Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00689/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01821/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocata Germana Villirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocata Vittoria Sitra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina del Comune di Crotone n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2021 con la quale si risolve il contratto rep. -OMISSIS- del 10 ottobre 2011 e si annulla la determinazione del 7 settembre 2018 n. -OMISSIS-;
e per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio del Comune di Crotone all'ordine di conclusione del procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, co. 18, d.lgs. 163/06 ed art. 94 d.Lgs. 159/2011, giusta sentenza del TAR Catanzaro n. -OMISSIS-;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati del 19 marzo 2022:
per la dichiarazione di illegittimità ed annullamento:
- della comunicazione del 23 dicembre 2021 reg. ufficiale -OMISSIS- di rigetto dell'istanza del 16 ottobre 2019 di sostituzione della -OMISSIS-, colpita da interdittiva antimafia.
- della relazione a firma dell'arch. -OMISSIS- del 23.12.2021 quale allegato alla comunicazione che precede;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dwl Comune di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. LA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, componente, quale mandante, di un’associazione temporanea di imprese (ati) con la -OMISSIS-, mandataria, aggiudicataria dell’appalto relativo all’intervento di riqualificazione ambientale del Sito di interesse nazionale di Crotone e -OMISSIS---OMISSIS-, è insorta avverso la determina con la quale il Comune di Crotone, a seguito del provvedimento interdittivo antimafia che il Prefetto della Provincia di Crotone ha adottato nei confronti della predetta mandataria, ha disposto il recesso dal contratto di appalto ed annullato la determina di aggiudicazione.
Contestualmente, ha chiesto venga dichiarata la illegittimità del silenzio del Comune di Crotone rispetto all’ordine di conclusione del provvedimento ai sensi dell’art.37, co.18, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, disposto da questo Tribunale amministrativo, con la sentenza n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2021.
2. La ricorrente ha contestato la legittimità del recesso, deducendo, in diritto, i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione dell’art 2 e 2bis L 241/90 in relazione procedimento amministrativo intrapreso per l’applicazione degli artt. 37, comma 18, D.Lgs 163/06 ed art.95 D Lgs 159/2011 Violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, certezza e stabilità degli atti amministrativi. Contraddittorietà. Illogicità ”;
2.2. “ Violazione dell’art. 7 e ss. L 241/90. Violazione di Legge ed Eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti nell’adozione del provvedimento - difetto di istruttoria e motivazione - arbitrio manifesto - In relazione agli artt. 37 D. lgs 163/2006 ed artt. 94 e 95 D. Lgs 159/2019 ”;
2.3. “ Della violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 37 comma 18 e 19 art. 94 D. Lgs 159/2011 per arbitrio manifesto in relazione alla revoca dell’aggiudicazione nei confronti di -OMISSIS- ”.
3. Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e per difetto di interesse, e sostenendo, nel merito, la infondatezza del ricorso.
4. Con ordinanza n-OMISSIS-del 17 dicembre 2021, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 15 dicembre 2021, è stata respinta la domanda di tutela interinale.
5. Con atto depositato il 19 marzo 2022, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso l’atto con il quale il Comune ha respinto l’istanza della ricorrente di sostituzione della mandataria e la relazione del RUP ad esso allegata, deducendo, in diritto:
5.1. “ Illegittimità derivata dal provvedimento del 23.12.2021 e dalla relazione del RUP con pari data: Violazione dell’art. 7 e ss. L 241/90. Violazione di Legge ed Eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti nell’adozione del provvedimento - difetto di istruttoria e motivazione - arbitrio manifesto - In relazione agli artt. 37 D. lgs 163/2006 ed artt. 94 e 95 D. Lgs 159/2001 ”;
5.2. “ Della violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 37 comma 18 e 19 art. 94 D. Lgs 159/2011 per arbitrio manifesto in relazione alla revoca risoluzione dell’aggiudicazione nei confronti di -OMISSIS-, stante il rigetto della sua richiesta di sostituzione ”.
6. Il Comune di Crotone, con memoria depositata il 1° aprile 2022, oltre a sostenere la infondatezza dei motivi aggiunti, ne ha preliminarmente eccepito la irricevibilità per tardività.
7. All’udienza in camera di consiglio del 6 aprile 2022, il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare che la ricorrente ha dichiarato con memoria del 1° aprile 2022.
8. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza di merito straordinaria del 20 marzo 2026.
9. Tanto premesso, può prescindersi dall’esame delle eccezioni formulate dal Comune resistente, essendo infondati nel merito sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti.
10. Ai fini del compiuto esame delle censure formulate dalla ricorrente, è opportuno ricostruire in fatto la vicenda ad esse sottesa, nei suoi tratti essenziali e per quanto di interesse ai fini della decisione.
In particolare, dagli atti e dai documenti di causa risulta che:
- la ricorrente, in associazione temporanea di impresa con la -OMISSIS-, mandataria, ha ottenuto l’aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Crotone per l’esecuzione di interventi di riqualificazione ambientale del -OMISSIS- e -OMISSIS---OMISSIS-;
- in data 10 ottobre 2011, è stato sottoscritto il contratto di appalto;
- in data 10 ottobre 2019 è stato adottato un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della predetta mandataria;
- a seguito di ciò, sia l’odierna ricorrente che la -OMISSIS-, costituita dalle società componenti l’ATI a seguito dell’aggiudicazione ai fini dell’esecuzione dei lavori, hanno domandato al Comune di Crotone la sostituzione della capogruppo nel rapporto contrattuale, ai sensi dell’art.37, co.18, del d.lgs. n.163/2006 e degli artt.84, co. 4-ter, e 92 del d.lgs. n.159/2011;
- con sentenza n.-OMISSIS- del 1° settembre 2020, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha annullato l’interdittiva antimafia;
- gravata in appello tale pronuncia, il Consiglio di Stato, in sede cautelare, con ordinanza n.-OMISSIS- del 31 marzo 2021, ne ha disposto la sospensione, ripristinando, in tal modo, l’efficacia della misura interdittiva;
- con istanza del 1° aprile 2021, l’odierna ricorrente ha quindi domandato nuovamente al Comune di determinarsi sull’istanza di sostituzione già formulata, ribadendo di essere in possesso dei requisiti occorrenti per l’esecuzione dei lavori;
- nell’inerzia dell’amministrazione locale, la predetta ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio innanzi a questo Tribunale, il quale, con sentenza n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2021, ha accolto la domanda, dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e ordinandogli quindi di concludere il procedimento entro sessanta giorni;
- con determina n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2021, qui impugnata con il ricorso principale, il Comune di Crotone ha disposto il recesso dal contratto di appalto e annullato il provvedimento di aggiudicazione;
- con sentenza n.-OMISSIS- del 17 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar della Campania e quindi rigettato l’originario ricorso che la capogruppo aveva presentato avverso l’interdittiva antimafia;
- da ultimo, con comunicazione del 23 dicembre 2021, che è stata gravata con i motivi aggiunti, il Comune di Crotone ha respinto l’istanza della ricorrente di sostituzione della -OMISSIS-
11. Passando all’esame del merito, con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente deduce la illegittimità del recesso dal contratto e del contestuale annullamento dell’aggiudicazione, sostenendo che il Comune avrebbe dapprima dovuto concludere il procedimento amministrativo da essa avviato con l’istanza del 1° aprile 2021, di sostituzione della mandataria nel contratto di appalto, e, in ogni caso, attendere la pronuncia del Tar, poi intervenuta, come si è visto, il 27 ottobre 2021, con la sentenza n.-OMISSIS-, sul ricorso avverso il silenzio.
11.1. Il motivo è infondato.
Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa del Comune resistente, è in discussione la legittimità di un atto con il quale si è dichiarato il recesso dal contratto di appalto, che è determinazione obbligata ove sia adottata una informazione interdittiva antimafia a carico dell’aggiudicataria, evitabile solo nelle eccezionali ipotesi previste dall’art.94, co.3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (“ nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi ”), e che, soprattutto, è altra cosa rispetto alla eventuale successiva decisione di sostituire l’impresa capogruppo con altra già facente parte dell’ati, ipotesi eccezionale prevista dall’art.37, co.18, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Sicché non risulta che l’amministrazione fosse tenuta a decidere sulla istanza formulata dalla resistente prima di determinarsi per il recesso dal contratto di appalto.
12. Il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente, avendo la ricorrente con essi formulato la medesima censura, lamentando, segnatamente, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, sia con riferimento alla determina del 15 ottobre 2021 che con riferimento alla comunicazione del 23 dicembre 2021.
12.1. Anche la censura in esame si palesa infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l’effetto di incapacità speciale che consegue all’informativa interdittiva spiega il carattere vincolato e doveroso ai sensi dell’articolo 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, e il conseguente non assoggettamento agli obblighi di legge in materia di comunicazione di avvio del procedimento e partecipazione procedimentale della revoca dell’aggiudicazione di un contratto pubblico disposta nei confronti dell’impresa interessata ovvero del recesso dal contratto con essa eventualmente stipulato (in termini, ex plurimis , Cons. Stato, III, 8 settembre 2025, n. 7228).
Quanto al provvedimento del 23 dicembre 2021, alcuna comunicazione di avvio era dovuta, giacché tale atto ha concluso il procedimento avviato dalla medesima ricorrente con la istanza del 1° aprile 2021.
13. Possono del pari trattarsi congiuntamente, in quanto contenenti la medesima censura, il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, coi quali la ricorrente deduce la violazione dell’art. 94, co.3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sostenendo che l’amministrazione non ha svolto alcuna valutazione in ordine alla possibilità, ivi prevista, di non procedere alla revoca o al recesso, in caso di informazione interdittiva antimafia, “ nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi ”
13.1. Il motivo è infondato.
Dalla disciplina dettata dal citato art.94 codice antimafia si desume che, nell’ipotesi in cui l’impresa aggiudicataria sia attinta da un provvedimento interdittivo antimafia, la naturale conseguenza sia il recesso dell’amministrazione dal contratto stipulato (comma 2).
Il comma 3 dell’articolo in commento prevede, poi, una ipotesi eccezionale, disponendo che possa non darsi corso al recesso di cui al comma 2, “ nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi ”.
A fronte di tale quadro normativo, il Collegio ritiene di dover aderire e dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la facoltà di continuare il rapporto con imprese, nonostante il collegamento delle stesse con organizzazioni malavitose, prevista dall'articolo 94 del D.Lgs. n. 159 del 2011, è ipotesi - data l'evidente ratio di pieno sfavore legislativo alle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici - remota e residuale, e dunque consentita al solo fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione a circostanze particolari, quali il tempo dell'esecuzione del contratto o la sua natura, o la difficoltà di trovare un nuovo contraente, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 197 del 2012); pertanto la stazione appaltante, mentre può richiamare l'informativa a supporto della decisione di risolvere il contratto, senza addurre particolari giustificazioni, ha viceversa il dovere di motivare adeguatamente nel caso in cui, nonostante la presenza di un inquinamento mafioso, l'interesse pubblico alla completa esecuzione del contratto è così pregnante da legittimare un'impresa sospetta ad effettuare lavori pubblici (Tar Napoli, sentenza n. 860 del 2014) ” ( ex plurimis , Tar Sicilia, Catania, II, 22 novembre 2023, n.3487).
14. Deve da ultimo essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda, formulata con il ricorso principale, di accertamento della illegittimità del silenzio sulla istanza del 1° aprile 2021, in quanto, come si è visto, il Comune, nelle more del giudizio, ha concluso il procedimento ed adottato l’atto conclusivo, con la nota di rigetto del 23 dicembre 2021, che la ricorrente ha poi impugnato con motivi aggiunti.
14. Per le ragioni sin qui esposte, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda avverso il silenzio, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti devono essere respinti, in quanto infondati.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara la cessazione della materia del contendere per la domanda avverso il silenzio e, per il resto, li respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, nella misura di €3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Durante, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
LA NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NT | LA Durante |
IL SEGRETARIO