TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO Oggi 25/11/2025, ore 13:25, innanzi alla dott.ssa AR GA, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi:
per 'avv. TOMASSOLI FILIPPO Parte_1 per l'avv. CUTECCHI ALESSANDRA in sostituzione dei procuratori costituiti CP_1
l'avv. Tomassoli si riporta al ricorso e alle note depositate insistendo per la condanna alle spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari. L'avv. Cutecchia si riporta alla memoria e alle note, precisando che dal 1° gennaio 2024 il contributo non è stato più applicato e rispetto alle note avversarie che non è stata sollevata l'eccezione di improcedibilità. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e le parti sono autorizzate ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo riservando in sessanta giorni il deposito delle motivazioni
Il Giudice
AR GA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. AR GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO e Parte_1 C.F._1
dall'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO, elettivamente domiciliato a Rimini, Corso
D'Augusto 134, presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e dell'avv. GIAMMAERIA FRANCESCO, elettivamente domiciliata a Prato, via F. Ferrucci 232, presso lo studio dell'avv. Silvia Casarini
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
− dichiara l'illegittimità delle disposizioni regolamentari della convenuta in relazione CP_2
all'introduzione del contributo di solidarietà e, per l'effetto,
− condanna la convenuta a restituire gli importi trattenuti a tale titolo dalla data di CP_2
1 restituzione delle stesse in forza della sentenza del Tribunale di Prato 80/2022 del
30.12.2022, oltre interessi dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo;
− condanna la resistente al pagamento dei due terzi delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidandole per l'intero in 3.291 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. se dovute, come per legge;
compensa l'ulteriore terzo delle spese di lite (pari a 1.097 euro) tra le parti;
− riserva in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
Prato, 25 novembre 2025
Il Giudice
AR GA
2
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO Oggi 25/11/2025, ore 13:25, innanzi alla dott.ssa AR GA, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi:
per 'avv. TOMASSOLI FILIPPO Parte_1 per l'avv. CUTECCHI ALESSANDRA in sostituzione dei procuratori costituiti CP_1
l'avv. Tomassoli si riporta al ricorso e alle note depositate insistendo per la condanna alle spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari. L'avv. Cutecchia si riporta alla memoria e alle note, precisando che dal 1° gennaio 2024 il contributo non è stato più applicato e rispetto alle note avversarie che non è stata sollevata l'eccezione di improcedibilità. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e le parti sono autorizzate ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo riservando in sessanta giorni il deposito delle motivazioni
Il Giudice
AR GA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. AR GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO e Parte_1 C.F._1
dall'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO, elettivamente domiciliato a Rimini, Corso
D'Augusto 134, presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e dell'avv. GIAMMAERIA FRANCESCO, elettivamente domiciliata a Prato, via F. Ferrucci 232, presso lo studio dell'avv. Silvia Casarini
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
− dichiara l'illegittimità delle disposizioni regolamentari della convenuta in relazione CP_2
all'introduzione del contributo di solidarietà e, per l'effetto,
− condanna la convenuta a restituire gli importi trattenuti a tale titolo dalla data di CP_2
1 restituzione delle stesse in forza della sentenza del Tribunale di Prato 80/2022 del
30.12.2022, oltre interessi dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo;
− condanna la resistente al pagamento dei due terzi delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidandole per l'intero in 3.291 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. se dovute, come per legge;
compensa l'ulteriore terzo delle spese di lite (pari a 1.097 euro) tra le parti;
− riserva in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
Prato, 25 novembre 2025
Il Giudice
AR GA
2