Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2026, n. 10401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10401 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
AULA 'B'
Numero registro generale 17209/2025
Numero sezionale 808/2026 Numero di raccolta generale 10401/2026 Data pubblicazione 20/04/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO
- Presidente -
Dott. GUGLIELMO CINQUE
Dott. ILEANA FEDELE
Dott. GUGLIELMO GARRI
- Consigliere-
- Consigliere-
- Consigliere -
-Rel. Consigliere -
Oggetto
LICENZIAMENTI
DIMISSIONI
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N. 17209/2025
Cron.
Rep.
Ud. 17/02/2026 PU
Dott. NICOLA DE MARINIS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
2026
808
sul ricorso 17209-2025 proposto da: DURANTE SABINA, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO DURANTE;
contro
- ricorrente -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 19/2025 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 15/04/2025 R.G.N. 121/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
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Numero registro generale 17209/2025 Numero sezionale 808/2026
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dote raccolta generale 10401/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato SIMONE MARIA GHIRELLI per delega avvocato
PIETRO DURANTE;
udito l'avvocato GIOVANNI GRECO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 15 aprile 2025 la Corte d'Appello di Trieste confermava la decisione resa dal Tribunale di Udine e rigettava la domanda proposta da BI RA nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'annullamento e/o la disapplicazione e/o la rettifica del provvedimento di licenziamento e di esclusione dalle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato, riconfermato con la successiva determina che sanciva la decadenza dell'istante dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze, comminato alla medesima, una volta che I'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, dietro segnalazione della Dirigente Scolastica dell'Istituto "C. Ceconi" di Udine, aveva formulato a suo carico vari addebiti incentrati sulla mancata (13 giorni) o non corretta giustificazione (34 giorni) delle assenze per malattia coperte, queste ultime da certificati medici trasmessi al termine del periodo certificato così da riconnettervi efficacia retroattiva.
2. La decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto la correttezza formale del procedimento disciplinare, atteso, da un lato, la mancata deduzione della lesione del diritto di difesa per effetto del superamento del previsto termine tra la commissione delle infrazioni addebitate
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e la segnalazione all'UPD da parte della Dirigente Scolastica raccolta generale 10401/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 la non ricorrenza di indizi significativi di una ipotetica volonta dell'Amministrazione di rinuncia alla reazione disciplinare e, dall'altro, l'osservanza dei termini per la contestazione e la conclusione del procedimento. Nel merito il giudice d'appello ha ritenuto la sussistenza delle condotte addebitate, non risultando le assenze giustificate e non valendo a tal fine i certificati medici attestanti retroattivamente uno stato di malattia solamente dichiarato e non constatato. La Corte territoriale ha ritenuto proporzionata la massima sanzione irrogata, stante l'intenzionalità nel sottrarsi alla disciplina della materia ed il disinteresse per le esigenze organizzative dell'attività didattica dell'istituto, nonché, da ultimo, inapplicabile nella specie l'esonero dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c.
3. Per la cassazione di tale decisione ricorre la RA, affidando l'impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
4. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, ulteriormente illustrata nel corso della discussione, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
5. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rigettata la formulata istanza di riunione della presente controversia con il procedimento iscritto al n. R.G. 26863//2024 avente ad oggetto il preteso risarcimento del danno per la mancata inclusione nella III fascia delle graduatorie permanenti, risultando, nell'ambito di questo, impugnata altra decisione della Corte d'Appello di Trieste, con conseguente inapplicabilità della riunione obbligatoria ex art. 335 c.p.c. e non essendovi ragioni che
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rendano quantomeno opportuna la trattazione congiunta,raccolta generale 10401/2026 Data pubblicazione 20/04/2026 atteso che, per la diversità dei rispettivi oggetti, l'esito di quest'ultimo giudizio non può in alcun modo condizionare la valutazione sulla legittimità del licenziamento qui impugnato.
1. Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, lamenta a carico della Corte territoriale l'avere disatteso il principio di tempestività della contestazione, ammettendo da parte dell'Amministrazione un ritardo nella reazione, di per sé tale da ingenerare l'affievolimento della garanzia di difesa e l'affidamento sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto, ponendosi così in contrasto con i principi di correttezza e buonafede.
2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 55-septies d.lgs. n. 165/2001 e 17 CCNL per il comparto Scuola, la ricorrente imputa alla Corte territoriale l'erroneità del convincimento circa l'inidoneità giustificativa delle assenze dei certificati a valenza retroattiva prodotti dalla medesima.
3. Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione del principio dispositivo e del principio della domanda ex art. 99 c.p.c. è prospettata in relazione all'avere la Corte territoriale dichiarata ingiustificata un'assenza non inclusa tra le condotte rilevanti ai fini del licenziamento.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. lamentando a carico della Corte territoriale l'aver erroneamente escluso la qualificazione come assistenziale o previdenziale della controversia.
5. Con il quinto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1325 c.c., la ricorrente
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deduce la nullità e/o l'annullabilità per vizio del consensoedelraccolta generale 10401/2026 contratto di lavoro, originariamente non sottoscritto per assenza di accordo sulla data di formalizzazione e, poi, concluso sotto costrizione, derivandone l'inefficacia degli atti conseguenti.
6. Con il sesto motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 del CCNL per il comparto Scuola, 492 e seguenti d.lgs. n. 297/1994 e 55-quater d.lgs. n. 165/2001 per avere ritenuto le assenze per permessi personali e/o familiari ingiustificate quando, viceversa, nessuna delle stesse era stata effettuata senza preventiva ed in assenza di valida giustificazione, incentrata sulle esigenze di cura del figlio disabile in condizione di gravità.
7. Il primo motivo è inammissibile non misurandosi con il decisum della sentenza impugnata, teso ad escludere la configurabilità del ritardo in termini di inadempimento da parte dell'Amministrazione agli obblighi di correttezza e buona fede, stante la mancata deduzione da parte della ricorrente della lesione del diritto di difesa ai sensi del comma 9 ter dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001 ( punti 1.1.2 e 1.1.3), rilievo sul quale la medesima non oppone replica alcuna, incentrando inammissibilmente la censura sulla sola violazione del comma 4 della disposizione citata e dell'art. 7 della legge n. 300/1970, non più richiamato dal d.lgs. n. 165/2001. Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del
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ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cassero raccolta generale 10401/2026 9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007).
8. Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, non tenendo ancora una volta conto la censura sollevata dalla ricorrente della complessiva motivazione in base alla quale la Corte territoriale ha ritenuto che la giustificazione delle assenze non potesse essere fornita attraverso la produzione tardiva di certificazioni retroattive. In particolare la Corte, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha evidenziato che non sussistevano ragioni idonee a giustificare la certificazione tardiva e che la lavoratrice aveva intenzionalmente atteso l'ultimo giorno per recarsi dal medico, impedendo l'effettuazione delle visite domiciliari e arrecando palese intralcio all'organizzazione scolastica (punto 3.2. della motivazione). Il motivo, tutto incentrato sulla asserita violazione del d.P.C.M. 26 marzo 2008 e sulla astratta validità della certificazione retroattiva, ancora una volta non coglie l'effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata.
9. Alle medesime conclusioni si giunge quanto al terzo motivo, formulato senza il rispetto dell'onere imposto dall'art. 366 n. 6 c.p.c. perché la ricorrente non riporta il contenuto della contestazione, non consentendo di verificare la denunciata violazione del principio di immutabilità del fatto contestato. Si aggiunga che la ricorrente neppure allega che la valutazione di quell'assenza sia stata decisiva ai fini del giudizio sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento. 10. Di contro, il quarto motivo è da considerarsi manifestamente infondato, atteso che la presente controversia avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento attiene al rapporto di pubblico impiego ed esula dalla materia
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Data pubblicazione 20/04/2026
assistenziale e previdenziale, mentre non rilevano amefiniraccolta generale 10401/2026 dell'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. né la circostanza che si discuta anche di assenze dovute a malattia, per non vertere la controversia sulla relativa indennità, né la circostanza che siano stati richiesti i contributi previdenziali. 11. Nuovamente inammissibile deve ritenersi il quinto motivo, in quanto, oltre ad essere fondato su circostanze di fatto che non sono state oggetto dell'accertamento della Corte territoriale, sollecita una pronunzia su una domanda di nullità o annullamento di cui non prova la tempestiva proposizione. 12. Ed infine inammissibile va qualificato il sesto motivo, risolvendosi la censura nella mera confutazione della valutazione che la Corte territoriale, nel proprio discrezionale apprezzamento, ha operato in fatto motivando ampiamente nel senso della legittimità dei dinieghi opposti dalla Dirigente scolastica alle richieste di aspettativa, permessi e lavoro da remoto, avanzate dalla ricorrente.
13. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, non potendo ritenersi tardivo il controricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi nonostante la nullità della notifica effettuata all'Avvocatura Distrettuale, nullità che ha impedito il decorso del termine previsto dall'art. 370 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
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Data pubblicazione 20/04/2026
parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titoloero diraccolta generale 10401/2026 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.2.2026. La Presidente
Il Consigliere estensore Nicola De Marinis
SA Di AN
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Data pubblicazione 20/04/2026 Numero di raccolta generale 10401/2026 Numero sezionale 808/2026 Numero registro generale 17209/2025
Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02ecb84c Firmato Da: NICOLA DE MARINIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 77bbd3164159122b