcimento dei danni sofferti, Pt_1 patrimoniali e non, per un ammontare di €1000. Tuttavia, l'attore non ha adempiuto l'onere probatorio collegato alla domanda risarcitoria, in quanto non ha dato prova di eventuali spese sostenute in virtù del ritardo nell'attivazione, né di eventuali perdite subite per tale ragione. Del resto, lo stesso attore dichiara nel proprio atto introduttivo di essersi servito del telefono cellulare per le telefonate e la connessione ad internet, non sussistendo dunque il lamentato isolamento.
Sul punto va chiarito che, mentre per gli indennizzi è sufficiente che si accerti il disservizio imputabile all'operatore telefonico perché si riconosca il diritto del cliente ad ottenere la somma prevista e predeterminata dalle condizioni generali o dalla carta dei servizi, diversamente, per il risarcimento del danno vige l'onere della prova previsto dagli artt. 2697 e 1223 e ss c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/2014 e ss modificazioni tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli XII sez. distaccata di IA, in persona del GU dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27.06.2022, ogni contraria istanza disattesa, statuisce
1)Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per le ragioni in motivazione.
2)Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in €332,00 per compensi oltre Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il giudice, designato per la trattazione della causa della sezione distaccata di IA, preliminarmente rileva che la causa è stata rinviata alla data odierna dal precedente istruttore ex art. 281 sexies cpc per il deposito contestuale della sentenza.
Che è stata disposta la trattazione scritta e che le parti hanno depositato le note rassegnando le rispettive conclusioni.
Viene pertanto emessa sentenza ex art. 281 sexies cpc che segue.
RGNR345 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sez. dist. IA
Il giudice monocratico, dott.ssa Alessia Notaro, designato per la sezione distaccata di IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile pendente
TRA
(C.F.: nato a [...] il [...] e res.te in Parte_1 C.F._1
IA (NA) alla via Nuova Cartaromana 43, elett.te domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n.107 presso l'Avv. Daniela Giammaria (C.F. ) che lo rappresenta e difende. C.F._2
ATTORE CONTRO
con sede legale in Milano alla Via Negri n. 1 (C.F. e iscrizione al Registro Controparte_1 delle Imprese n. in persona del procuratore speciale pro tempore dott. P.IVA_1 CP_2
, in virtù di procura per Notar di Milano, rep. n. 13183, del 27.07.2016,
[...] Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tuccillo (C.F. ) con studio in C.F._3
Napoli, Via A. d'Isernia n. 8, ove elettivamente domicilia.
CONVENUTA
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: l'attore come da note di precisazione conclusioni e come da note di trattazione scritta del 7.12.2025; la convenuta come da note del 1.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
a seguito della declaratoria d'incompetenza del Giudice di Pace di IA in Controparte_1 favore del Tribunale ordinario-sezione distaccata di IA.
Parte attrice deduceva di aver aderito alla proposta di attivazione della linea telefonica n. 081.3047212 nel mese di aprile 2018 e che, tuttavia, la convenuta aveva ritardato l'attivazione, avvenuta poi solo in data 19.03.2019; rappresentava, inoltre, che tale ritardo gli aveva cagionato disagi e danni patrimoniali.
L'attore chiedeva, pertanto, previa declaratoria di responsabilità per i disservizi subiti, di sentir condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti, patrimoniali e non patrimoniali, contenuti nell'ammontare di €1.000 comprensivi di interessi e rivalutazione, oltre spese del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva chiedendo in via pregiudiziale, dichiararsi l'incompetenza per valore Controparte_1 del Tribunale in favore del Giudice di Pace;
in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda, atteso il mancato valido esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1, comma 11, Legge 31.07.1997, n. 249; sempre in via preliminare, in rito, dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.; nel merito rigettarsi, in ogni caso, la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto oltreché non provata, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 14.11.2022 il Giudice Rosamaria Ragosta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 05.07.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 05.07.2023 il Giudice Rosamaria Ragosta, per questioni legate allo smaltimento dell'arretrato, rinviava all'udienza del 12.06.2024. In tale data il Giudice disponeva un ulteriore rinvio all'udienza del 05.03.2025 in prosieguo precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti depositavano note scritte riportandosi agli atti introduttivi e reiterandone il contenuto.
All'udienza del 05.03.2025 il Giudice Ragosta, per questioni legate al carico processuale, rinviava ex 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.01.2027.
La causa veniva assegnata alla scrivente che disponeva l'anticipazione dell'udienza già fissata ex art. 281 sexies cpc, all'11.12.2025 confermando la trattazione scritta.
Le parti depositavano note di trattazione scritta concludendo come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, riguardo all'eccepita incompetenza del Tribunale di Napoli, si aderisce a quanto statuito dal GdP di IA con sentenza n. 3083/22. Il Gdp, rilevato correttamente che, secondo quanto previsto dall'art.10 c.p.c., “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda”, ha rimesso gli atti al Tribunale ritenendo prive di rilevanza eventuali successive modifiche o rinunzie.
In rito, si rileva, come affermato anche dal GdP nella suddetta sentenza, la procedibilità della domanda, stante l'avvenuto tentativo di conciliazione attivato presso la “Agcom Conciliaweb” e conclusosi con esito negativo.
Parimenti, a fronte dell'eccepita nullità della citazione per violazione degli artt. 163 co.3 n.3 e 4 e 164 c.p.c., si rileva che la domanda risulta procedibile in quanto conforme a quanto statuito dai suddetti artt. del Codice civile.
Nel merito, risulta pacifico che l'attivazione della linea telefonica n. 081.3047212 è avvenuta in data 19.03.2019, quasi un anno dopo la sottoscrizione del cliente della proposta di attivazione della linea fissa TIM.
Tuttavia, non è possibile applicare le regole dettate per gli indennizzi spettanti all'utente in caso di disservizio o ritardo imputabile all'operatore poiché l'attore, da un lato, disconosce il documento prodotto da parte convenuta, denominato “Condizioni Generali di abbonamento al Servizio Telefonico TIM” rilevando che esso reca la data di ottobre 2020, mentre la sottoscrizione del sig.
alla adesione della proposta di attivazione è datata aprile 2018; dall'altro lato, fa un generico Pt_1 riferimento alla “Carta dei servizi TIM”, senza tuttavia produrla e reiterando nelle conclusioni la sola domanda risarcitoria. Peraltro, in assenza di un contratto non è possibile risalire a quali fossero le condizioni applicabili ai fini della questione oggetto di controversia.
Il sig. si limitava a chiedere, per il ritardo nell'attivazione, il risarcimento dei danni sofferti, Pt_1 patrimoniali e non, per un ammontare di €1000. Tuttavia, l'attore non ha adempiuto l'onere probatorio collegato alla domanda risarcitoria, in quanto non ha dato prova di eventuali spese sostenute in virtù del ritardo nell'attivazione, né di eventuali perdite subite per tale ragione. Del resto, lo stesso attore dichiara nel proprio atto introduttivo di essersi servito del telefono cellulare per le telefonate e la connessione ad internet, non sussistendo dunque il lamentato isolamento.
Sul punto va chiarito che, mentre per gli indennizzi è sufficiente che si accerti il disservizio imputabile all'operatore telefonico perché si riconosca il diritto del cliente ad ottenere la somma prevista e predeterminata dalle condizioni generali o dalla carta dei servizi, diversamente, per il risarcimento del danno vige l'onere della prova previsto dagli artt. 2697 e 1223 e ss c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/2014 e ss modificazioni tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli XII sez. distaccata di IA, in persona del GU dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27.06.2022, ogni contraria istanza disattesa, statuisce
1)Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per le ragioni in motivazione.
2)Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in €332,00 per compensi oltre Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro