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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 4217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4217 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3491 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Relatore
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3491/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA ELENA Parte_1
TA in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro con il patrocinio dell'avv. CORLEONE RICCARDO in virtù Controparte_1 di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nata a [...]ù) in data 13/04/2019. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso depositato il 19/02/2025.
Per parte resistente: come da memoria di costituzione con conclusioni congiunte depositate il
23/09/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 [...]
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. Controparte_1 Con ricorso depositato il 19/02/2025, chiedeva al Parte_1
Tribunale l'affidamento congiunto della minore con collocazione e residenza presso di essa, il regime di visita padre/figlia come calenderizzato nonché il versamento di € 325,00 mensili a favore della figlia a titolo di mantenimento da parte del sig. oltre al 50% delle spese mediche, CP_1 scolastiche, attività ricreative, sportive e ludiche concordate e documentate cosi come previste dal
Protocollo d'intesa magistrati avvocati 15/03/2006 adottato presso il Tribunale di Torino.
Con memoria depositata il 23/09/2025, si costituiva in giudizio Controparte_1
confermando in toto le conclusioni della ricorrente senza alcuna modifica, dichiarando,
[...] altresì, che nelle more del giudizio le parti già si stanno attenendo alle stesse.
Con decreto del 06/03/2025 il Giudice Relatore fissava udienza al 24/09/2025 per la comparizione delle parti.
All'esito dell'udienza, le parti congiuntamente dichiaravano di aver depositato in atti conclusioni congiunte. Il Giudice Relatore, preso atto, disponeva in conformità all'accordo delle parti e rimetteva per il resto la causa al Collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla sulle spese di lite, in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che la figlia minore ia affidata congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori con stabile collocazione e residenza presso l'abitazione della madre
[...]
precisando che l'abitazione della donna è attualmente sita in Torino, Via Parte_2
Caltanisetta 7;
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore come quelle inerenti la salute
(compresa la scelta del pediatra, degli specialisti e delle strutture sanitarie), l'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche), l'educazione, la scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina. Limitatamente all'ordinaria amministrazione essi eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter c.c.;
DISPONE che in assenza di diverso accordo e nel rispetto, avuto riguardo alle esigenze e impegni scolastici ed extrascolastici della minore nonché degli impegni anche lavorativi dei genitori medesimi, il padre possa tenere la figlia con sé secondo le seguenti modalità:
- tutte le settimane, il martedì e il mercoledì dall'uscita dalla scuola e con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo nonché il sabato pomeriggio dalle ore 14 con prelevamento presso l'abitazione materna, pernotto presso il padre e riaccompagnamento presso la madre la domenica alle ore 19,00. Nei periodi di vacanza e nei periodi in cui la minore sarà a casa da asilo/scuola, il padre preleverà la figlia direttamente dalla abitazione materna e ivi la riaccompagnerà nei giorni sovra indicati;
- Vacanze di Natale: dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31 Dicembre con un genitore e dal
1° Gennaio al 6 Gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. I giorni del 25 e 26 Dicembre, la minore trascorrerà il 25 con l'uno ed il 26 con l'altro, ad anni alterni;
- Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e
Pasquetta con la madre e viceversa;
- Vacanze estive: durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
detti periodi andranno concordati entro e non oltre il 30 Giugno di ciascun anno. Qualora non vi sia un accordo, si stabilisce che durante gli anni dispari la figlia starà nel mese di Agosto con la madre le prime due settimane mentre starà con il padre le ultime due settimane;
il contrario negli anni pari. Le parti concordano sulla possibilità che la minore possa trascorrere questi o altri periodi di vacanza con ciascun genitore e, in ogni caso, nel rispetto della reciprocità e delle esigenze lavorative di ciascuno. I genitori dovranno comunicarsi il luogo di villeggiatura ove andranno con i figli con i relativi recapiti telefonici.
- I compleanni della bambina saranno trascorsi ad anni alternati con l'uno o l'altro genitore, cominciando tale rotazione per il corrente anno con la madre.
DISPONE che il genitore, quando l'altro avrà con sé la minore, avrà la possibilità di sentirla telefonicamente almeno una volta al giorno, intorno alle ore 19,00, salvo diverso accordo di orario tra le Parti.
DISPONE che ciascuno dei genitori, quando avrà con sé la minore, provveda al mantenimento ordinario e diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza. DISPONE che il Sig. inoltre corrisponda alla madre entro il Controparte_1 giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della minore, con rivalutazione automatica in base all'Istat dell'anno precedente, dell'importo complessivo di €. 325,00
(trecentoventicinque/00 euro) oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche
(comprensive del costo della mensa, materiale didattico, gite), attività ricreative, sportive e ludiche previamente concordate e documentate così come prevista dal Protocollo d'intesa magistrati avvocati
15/03/2006 adottato presso il Tribunale di Torino.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Relatore
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3491/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA ELENA Parte_1
TA in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro con il patrocinio dell'avv. CORLEONE RICCARDO in virtù Controparte_1 di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: nata a [...]ù) in data 13/04/2019. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso depositato il 19/02/2025.
