Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 25448/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 25448/2023 r.g.a.c.
TRA
c.f.: rapp.to e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Madaio (c.f. ) e dall'avv. Attilio Marino (c.f. CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
F) in virtù di procura in atti e presso il cui studio elettivamente domicilia.
[...]
- ATTORE
E
c.f.: in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Controparte_1 P.IVA_1
presso la sede dell'ente in PIAZZA MUNICIPIO PAL. SAN GIACOMO, 1 80128 CP_1
unitamente all'Avv. DI NARDO CORRADO, c.f.: dal quale è rappre- C.F._4
sentato e difeso in virtù di procura in atti.
- CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Avuto riguardo allo svolgimento del processo è sufficiente fare rinvio alla sentenza
1054/2025, pubblicata il 30 gennaio 2025 e resa nel presente procedimento, sentenza con cui si è definitivamente statuito in ordine ad alcune delle domande proposte.
Si segnala come l'attore, pur sollecitato da questo Giudice ad una definizione transat- tiva della lite (cfr. verbale di udienza del 17 febbraio 2025), si sia sostanzialmente
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Va, pertanto, residualmente esaminata la domanda proposta dal in Controparte_1
comparsa di costituzione con cui ha chiesto “condannare il sig. in Parte_1
proprio e quale titolare della ditta individuale EMPHASE di al risarci- Parte_1
mento in favore del delle somme derivanti dall'illegittima detenzione Controparte_1
dell'immobile di cui si discute nella misura pari ad euro 124.729,56 di cui € 98.280,07 per indennità non corrisposte ed euro 26.499,46 per interessi maturati a favore del
[...]
ovvero, ed in subordine, nella maggiore o minore somma che dovesse ritenere CP_1
congrua questo On.le Tribunale liquidata, se del caso, anche secondo equità nonché degli oneri dovuti sino al rilascio dell'immobile”.
Il credito risarcitorio, con la comparsa autorizzata depositata il 24 marzo 2025 (cfr. allegata scheda di ricalcolo) e con le note di trattazione ex art.127 ter c.p.c. depositate il
28 marzo 2025, è stato rideterminato al fine di tener conto della statuizione di parziale prescrizione contenuta nella sopra indicata sentenza, il tutto nei termini che seguono: “
1. condannare il sig. in proprio e quale titolare della ditta indivi- Parte_1
duale EMPHASE di al risarcimento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle somme derivanti dall'illegittima detenzione dell'immobile di cui si discute nella misura non inferiore ad euro 62.280,90 oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
2. in subordine, qualora Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse di quantificare il danno conseguenza alla luce della “denuncia verbale di contratto di locazione registrata all'Agenzia dell'Entrata al n. 8185 3 B il 20/01/1999”, condannare il sig. Parte_1
in proprio e quale titolare della ditta individuale EMPHASE di
[...] Controparte_2
al risarcimento in favore del delle somme derivanti dall'illegittima Controparte_1
detenzione dell'immobile di cui si discute nella misura non inferiore ad euro 47.808,19 oltre interessi nonché indennità dovute sino al rilascio”.
Nessun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza del credito risarcitorio per il periodo non coperto dalla prescrizione (11 dicembre 2009-31 ottobre 2023).
A tal riguardo, in aggiunta a quanto già affermato nella sentenza parziale resa in corso di causa, va rammentato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022 hanno composto un contrasto insorto fra la Seconda e
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la Terza Sezione civile circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procede- re al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo.
Si è, in particolare, affermato che:
➢ nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fat- to costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che
è andata perduta;
➢ nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può es- sere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valu- tazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
➢ nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fat- to costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Nel caso di specie il a ampiamente soddisfatto l'onere deduttivo e Controparte_1
probatorio, come individuato dalla Suprema Corte nella richiamata pronunzia;
va, inoltre, segnalato come lo stesso attore ha sottoscritto una “denuncia verbale di contratto di locazione registrata all'Agenzia dell'Entrata al n. 8185 3 B il 20/01/1999”
(cfr. documento 8 della produzione di parte convenuta), da cui si evince l'univoco riconoscimento della debenza di un corrispettivo per il godimento dell'immobile in questione, circostanza che rende, di fatto, incontestata l'esistenza di un danno patrimo- niale correlato all'occupazione, dovendosi residualmente procedere alla quantificazione di detto credito, in conformità ai principi sopra richiamati.
Nella denunzia verbale di contratto il corrispettivo annuale per il godimento del cespite viene individuato in lire 5.975.004,00 annuali (3.085,832 Euro) da cui si trae
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l'importo mensile dovuto pari ad euro 257,16; rispetto a tale importo la predetta denunzia, a firma dell'attore, assume un'indubbia valenza confessoria, esonerando il dal fornire qualsivoglia elemento di prova volto a comprovare l'esatto Controparte_1
ammontare del danno, da parametrarsi ai canoni di locazione di mercato.
È, a tal punto, importante segnalare come i conteggi operati dal Controparte_1
(come contenuti nell'avviso di accertamento esecutivo impugnato) abbiano assunto come riferimento proprio il predetto importo, denunziato e riconosciuto dallo stesso occupante abusivo, operando incrementi negli anni pienamente conformi (anche in assenza di specifica contestazione proveniente dall'attore) agli indici di rivalutazione
ISTAT, normalmente operanti anche nell'ambito dei contratti di locazione al fine di dare rilievo alla perdita di potere di acquisto del danaro correlato all'inflazione.
Vengono in rilievo, per l'esatta quantificazione, i conteggi operati dal CP_1
con la comparsa autorizzata, depositata il 24 marzo 2025, in cui, all'esito di
[...]
espressa sollecitazione proveniente dal Giudice, si è provveduto a rideterminare l'importo richiesto a titolo risarcitorio, al netto degli importi dichiarati prescritti;
conse- guentemente può condividersi l'assunto secondo cui, “in applicazione del canone indicato nella denuncia verbale di locazione (oggetto di rivalutazione ISTAT quale ulteriore elemento rilevante ex art. 1226 c.c.- vd prospetto contabile allegato all'avviso di accertamento opposto) il totale dovuto da controparte per il periodo compreso tra il mese dicembre 2009 ed mese di novembre 2023 è pari ad euro 47.808,19 (totale dovuto euro 53.360,31 a cui vanno detratti euro 5.552,12 a fronte dei parziali pagamenti effettuati da controparte nel predetto periodo di riferimento)”.
Tali conteggi non sono stati specificamente contestati dall'attore, il quale si è limitato ad irragionevolmente chiedere la decurtazione, dall'importo sopra determinato, di tutti gli importi pagati, anche laddove correttamente imputati dal (tenuto Controparte_1
conto dell'epoca di effettuazione del pagamento) ai crediti risarcitori dichiarati prescrit- ti.
Sulle predette somme, quali emergenti dalla tabella di ricalcolo presente alle pagine da 5 a 9 della memoria autorizzata depositata dal il 24 marzo 2025, Controparte_1
vanno calcolati e riconosciuti, per ciascuna mensilità, gli interessi al tasso legale dalle
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singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'oc- cupazione di fatto di un immobile (nella specie, un appartamento); ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno
e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
15/05/2013, n. 11736).
Conclusivamente l'attore va condannato al pagamento in favore Parte_1
del dell'importo di euro euro 47.808,19, oltre interessi come appena Controparte_1
indicati.
Vanno, infine, rigettate le domande proposte dall'attore con la memoria depositata il
7 marzo 2024 e con cui ha chiesto “accogliersi la domanda riconvenzionale proposta con il presente atto quale conseguenza delle domande riconvenzionali avversarie e per
l'effetto condannarsi il al risarcimento del danno provato ex art. 2041 Controparte_1
c.c. anche in via equitativa per effetto dell'arricchimento di cui si è avvalso il CP_1
per effetto delle ristrutturazioni e ammodernamenti verificatesi nel periodo della
[...]
locazione a tutt'oggi ed eventualmente in subordine in compensazione con quanto eventualmente e denegatamente sarà condannato il Sig. al pagamento in Pt_1
favore del el presente giudizio”. Controparte_1
La parte assume che “il si è ingiustamente arricchito della ristruttu- Controparte_1
razione del locale consegnatogli nel 1989 in completo stato di degrado, fatiscenza, inabitabilità e inagibilità igienico sanitaria e di abbandono, con le serrande d'ingresso
“mal funzionanti e infradiciate” come riportato nel verbale di consegna del 27/4/1989” e che “è stata necessaria una completa ristrutturazione per adibire l'immobile all'attività di parrucchiere ed ottenere la prescritte autorizzazioni amministrative rilasciate proprio dal igienico sanitarie. Tali ristrutturazioni e ammodernamenti si sono Controparte_1
rese necessarie più volte negli anni come si rileva dalle fotografie dello stato attuale che si depositano e che si chiede di provare con i testi indicati nel paragrafo precedente.
Pertanto nella fattispecie che ci occupa è stato il che si è arricchito Controparte_1
delle ristrutturazioni e ammodernamenti verificatesi nel periodo della locazione ed in via riconvenzionale si chiede, in accoglimento della domanda riconvenzionale con quest'atto
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proposta quale conseguenza delle riconvenzionali di controparte, il risarcimento del danno provato ex art. 2041 C.c. anche in via equitativa ed eventualmente in subordine in compensazione con quanto eventualmente e denegatamente sarà condannato il Sig.
al pagamento in favore del el presente giudizio”. Pt_1 Controparte_1
Premessa la obiettiva contraddittorietà tra il richiamo all'art.2041 c.c. e la qualifica- zione del credito in termini di “risarcimento del danno”, ritiene questo Giudice che non vi sia spazio per l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal signor in ragione di insuperabili carenze di carattere deduttivo e probato- Pt_1
rio, non potendosi l'azionato credito fondare sulla mera allegazione di fotografie rappresentative dell'attuale stato dell'immobile, da porsi a confronto con lo stato dell'immobile all'atto della consegna da parte del ciò in assenza di Controparte_1
qualsivoglia puntuale deduzione e documentazione che rappresenti e comprovi natura, entità e costi sostenuti dalla parte per procedere alle richiamate ristrutturazioni.
Del tutto generici appaiono i capitoli di prova testimoniale articolati, mentre l'invocata ctu perseguirebbe palesemente finalità esplorative e suppletive dell'insoddisfatto onere (deduttivo e probatorio) gravante sulla parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza del signor e si liquidano Parte_1
come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente all'entità del credito riconosciuto in sentenza, dei valori medi di tariffa (tenuto conto del pregio delle difese svolte dal Controparte_1
ed, inoltre, della manifesta fondatezza delle pretese azionate).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda risarcitoria proposta dal e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 Parte_1
favore di detto ente, a titolo di risarcimento ex art.2043 c.c. per occupazione sine titulo dell'immobile indicato in atti, dell'importo di euro 47.808,19, oltre interessi al tasso legale come quantificati in parte motiva;
➢ rigetta la domanda ex art.2041 c.c. formulata da con la Parte_1
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memoria depositata il 7 marzo 2024;
➢ condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_3
le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 14.000,00 per compenso, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese gene- rali (nella misura del 15% degli onorari), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 30 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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