CASS
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2025, n. 36406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36406 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RD IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. STEFANO ALBERTI, per la parte civile, che si è riportato alle conclusioni già depositate in cancelleria in data 30.09.2025 unitamente alla nota spese;
udito l'Avv. GIANLUCA MACCHIONI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata deliberata 1'11 febbraio 2025 dalla Corte d'appello di Roma, che ha riformato, solo in punto di trattamento sanzionatorio, la condanna inflitta a AN LA dal Tribunale della Capitale per due fatti di bancarotta fraudolenta, l'una documentale, l'altra distrattiva ai danni della società Market GR, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 10 luglio 2013; LA era stato amministratore e socio unico della fallita dal 12 luglio 2010 al 25 ottobre 2011 e liquidatore e socio unico della medesima dal 25 ottobre 2011 alla data del fallimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36406 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO FR Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 02/10/2025 In primo grado erano state riconosciute sia l'aggravante dei più fatti di bancarotta che quella del danno di rilevante gravità, erano state negate le circostanze attenuanti generiche ed era stata inflitta la pena di quattro anni di reclusione. La Corte di appello ha ridotto la pena la pena a tre anni e sei mesi di reclusione, confermando la durata delle pene accessorie fallimentari in misura pari a quella della pena principale e la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per cinque anni. 2. Il ricorso presentato dal difensore dell'imputato si compone di tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al dolo della bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1). La tesi della Corte di appello secondo cui le scritture contabili esistevano ed erano state sottratte scientemente al fallimento per occultare le condotte distrattive e per danneggiare i creditori - si legge nel ricorso — sarebbe una mera congettura e non avrebbe dato riscontro alle censure contenute nell'atto di appello. Rispetto alla doglianza secondo cui LA aveva avuto notizia del fallimento solo il 18 aprile 2014 e non aveva mai avuto la disponibilità delle scritture contabili, custodite dal commercialista Croce, la sentenza impugnata si sarebbe limitata a sostenere assertivamente il fine di pregiudizio, erroneamente attribuendo un rilievo dimostrativo alla mancata risposta di l'ardi alle convocazioni del curatore, confondendo la bancarotta fraudolenta documentale specifica con quella cosiddetta generica. La finalizzazione della pretesa sottrazione della documentazione contabile rispetto alle condotte distrattive - prosegue il ricorrente - sarebbe smentita dal ritrovamento del contratto definitivo e di quello preliminare di vendita dei due immobili oggetto della contestazione di distrazione, atti peraltro assoggettati, con esito positivo, ad azione revocatoria. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, leg. fall. Sostiene il ricorrente che, rispetto alla generica individuazione del danno nel complessivo passivo fallimentare, era stato formulato uno specifico motivo di appello, che rimarcava la pur già riconosciuta marginalità del ruolo di LA. Ebbene - si legge nel ricorso - la Corte distrettuale non avrebbe dato riscontro a questa argomentazione difensiva, benché il ricorrente non fosse responsabile della formazione del passivo fallimentare, accumulatosi per la gran parte negli anni precedenti. 2 2/. o 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, irragionevolmente negate nonostante la marginalità della condotta del ricorrente, già riconosciuta dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. In particolare, è fondato il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta vizio di motivazione quanto al dolo della bancarotta fraudolenta documentale. LA era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, come chiaramente enunciato nel relativo capo di imputazione. Tale ipotesi di bancarotta documentale, come è noto, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa — in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. — rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altro, Rv. 269904). Ebbene, il Tribunale aveva condannato l'imputato ritenendo che la documentazione contabile fosse stata effettivamente tenuta e che volontariamente LA, una volta dichiarato il fallimento della società, non l'avesse fornita alla curatela. Nessuna motivazione si coglie, tuttavia, nella sentenza di primo grado per quanto concerne la specifica direzione del dolo che aveva sorretto la condotta del ricorrente, che i primi Giudici avevano affrontato in maniera del tutto assertiva (cfr. pagg. 22, 23 e 24 della decisione del Tribunale). Questa lacuna argomentativa era stata censurata nell'atto di appello, ove si era evidenziato - a sostegno della tesi dell'insussistenza del coefficiente soggettivo - come la posizione dell'imputato fosse sostanzialmente defilata rispetto alla complessiva gestione della società e all'ideazione delle operazioni distrattive e come questo si riverberasse positivamente sulla sua posizione per quanto concerne l'interesse a non fornire alla curatela le scritture contabili, tanto più che le vendite immobiliari cui aveva partecipato quale amministratore subentrante risultavano dalle dichiarazioni fiscali e da pubblici registri. 3 f Di fronte a questa censura, dotata di un sufficiente grado di specificità, la Corte distrettuale ha taciuto, limitandosi ad affrontare, nel vaglio del gravame di merito sulla bancarotta fraudolenta documentale, la tesi che vedeva la documentazione contabile non già sottratta, ma tenuta e poi smarrita dal commercialista Croce. Si tratta di un aspetto, quello vagliato nella sentenza impugnata, che evidentemente attiene ad una diversa sfaccettatura della componente soggettiva della condotta, ossia quella della volontarietà della sottrazione, mentre il profilo concernente la specificità del dolo e, segnatamente, la direzione della condotta rispetto al pregiudizio dei creditori, è stato del tutto trascurato. Tanto impone l'annullamento con rinvio della decisione avversata, all'esito del quale la Corte di appello dovrà affrontare nuovamente la regiudicanda, con piena autonomia motivazionale, con il solo limite di non dare nuovamente luogo al vizio lamentato. 2. Il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, leg. fall. - e il terzo motivo di ricorso - relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche - sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così è deciso, 02/10/2025 Il PresYnte FR UR CORTEit AS AZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. STEFANO ALBERTI, per la parte civile, che si è riportato alle conclusioni già depositate in cancelleria in data 30.09.2025 unitamente alla nota spese;
udito l'Avv. GIANLUCA MACCHIONI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata deliberata 1'11 febbraio 2025 dalla Corte d'appello di Roma, che ha riformato, solo in punto di trattamento sanzionatorio, la condanna inflitta a AN LA dal Tribunale della Capitale per due fatti di bancarotta fraudolenta, l'una documentale, l'altra distrattiva ai danni della società Market GR, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 10 luglio 2013; LA era stato amministratore e socio unico della fallita dal 12 luglio 2010 al 25 ottobre 2011 e liquidatore e socio unico della medesima dal 25 ottobre 2011 alla data del fallimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36406 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO FR Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 02/10/2025 In primo grado erano state riconosciute sia l'aggravante dei più fatti di bancarotta che quella del danno di rilevante gravità, erano state negate le circostanze attenuanti generiche ed era stata inflitta la pena di quattro anni di reclusione. La Corte di appello ha ridotto la pena la pena a tre anni e sei mesi di reclusione, confermando la durata delle pene accessorie fallimentari in misura pari a quella della pena principale e la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per cinque anni. 2. Il ricorso presentato dal difensore dell'imputato si compone di tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al dolo della bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1). La tesi della Corte di appello secondo cui le scritture contabili esistevano ed erano state sottratte scientemente al fallimento per occultare le condotte distrattive e per danneggiare i creditori - si legge nel ricorso — sarebbe una mera congettura e non avrebbe dato riscontro alle censure contenute nell'atto di appello. Rispetto alla doglianza secondo cui LA aveva avuto notizia del fallimento solo il 18 aprile 2014 e non aveva mai avuto la disponibilità delle scritture contabili, custodite dal commercialista Croce, la sentenza impugnata si sarebbe limitata a sostenere assertivamente il fine di pregiudizio, erroneamente attribuendo un rilievo dimostrativo alla mancata risposta di l'ardi alle convocazioni del curatore, confondendo la bancarotta fraudolenta documentale specifica con quella cosiddetta generica. La finalizzazione della pretesa sottrazione della documentazione contabile rispetto alle condotte distrattive - prosegue il ricorrente - sarebbe smentita dal ritrovamento del contratto definitivo e di quello preliminare di vendita dei due immobili oggetto della contestazione di distrazione, atti peraltro assoggettati, con esito positivo, ad azione revocatoria. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, leg. fall. Sostiene il ricorrente che, rispetto alla generica individuazione del danno nel complessivo passivo fallimentare, era stato formulato uno specifico motivo di appello, che rimarcava la pur già riconosciuta marginalità del ruolo di LA. Ebbene - si legge nel ricorso - la Corte distrettuale non avrebbe dato riscontro a questa argomentazione difensiva, benché il ricorrente non fosse responsabile della formazione del passivo fallimentare, accumulatosi per la gran parte negli anni precedenti. 2 2/. o 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, irragionevolmente negate nonostante la marginalità della condotta del ricorrente, già riconosciuta dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. In particolare, è fondato il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta vizio di motivazione quanto al dolo della bancarotta fraudolenta documentale. LA era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, come chiaramente enunciato nel relativo capo di imputazione. Tale ipotesi di bancarotta documentale, come è noto, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa — in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. — rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altro, Rv. 269904). Ebbene, il Tribunale aveva condannato l'imputato ritenendo che la documentazione contabile fosse stata effettivamente tenuta e che volontariamente LA, una volta dichiarato il fallimento della società, non l'avesse fornita alla curatela. Nessuna motivazione si coglie, tuttavia, nella sentenza di primo grado per quanto concerne la specifica direzione del dolo che aveva sorretto la condotta del ricorrente, che i primi Giudici avevano affrontato in maniera del tutto assertiva (cfr. pagg. 22, 23 e 24 della decisione del Tribunale). Questa lacuna argomentativa era stata censurata nell'atto di appello, ove si era evidenziato - a sostegno della tesi dell'insussistenza del coefficiente soggettivo - come la posizione dell'imputato fosse sostanzialmente defilata rispetto alla complessiva gestione della società e all'ideazione delle operazioni distrattive e come questo si riverberasse positivamente sulla sua posizione per quanto concerne l'interesse a non fornire alla curatela le scritture contabili, tanto più che le vendite immobiliari cui aveva partecipato quale amministratore subentrante risultavano dalle dichiarazioni fiscali e da pubblici registri. 3 f Di fronte a questa censura, dotata di un sufficiente grado di specificità, la Corte distrettuale ha taciuto, limitandosi ad affrontare, nel vaglio del gravame di merito sulla bancarotta fraudolenta documentale, la tesi che vedeva la documentazione contabile non già sottratta, ma tenuta e poi smarrita dal commercialista Croce. Si tratta di un aspetto, quello vagliato nella sentenza impugnata, che evidentemente attiene ad una diversa sfaccettatura della componente soggettiva della condotta, ossia quella della volontarietà della sottrazione, mentre il profilo concernente la specificità del dolo e, segnatamente, la direzione della condotta rispetto al pregiudizio dei creditori, è stato del tutto trascurato. Tanto impone l'annullamento con rinvio della decisione avversata, all'esito del quale la Corte di appello dovrà affrontare nuovamente la regiudicanda, con piena autonomia motivazionale, con il solo limite di non dare nuovamente luogo al vizio lamentato. 2. Il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, leg. fall. - e il terzo motivo di ricorso - relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche - sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così è deciso, 02/10/2025 Il PresYnte FR UR CORTEit AS AZIONE V SEZIONE PENALE