Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/06/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 426 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI. – CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) il 27/09/1999 e residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Daniela TOLOMEO - CF - che lo rappresenta C.F._2
e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e SI.ra – CF CP_1
- nata in [...] il [...] e residente in [...]
Leopardi Vico VII n. 19, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. Nicolina PERRI - CF C.F._4
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 12 e 17 giugno 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30/05/2025 - i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario, a ET NT (CZ) in data 13/05/2017, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di ET NT (CZ), Atto N. 4 parte
2 serie A - anno 2017 (all. 1); -dal matrimonio, in data 02/01/2022 in Lamezia Terme (CZ) è nato il figlio
(all. 2); -il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
-fra i coniugi sono Per_1 sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza e la prosecuzione del rapporto coniugale e che, pertanto,
questi hanno deciso di separarsi;
-essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
-il SInor svolge la professione di operaio – settore Parte_1 edilizia, con un reddito medio mensile di € 1500,00 (all. 3). Il SInor ha in essere un mutuo Parte_1 con rata mensile di € 480,00 fino al 2037 (all. 4); La SI.ra , al momento è disoccupata (vedi, in CP_1 tal senso, pressoché testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo;
in atti).
Tanto premesso, gli stessi come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, ricorrevano al Tribunale di Lamezia
Terme adito, affinché - premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, questi volesse:
• dichiarare la separazione personale dei coniug;
Parte_1 CP_1
• ordinare al Comune di ET NT (CZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 secondo il piano genitoriale che si allega e da intendersi parte integrante del presente atto;
La casa familiare sita in ET NT (CZ), in Via G. Leopardi Vico VII n. 19, di proprietà del SI. _1
, viene assegnata temporaneamente alla madre con il figlio minore, pertanto, la SI.ra
[...] CP_1 si impegna ad intestarsi, sin da subito, le relative utenze;
Il SI potrà usare il seminterrato solo come deposito con preavviso alla SI.r . Parte_1 CP_1
Il SI verserà mensilmente alla SI.r a titolo di mantenimento per sé e per il Parte_1 CP_1 figlio la somma di euro 400,00, così specificata € 200,00 per il figlio ed € 200,00 per la SI.ra Per_1 CP_1
a cui si aggiunge la somma di € 200,00 dell'assegno unico, fino all'affidamento condiviso paritario e
[...] fino al momento in cui la SI.r troverà un'occupazione, dopodiché sarà ripartito al 50%; CP_1
La SI.ra si impegna, sin da ora, ad attivarsi per la ricerca di un'occupazione e, comunque, il CP_1 mantenimento le sarà versato fino alla sua indipendenza per un periodo massimo di due anni decorrenti dall'omologa; Entrambi i coniugi contribuiranno al 50% alle spese straordinarie del figlio da concordare preventivamente (vedi condizioni in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 426 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi SI. Parte_1
– CF - elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Daniela TOLOMEO - CF C.F._1
- che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e C.F._2 SI.ra – CF - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. Nicolina PERRI CP_1 C.F._3
- CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._4 calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 3 giugno 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°,
c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e 3
chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 24 giugno 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data 12 e 17 giugno 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre antecedenti l'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione, con parere favorevole reso in data 17 giugno 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 426 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI. – CF - nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio
Legale dell'Avv. Daniela TOLOMEO - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio giusta C.F._2 4
procura rilasciata in calce al ricorso, e SI.ra – CF - nata in [...] CP_1 C.F._3
Terme (CZ) il 5/10/1989 e residente in [...], a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. Nicolina PERRI - CF - elettivamente domiciliata presso il C.F._4 di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, SI. – CF Parte_1
- nato in [...] il [...] e residente in [...]
Leopardi Vico VII n. 19, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Daniela TOLOMEO - CF
- che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e C.F._2 SI.ra – CF - nata in [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
ET NT (CZ), in Via G. Leopardi Vico VII n. 19, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. Nicolina
PERRI - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura C.F._4 rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) Il figlio minor è affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Per_1
e secondo il piano genitoriale che si allega e da intendersi parte integrante del presente atto;
2) La casa familiare sita in ET NT (CZ), in Via G. Leopardi Vico VII n. 19, di proprietà del SI.
, viene assegnata temporaneamente alla madre con il figlio minore, pertanto, la Parte_1 SI.r si impegna ad intestarsi, sin da subito, le relative utenze;
CP_1
3) Il SI potrà usare il seminterrato solo come deposito con preavviso alla SI.r Parte_1 CP_1
[...]
4) Il SI verserà mensilmente alla SI.r a titolo di mantenimento per sé Parte_1 CP_1
e per il figlio la somma di euro 400,00, così specificata € 200,00 per il figli ed € 200,00 per Per_1 la SI.r , a cui si aggiunge la somma di € 200,00 dell'assegno unico, fino all'affidamento CP_1 condiviso paritario e fino al momento in cui la SI.ra troverà un'occupazione, dopodiché CP_1 sarà ripartito al 50%;
5) La SI.ra si impegna, sin da ora, ad attivarsi per la ricerca di un'occupazione e, CP_1 comunque, il mantenimento le sarà versato fino alla sua indipendenza per un periodo massimo di due anni decorrenti dall'omologa;
6) Entrambi i coniugi contribuiranno al 50% alle spese straordinarie del figlio da concordare preventivamente.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 4, parte II, serie A, anno 2017, comune di ET NT (CZ) - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 5
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conSIlio del 24 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)