Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2026, n. 10401
CASS
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione principio di tempestività della contestazione

    Il motivo è inammissibile perché non si misura con il decisum della sentenza impugnata, che ha escluso la configurabilità del ritardo in termini di inadempimento da parte dell'Amministrazione agli obblighi di correttezza e buona fede, stante la mancata deduzione da parte della ricorrente della lesione del diritto di difesa ai sensi del comma 9 ter dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001. La censura è incentrata sulla sola violazione del comma 4 della disposizione citata e dell'art. 7 della legge n. 300/1970, non più richiamato dal d.lgs. n. 165/2001.

  • Inammissibile
    Inidoneità giustificativa delle assenze dei certificati a valenza retroattiva

    Il motivo è inammissibile perché non tiene conto della complessiva motivazione in base alla quale la Corte territoriale ha ritenuto che la giustificazione delle assenze non potesse essere fornita attraverso la produzione tardiva di certificazioni retroattive. La Corte ha evidenziato che non sussistevano ragioni idonee a giustificare la certificazione tardiva e che la lavoratrice aveva intenzionalmente atteso l'ultimo giorno per recarsi dal medico, impedendo l'effettuazione delle visite domiciliari e arrecando palese intralcio all'organizzazione scolastica.

  • Inammissibile
    Valutazione di un'assenza non inclusa tra le condotte rilevanti ai fini del licenziamento

    Il motivo è formulato senza il rispetto dell'onere imposto dall'art. 366 n. 6 c.p.c. perché la ricorrente non riporta il contenuto della contestazione, non consentendo di verificare la denunciata violazione del principio di immutabilità del fatto contestato. Si aggiunga che la ricorrente neppure allega che la valutazione di quell'assenza sia stata decisiva ai fini del giudizio sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento.

  • Rigettato
    Esclusione della qualificazione come controversia assistenziale o previdenziale

    Il motivo è manifestamente infondato, atteso che la presente controversia avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento attiene al rapporto di pubblico impiego ed esula dalla materia assistenziale e previdenziale. Non rilevano ai fini dell'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. né la circostanza che si discuta anche di assenze dovute a malattia, per non vertere la controversia sulla relativa indennità, né la circostanza che siano stati richiesti i contributi previdenziali.

  • Inammissibile
    Nullità/annullabilità per vizio del consenso del contratto di lavoro

    Il motivo è inammissibile, in quanto oltre ad essere fondato su circostanze di fatto che non sono state oggetto dell'accertamento della Corte territoriale, sollecita una pronunzia su una domanda di nullità o annullamento di cui non prova la tempestiva proposizione.

  • Inammissibile
    Legittimità delle assenze per permessi personali/familiari per cura figlio disabile

    Il motivo è inammissibile, risolvendosi la censura nella mera confutazione della valutazione che la Corte territoriale, nel proprio discrezionale apprezzamento, ha operato in fatto motivando ampiamente nel senso della legittimità dei dinieghi opposti dalla Dirigente scolastica alle richieste di aspettativa, permessi e lavoro da remoto, avanzate dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2026, n. 10401
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10401
    Data del deposito : 20 aprile 2026

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