Per parte resistente: come da memoria di costituzione con conclusioni congiunte depositate il
23/09/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 [...]
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. Controparte_1 Con ricorso depositato il 19/02/2025, chiedeva al Parte_1
Tribunale l'affidamento congiunto della minore con collocazione e residenza presso di essa, il regime di visita padre/figlia come calenderizzato nonché il versamento di € 325,00 mensili a favore della figlia a titolo di mantenimento da parte del sig. oltre al 50% delle spese mediche, CP_1 scolastiche, attività ricreative, sportive e ludiche concordate e documentate cosi come previste dal
Protocollo d'intesa magistrati avvocati 15/03/2006 adottato presso il Tribunale di Torino.
Con memoria depositata il 23/09/2025, si costituiva in giudizio Controparte_1
confermando in toto le conclusioni della ricorrente senza alcuna modifica, dichiarando,
[...] altresì, che nelle more del giudizio le parti già si stanno attenendo alle stesse.
Con decreto del 06/03/2025 il Giudice Relatore fissava udienza al 24/09/2025 per la comparizione delle parti.
All'esito dell'udienza, le parti congiuntamente dichiaravano di aver depositato in atti conclusioni congiunte. Il Giudice Relatore, preso atto, disponeva in conformità all'accordo delle parti e rimetteva per il resto la causa al Collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla sulle spese di lite, in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che la figlia minore ia affidata congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori con stabile collocazione e residenza presso l'abitazione della madre
[...]
precisando che l'abitazione della donna è attualmente sita in Torino, Via Parte_2
Caltanisetta 7;
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore come quelle inerenti la salute
(compresa la scelta del pediatra, degli specialisti e delle strutture sanitarie), l'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche), l'educazione, la scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina. Limitatamente all'ordinaria amministrazione essi eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter c.c.;
DISPONE che in assenza di diverso accordo e nel rispetto, avuto riguardo alle esigenze e impegni scolastici ed extrascolastici della minore nonché degli impegni anche lavorativi dei genitori medesimi, il padre possa tenere la figlia con sé secondo le seguenti modalità:
- tutte le settimane, il martedì e il mercoledì dall'uscita dalla scuola e con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo nonché il sabato pomeriggio dalle ore 14 con prelevamento presso l'abitazione materna, pernotto presso il padre e riaccompagnamento presso la madre la domenica alle ore 19,00. Nei periodi di vacanza e nei periodi in cui la minore sarà a casa da asilo/scuola, il padre preleverà la figlia direttamente dalla abitazione materna e ivi la riaccompagnerà nei giorni sovra indicati;
- Vacanze di Natale: dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31 Dicembre con un genitore e dal
1° Gennaio al 6 Gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. I giorni del 25 e 26 Dicembre, la minore trascorrerà il 25 con l'uno ed il 26 con l'altro, ad anni alterni;
- Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e
Pasquetta con la madre e viceversa;
- Vacanze estive: durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
detti periodi andranno concordati entro e non oltre il 30 Giugno di ciascun anno. Qualora non vi sia un accordo, si stabilisce che durante gli anni dispari la figlia starà nel mese di Agosto con la madre le prime due settimane mentre starà con il padre le ultime due settimane;
il contrario negli anni pari. Le parti concordano sulla possibilità che la minore possa trascorrere questi o altri periodi di vacanza con ciascun genitore e, in ogni caso, nel rispetto della reciprocità e delle esigenze lavorative di ciascuno. I genitori dovranno comunicarsi il luogo di villeggiatura ove andranno con i figli con i relativi recapiti telefonici.
- I compleanni della bambina saranno trascorsi ad anni alternati con l'uno o l'altro genitore, cominciando tale rotazione per il corrente anno con la madre.
DISPONE che il genitore, quando l'altro avrà con sé la minore, avrà la possibilità di sentirla telefonicamente almeno una volta al giorno, intorno alle ore 19,00, salvo diverso accordo di orario tra le Parti.
DISPONE che ciascuno dei genitori, quando avrà con sé la minore, provveda al mantenimento ordinario e diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza. DISPONE che il Sig. inoltre corrisponda alla madre entro il Controparte_1 giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della minore, con rivalutazione automatica in base all'Istat dell'anno precedente, dell'importo complessivo di €. 325,00
(trecentoventicinque/00 euro) oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche
(comprensive del costo della mensa, materiale didattico, gite), attività ricreative, sportive e ludiche previamente concordate e documentate così come prevista dal Protocollo d'intesa magistrati avvocati
15/03/2006 adottato presso il Tribunale di Torino.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.