Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/04/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) TT. Carla Hubler - Presidente rel-
2) TT. Maria Ilaria Romano - Giudice –
3) TT. Ivana Sassi - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28464 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli avv. ti. GIUSEPPE PENTA e LUIGI VESPOLI presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti dall'avv. VINCENZO DI BIASE presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso dep il 29.11.21 premesso il matrimonio con la Parte_1 resistente e che dall'unione era nato il figlio in data 20/11/1999 Persona_1
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L
898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali. Concludeva : ” 1 – dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri ed , in Napoli, in data 4/06/1999, iscritto Parte_1 Controparte_1
nel registro civile degli atti del comune di Napoli - Atto n. 58, p.II, s.A sez.P, anno 1999
-, con ordine ai competenti ufficiali di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2 – disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig.
[...]
, a favore del figlio , riducendolo a non oltre € 200,00, oltre al 50% Pt_1 Per_1
delle spese straordinarie concordate e documentate;
3 – con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
Si costituiva la resistente e deduceva come in atti e concludeva: ”dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e disporsi, a carico del ricorrente, un contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne Per_1 economicamente non autosufficiente, pari ad € 700,00 mensili, o la diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché la partecipazione nella misura del 50% alle spese e tasse universitarie ed alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio , come individuate nel Per_1
Protocollo di intesa siglato dall'Ordine degli Avvocati di Napoli ed il Tribunale di
Napoli.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione allo scrivente difensore antistatario”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26.10.22 cui si perveniva a seguito di due rinvii richiesti per motivi di salire e lavoro del ricorrente il Presidente sciogliendo la riserva così provvedeva:” preso atto che il tentativo di conciliazione è rimasto infruttuoso;
considerato che
vanno adottati i provvedimenti temporanei e urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi (salvo più approfondita valutazione nel corso del giudizio all'esito della istruttoria che verrà compiuta);
OSSERVA
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Le parti si sono separate giudizialmente alle condizioni di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 9156/08 del 13.11.2008.
Il sig. chiede di modificare i profili economici stabiliti in sede di Parte_1 separazione, mediante la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico in favore del figlio . Per_1
A sostegno della richiesta adduce che, nelle more, la propria situazione economico/patrimoniale è peggiorata e percepisce un reddito annuo di € 9.492,41 che non gli consente di pagare l'assegno fissato nella misura di € 700,00 al mese.
La sig.ra si oppone alla richiesta. Controparte_1
Ciò premesso, si osserva che l'istanza del sig. non può essere accolta. Parte_1
Infatti, in sede di separazione, il Presidente osservò che il reddito effettivo goduto dal
era ampiamente superiore a quello risultante dall'incompleta documentazione Pt_1
fiscale, con ciò evidenziando la inattendibilità delle sue allegazioni in punto di condizione economico-patrimoniale.
Questa non contestata affermazione, unitamente alla circostanza che:
1) il non ha dato nessuna spiegazione della ragione per la quale ha cambiato Pt_1
attività lavorativa, per una retribuzione inferiore a quella percepita in precedenza;
2) il primo CU depositato per confermare la contrazione del reddito risale all'anno di imposta 2016, per cui, se fosse veritiera la minore entrata ivi documentata, non si spiega perché il ricorrente non abbia chiesto prima la modifica dell'assegno;
3) con atto del 27/05/2009, per Notaio Rep. n. 64311, Racc. n. Persona_2
14955, il signor cedeva e trasferiva, a titolo di dazione in pagamento Parte_1
ex art. 1197 c.c., al fratello TT. , in comunione legale con la moglie Controparte_2
TT.ssa , la sua quota di diritti pari alla metà indivisa della nuda CP_3 proprietà sull'unità abitativa sita in Anacapri (Na) alla II Traversa Finestrale n. 2/A e
4, nonché alla via Cava, posta al piano terra, distinta col numero interno 2/A-6, con accesso comune dalla via Finestrale 2/A. Con sentenza n. 4546/2020 del 01/07/2020, il
Tribunale di Napoli dichiarava la nullità di tale atto di dazione di pagamento per mancanza di causa. Sul punto, la difesa del ricorrente si è limitata a segnalare il dato formalistico che la sentenza del tribunale è stata appellata, senza però indicare una sola circostanza da cui poter desumere che il sia debitore del fratello, sicchè, Pt_1
allo stato, è lecito presumere che si tratti di un atto posto in essere per vanificare le pretese creditorie della sig.ra . CP_1
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In conclusione, non appare credibile che la condizione reddituale del ricorrente sia peggiorata rispetto all'epoca della separazione.
P.Q.M.
-conferma i provvedimenti adottati in sede di separazione;”
Quindi rimetteva le parti innanzi al G.I.
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie.
All'udienza cartolare fissata, sulle conclusioni di cui alle note, la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze, dovendosi peraltro rilevare che le parti non hanno formulato richiesta di prova testi.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi dichiarata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 9156/2008 dep il 4.9.2008.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
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Sulla contrapposte domande di mantenimento del figlio maggiorenne n. il Per_1
20.11.1999 a Napoli.
In relazione alla domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Nel caso di specie non è in contestazione l'an dell'assegno ma il quantum che il ricorrente chiede contenersi entro gli € 200,00 mensili, mentre la resistente contestando la veridicità della avversa documentazione reddituale si oppone all'avversa richiesta chiedendo fissarsi in € 700,00 il contributo paterno al mantenimento del figlio oltre il
50% delle spese straordinarie.
