TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 689
TAR
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
>
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti nell’adozione del provvedimento - difetto di istruttoria e motivazione - arbitrio manifesto

    Il recesso dal contratto è una determinazione obbligata a seguito di un'informativa interdittiva antimafia, evitabile solo in casi eccezionali non sussistenti. L'amministrazione non era tenuta a decidere sull'istanza di sostituzione prima di procedere al recesso.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento

    L'effetto di incapacità speciale che consegue all'informativa interdittiva antimafia rende vincolato e doveroso il recesso, escludendo gli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento. Per quanto riguarda la comunicazione di rigetto, questa ha concluso il procedimento avviato dalla stessa ricorrente con la sua istanza.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 94, co.3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La facoltà di continuare il rapporto nonostante l'interdittiva antimafia è un'ipotesi remota e residuale, consentita solo per tutelare l'interesse pubblico in relazione a circostanze particolari. L'amministrazione non ha l'obbligo di motivare nel caso di recesso, ma solo nel caso eccezionale in cui si decida di non recedere.

  • Altro
    Silenzio inadempimento

    La materia del contendere è cessata in quanto il Comune ha concluso il procedimento adottando l'atto conclusivo (nota di rigetto del 23 dicembre 2021) che è stato impugnato con motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dal provvedimento di rigetto e dalla relazione del RUP

    Le censure sono infondate per le stesse ragioni esposte in relazione al ricorso principale, in particolare riguardo alla natura vincolata del recesso e all'assenza di obblighi di comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all'art. 37 comma 18 e 19 art. 94 D. Lgs 159/2011

    Le censure sono infondate per le stesse ragioni esposte in relazione al ricorso principale, in particolare riguardo alla natura vincolata del recesso e all'assenza di obblighi di comunicazione di avvio del procedimento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 689
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 689
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo