Art. 3.
Nell' articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288 , modificato dall' articolo 77 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 , l'espressione "servizio permanente effettivo" e' sostituita con "servizio permanente".
A modifica dell' art. 45 della legge 29 marzo 1956, n. 288 , il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto nel grado di maggiore e' elevato da 64 a 65 anni.
Nell' articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288 , modificato dall' articolo 77 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 , l'espressione "servizio permanente effettivo" e' sostituita con "servizio permanente".
A modifica dell' art. 45 della legge 29 marzo 1956, n. 288 , il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto nel grado di maggiore e' elevato da 64 a 65 anni.