Nel caso di specie, va rilevato che in sede di accordi recepiti nella sentenza di separazione del 2008 le parti avevano autodeterminato il contributo paterno al mantenimento del figlio in € 700,00 mensili oltre rivalutazione istat ed il 50% delle spese straordinarie ivi indicate.
Il ricorrente fonda la richiesta di riduzione deducendo:” che, nelle more, la situazione economico/patrimoniale del ricorrente è notevolmente mutata e che lo stesso percepisce, purtroppo, un reddito annuo di soli € 9.492,41….”.
La resistente nell'opporsi alla riduzione valorizza che già nella fase presidenziale della separazione le situazione reddituale del era stata ritenuta inattendibile atteso Pt_1
che il Presidente: “Avuto riguardo al tenore di vita, certamente agiato, serbato dal nucleo familiare e alla modestia dei redditi professionali della , deve ritenersi – CP_1
stante il con-tributo versato dal – che il reddito effettivo dal medesimo goduto Pt_1
sia stato (e sia tuttora) ampiamente superiore a quello risultante dall'incompleta documentazione fiscale.”
Stigmatizzava poi che il si era reso inadempiente al versamento dell'assegno Pt_1
spogliandosi altresì della sua :” la sua quota di diritti pari alla metà indivisa della nuda proprietà sull'unità abitativa sita in Anacapri (Na) alla II Traversa Finestrale n. 2/A e
4, nonché alla via Cava, posta al piano terra, distinta col numero interno 2/A-6, con
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accesso comune dalla via Finestrale 2/A” e che a seguito del giudizio l'atto era stato dichiarato nullo per difetto di causa e che sia il che il fratello e la di lui moglie Pt_1
(che avevano ricevuto in cessione la quota), avevano proposto gravame avverso la sentenza.
La negava altresì il miglioramento della propria condizione reddituale, CP_1
valorizzando la crisi che aveva colpito la professione legale e le spese su di lei gravanti.
Osserva il Collegio che incontestato l'an dell'assegno in ordine al quantum la domanda di una più contenuta contribuzione dell'assegno proposta dal non può trovare Pt_1
accoglimento.
Innanzitutto pacificamente le esigenze di vita e di relazione dei figli accrescono con l'età.
Nel caso di specie il ricorrente nulla ha riferito in ordine alle condizioni economiche sottese all'autodeterminazione dell'assegno di contributo al mantenimento in sede di separazione, nè alle spese abitative dell'epoca, pertanto non ha messo il Collegio in condizione di valutare in ordine alla richiesta di determinazione ridotta di contributo al mantenimento del figlio.
Nè la circostanza che lo stesso in sede presidenziale abbia dichiarato di essere divenuto lavoratore dipendente, successivamente depositando cedolini del 2023 (marzo, aprile, maggio) da cui si evince retribuzione netta di € 1000,00 mensili quale lavoratore dipendente dal 13.6.22, nonché di analoghe mensilità per il 2024 con punte intorno agli
€ 1100,00 mensili e cu 2023 per € 7.356,44 e cu 2024 per € 14.411,01 è idonea a fondare la domanda, stante la frammentarietà della documentazione prodotta, la mancanza di documentazione reddituale relativa alla fase separativa.
Peraltro va rilevato che il è soggetto rispetto al quale non è in contestazione il Pt_1
pregresso pressochè totale inadempimento agli obblighi di contribuzione, inoltre, dagli atti risulta altresì che lo stesso abbia posto in essere cessioni di quote immobiliari dichiarate nulle ancorchè la decisione sia stata gravata, di fatto sottraendosi ad eventuali procedure esecutive..
Così, tenuto conto della domanda riconvenzionale (la resistente chiede determinarsi contributo al mantenimento del figlio in € 700,00 mensili oltre il 50% delle spese
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straordinarie) prendendo come riferimento la misura del contributo al mantenimento del figlio autodeterminata in sede di separazione, va determinato in questa sede contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, provvedendovi la madre in via diretta, di
€ 700,00 mensili oltre rivalutazione annuale automatica come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie. Al fine di evitare l'insorgenza di questioni sulla individuazione e concertazione le parti faranno riferimento al protocollo spese straordinarie sottoscritto fra magistrati del Tribunale di Napoli e Coa nel marzo 2018.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e dell'esito del giudizio il ricorrente per il principio della soccombenza va condannato al pagamento in favore della resistente della metà delle spese del giudizio liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della causa delle tariffe applicabili e dell'attività svolta (DM 147/22 parametri da €26.001 a 52.000, valori medi per 4 fasi, ridotte del 50% per la non particolare complessità delle questioni) con compensazione della restante parte, con attribuzione all'avv. Vincenzo Di Biase dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a NAPOLI il 04/06/1999 ( atto n. 58, parte II, S. A, sez P Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1999 );
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 mensile di € 700,00 (settecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Detta somma andrà automaticamente ed annualmente Per_1
adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2026;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Parte_1
nella misura del 50%, a le spese straordinarie per il figlio, Controparte_1
come da protocollo in parte motiva;
• Compensa le spese del giudizio in ragione della metà, condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
restante parte delle spese che liquida in tale ridotta misura in complessivi € 1904,00
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oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura di legge se dovute con attribuzione all'avv.Vincenzo Di Biase
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25/10/2024
IL PRESIDENTE EST
TT.Carla Hubler
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