TRIB
Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/09/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 03.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7421 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Giulia Guida ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il nominato consulente ha ritenuto che le accertate patologie di cui l'istante soffre determinino una invalidità del 100% (cento per cento), senza diritto all'indennità di accompagnamento.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso, che risulta depositato nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.. Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo al ricorrente le condizioni sanitarie richieste per ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n.
118/'71.
Invero, dalla lettura della nuova consulenza disposta nella presente fase di opposizione emerge, in particolare, quanto segue:
“… Il soggetto in esame presenta una lunga e complessa storia clinica che ha avuto inizio in giovane età con la comparsa di allucinazioni, uditive e visive, turbe della condotta, irrequietezza, agitazione psico-motoria, fino all'eteroaggressività, alternata da periodi di profonda depressione ed isolamento sociale.
Fu posta diagnosi di "disturbo schizoaffettivo cronico con psicosi ossessivo-compulsiva"
(…)
Oltre essere seguito da psichiatri privati, fu preso in carico dal DSM di Vairano Per_1 del quale si legge cartella clinica che va dal 2007 al 2023, con frequenza del centro quasi ininterrotta (…)
Con gli anni le manifestazioni allucinatorie sono scomparse ma si è avuto un peggioramento dei disturbi ossessivo-compulsivi, crisi di agitazione improvvise con aggressività, un marcato decadimento cognitivo, si è configurando il quadro di uno stato residuale.
è un soggetto con un forte rallentamento ideo-motorio (in parte anche di Parte_1 natura iatrogena), forte tendenza ad isolamento sociale, forte disinteresse per tutto ciò che lo circonda, abulico, apatico, anedonico;
condizione che si alterna a fasi maniacali con agitazione motoria, anche aggressività, logorrea, ripetitività, senza pervenire ad una comunicazione efficace e costruttiva,
In siffatte condizioni il soggetto è assolutamente incapace di svolgere una qualsiasi attività lavorativa;
la sua scarsa attenzione, concentrazione, partecipazione, lo rende inidoneo all'affidamento di un compito di pur semplice esecuzione (…)
Egli necessita di qualcuno che gli faccia prendere i farmaci, che gli prepari il cibo, che lo inciti a vestirsi, a lavarsi …
Deve essere seguito nelle sue azioni, deve essere controllato, bisogna supervisionare tutto ciò che fa …
Per i motivi esposti nella precedente "Discussione", ritengo che il ricorrente sia da considerare Invalido al 100% e non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e quindi necessita di assistenza continua a decorrere fin dall'epoca della presentazione della domanda” (cfr. conclusioni ctu).
Tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente ed esaustivamente argomentate (né ulteriormente contestate) ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e con l'intera documentazione in atti.
Sicché dall'anzidetta domanda del 25.10.2023 deve riconoscersi a carico dell'istante la sussistenza del requisito sanitario in contestazione.
CP_ Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell , così come quelle dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio che si liquidano con separato provvedimento.
P.Q.M.
a) Dichiara che è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. Parte_1
n. 18/1980 con decorrenza dal 25.10.2023. CP_ b) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
1.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 13.09.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino