Articolo 135 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 134Articolo 136
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15 gennaio 1976
Art. 135.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1976, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti. . . . . . . . n. 40;
guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 50.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976