Art. 135.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1976, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti. . . . . . . . n. 40;
guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 50.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1976, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti. . . . . . . . n. 40;
guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 50.